CONCORDATO PREVENTIVO: L’INSERIMENTO DEI CREDITI CONTESTATI LEGITTIMA IL VOTO DEL RELATIVO CREDITORE NELLA PROCEDURA

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La ordinanza della Cassazione n. 4596 affronta il tema dell’inserimento dei crediti oggetto di contestazione giudiziale nei procedimenti di ristrutturazione e regolazione della crisi d’impresa.

Principio di diritto

Secondo la Suprema Corte, l’inclusione di tali crediti:

1. Legittima il creditore contestato a esprimere il voto nelle procedure concorsuali, anche se la pretesa creditoria è oggetto di contenzioso.

2. Garantisce trasparenza e corretta informazione per l’intero ceto creditorio, consentendo una valutazione più completa dell’assetto patrimoniale del debitore e della fattibilità del piano di ristrutturazione.

Implicazioni pratiche

Il creditore il cui credito è contestato non viene automaticamente escluso dalle deliberazioni assembleari, salvo diversa previsione normativa o specifica statuizione del giudice.

L’inserimento del credito nell’elenco delle passività non implica un riconoscimento definitivo, ma serve a determinare correttamente le soglie di consenso richieste per l’approvazione del piano.

La decisione si inserisce nel quadro delle recenti riforme che mirano a favorire soluzioni di continuità aziendale, evitando effetti distorsivi derivanti dall’esclusione di crediti in fase di accertamento.

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Foto

Cassazione Civile, ordinanza n. 4596/2025 integrale, in formato PDF:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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