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La transazione fiscale, introdotta dal Decreto Legislativo n. 5/2006 e disciplinata dagli articoli 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare, ha subito un’evoluzione rilevante con la riforma Cartabia e con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa misura consente ai debitori in stato di crisi o insolvenza di proporre un accordo al fisco per ridurre o ristrutturare i debiti tributari, al fine di favorire il recupero dell’equilibrio economico e la continuità aziendale.
Effetti principali sul processo tributario:
1. Sospensione dei giudizi tributari
L’ammissione alla transazione fiscale comporta, in alcuni casi, la sospensione dei procedimenti tributari pendenti relativi ai tributi oggetto dell’accordo. Questo garantisce al debitore un margine di manovra per definire una proposta di ristrutturazione senza subire pressioni derivanti dai procedimenti esecutivi.
2. Effetto sostitutivo sul debito tributario
L’accordo omologato nel contesto della transazione fiscale sostituisce il debito originario, determinando una modifica dell’oggetto del contenzioso tributario. Se il piano viene accettato e omologato, i giudizi pendenti potrebbero essere dichiarati estinti o cessare per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Ristrutturazione e falcidia dei tributi
• I debiti tributari possono essere ridotti (falcidiati), fatta eccezione per l’IVA e le ritenute operate e non versate, che devono essere integralmente pagati (limiti imposti dalla normativa europea e costituzionale).
• Le sanzioni e gli interessi possono essere oggetto di una falcidia totale, favorendo la sostenibilità della proposta.
4. Ruolo del giudice tributario e delle Entrate
Con la riforma, è prevista una maggiore collaborazione tra il giudice ordinario che approva la transazione e il giudice tributario. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è vincolata al voto espresso nel procedimento di transazione, se conforme alla normativa.
5. Effetti sull’esecuzione forzata
La transazione fiscale, una volta omologata, sospende eventuali procedure esecutive già in corso relative ai tributi ristrutturati o ridotti, dando maggiore protezione al debitore.
La riforma Cartabia e la semplificazione
La riforma Cartabia ha ulteriormente incentivato l’uso di strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, tra cui la transazione fiscale, promuovendo:
• Maggiore efficienza nei procedimenti di approvazione.
• Rafforzamento delle garanzie per i creditori fiscali e previdenziali.
• Riduzione dei tempi dei procedimenti, anche con modalità telematiche.
In conclusione, la transazione fiscale rappresenta uno strumento chiave per ridurre il contenzioso tributario e promuovere la risoluzione delle crisi d’impresa, con effetti significativi sulla gestione e definizione dei procedimenti tributari.
Efficacia, limiti e modalità di applicazione:
1. Campo di applicazione e natura dell’accordo
• Oggetto dell’accordo: Riduzione e/o dilazione dei debiti tributari (compresi tributi, sanzioni e interessi).
• Esclusioni: Non riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (ad esempio, dazi doganali e prelievi legati ai rifiuti di plastica non riciclati).
• Falcidiabilità dell’IVA: La norma non esclude l’IVA. Infatti, questa non rientra tra le risorse proprie dell’UE, salvo una minima parte (0,30%) che rappresenta solo la base per calcoli contributivi.
2. Procedimento e condizioni
• Autorizzazione giudiziale: L’efficacia dell’accordo è subordinata al controllo del giudice, anche se la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale.
• Attestazioni richieste:
• Professionista indipendente: Deve attestare la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• Revisore legale: Verifica la completezza e veridicità dei dati aziendali.
• Compatibilità dei ruoli: Professionista indipendente e revisore possono coincidere, purché vi sia indipendenza e professionalità adeguata.
3. Limiti ed esclusioni
• Tributi non falcidiabili: Oltre ai tributi UE, sono escluse alcune categorie, come i contributi previdenziali (salvo dilazioni nei termini ordinari).
• Cram down: Non applicabile. La transazione è vincolante solo se accettata dalle agenzie fiscali coinvolte.
4. Regolarità e controllo giudiziale
• Il giudice verifica:
• La correttezza del procedimento seguito.
• L’attestazione di convenienza economica dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• La conformità agli obblighi normativi e la sostenibilità economica per il debitore.
5. Cause di risoluzione
L’accordo può essere risolto in caso di:
• Mancato rispetto delle condizioni concordate (ad esempio, omissione di pagamenti rateali).
• Rilevazione di dati falsi o incompleti.
• Intervenuta insostenibilità economica dell’accordo.
