PENALE: IL PM NON PUÒ SOSPENDERE LE NUOVE PENE SOSTITUTIVE

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La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto importanti novità in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi. Tuttavia, l’applicazione concreta di questa disciplina ha sollevato numerose questioni interpretative, affrontate recentemente dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze pubblicate nel mese di maggio 2025.

Sospensione dell’ordine di esecuzione: non applicabile alle pene sostitutive

Secondo la Cassazione, sentenza n. 18938 del 21 maggio 2025, alle pene sostitutive disciplinate dall’articolo 20-bis del Codice penale non si applica il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’articolo 656, comma 5, c.p.p. per le misure alternative alla detenzione. Ne consegue che il pubblico ministero non ha il potere di sospendere l’esecuzione su istanza dell’imputato, come invece accade per l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare ordinaria.

Durata della pena sostitutiva: è competente il magistrato di sorveglianza

Con la sentenza n. 18940 del 21 maggio 2025, la Suprema Corte ha riaffermato il principio – già espresso nella sentenza n. 9282 del 4 marzo 2024 – secondo cui la competenza a determinare la durata della detenzione domiciliare sostitutiva spetta al magistrato di sorveglianza. Tale posizione si fonda sul combinato disposto degli articoli 661 c.p.p. e 62 della legge n. 689/1981, come modificati dalla riforma.

La Cassazione riconosce al giudice di sorveglianza una competenza funzionale esclusiva sull’esecuzione delle pene sostitutive, ivi compresa la determinazione del periodo esatto (inizio e fine) della misura. Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di critiche, poiché:

deroga alla regola generale che assegna al pubblico ministero il compito di determinare durata e scadenza della pena; le cancellerie degli uffici di sorveglianza non sono attrezzate, né tecnicamente né documentalmente, per operare i calcoli relativi alla detrazione della pena per custodia cautelare o pene pregresse.

Disciplina transitoria e successione di leggi penali

Sul piano intertemporale, la Cassazione (sentenza n. 19307 del 23 maggio 2025) ha chiarito che il divieto di applicazione della pena sostitutiva in caso di sospensione condizionale della pena (introdotto dall’art. 61-bis della legge 689/1981, modificata dalla riforma Cartabia), non si applica ai reati commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.

Trattandosi di norma penale sostanziale, trova applicazione il principio del favor rei sancito dall’art. 2, comma 4, c.p., che impone l’applicazione della legge più favorevole all’imputato. Pertanto, per i fatti anteriori al D.Lgs. 150/2022, la sospensione condizionale della pena non preclude la richiesta di pena sostitutiva.

Termini per la richiesta di pena sostitutiva: istanza da proporre in appello

Infine, con la sentenza n. 19324 del 23 maggio 2025, la Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve essere proposta in sede di appello, al più tardi mediante motivi aggiunti o memorie difensive. In caso di udienza partecipata, il consenso dell’imputato a una diversa pena sostitutiva proposta dalla Corte d’appello può essere prestato fino alla discussione. È quindi inammissibile la domanda formulata per la prima volta all’udienza stessa.

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Foto

Cassazione, sentenza 18938 del 21 maggio 2025 integrale, in formato Pdf:

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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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SENATO: CONFERENZA SU “L’URGENZA DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”

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Foto dei relatori

Presso la Sala Caduti di Nassirya si è svolta la conferenza intitolata “L’urgenza della riforma della Giustizia”

Roma – Presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica si è tenuta la conferenza dal titolo “L’urgenza della riforma della Giustizia”, un incontro volto a stimolare il dibattito pubblico e istituzionale sulla necessità di un intervento organico e tempestivo in materia di giustizia.

Su iniziativa del Sen. Marco Silvestroni, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno ha moderato l’incontro, organizzato insieme all’associazione Tradizione e Innovazione Forense, presieduta dall’Avv. Gaetano Parrello.

Durante la conferenza sono intervenuti i , rappresentanti del mondo dell’Avvocatura, i quali hanno sottolineato, da diverse prospettive, le criticità strutturali del sistema giudiziario italiano, i ritardi nei procedimenti civili e penali, e le ricadute che questi hanno sull’effettività del diritto e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Nel corso della conferenza si è discusso anche dell’impatto delle riforme recenti (come la riforma Cartabia) e del Dl Sicurezza delle problematiche ancora aperte e delle proposte legislative attualmente in discussione. Particolare attenzione è stata rivolta al tema dell’efficienza processuale, della separazione delle carriere, della piattaforma unica del deposito telematico degli atti del processo. e del fatiscente sistema giudiziario..

La conferenza ha rappresentato un importante momento di confronto tra esperienze diverse, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un sistema giudiziario più giusto, celere e trasparente, in grado di rispondere concretamente alle esigenze di cittadini.

  • Video integrale della Conferenza:

https://www.radioradicale.it/scheda/761887/lurgenza-della-riforma-della-giustizia

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PENALE: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA NEL CAOS, L’APPELLO DEL COA DI ROMA AL MINISTRO NORDIO

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A Roma, il Tribunale di Sorveglianza sta vivendo una crisi senza precedenti. A denunciarlo è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che rilancia con forza l’allarme già espresso dalla Presidente dell’ufficio, Marina Finiti. Il problema? Una gravissima carenza di personale, che rischia di bloccare del tutto l’attività giudiziaria legata alle misure alternative alla detenzione.

Secondo i dati ufficiali, all’interno del Tribunale mancano ben 22 unità amministrative sulle 77 previste dalla pianta organica. Una situazione che ha del paradossale: sono rimasti in servizio soltanto 2 cancellieri su 14 e 3 direttori amministrativi su 6. Numeri che raccontano da soli l’enorme difficoltà in cui si trovano a operare magistrati, avvocati e personale giudiziario.

Il Presidente del COA di Roma: “Situazione drammatica e ingiusta”

A farsi portavoce della preoccupazione del mondo forense è il Presidente del COA di Roma, Paolo Nesta, che ha deciso di scrivere direttamente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere un intervento urgente.

“La situazione è drammatica – ha dichiarato Nesta –. Parliamo di un ufficio giudiziario che ha un ruolo fondamentale: è infatti competente su tutte le decisioni che riguardano la libertà personale dei detenuti. Purtroppo ci arrivano, soprattutto tramite i consiglieri Lepri e Comi, sempre più segnalazioni di casi in cui le persone restano in carcere anche quando avrebbero diritto a misure alternative, semplicemente perché manca il personale che possa lavorare i loro fascicoli”.

Diritti dei detenuti a rischio e carceri sempre più piene

La carenza di personale al Tribunale di Sorveglianza non è solo un problema organizzativo: si traduce in una grave violazione dei diritti delle persone detenute, in particolare di chi potrebbe accedere a forme di pena diverse dal carcere. E tutto ciò accade mentre continua a crescere l’allarme per il sovraffollamento carcerario, un fenomeno che mina la dignità e l’efficacia del sistema penitenziario italiano.

“È una condizione gravissima – ha aggiunto Nesta – che non può essere accettata in un Paese che vuole definirsi uno Stato di diritto. Per questo ho scritto al Ministro, chiedendo, insieme alla Presidente Finiti, che vengano prese tutte le misure necessarie per risolvere al più presto questa situazione intollerabile”.


Un’urgenza che riguarda tutti

La vicenda del Tribunale di Sorveglianza di Roma è solo uno dei tanti segnali di un sistema giustizia che, in Italia, fatica a garantire tempi e condizioni adeguate. Ma qui il problema è ancora più delicato: riguarda la libertà personale, i diritti dei detenuti e la credibilità delle istituzioni.

È urgente intervenire. E, soprattutto, non voltarsi dall’altra parte.

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CARCERI: MAGISTRATI, ACCADEMICI E AVVOCATI PENALISTI DENUNCIANO IL DISUMANO SOVRAFFOLLAMENTO

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Sovraffollamento carceri: oltre 11mila detenuti in più. Appello congiunto di magistrati, accademici e avvocati penalisti

Preoccupazione crescente per la condizione delle carceri italiane. Gatta, Parodi e Petrelli: “Diritti violati, agire subito. La politica ascolti chi lavora sul campo”.

Il sovraffollamento delle carceri italiane ha raggiunto livelli intollerabili e strutturalmente insostenibili. A lanciare l’allarme, con un appello pubblico diffuso nei giorni scorsi, sono tre voci autorevoli del mondo giuridico: Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, Cesare Parodi, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), e Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI).

Secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2025, i detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani erano 62.445, a fronte di una capienza regolamentare di 51.292 posti. Ciò significa che oltre 11.000 persone vivono in condizioni che violano i più basilari standard internazionali di tutela dei diritti umani.

Carcere sovraffollato: un fenomeno aggravato da politiche emergenziali e repressione penale

Nel loro appello, i tre firmatari evidenziano come, dopo le misure emergenziali adottate durante la pandemia, il numero dei detenuti sia aumentato sensibilmente. Nel 2020, infatti, erano 53.363: circa 9.000 in meno rispetto a oggi. A contribuire alla crescita sono stati provvedimenti legislativi recenti, come il Decreto Sicurezza e il Decreto Caivano, che hanno introdotto nuovi reati, ampliato le ipotesi di custodia cautelare (anche per fatti di lieve entità) e posto limiti all’accesso a misure alternative, anche per i minorenni.

In particolare, si sottolinea come il numero dei minori detenuti negli Istituti Penali per Minorenni (IPM) sia aumentato del 56%: erano 385 nel maggio 2023, sono diventati 600 nel 2025, mettendo in crisi l’intera giustizia minorile.

Un carcere che non rieduca: aumentano suicidi e disagio psichico

Le conseguenze del sovraffollamento non sono solo quantitative, ma toccano il cuore della funzione costituzionale della pena. Le condizioni inumane compromettono i percorsi di rieducazione, aumentano il disagio, rendono inefficace l’assistenza sanitaria e psicologica e complicano il lavoro degli educatori. A testimoniarlo è anche il numero record di suicidi in carcere registrato nel 2024: 91 in un anno. Nei primi mesi del 2025, i suicidi sono già 34, con l’estate – tradizionalmente il periodo più critico – ormai alle porte.

L’Italia sotto osservazione internazionale: “carceri inadeguate”

I promotori dell’appello ricordano che l’Italia è già stata richiamata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e da organismi sovranazionali. L’episodio più recente e clamoroso è il rifiuto, da parte dell’Olanda, di estradare un sospettato di omicidio verso l’Italia proprio a causa delle condizioni dei nostri istituti penitenziari: sovraffollamento, assenza di tutele sanitarie e rischio suicidi.

Le proposte: meno custodia cautelare, più misure alternative e personale specializzato

“La soluzione al sovraffollamento non può consistere solo nella costruzione di nuove carceri”, spiegano Gatta, Parodi e Petrelli. Solo nel 2024, i detenuti sono aumentati di oltre 1.200 unità: per non aggravare la situazione, servirebbero quattro nuovi penitenziari l’anno, con costi ingenti e risultati incerti. Le risorse – sostengono i firmatari – andrebbero invece investite in ammodernamento delle strutture esistenti; assunzione di educatori, medici, psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali; incremento del personale giudiziario, in particolare dei magistrati di sorveglianza (oggi poco più di 200); finanziamento dell’assistenza legale per i non abbienti; potenziamento delle misure alternative alla detenzione, anche per i circa 8.000 detenuti con pena residua inferiore a un anno.

