RESPONSABILITÀ MEDICA E ONERE DELLA PROVA

Condividi:

Nelle cause di responsabilità medica è fondamentale accertare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente e l’onere della prova è l’attività giudiziaria più impegnativa, nonché fondamentale, da parte dello studio legale Bonanni Saraceno per dimostrare i diritti lesi dei pazienti che rappresenta e difende.

L’indirizzo giurisprudenziale prevalente attribuisce l’onere della prova a colui che ha subito il danno e questa tendenza è stata confermata dall’ultima sentenza del Tribunale di Rimini.

A tale riguardo, la sentenza del Tribunale di Rimini n. 754/2024 offre un’interessante disamina riguardo il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica. In sintesi, si stabilisce che il paziente, in quanto creditore, ha l’obbligo di provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e il nesso causale tra l’operato del medico e il peggioramento o l’insorgenza di una patologia. Dovrà allegare anche l’inadempimento qualificato da parte del medico o della struttura sanitaria. Successivamente, sarà compito del medico o della struttura dimostrare di non aver mancato alle proprie obbligazioni o che, sebbene vi sia stato un inadempimento, esso non è stato rilevante dal punto di vista eziologico.

Nel caso specifico trattato dal Tribunale, la responsabilità è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. Questo comporta, tra le altre cose, che il termine di prescrizione sia decennale e che l’onere probatorio sia ripartito secondo i principi del codice civile. In particolare, il paziente deve dimostrare il contratto, il danno subito, e il nesso causale tra il danno e la condotta del medico, mentre il medico o la struttura devono provare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento non sia a loro imputabile.

Questa sentenza si allinea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riaffermato anche dalla Cassazione nel 2019, e conferma l’importanza del nesso causale tra l’operato del medico e il danno lamentato, onere probatorio che grava principalmente sul paziente, salvo le prove contrarie che il medico può portare.

*******************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *