CASS. SEZ. LAVORO: LA SUPREMA CORTE DÀ RAGIONE ALLO STUDIO LEGALE EZIO BONANNI

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Suprema Corte di Cassazione

Nel panorama della giurisprudenza italiana, il tema dei benefici economici per le vittime del dovere è tornato al centro dell’attenzione grazie all’ordinanza n. 1666/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha rigettato il ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila.

La vicenda trae origine dal caso di Luca Acquafredda, figlio di Raffaele Acquafredda, già riconosciuto come vittima del dovere. In particolare, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso del figlio (difeso dallo Studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni e rappresentato nella succitata udienza dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno), riconoscendogli il diritto ai benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243/2006, in quanto familiare a carico della vittima. Il Ministero della Difesa aveva contestato tale decisione, sollevando questioni di prescrizione e di errata applicazione delle norme relative alla rivalutazione e agli interessi legali.

Il rigetto del ricorso e i chiarimenti della Suprema Corte

La Cassazione, con ordinanza del 27 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di autosufficienza, sottolineando come il Ministero non avesse adeguatamente trascritto le parti rilevanti dell’appello in cassazione, rendendo impossibile valutare la censura di omessa pronuncia. Questo punto rafforza un principio giurisprudenziale consolidato: anche dopo l’apertura interpretativa delle Sezioni Unite (sent. n. 8950/2022), resta necessario indicare con precisione i contenuti del gravame.

Più interessante, dal punto di vista sostanziale, è il secondo motivo, che ruotava attorno alla natura della rivalutazione annuale degli assegni vitalizi e alla possibilità di cumulo con gli interessi legali. Il Ministero sosteneva che l’art. 8 della legge n. 302/1990 fosse norma speciale, da applicarsi in via esclusiva, impedendo così l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 sugli interessi.

La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che le due disposizioni hanno presupposti e finalità differenti: la prima regola la rivalutazione in caso di adempimento tempestivo, la seconda interviene in caso di ritardo o inadempimento dell’Amministrazione. Non si configura quindi un concorso tra norme ma due discipline distinte e compatibili.

Un precedente importante per i familiari delle vittime del dovere

Questa ordinanza si colloca nel solco di un orientamento favorevole ai familiari delle vittime del dovere, ribadendo il diritto a ricevere provvidenze economiche anche con gli interessi legali in caso di ritardo da parte della pubblica amministrazione. La decisione ha anche il merito di chiarire i limiti del principio di specialità tra norme e l’importanza di una corretta redazione del ricorso per cassazione, specialmente nei casi in cui si invoca l’omessa pronuncia del giudice d’appello.

Conclusioni: benefici economici per le vittime del dovere e garanzie per i familiari

L’ordinanza della Cassazione n. 1666/2025 costituisce un precedente rilevante per tutti coloro che hanno diritto ai benefici economici per le vittime del dovere, in particolare per i figli e familiari a carico. Il rigore nella valutazione dei ricorsi e l’attenzione ai diritti assistenziali rafforzano la protezione giuridica di queste categorie e pongono limiti precisi alla discrezionalità dell’amministrazione.

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Suprema Corte di Cassazione. Sez Lavoro, ordinanza n. 1666/2025 integrale, in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

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