REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020

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«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»

Riforme costituzionali | Ainis spiega pro e contro del Ddl Boschi

(Articolo scritto da Fabrizio V. Bonanni Saraceno)

Il 20 e 21 settembre del 2020 si svolgerà il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica italiana per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale, con il titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Il testo di legge in questione (approvato in modo definitivo, con una maggioranza qualificata, alla Camera dei Deputati) prevede il taglio del 36,5% del totale dei componenti dei due rami del Parlamento, passando da 630 a 400 seggi elettivi alla Camera dei Deputati e riducendo a 200 seggi elettivi i 315 attuali per quanto riguarda il Senato della Repubblica.

In prima deliberazione, entrambe le Camere parlamentari, a maggioranza assoluta, hanno approvato, la legge di revisione costituzionale, ex art. 138 comma 1.

Durante la seconda deliberazione che si è svolta l’11 luglio del 2019, alla Camera dei Deputati è stato raggiunto il quorum dei 2/3 dei deputati, raggiungendo in tal modo la maggioranza qualificata prevista dall’art. 138 della Costituzione, mentre durante la seconda deliberazione svolta al Senato, l’8 ottobre del 2019, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata, a causa del voto contrario espresso dai senatori del Partito Democratico del partito di Liberi e Uguali (che al tempo della votazione erano entrambi all’opposizione del Governo Conte I) e a causa dell’astensione dal voto da parte del partito di Forza Italia.

Il fatto che durante la seconda deliberazione non siano state raggiunte le maggioranze qualificate dei 2/3 in entrambe le Camere, come previsto dall’art. 138 della Costituzione, ha compromesso l’iter di approvazione della legge di revisione costituzionale.

Il secondo comma dell’art. 138 della Costituzione italiana prevede per tali situazioni che, entro i 3 mesi successivi alle seconde suddette votazioni di entrambe le Camere, 1/5 di ciascuna Camera parlamentare o 500.000 elettori o 5 consigli regionali possano richiedere che venga indetto un referendum confermativo.

Ciò ha permesso di esercitare la facoltà da parte di 71 senatori di depositare, il 10 gennaio del 2020, la richiesta di far indire un referendum costituzionale confermativo, presso la Corte Suprema di Cassazione, che sempre secondo la Costituzione non prevede il raggiungimento di alcun quorum per la sua efficacia.

Dopo aver effettuato un excursus storico e i motivi costituzionali che hanno giustificato il futuro svolgimento del referendum confermativo, credo che sia opportuno e di fondamentale rilevanza liberale e democratica spiegare le motivazioni per cui sia decisivo votare no e non confermare la promulgazione di questa legge di revisione costituzionale.

L’approvazione di questa legge determinerebbe l’instaurazione di un sistema oligarchico a danno della rappresentanza parlamentare e quindi della sovranità popolare, di cui il Parlamento è l’organo rappresentativo per eccellenza, perché eletto direttamente dal popolo.

Questa legge riducendo il numero dei parlamentari rafforzerebbe ulteriormente il deleterio potere delle segreterie di partito, che deciderebbero con maggiore arbitrio chi e dove candidare i candidati a loro graditi, più di quanto già compiono con l’attuale destabilizzante legge elettorale, tutto a danno della rappresentanza locale e territoriale, visto che verrebbero allargati i collegi uninominali.

Per spiegare in modo più chiaro ed esaustivo le fondamentali ragioni che sono alla base di chi sostiene, come il sottoscritto. il voto per il no al referendum costituzionale, ho redatto di seguito alcuni punti per facilitarne la comprensione.

