PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (BALNEARI): IL TAR SICILIA NE STABILISCE LA DISAPPLICAZIONE

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Sentenza del Tar Sicilia n. 2767 del 2024.

La sentenza del Tar Sicilia n. 2767/2024 ha chiarito che le “norme legislative nazionali” che prevedono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative devono essere disapplicate, in linea con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Questo principio deriva dal fatto che tali proroghe sono considerate in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, né i giudici né la pubblica amministrazione possono applicare tali norme.

Tuttavia, il Tar Sicilia ha osservato che questo principio non può essere utilizzato per giustificare l’invalidità di una clausola di rinnovo automatico contenuta in un accordo quadro, poiché quest’ultimo non è una norma legislativa, ma un accordo bilaterale tra un soggetto pubblico e uno privato, che si colloca al di fuori del perimetro delle concessioni demaniali.

Inoltre, il Tar Sicilia ha delineato i confini della nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative”, stabilendo che essa si riferisce esclusivamente a specifiche attività come la gestione di stabilimenti balneari, ristoranti, il noleggio di imbarcazioni, e la gestione di strutture ricettive, tra le altre. Al contrario, non rientrano in questa categoria le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, i cantieri navali, gli scali d’alaggio e i servizi di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo. La giurisprudenza considera questa elencazione come tassativa.

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