DANNO PATRIMONIALE: LA CASS. CHIARISCE I CRITERI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PER LA PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

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Importante ordinanza della Cassazione sul risarcimento del danno da lucro cessante dopo sinistro stradale

Con l’ordinanza n. 6604/2025, depositata il 23 giugno 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dettato importanti principi di diritto in tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, chiarendo i criteri di accertamento e liquidazione del lucro cessante in caso di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale.

Il caso: perdita del lavoro a seguito di un incidente stradale

La vicenda riguarda una lavoratrice dipendente di un’impresa di pulizie, coinvolta in un incidente stradale che le ha provocato una lesione all’omero. Il prolungarsi della convalescenza ha determinato il licenziamento e, in seguito, l’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa a causa di postumi permanenti.

La donna ha quindi chiesto alla compagnia assicurativa e alla responsabile del sinistro il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, deducendo sia la perdita del reddito da lavoro svolto sia la ridotta possibilità di trovare un’occupazione futura.

La decisione della Corte d’appello e la censura della Cassazione

Liquidazione equitativa ridotta per mancata ricerca di un nuovo lavoro

La Corte d’appello, riformando il rigetto di primo grado, aveva riconosciuto il nesso causale tra incidente e licenziamento, ma ha liquidato il danno equitativamente, limitandolo agli stipendi persi nei sei mesi successivi al licenziamento, ritenendo che la vittima avrebbe potuto trovare una nuova occupazione in tale arco temporale, se si fosse attivata con diligenza.

Il principio errato secondo la Cassazione

La Cassazione ha ritenuto errata tale impostazione, precisando che la mancata prova della ricerca di un nuovo lavoro non può giustificare l’esclusione totale del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa. Il giudice di merito, si legge nella pronuncia, ha invertito l’ordine logico degli accertamenti, omettendo la necessaria verifica circa:

la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; la possibilità di svolgere un lavoro alternativo; la quantificazione del danno economico, detraendo l’eventuale reddito ancora percepibile.

I tre principi fondamentali enunciati dalla Cassazione

Dovere di attivazione del danneggiato: “Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un’occupazione. Pertanto, nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita di reddito da lavoro è doveroso tener conto della possibilità di reimpiego delle residue forze lavorative in altra attività compatibile.” Condotta colposa e aggravamento del danno: “Chi, pur in grado di lavorare, non cerca un’occupazione compatibile con le proprie condizioni fisiche, può aggravare il danno ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ma solo se ricorrono i presupposti di legge, e previa eccezione di parte.” Obbligo di accertamento del danno prima della riduzione equitativa: “Il giudice deve prima accertare il danno patrimoniale nella sua interezza, poi valutare la possibilità di reimpiego e procedere ad eventuali riduzioni. Non è legittimo rigettare la domanda in assenza di prova della vana ricerca di lavoro.”

L’invalidità lavorativa non comporta automaticamente danno patrimoniale

Un altro profilo chiarito dalla Corte riguarda la non automaticità del danno patrimoniale in presenza di un accertamento medico-legale di incapacità lavorativa specifica.

Contrasto tra orientamenti giurisprudenziali

Due gli orientamenti emersi:

Uno ritiene che il nesso tra postumi permanenti e perdita di reddito debba essere provato caso per caso. L’altro (non condiviso dalla Cassazione) presume la perdita patrimoniale se l’invalidità supera determinate soglie (es. 10%, 25%, 30%).

Il principio corretto: serve accertamento concreto

La Cassazione ha ribadito che la quantificazione del danno patrimoniale deve basarsi su:

accertamento dei postumi permanenti; valutazione della loro compatibilità con l’attività lavorativa; verifica dell’impatto sul reddito effettivamente percepito.

È erroneo – secondo la Suprema Corte – presumere il danno sulla base della sola percentuale di invalidità, senza un accertamento concreto della diminuzione del reddito.

I tre principi conclusivi: come accertare il danno da perdita di reddito

Accertamento analitico: “Per accertare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno occorre: a) accertare i postumi permanenti; b) valutare la compatibilità tra postumi e mansioni; c) determinare se vi sia una riduzione del reddito.” Inammissibilità di automatismi percentuali: “Non è ammissibile presumere il danno patrimoniale dalla sola percentuale di invalidità accertata dal medico-legale.” Inconfigurabilità di un obbligo alla ricerca di lavoro retribuito allo stesso livello: “La mancata dimostrazione della ricerca di un lavoro con retribuzione pari a quella precedente non è ostativa alla liquidazione del danno da lucro cessante.”

Conclusioni: un chiarimento rilevante per la liquidazione del danno da infortunio

L’ordinanza n. 6604/2025 della Cassazione rappresenta un riferimento giurisprudenziale fondamentale in materia di risarcimento del danno patrimoniale da infortunio, soprattutto in ambito lavorativo. Viene ribadito che:

la perdita della capacità lavorativa non comporta automaticamente danno economico; il giudice ha l’obbligo di un accertamento concreto e articolato; la mancata attivazione del danneggiato rileva solo in presenza di colpa e prova processuale adeguata.

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Foto

Terza sezione civile, ordinanza n. 6604 depositata integrale, in formato pdf:

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