  1. Il principio secondo il quale diminuendo il numero dei parlamentari aumenterebbe la qualità rappresentativa, è privo di qualsiasi fondamento logico sia teorico, che pratico, anzi renderebbe più semplice la strumentalizzazione politica nei confronti dei parlamentari rimasti, qualora si dimostrassero incompetenti e disonesti (come la demagogia del volgo spesso sostiene), da parte delle segreterie dei partiti e delle lobbies,;
  2. la politica sarà di assoluto dominio di un’oligarchia, che per esempio al Senato potrà legiferare con “mini” commissioni;
  3. con la riduzione di 200 componenti al Senato, solamente le liste elettorali più grandi si attribuiranno i seggi, a scapito di quelle più piccole e quindi del pluralismo democratico;
  4. I governi saranno dipendenti dai voti, vitali per la loro sopravvivenza, dei Senatori a vita;
  5. Il voto di fiducia, che è approvato a maggioranza relativa, con la riduzione dei parlamentari avrà una funzione alquanto ridimensionata;
  6. la Costituzione diventerà alla mercé delle segreterie dei partiti, visto che per cambiare la Costituzione basterà il voto di un numero minore di parlamentari;
  7. l’Italia sarà il Paese europeo col minor numero di rappresentanti e la sovranità popolare sarà seriamente compromessa in virtù della riduzione della sua rappresentatività parlamentare, infatti il taglio del numero dei parlamentari diminuirebbe la rappresentanza parlamentare in rapporto con quella delle altre nazioni europee, aggravandone lo squilibrio; questa riforma costituzionale farebbe precipitare l’italia agli ultimi posti nella classifica relativa al numero di parlamentari eletti ogni 100.000 abitanti;
  8. la riduzione dei collegi uninominali per circoscrizione comprometterebbe l’omogeneità della popolazione elettorale e ridurrebbe la rappresentatività delle minoranze linguistiche e territoriali, inoltre, aumenterebbe la discrezionalità nel disegnare i nuovi perimetri dei collegi, a danno del diritto di rappresentanza delle coalizioni minori e quindi della democrazia.
  9. la riduzione dei parlamentari non influirebbe sulla diminuzione della spesa pubblica, visto che corrisponderebbe circa al costo di un caffè all’anno per ciascun italiano, ossia lo 0.007 della spesa pubblica, perché l’elevata spesa pubblica dipende dal costo della pletora dei dipendenti del Parlamento, tra l’altro molto più alto di quello sostenuto dalle altre nazioni;

Dulcis in fundo, se è vero che “historia magistra vitae”, proprio dagli errori che si evincono dal passato, bisognerebbe aver tratto quei minimi insegnamenti, che ogni qual volta un movimento o un partito politico di matrice totalitaria che è arrivato in Parlamento, uno dei primi provvedimenti che ha preso per cercare di ridurre la democrazia, fino ad eliminarla totalmente, è stata proprio quello di ridurre il numero dei parlamentari, ossia la rappresentatività della sovranità popolare.

La stessa storia del secolo scorso ci insegna che, quando il Fascismo arrivò al Governo, il Capo del Governo Mussolini emanò delle leggi dette appunto “fascistissime”, che iniziarono la trasformazione dell’ordinamento giuridico ed istituzionale del Regno d’Italia, fino a completare l’instaurazione della dittatura, prima con l’approvazione della legge elettorale del 17 maggio 1928, la quale introduceva la lista unica, sostituendo la libera scelta elettorale con il sistema plebiscitario e poi nel 1939, pur senza mutare direttamente gli articoli interessati dello Statuto del Regno, con la sostituzione della Camera dei Deputati a favore della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la cui portata e composizione reale dei poteri portarono alla progressiva esclusione dei caratteri di effettiva titolarità della rappresentanza nazionale e di contitolarità del potere legislativo, condivisa con il re e con il Senato.

Il timore che il totalitarismo progressivo del Fascismo possa ripresentarsi in maniera differente con una deriva totalitaria di matrice rousseauniana dei “giacobini” giustizialisti pentastellati, non sia molto infondato, è confermato dal fatto che sempre in modo più evidente emerge la volontà, da parte del M5S, di sostituire progressivamente l’attuale democrazia parlamentare con una stato del pensiero unico e plebiscitario, detentore della “onesta verità”, eufemisticamente ed impropriamente definito “democrazia diretta”, ma che nella realtà dei fatti consiste solo in una gestione autoritaria del potere legislativo, grazie anche alla Piattaforma Rousseau, che più volte ha dimostrato di essere priva di qualsiasi metodo scientifico affidabile e comprovato e che per questo motivo può essere indirizzata a proprio piacimento, da parte dei vertici del M5S, nel riportare i risultati delle sedicenti votazioni elettroniche, che usano compiere all’interno del movimento, non come realmente sarebbero stati, ma alterati, in modo tale da farli apparire come decisioni della maggioranza degli iscritti al movimento.

