
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16523 del 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di diritto societario e processuale: una società cancellata dal Registro delle Imprese è priva della capacità di stare in giudizio, sia come parte attrice sia come convenuta.
La vicenda: società estinta e processo pendente
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un contenzioso promosso nei confronti di una società ormai cancellata dal Registro delle Imprese. Il ricorrente aveva agito in giudizio senza considerare che l’ente si era estinto precedentemente, a seguito della cancellazione, avvenuta in base all’art. 2495 c.c. La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda, sottolineando l’inesistenza della capacità processuale della società.
Il principio di diritto: nessuna legittimazione dopo la cancellazione
Secondo la Cassazione, la cancellazione della società produce l’effetto estintivo, comportando il venir meno della sua soggettività giuridica e, con essa, della capacità di essere parte in un processo. Ne consegue che:
Non è possibile convenire in giudizio una società cancellata, poiché si tratta di un soggetto giuridicamente inesistente; La società estinta non può agire in giudizio, non avendo più né soggettività né legittimazione attiva; Gli eventuali rapporti giuridici residui si trasferiscono automaticamente ai soci, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2495 c.c.
Conseguenze pratiche e processuali
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che richiama gli operatori del diritto a verificare attentamente lo stato dell’impresa presso il Registro, prima di iniziare o proseguire un’azione legale. Qualsiasi atto processuale rivolto a una società già estinta è da ritenersi nullo o improduttivo di effetti.
Conclusioni
L’ordinanza n. 16523/2025 della Corte di Cassazione rafforza un principio ormai consolidato: la cancellazione dal Registro delle Imprese segna la fine della capacità giuridica e processuale della società. Un monito importante per avvocati e creditori: prima di citare in giudizio una società, è fondamentale accertarne l’attuale esistenza giuridica.
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com
