RESPONSABILITÀ SANITARIA: IL DANNEGGIATO PUÒ AGIRE DIRETTAMENTE CONTRO L’ASSICURAZIONE DEL MEDICO O DELLA STRUTTURA SANITARIA

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Una delle questioni più complicate affrontate dallo studio legale Bonanni Saraceno è stata quella di decidere, a tutela del proprio assistito, se chiedere il risarcimento danno direttamente ala compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico, per responsabilità sanitaria, anche quando la polizza assicurativa sia stata stipulata prima dell’entrata in vigilare dell’art. 12 della legge n. 24 del 2017.

Ebbene, grazie al decreto ministeriale n. 232 del 2023 è stato risolto ogni dubbio al riguardo.

Assicurazione medica

Dal 16 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023, è possibile agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico libero professionista responsabile del danno in materia di responsabilità sanitaria, anche se la polizza è stata stipulata prima di tale data. Questa importante novità deriva dall’attuazione dell’articolo 12 della legge 24/2017, che, similmente all’assicurazione obbligatoria Rc auto, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa.

Le ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari (n. 15464 del 30 luglio 2024) e dal Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024) hanno confermato che l’azione diretta è pienamente operativa per tutti i procedimenti avviati dopo il 16 marzo 2024, indipendentemente dall’adeguamento della polizza alle nuove prescrizioni di legge. I giudici hanno considerato che la nuova disciplina ha natura processuale e non sostanziale, rientrando nel principio “tempus regit actum”, secondo cui la norma processuale si applica al momento in cui l’atto viene compiuto.

La questione delle eccezioni opponibili dalla compagnia assicurativa al danneggiato, in caso di polizze stipulate prima del 16 marzo 2024, viene toccata marginalmente. Il Tribunale di Milano ha suggerito che tale questione debba essere valutata caso per caso nel giudizio di merito. Tuttavia, si prospetta la possibilità di un regime separato: l’azione diretta è applicabile immediatamente, ma le eccezioni opponibili dipendono dalla conformità della polizza alle nuove regole, con la possibilità di opporre limitazioni contrattuali per le polizze sottoscritte prima del decreto.

Infine, è stato evidenziato che, secondo l’articolo 18 del decreto 232, i contratti assicurativi in vigore al 16 marzo 2024 continuano a essere validi fino a un massimo di 24 mesi, consentendo così una transizione graduale al nuovo regime.

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(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

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