In conclusione, da questo bislacco tentativo di riforma costituzionale emerge solamente il grande vuoto che progressivamente si è radicato intorno ai fondamenti della democrazia, di cui oggi si iniziano a vedere i dirompenti effetti nella crisi che sta investendo il nostro sistema democratico.

Purtroppo, la vittoria sulle dittature e sui totalitarismi del Novecento ha solo rallentato il deterioramento delle istituzioni democratiche e l’illusione che si fosse trattato di un trionfo definitivo ha condotto a ignorare i segnali d’allarme che i due conflitti mondiali avevano messo in evidenza.

I concetti cardine di popolo, libertà e sovranità hanno continuato a svuotarsi del loro significato, risolvendosi oggi in una mancanza di concretezza da parte dell’azione politica e nell’incapacità di avere una visione per il futuro fondata su una filosofia pubblica, ovvero con al centro valori veramente condivisi e rispettosi dei principi costituzionali.

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LA REITERATA OMERTÀ DEL GOVERNO CONTE

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9/12/19 - Il Consiglio di Stato annulla la decisione del Tar Lazio ...

È avvenuto quanto segue:
1) prima è stata effettuata la richiesta alla Protezione Civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico scientifico riguardo al Covid-19 e dopo il rifiuto da parte della Protezione Civile è stato fatto il ricorso al TAR del Lazio da parte di tre avvocati siciliani (Enzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauro Todero), componenti della Fondazione Luigi Einaudi, che hanno trovato la condivisione ed il sostegno culturale della Fondazione, e poi, nella difesa dinanzi al TAR Lazio, sono stati affiancati da altri tre avvocati, anch’essi di area liberale (Federico Tedeschini, Paolo Ezechia Reale e Nicola Galati);
2) il TAR (sentenza 8615 del 22.07.2020) ha accolto il primo motivo di ricorso dei tre avvocati ricorrenti e dei loro tre codifensori, riconoscendo le loro buone ragioni, e, dichiarando assorbiti gli altri quattro motivi di ricorso (che quindi non sono stati esaminati) ha ordinato alla Presidenza del Consiglio-Protezione Civile di consentire l’accesso agli atti del Comitato Tecnico Scientifico che era stato negato;
3) con atto del 29.07.2020, l’Avvocatura dello Stato, per incarico della Presidenza del Consiglio e della Protezione Civile, ha proposto appello al Consiglio di Stato, e, nelle more della trattazione del ricorso, ha chiesto al Presidente del CdS un provvedimento monocratico, inaudita altera parte, per la sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR;
4) il Presidente della Sezione III del CdS, Franco Frattini, non ha annullato, e neppure poteva farlo, la sentenza del TAR, ma ha solo emesso, il 31 luglio, un Decreto monocratico cautelare col quale ha disposto per il momento la sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR, sull’ovvia considerazione che l’accesso agli atti e la loro divulgazione, una volta avvenuti, avrebbero reso inutile lo stesso giudizio dinanzi al CdS, perché gli atti, una volta resi pubblici, tali sarebbero rimasti anche in caso di accoglimento dell’impugnativa; si è trattato di un Decreto che era attesissimo, e che non ci ha quindi sorpreso, essendo l’urgenza del medesimo “in re ipsa”;
5) Tuttavia, il Presidente Frattini, nella motivazione del suo decreto cautelare, e pur facendo doverosamente salva la valutazione collegiale della Sezione che si occuperà del giudizio, ha tenuto a evidenziare le sue perplessità in ordine a quasi tutti i motivi dell’impugnazione dell’Avvocatura, facendo solo salva la possibilità di valutare più approfonditamente nel merito un solo specifico motivo d’impugnazione, e ha fissato l’udienza del 10 settembre per la decisione sia sul provvedimento cautelare, sia sul merito.

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IL LIBERALISMO INTEGRALE COME ANTIDOTO CONTRO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALI E LA BUROCRAZIA

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(Articolo scritto da Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno)

Carta da Parati Word cloud per il liberalismo classico • Pixers ...

