REATI TRIBUTARI: CASS. PEN., SEZ. III, N. 26898/2025 CHIARISCE CHE I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE DIFFERISCONO A SECONDA CHE LE SCRITTURE CONRABILI SIANO DISTRUTTE O OCCULTATE

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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 26898/2025, offre un’importante chiarificazione sulla qualificazione giuridica dei reati di distruzione e occultamento di scritture contabili ai fini della decorrenza della prescrizione penale. In particolare, viene riaffermata la distinzione tra reato istantaneo e reato permanente, con effetti significativi sull’individuazione del dies a quo della prescrizione.


1. Introduzione

Nel diritto penale tributario, la definizione della natura del reato – istantanea o permanente – incide in modo determinante sulla determinazione del termine di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri interpretativi, specialmente in relazione ai delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra cui si annoverano i reati di cui all’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

La sentenza n. 26898 del 2025 si inserisce in questo filone interpretativo, delineando con chiarezza i criteri distintivi tra distruzione e occultamento delle scritture contabili e i rispettivi effetti sulla decorrenza della prescrizione.


2. Il fatto e la qualificazione giuridica

Nel caso esaminato, il ricorrente era stato imputato per aver posto in essere condotte di distruzione e/o occultamento di scritture contabili obbligatorie, impedendo così la ricostruzione del volume d’affari ai fini fiscali. L’elemento dirimente è consistito nell’individuazione del momento consumativo del reato al fine di stabilire se lo stesso fosse prescritto.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio oramai consolidato:

«Il reato di distruzione di scritture contabili ha natura istantanea, e la prescrizione decorre dal momento in cui si realizza la condotta distruttiva; al contrario, il reato di occultamento presenta natura permanente, la cui consumazione perdura sino alla conclusione dell’attività ispettiva o accertativa dell’Amministrazione finanziaria.»


3. Il reato di distruzione di scritture contabili: natura istantanea

Secondo l’orientamento consolidato, confermato dalla sentenza in esame, la distruzione delle scritture contabili configura un reato istantaneo, in quanto l’offesa all’interesse protetto (trasparenza fiscale e possibilità di controllo) si verifica e si esaurisce nel momento in cui i documenti vengono fisicamente distrutti.

3.1. Conseguenze in termini di prescrizione

Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento in cui avviene la distruzione, anche se l’illecito viene scoperto successivamente:

«Il momento consumativo coincide con l’esaurirsi della condotta materiale di distruzione, non rilevando l’epoca della scoperta del reato».

Questo orientamento è coerente con quanto stabilito, tra le altre, in Cass. pen., Sez. III, n. 36083/2017, che ha ribadito la natura istantanea del delitto, non suscettibile di protrazione nel tempo.


4. L’occultamento di scritture contabili: reato permanente

Diversamente, il reato di occultamento è qualificato come reato permanente: la sua consumazione non si esaurisce nell’atto iniziale di sottrazione o occultamento, ma perdura fino a quando il documento rimane celato e non accessibile all’autorità tributaria.

4.1. Il dies a quo della prescrizione

La Cassazione n. 26898/2025 chiarisce che la prescrizione, in questo caso, inizia a decorrere dalla conclusione dell’accertamento fiscale:

«La permanenza del reato si arresta solo nel momento in cui l’Amministrazione conclude l’attività ispettiva e l’occultamento diventa inidoneo a impedire l’accertamento».

Tale impostazione si riallaccia a quanto già affermato in Cass. pen., Sez. III, n. 31617/2018, dove si è ritenuto che la natura permanente consente l’estensione del termine prescrizionale fino all’ultimo atto utile dell’ispezione.


5. Profili critici e riflessi pratici

La distinzione tra le due fattispecie assume particolare rilevanza nei procedimenti penali a distanza di tempo rispetto alla commissione del fatto. Infatti, la qualificazione del reato come permanente consente al pubblico ministero di esercitare l’azione penale anche a distanza di anni, mentre l’attribuzione della natura istantanea può determinare l’improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Inoltre, la sentenza rafforza l’obbligo per i professionisti e le imprese di custodire le scritture contabili in modo accessibile e verificabile, rafforzando il principio di trasparenza e tracciabilità dell’attività economica.


6. Conclusioni

La Cassazione n. 26898/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza più attenta alla distinzione tra reati istantanei e permanenti. Essa consolida il principio secondo cui la natura della condotta (distruzione vs occultamento) è decisiva nel determinare il momento di consumazione del reato e, conseguentemente, il dies a quo della prescrizione. Tale ricostruzione, oltre a garantire la coerenza sistematica del diritto penale tributario, ha importanti riflessi operativi in fase di indagine e di giudizio.

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