Un appello alla politica: “la volontà può essere trasversale”

Il messaggio finale dei giuristi è chiaro: le soluzioni tecniche esistono, ma serve una volontà politica concreta. “La storia del nostro Paese dimostra che di fronte a emergenze come questa, la politica può agire in modo trasversale, ascoltando chi lavora quotidianamente nel sistema penale: magistrati, avvocati, studiosi”.

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DLGS. 231/2001: IL PERICULUM IN MORA COME MOTIVAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

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Ex articolo 53 del Dlgs 231/2001

Sequestro preventivo e responsabilità degli enti: la Cassazione ribadisce l’obbligo di motivazione sul periculum in mora

Nel contesto della responsabilità degli enti ai sensi del Dlgs 231/2001, il sequestro preventivo disposto in vista della confisca del profitto del reato deve essere sempre sorretto da un’adeguata motivazione, soprattutto con riferimento al periculum in mora. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza n. 20078/2025, che assume rilievo centrale in tema di misure cautelari patrimoniali nei confronti delle persone giuridiche.

Confisca obbligatoria e misura anticipatoria: non basta l’incapienza patrimoniale

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ente imputato per aver ottenuto un vantaggio illecito mediante l’importazione di merci in evasione dei dazi doganali e dell’IVA, condotta dalla quale era derivata una responsabilità amministrativa ex articolo 53 del Dlgs 231/2001, norma che prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.

A fronte di tale ipotesi, il giudice di merito aveva disposto un sequestro preventivo impeditivo di larga parte del patrimonio dell’ente, giustificandolo unicamente con la sussistenza di uno stato di incapienza patrimoniale della società. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla difesa dell’ente, evidenziando come una simile motivazione sia del tutto insufficiente e inidonea a sorreggere la misura cautelare.

Il principio affermato: nessun automatismo nella misura cautelare

Secondo la Corte, il solo stato di momentanea insufficienza patrimoniale non può essere assunto quale presupposto automatico per giustificare l’adozione di un sequestro preventivo, anche quando esso sia anticipatorio di una confisca obbligatoria. In particolare, è stato ribadito che l’incapienza patrimoniale non costituisce di per sé un indice di concreto pericolo di dispersione dei beni.

Il provvedimento cautelare è stato quindi annullato con rinvio, affinché il giudice completi la motivazione, fornendo una puntuale esposizione del periculum in mora, ovvero del rischio effettivo e attuale che i beni possano essere dispersi, frustrando così la futura esecuzione della confisca.

Il rispetto del principio di proporzionalità

Un passaggio centrale della decisione si fonda sulla necessità di bilanciare la misura ablativa con i diritti costituzionalmente garantiti dell’ente, come il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica. Laddove il sequestro colpisca una parte ingente del patrimonio aziendale, fino al punto da determinare una paralisi dell’attività economica, il giudice ha l’obbligo di motivare in modo rafforzato, dimostrando la proporzionalità e la stretta necessità della misura.

In assenza di tale motivazione, la misura cautelare può risultare illegittima, poiché compromette diritti fondamentali senza un’adeguata giustificazione.

Sequestro preventivo vs sequestro conservativo: differenze nei presupposti

La Corte ha inoltre chiarito che l’incapienza patrimoniale può costituire valido presupposto solo nel contesto del sequestro conservativo, che ha la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Diversamente, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è sempre richiesto un accertamento concreto sul pericolo attuale di dispersione del patrimonio, anche se la confisca sia, per legge, obbligatoria.

Conclusioni

La sentenza n. 20078/2025 rafforza l’orientamento secondo cui nessuna deroga all’obbligo di motivazione in tema di periculum in mora è ammissibile nel sequestro preventivo imposto agli enti ex Dlgs 231/2001, nemmeno quando la confisca sia imposta dalla legge. La misura cautelare deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, assicurando un giusto equilibrio tra l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e la tutela dei diritti dell’impresa coinvolta.

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Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 20078/2025 integrale, in formato Pdf:

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