L’azione governativa incostituzionale che fino ad oggi abbiamo visto concretizzarsi con una inimmaginabile sfrontatezza e accondiscendenza della classe politica e delle istituzioni, non è un fatto casuale, ma figlia di una certa cultura politica radicata in Italia e di un retaggio illiberale che non ha mai abbandonato certe tendenze interventiste e stataliste che hanno sempre fatto prevalere il potere statuale sulla società, nella illusoria concezione che l’intervento dello Stato nella sfera sociale, economica e culturale, possa realizzare la “giustizia sociale”.

In una società pienamente e compiutamente liberale non può sussistere alcun accostamento positivo tra etica e Stato, perché la funzione dello Stato non può essere che quella esclusivamente di garante dei diritti costituzionali e quindi pre-politici, perché esso non deve e non può essere un creatore di diritti e tanto meno di “un’etica pubblica”.

La reiterata violazione costituzionale risponde proprio a quella concezione secondo la quale lo Stato possa decidere il giusto ed il bene dei cittadini derogando anche agli stessi principi e diritti costituzionali.

Questa è la cultura cui appartengono le compagini politiche che compongono l’attuale maggioranza parlamentare, di cui l’attuale governo è l’espressione politica.

Se la principale espressione partitica della sinistra italiana, nella sua evoluzione politica post marxista, ha abbracciato la visione democratica della società, non ha di certo mai sposato i principi del liberalismo, inteso nella sua accezione di liberalismo classico, ma tutt’al più, dopo decenni di ostracismo verso qualsiasi tesi che non rispondesse ai dogmi della cultura marxista, oggi è intenta a voler rappresentare la tradizione liberal, che non ha nulla a che vedere con il liberalismo.

La cultura liberal tenta di subordinare la politica al raggiungimento di finalità etiche (la così detta giustizia sociale) e quindi è completamente indifferente del fatto che ciò porti ad un incremento del potere politico, mentre un liberale valuterà la realizzabilità dei fini alla luce di questo conseguente incremento.

In quanto il liberale contrasta ogni tipo di concezione che mitizza lo Stato come produttore di un ordine tramite la legislazione e la pianificazione economica-sociale, anche durante un’emergenza pandemica.

Sia la difesa intransigente della libertà individuale, la consapevolezza dell’insanabile contrapposizione tra il potere e la libertà di ricercare sempre nuove soluzioni ai problemi sociali, sia la tendenza di diffidente prudenza nella possibilità di incrementare il potere politico per raggiungere fini, dei quali non possiamo conoscere tutte le possibili conseguenze, sono gli assiomi fondamentali della tradizione liberale.

Da ciò si comprende tanto la disinvoltura con cui l’attuale Governo ha violato la Costituzione utilizzando dei dpcm incostituzionali, esautorando completamente la funzione legislativa del Parlamento, consentendosi di attuare la restrizione dei principi inviolabili delle libertà individuali, come la libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost., quanto la complicità della maggioranza che proprio nella sua cultura liberal (post marxista) vede la risoluzione di ogni problema, al punto da giustificare anche la violazione della Costituzione e dei diritti costituzionali.

Quindi, secondo la cultura liberal e post marxista, lo Stato può negare anche le fondamenta del suo ordine giuridico, ossia la Costituzione e da stato di diritto si trasforma in stato di polizia da cui trae origine la cultura dell’Interventionism e del Welfare State, ossia l’odierna situazione che noi cittadini stiamo vivendo grazie ai provvedimenti incostituzionali disposti da Governo.

La proliferazione di commissioni di esperti e soloni scienziati, istituite dal Governo, commissioni a cui è stato affidato il futuro delle nostre libertà, nasce proprio da quella cultura “scientista”, secondo la quale il così detto “metodo scientifico” possa risolvere qualsiasi problema sociale, una concezione che cela quel substrato ideologico socialista e razionalistico che è ancora ben radicato nella cultura dei post marxisti..

Il vero problema che ci si pone in uno stato di diritto e quindi veramente liberale, è quello di evitare che si manifesti un potere legislativo privo di limiti costituzionali che compromettano inevitabilmente le libertà individuali dei cittadini.

