DLGS. 231/2001: IL PERICULUM IN MORA COME MOTIVAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

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Ex articolo 53 del Dlgs 231/2001

Sequestro preventivo e responsabilità degli enti: la Cassazione ribadisce l’obbligo di motivazione sul periculum in mora

Nel contesto della responsabilità degli enti ai sensi del Dlgs 231/2001, il sequestro preventivo disposto in vista della confisca del profitto del reato deve essere sempre sorretto da un’adeguata motivazione, soprattutto con riferimento al periculum in mora. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza n. 20078/2025, che assume rilievo centrale in tema di misure cautelari patrimoniali nei confronti delle persone giuridiche.

Confisca obbligatoria e misura anticipatoria: non basta l’incapienza patrimoniale

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ente imputato per aver ottenuto un vantaggio illecito mediante l’importazione di merci in evasione dei dazi doganali e dell’IVA, condotta dalla quale era derivata una responsabilità amministrativa ex articolo 53 del Dlgs 231/2001, norma che prevede l’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.

A fronte di tale ipotesi, il giudice di merito aveva disposto un sequestro preventivo impeditivo di larga parte del patrimonio dell’ente, giustificandolo unicamente con la sussistenza di uno stato di incapienza patrimoniale della società. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla difesa dell’ente, evidenziando come una simile motivazione sia del tutto insufficiente e inidonea a sorreggere la misura cautelare.

Il principio affermato: nessun automatismo nella misura cautelare

Secondo la Corte, il solo stato di momentanea insufficienza patrimoniale non può essere assunto quale presupposto automatico per giustificare l’adozione di un sequestro preventivo, anche quando esso sia anticipatorio di una confisca obbligatoria. In particolare, è stato ribadito che l’incapienza patrimoniale non costituisce di per sé un indice di concreto pericolo di dispersione dei beni.

Il provvedimento cautelare è stato quindi annullato con rinvio, affinché il giudice completi la motivazione, fornendo una puntuale esposizione del periculum in mora, ovvero del rischio effettivo e attuale che i beni possano essere dispersi, frustrando così la futura esecuzione della confisca.

Il rispetto del principio di proporzionalità

Un passaggio centrale della decisione si fonda sulla necessità di bilanciare la misura ablativa con i diritti costituzionalmente garantiti dell’ente, come il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica. Laddove il sequestro colpisca una parte ingente del patrimonio aziendale, fino al punto da determinare una paralisi dell’attività economica, il giudice ha l’obbligo di motivare in modo rafforzato, dimostrando la proporzionalità e la stretta necessità della misura.

In assenza di tale motivazione, la misura cautelare può risultare illegittima, poiché compromette diritti fondamentali senza un’adeguata giustificazione.

Sequestro preventivo vs sequestro conservativo: differenze nei presupposti

La Corte ha inoltre chiarito che l’incapienza patrimoniale può costituire valido presupposto solo nel contesto del sequestro conservativo, che ha la funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Diversamente, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è sempre richiesto un accertamento concreto sul pericolo attuale di dispersione del patrimonio, anche se la confisca sia, per legge, obbligatoria.

Conclusioni

La sentenza n. 20078/2025 rafforza l’orientamento secondo cui nessuna deroga all’obbligo di motivazione in tema di periculum in mora è ammissibile nel sequestro preventivo imposto agli enti ex Dlgs 231/2001, nemmeno quando la confisca sia imposta dalla legge. La misura cautelare deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, assicurando un giusto equilibrio tra l’interesse dello Stato alla repressione dei reati e la tutela dei diritti dell’impresa coinvolta.

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Foto

Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 20078/2025 integrale, in formato Pdf:

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