Questa nuova disciplina rappresenta un passo avanti nella gestione delle crisi aziendali, ma richiede un’applicazione attenta per evitare interpretazioni restrittive e garantire l’efficacia degli accordi, in particolare per debiti complessi come l’IVA.
Ecco un riepilogo del testo:
1. Ruolo della relazione del professionista indipendente
• Per valutare la convenienza di un accordo proposto dal debitore, le agenzie fiscali devono basarsi su una relazione redatta da un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.
• Alla relazione devono essere allegati i dati aziendali verificati da un revisore legale, che può coincidere con il professionista indipendente solo in presenza di determinati requisiti di indipendenza.
2. Procedura e validità dell’accordo
• L’accordo deve essere sottoscritto e depositato presso il tribunale competente per produrre effetti.
• Il giudice verifica la regolarità dell’accordo, con una funzione prevalentemente formale, ma può dichiararne l’inefficacia in caso di pregiudizio per i creditori o per il risanamento aziendale.
3. Proposta di transazione fiscale durante la composizione negoziata
• È possibile presentare una proposta di transazione fiscale alle agenzie fiscali durante la composizione negoziata, anche se la sua attuazione è prevista in procedure successive (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo).
• La prassi di alcuni uffici fiscali che vieta questa possibilità è ritenuta errata e controproducente, poiché ritarda i tempi di risanamento aziendale.
4. Casi pratici
• Vengono citati esempi concreti, come il caso della Sampdoria U.C. S.p.A., per dimostrare la fattibilità di proporre e definire accordi durante la composizione negoziata.
5. Durata e tempistiche
• La tempestività è cruciale nelle ristrutturazioni aziendali. Ritardare la presentazione della proposta fiscale comprometterebbe la possibilità di accedere a istituti come il concordato semplificato.
• La normativa prevede che le agenzie fiscali possano esprimersi entro 90 giorni, rendendo essenziale la presentazione della proposta durante la composizione negoziata.
6. Modifiche normative e chiarimenti
• È stata eliminata una proposta normativa per chiarire la possibilità di presentare la transazione fiscale durante la composizione negoziata, ritenuta superflua dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la pratica dimostra che persistono dubbi e prassi difformi tra gli uffici fiscali.
In sintesi, la possibilità di proporre transazioni fiscali durante la composizione negoziata è essenziale per accelerare il risanamento aziendale e superare prassi interpretative errate.
Ecco un riepilogo dei punti principali dei paragrafi 4 e 5:
4. La sottoscrizione e la risoluzione dell’accordo
• Sottoscrizione per tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate:
• L’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, che si presume essere la direzione provinciale o regionale, in base al domicilio fiscale dell’impresa.
• Non è chiaro a quale momento fare riferimento per determinare l’ufficio competente: potrebbe essere la data della domanda di nomina dell’esperto o l’inizio delle trattative, ma la seconda ipotesi sembra più ragionevole.
• La sottoscrizione richiede il parere della direzione regionale, tranne nel caso di “grandi contribuenti”, dove questa fase è bypassata.
• Sottoscrizione per tributi dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli:
• Gli accordi sono sottoscritti dai direttori delle direzioni territoriali, interprovinciali o centrali in base agli atti impositivi.
• Risoluzione dell’accordo:
• L’accordo si risolve automaticamente nei seguenti casi:
1. Apertura di procedure come la liquidazione giudiziale o controllata, o accertamento dello stato di insolvenza.
2. Inadempimento del debitore se non esegue integralmente i pagamenti entro 60 giorni dalle scadenze previste.
• Questa clausola riflette sia la normativa dell’art. 63 CCII sia la prassi dell’Amministrazione finanziaria.
5. La disposizione transitoria
• Entrata in vigore:
• Le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono applicabili dal 28 settembre 2024, inclusi gli strumenti di regolazione della crisi e le procedure di liquidazione.
• Eccezioni transitorie:
• La possibilità di concludere accordi sui debiti tributari nella composizione negoziata o nelle procedure di regolazione (PRO) si applica solo alle istanze di nomina dell’esperto presentate dal 28 settembre 2024 in poi.
• La norma non estende questa possibilità alle procedure avviate prima di questa data, anche se ciò avrebbe potuto favorire le imprese già in fase di negoziazione.
In sintesi, sussiste la necessità di maggiore chiarezza normativa sia nella definizione delle competenze per la sottoscrizione degli accordi sia nella disciplina transitoria, che appare restrittiva rispetto alle finalità del decreto correttivo.
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