Questa deriva illiberale nasce anche dal fatto che esiste una certa cultura, tipicamente italiana che scinde il liberalismo dal liberismo, una distinzione decisamente insostenibile, perché senza libertà economica non può declinarsi alcuna libertà individuale, visto che la maggior parte delle istituzioni sociali, come il linguaggio, l’etica, il diritto, lo Stato, il mercato, i prezzi ed altro ancora sono il risultato non intenzionale di azioni umane che, nel realizzare dei propri interessi soggettivi interagiscono con altre azioni umane con uguali fini, riassunto nella definizione hayekiana di “ordine spontaneo”, ossia quelle situazioni nuove ed impreviste.

Con la rivoluzione “marginalistica” e il sopraggiungere della “teoria dei valori soggettivi”, la concezione secondo la quale il liberalismo etico-politico di stampo crociano prevalga sul liberalismo economico (ossia il liberismo) è priva di senso, oltre ad essere anacronistica.

In uno stato liberale non esiste alcuna emergenza che possa giustificare la violazione della Costituzione e delle libertà individuali , neanche la pandemia del Covid-19, perché in uno stato di diritto per risolvere ogni problema si ricercano quelle soluzioni che direttamente o indirettamente si avvicinano all’obiettivo di ridurre il potere politico statuale che possa offuscare ogni orizzonte alle libertà individuali.

Quello che stiamo vivendo oggi è il prevalere del diritto pubblico sul diritto privato e quindi sulla libertà economica.

La mancanza di attenzione alla tutela della libertà economica deriva proprio da quella concezione secondo la quale può esistere il liberalismo prescindendo dalla libertà economica, ossia dal liberismo.

Infatti esiste un’analogia tra economia di mercato e diritto giurisprudenziale da una parte e tra economia pianificata e legislazione dall’altra parte.

Là dove esiste una libertà di mercato ed il diritto giurisprudenziale vige un sistema liberale compiuto.

In questa crisi sanitaria, oltre ad una grave violazione della Costituzione, abbiamo avuto la conferma di quanto sia pernicioso l’annoso problema che penalizza da sempre lo Stato italiano, ossia l’elefantiaco peso ostativo della burocrazia della pubblica amministrazione.

Se esiste un cambiamento positivo che possa nascere da questa pandemia è proprio quello di attuare una riforma radicale della cosa pubblica e quindi una sua sostanziale sburocratizzazione.

Iniziando dalla semplificazione della nostra legislazione, molto spesso farraginosa e contraddittoria che agevola la corruzione e la non trasparenza.

Il non rispetto dei dettami costituzionali nasce da una cultura illiberale di delegittimazione della facoltà di scelta individuale dei cittadini, che anche dal movimento dei cinque stelle, sono considerati incapaci di essere autonomi nello scegliere i propri interessi e quindi anche nella visione della così detta democrazia, impropriamente chiamata, diretta del movimento cinque stelle si cela un subdolo tentativo di pilotare la volontà dei cittadini tramite la piattaforma Rousseau, esautorando così l’organo costituzionale rappresentativo della sovranità popolare, quale è il Parlamento.

La mancanza di una cultura liberale e costituzionale porta l’attuale maggioranza parlamentare a confondere un istituto di diritto sostanziale come quello della Prescrizione e quindi garantito dalla Costituzione al secondo comma dell’art.25, con un istituto di diritto procedurale.

La legge del ministro della Giustizia Bonafede, non a caso esponente del movimento cinque stelle, rientra in questa visione incostituzionale e illiberale tipica di una cultura giustizialista e giacobina, che sono un retaggio di quella cultura socialista ed intervista e di quella cultura pseudo liberale perché razionalista che vede nella ragione l’infallibilità dell’azione umana, il così detto “razionalismo costruttivistico” continentale, che di liberale ha ben poco, antitetico al vero liberalismo, ossia quello anglosassone evoluzionista, che nel dubbio e non nella certezza della ragione, fonda le basi dell’evoluzione e del progresso dell’umanità.

Su queste basi e su questo strato culturale si è realizzata un’egemonia del diritto pubblico sul diritto privato, che ha trasformato il diritto da un insieme di norme di comportamento aventi carattere generale ed astratto, in un complesso farraginoso di direttive al cui fondamento non ci sono più la certezza del diritto e la prevedibilità dei comportamenti individuali, indispensabili per l’esistenza di un ordine, ma l’esclusiva esistenza di certi comportamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi che una maggioranza politica ha ritenuto giusti e validi.

