“SOCIETAS”: IL CAOS DEL GRATUITO PATROCINIO E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

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Nella nuova puntata intitolata “Lo stato dell’arte del gratuito patrocinio” della trasmissione Societas (canale 81 del dgt), è intervenuto il Consigliere dell’Ordine Avvocati di Roma, l’Avv. Vincenzo Comi, con il quale si sono affrontati i gravosi problemi riguardanti il gratuito patrocinio e gli uffici giudiziari.

Sempre più avvocati si stanno rimuovendo dagli elenchi di difensori per i non abbienti o d’ufficio, aggravando il rischio che persone in difficoltà economica restino senza tutela legale. Le Camere Penali avvertono che il vero problema non è il costo dell’istituto, ma la sua progressiva erosione, con compensi irrisori e tempi lunghissimi per ottenere le parcelle  .

Interventi immediati:

sbloccare immediatamente i pagamenti arretrati; Separare in bilancio i fondi destinati al patrocinio da altre voci; Prevedere risorse adeguate nelle leggi finanziarie future

In sintesi:

sussiste un grave stallo finanziario nell’erogazione del gratuito patrocinio: avvocati non pagati da mesi, fondi mischiati, crisi professionale e perdita del diritto di difesa per i cittadini. Si chiede una riforma urgente e risorse adeguate, per evitare la paralisi di un diritto costituzionale sancito dall’art. 24.

Per vedere l’intera puntata digitare il seguente link:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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AMMINISTRATIVO: CHIARIMENTO DEL MIT SUL D.LGS. 209/2024 SULLE NUOVE REGOLE PER LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI

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Differenze tra appalti, concessioni e partenariati: cosa cambia davvero con il correttivo al Codice degli appalti

Il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ridefinito in modo significativo dal decreto legislativo 209/2024, continua a far discutere tra operatori pubblici e privati.

Il Decreto Legislativo 209/2024, noto anche come “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, introduce modifiche significative al D.Lgs. 36/2023, mirate a migliorare l’efficienza, la trasparenza e la digitalizzazione nel settore degli appalti pubblici. Tra le principali novità, si segnalano cambiamenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle procedure, tutela delle PMI e sostenibilità ambientale. 

Ecco alcuni dettagli sulle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024: 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: 

  • Il decreto apporta modifiche all’Allegato II.4 del Codice, riguardanti i requisiti per l’attribuzione dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza. 
  • L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito chiarimenti e anticipazioni sulle soluzioni adottate per alcuni aspetti suscettibili di diverse interpretazioni. 

Digitalizzazione e Semplificazione: 

  • Il decreto spinge verso una maggiore digitalizzazione delle procedure di gara, con l’obbligo di utilizzare piattaforme elettroniche. 
  • Si mira a ridurre gli oneri burocratici e ad accelerare i processi amministrativi, migliorando la competitività tra le imprese. 

Tutela del Lavoro e Sostenibilità: 

  • Il decreto rafforza la tutela dei lavoratori, introducendo nuove linee guida per l’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile agli appalti pubblici. 
  • Viene data maggiore importanza alla sostenibilità ambientale e sociale, con criteri che premiano le imprese che adottano pratiche eco-sostenibili. 

Subappalto: 

  • Il decreto apporta modifiche all’articolo 41, che regola il subappalto, con l’obiettivo di renderlo più trasparente e coerente con i principi europei. 

In sintesi, il D.Lgs. 209/2024 mira a modernizzare il sistema degli appalti pubblici, rendendolo più efficiente, trasparente, digitale e attento alla sostenibilità. 

A fornire un chiarimento importante è l’Ufficio legale di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3462/2025, che si sofferma sulle novità introdotte dal correttivo, in particolare per quanto riguarda concessioni e partenariati pubblico-privati (PPP).

Un sistema più rigido per concessioni e PPP

La questione centrale riguarda la possibilità di qualificazione limitata alla fase esecutiva, come previsto per i contratti di appalto. Il dubbio nasce con riferimento alle modifiche apportate all’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici (articolo 62), e in particolare ai nuovi commi 5 dell’articolo 3 e 5 dell’articolo 5, inseriti proprio dal d.lgs. 209/2024.

In sintesi, per gli appalti pubblici è possibile ottenere la qualificazione per singole fasi (progettazione, affidamento o esecuzione). Diversamente, per concessioni e PPP, la normativa impone una qualificazione unitaria che copre tutte le fasi del ciclo di vita del contratto, dalla progettazione all’esecuzione.

Cosa dice il parere del MIT

Secondo il MIT, le nuove soglie introdotte – che stabiliscono che per le concessioni di servizi inferiori a 140.000 euro e per i lavori sotto i 500.000 euro non è richiesta qualificazione rafforzata – non modificano la natura complessiva della qualificazione per concessioni e PPP sopra tali soglie.

Per le concessioni e i partenariati superiori a 140.000 euro, le stazioni appaltanti devono:

Avere almeno una qualificazione SF2; Disporre di un soggetto con almeno tre anni di esperienza nella gestione di piani economico-finanziari e nella valutazione dei rischi.

Analogamente, per le concessioni e i PPP relativi a lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, è richiesta:

Una qualificazione di livello L2; La presenza di un professionista esperto nei profili economico-finanziari, sempre con almeno tre anni di esperienza documentata.

Impatti operativi per le stazioni appaltanti

Il parere del MIT mette in luce una criticità pratica: molti enti qualificati nella progettazione e nell’affidamento non sono disponibili a seguire direttamente la fase di esecuzione, spesso per motivi organizzativi o logistici. Questo genera un problema gestionale: il soggetto delegante dovrebbe trovare un altro ente qualificato per seguire l’esecuzione oppure inserire nel quadro economico della procedura una voce di spesa per un direttore dell’esecuzione esterno, che comunque operi sotto il coordinamento dell’ente qualificato.

Questa seconda soluzione, tuttavia, necessita – come precisato nel parere – di un intervento ufficiale di chiarimento, che possa confermare la sua ammissibilità in termini regolamentari.

Pertanto. il nuovo quadro delineato dal d.lgs. 209/2024 rafforza la differenza tra appalti (più flessibili) e concessioni/PPP (più stringenti), con l’obiettivo di aumentare la professionalità e la competenza nella gestione integrale dei contratti complessi. Tuttavia, resta da valutare se le amministrazioni pubbliche – specie quelle di minori dimensioni – riusciranno a rispondere a questi requisiti senza un supporto operativo adeguato.

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