PENALE: CASS. PEN., SEZ. I, SENT. N. 25108/2025 SULLA REVOCA DELLA PENA SOSTITUTIVA E I POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DE QUO

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Revoca della pena sostitutiva e potere discrezionale del giudice: nota a Cass. pen., sez. I, sent. 20 giugno 2025, n. 25108

1. Premessa

La sentenza n. 25108/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura e gli effetti della revoca delle pene sostitutive, con specifico riguardo ai poteri del giudice dell’esecuzione. La pronuncia chiarisce un punto controverso: la revoca della pena sostitutiva non comporta automaticamente la reviviscenza della pena detentiva originaria, ma consente al giudice di applicare una nuova pena sostitutiva, anche più afflittiva di quella precedentemente concessa.

2. La questione oggetto di decisione

Nel caso di specie, il condannato aveva beneficiato in sede di cognizione di una pena sostitutiva della detenzione. A seguito di violazione delle condizioni imposte con la misura, il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca della pena sostitutiva, ma — anziché disporre l’esecuzione della pena originariamente sostituita — ha applicato una nuova misura sostitutiva di maggiore rigore. Il condannato ha impugnato tale decisione sostenendo che la revoca dovesse comportare esclusivamente la “reviviscenza” della pena detentiva precedentemente sostituita.

3. Il principio di diritto affermato dalla Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

«In caso di revoca della pena sostitutiva, il giudice non è vincolato a ripristinare la pena detentiva originaria, potendo invece applicare una diversa pena sostitutiva, anche maggiormente afflittiva, purché rientrante nei limiti legali e congruamente motivata in relazione alla condotta del condannato».

La Corte ha così riconosciuto un potere discrezionale in capo al giudice dell’esecuzione, purché esercitato nel rispetto del principio di legalità, del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione.

4. Rilevanza sistematica e quadro normativo di riferimento

La decisione è rilevante alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), che ha ristrutturato la disciplina delle pene sostitutive, affidando al giudice ampi poteri valutativi sia in fase di concessione che in fase di esecuzione. In particolare:

  • L’art. 53 c.p., come modificato, attribuisce natura autonoma e non meramente accessoria alla pena sostitutiva;
  • L’art. 71 del d.lgs. 274/2000 e l’art. 666 c.p.p. disciplinano i procedimenti incidentali esecutivi in cui rientra la valutazione sulla revoca;
  • L’art. 1 della legge n. 689/1981, ancora rilevante per alcuni profili, prevede il principio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

La Cassazione chiarisce che la pena sostitutiva non è un beneficio irrevocabile né una misura “a blocchi”: può essere modificata anche in senso peggiorativo, a condizione che il condannato abbia violato i presupposti su cui essa era fondata.

5. Le condizioni di legittimità del potere di sostituzione aggravata

La Corte precisa che la sostituzione con una pena più afflittiva non deve essere arbitraria. Essa è legittima solo se:

  • È prevista dalla legge per quel tipo di reato e per quella durata di pena;
  • È proporzionata alla condotta illecita successiva del condannato (es. inosservanza reiterata delle prescrizioni, violazione delle regole di condotta);
  • È motivata adeguatamente, con riferimento al comportamento processuale e post-sentenza dell’imputato.

Queste condizioni garantiscono un equilibrio tra discrezionalità del giudice e tutela dei diritti del condannato, salvaguardando il principio di individualizzazione della pena.

6. Profili critici e riflessioni conclusive

La pronuncia in esame solleva alcune questioni di legittimità costituzionale e di tenuta sistemica del principio di legalità:

  • La possibilità di inasprire la pena senza un nuovo giudizio di cognizione potrebbe apparire in tensione con l’art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui tutela la funzione rieducativa della pena;
  • Tuttavia, l’orientamento della Cassazione si dimostra coerente con l’evoluzione verso una maggiore dinamicità del sistema sanzionatorio, in cui la pena non è più una misura statica ma suscettibile di modulazioni esecutive in base al comportamento del reo.

La sentenza n. 25108/2025 conferma che, nel nuovo sistema delle pene sostitutive, il giudice dell’esecuzione non ha solo un compito esecutivo, ma assume una funzione valutativa e discrezionale, orientata a bilanciare esigenze di sicurezza, rieducazione e proporzionalità.


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Cass. Penale, Sent. n. 25108/2023 integrale, in formato pdf:

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