In questa situazione di crisi economica derivante dalla pandemia del Covid-19, che molto probabilmente diventerà una depressione economica, il dedalo incontrollato della nostra legislazione contraddittoria, da cui trae origine la dannosa burocrazia , ostacola e ostacolerà ulteriormente tutti i presenti e futuri finanziamenti erogati dalla Bce per aiutare la ripresa dell’economia italiana e le imprese italiane.

Il potere corrotto della burocrazia italiana ricava la sua legittimazione proprio dall’inflazione legislativa, un’inflazione generata da una tendenza decennale della nostra classe politica che utilizza la legislazione come strumento per plasmare il diritto facendogli assumere dei connotati diversi a seconda del mutare delle maggioranze parlamentari e degli accordi dei partiti politici e gruppi sociali che li esprimono.

Al punto che oramai il diritto e quindi la sua certezza, sono stati mortificati da un modus agendi del confronto politico che si è trasformato in una sorta di guerra giuridica, di tutti contro tutti, combattuta tramite il potere legislativo per realizzare fini particolari fondati molto spesso sulla logica del voto di scambio.

Quindi tutte queste forze politiche che azzerano gli istituti di diritto sostanziale, le libertà individuali ed i diritti costituzionali fondano la loro azione sull’idea della pianificazione legislativa, che porta con se anche la pianificazione economica, ossia su dei tentativi di eliminare il processo di formazione spontanea delle istituzioni sociali, come il mercato ed il diritto.

Da questa concezione nasce l’assistenzialismo e le sue declinazioni più abiette e pericolose come il “reddito di cittadinanza”, ossia dal concetto di rendere gli italiani non dei consapevoli cittadini, ma dei sudditi obbedienti e “sfamati” dallo Stato, il cui Governo, come in una Repubblica di Platone, sa scegliere il meglio per loro, su come devono vivere, spostarsi e consumare, anche al costo di violare la Costituzione italiana.

Al posto di regole di condotta generali ed astratte, garantite dalla Costituzione, che permettono la realizzazione dei fini individuali, secondo una concezione liberale della società, progressivamente si sta passando ad un sistema improntato su norme di comportamento e di disposizioni atte a conseguire i fini che gli attuali pianificatori e legislatori ritengono che debbano essere perseguiti.

Questi disposizioni statuali impongono dei comportamenti che prevalgono sulle libertà individuali e quindi sui diritti costituzionali, che non sono considerati degli intoccabili ed universali valori. ma solo delle concessioni statuali conformi alle finalità sociali della pianificazione economica e legislativa dell’attuale Governo.

Una società non può essere realmente liberale e quindi libera se le è impedito di produrre spontaneamente un ordine fondato sulla prevedibilità dei comportamenti e non sulla loro obbligatorietà, come vorrebbe la cultura interventista e costruttivistica del Governo.

In questa drammatica fase storica, l’Italia si trova ad un bivio, continuare ad essere vittima della sua estensione illimitata della legislazione, che genera mostri come l’inefficiente e corrotta burocrazia, compromettendo definitivamente un ordine politico liberale e quindi le sue libertà individuali e uccidendo definitivamente la certezza del diritto o riformare la cosa pubblica in funzione della tutela costituzionale della prevedibilità dei comportamenti e della libertà della loro spontanea espressione, basandosi sempre sulla permanenza nel tempo di regole giuridiche spontaneamente prodotte dall’azione individuale, la cui principale caratteristica è proprio la sua prevedibilità, che rende possibile la convivenza e la realizzazione dei piani individuali, eliminando così definitivamente quella pianificazione legislativa, intesa come insieme di norme dispositive che il legislatore-politico può mutare a suo piacimento e per interessi politici di parte.

