
La sentenza della Corte di Cassazione n. 4615/2025 si occupa di una questione rilevante per le società in accomandita semplice (S.a.s.), ossia gli effetti della scadenza del termine di durata previsto nello statuto sulla posizione fiscale dei soci.
Principio espresso dalla Cassazione
La Corte ha chiarito che la mera scadenza del termine statutario non determina automaticamente la cessazione della società. Di conseguenza, il socio – anche se cessato – può essere ancora chiamato a rispondere degli obblighi tributari della società fino a quando non venga formalmente sciolta e liquidata.
Effetti sulla responsabilità tributaria dei soci
La decisione è particolarmente significativa per i soci accomandatari, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma ha conseguenze anche per gli accomandanti, che pur avendo responsabilità limitata, potrebbero essere coinvolti in determinati casi.
Secondo la Cassazione, l’effettiva cessazione della società avviene solo con il completamento della fase di liquidazione, che richiede atti formali, come:
• La delibera di scioglimento della società
• La nomina di un liquidatore
• La chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro delle Imprese
Implicazioni pratiche
Questa sentenza conferma un orientamento restrittivo in materia di responsabilità fiscale dei soci, ribadendo che non è sufficiente il decorso del termine statutario per liberarsi dagli obblighi tributari. Ne deriva che:
1. I soci devono verificare lo stato formale della società prima di ritenersi esonerati da eventuali obblighi.
2. È necessario seguire la procedura di scioglimento e liquidazione per evitare di restare esposti a possibili accertamenti fiscali.
3. Gli enti impositori (come l’Agenzia delle Entrate) possono continuare a rivalersi sui soci fino alla completa estinzione della società.
Questo perché il tema del debito tributario del socio nelle società in accomandita semplice (S.a.s.) è particolarmente delicato, in quanto coinvolge sia il regime di responsabilità dei soci sia il principio della soggettività passiva d’imposta della società.
1. La responsabilità tributaria dei soci in una S.a.s.
Nella S.a.s., la responsabilità dei soci varia a seconda della loro qualifica:
• Soci accomandatari → hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, inclusi quelli tributari. Ciò significa che, in caso di debiti fiscali della società, l’Agenzia delle Entrate può agire direttamente sul loro patrimonio personale.
• Soci accomandanti → rispondono solo nei limiti della quota conferita, salvo abbiano violato il divieto di ingerenza nella gestione della società, situazione che potrebbe esporli a una responsabilità maggiore.
2. Il debito tributario dopo la scadenza del termine statutario
La sentenza n. 4615 della Cassazione chiarisce che la scadenza del termine statutario non implica automaticamente la cessazione della società, il che ha effetti diretti sulla responsabilità tributaria dei soci.
Se la società continua a operare, anche solo per finalità liquidatorie, essa resta soggetto passivo d’imposta, con l’obbligo di adempiere ai doveri fiscali (dichiarazioni, versamenti, contabilità). Pertanto:
• I soci accomandatari rimangono obbligati per le imposte dovute dalla società sino alla sua effettiva estinzione.
• L’Agenzia delle Entrate può procedere nei confronti dei soci per il pagamento di tributi non assolti dalla società, soprattutto se questa risulta insolvente.
• Anche i soci usciti prima dello scioglimento formale della società possono essere coinvolti nei debiti fiscali maturati nel periodo in cui erano soci, in base all’art. 2290 c.c. (che prevede la responsabilità dei soci uscenti per le obbligazioni sorte anteriormente alla loro uscita).
3. La cessazione della responsabilità tributaria del socio
Perché un socio possa considerarsi libero da ogni obbligo tributario legato alla società, è necessario che:
• La società sia formalmente sciolta e cancellata dal Registro delle Imprese.
• Eventuali accertamenti fiscali siano stati definiti e liquidati.
• Non vi siano controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero far emergere nuove imposte dovute relative a periodi d’imposta precedenti la chiusura della società.
In sostanza, la cessazione della responsabilità tributaria del socio non è automatica, ma dipende dalla regolare estinzione della società e dalla chiusura di tutte le pendenze fiscali.

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 4615/2025 integrale, in formato PDF:
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