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IL PREZZO DELLA LIBERTÀ È L’ETERNA VIGILANZA – LORENZO INFANTINO

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DI EMANUELE RACO DEL 2 MAGGIO 2020 (https://ilcaffeonline.it/2020/05/02/raco-lorenzo-infantino-liberta/)

Professore, quali rischi corrono oggi le libertà personali per effetto dell’incremento dell’invasività della presenza pubblica? I nemici della società aperta approfittano dell’emergenza?
Come i grandi maestri del liberalismo ci hanno insegnato, il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza. Non possiamo distrarci nemmeno per un momento. C’è un’esemplare e nota pagina, in cui David Hume ci esorta a preferire le regole agli uomini. Quando per una qualunque emergenza le regole vengono allentate o addirittura messe da parte, la nostra vigilanza deve aumentare. Non tutti comprendono i vantaggi di cui ci rende beneficiari la società aperta. Molti s’illudono che la semplificazione prodotta dalla centralizzazione delle decisioni possa essere la permanente soluzione di ogni problema. E si rendono in tal modo disponibili alla propaganda di facili demagoghi. Gli impresari della menzogna hanno più volte, nel corso della storia, portato all’imbarbarimento di popoli che pur sembravano percorrere le vie della civiltà. Uno sguardo rivolto al Novecento e alle sue tragedie dovrebbe essere sufficiente a ricordarcelo.

La situazione geopolitica, già in vistosa trasformazione negli ultimi anni, sta subendo delle alterazioni per effetto delle misure adottate dalle varie nazioni in risposta alla diffusione del virus. Sembra che, dall’America di Trump alla Cina di Xi Jinping, ci sia un denominatore comune costituito dal rafforzamento dell’identità collettiva a danno della libertà individuale di scelta.
Gli equilibri fra le nazioni non sono mai definitivi. Anche quando non ce ne accorgiamo, la situazione geopolitica è sempre in trasformazione, perché lo stato di quiete non fa parte della condizione umana. Vedremo come si metteranno le cose. Non collocherei però sullo stesso piano la posizione americana e quella della cinese. Gli Stati Uniti sono un Paese libero. Hanno oggi alla loro guida un uomo che può non piacerci. Ma egli non potrà sovvertire le regole del gioco. Potrà guadagnare un altro mandato presidenziale. Ma l’illusionismo, di cui a volte si serve, non potrà cambiare la storia e le istituzioni americane. Per analizzare il funzionamento della democrazia liberale, Alexis de Tocqueville è andato negli Stati Uniti. Non ha pensato minimamente alla Cina, il cui comunismo è nato sulla solida e lunga tradizione del “dispotismo orientale”. È perciò inquietante sentire talvolta dai commentatori nostrani, con tono molto mite e accondiscendente, che quella cinese è una democrazia diversa dalla nostra. Abbandoniamo ogni infingimento: il comunismo cinese è una versione dello Stato totalitario. Come mostra la sua storia e come mostrano anche le vicende di Hong Kong, è un Paese che non conosce la libertà individuale di scelta e che anzi la conculca sistematicamente, perché questo è il principio di base della stessa esistenza. Vedendo le cose dall’esterno e facendoci ingannare dalla propaganda politica, pensiamo forse che la sua crescita economica sia inarrestabile e che di fronte al Paese ci sia un florido e indisturbato futuro. Nessuno avrebbe pensato che l’impero sovietico sarebbe crollato da un momento all’altro. Ci sono stati economisti occidentali, penso a Paul Samuelson, i quali tranquillamente affermavano che l’economia comunista avrebbe presto superato quella capitalistica. Sappiamo come sono andate a finire le cose. Non diversamente da tutti i regimi che impediscono la libertà, quello cinese ha una sua interna e indubbia fragilità. Proprio lo sviluppo economico potrebbe condurre a insanabili conflitti interni e alla fine di quell’impero.

Venendo al nostro Paese appare macroscopica l’incapacità di coordinamento tra le diverse autorità sanitarie. Com’è possibile far convivere l’autonomia territoriale con le esigenze di coordinamento che si palesano in periodi come quello che attraversiamo?
Molte delle polemiche a cui assistiamo sono frutto di tatticismi politici. Qualcuno potrebbe dire che questo è il calice amaro a cui ci costringe la democrazia. Ma sarebbe una diagnosi frettolosa e piccina: perché non tiene conto che, in mancanza di istituzioni liberali, dovremmo coercitivamente e illimitatamente trangugiare veleno e l’oppio ideologico che spegne ogni capacità critica. L’esasperato tatticismo di oggi è ciò che nasce quando le classi dirigenti smarriscono il significato del compito a cui sono chiamate, o non sono consapevoli delle responsabilità che ricadono su di esse. L’autoreferenzialità di taluni attori politici può sfuggire solamente a chi non vuol capire. Al pari di tutta la vicenda umana, la politica è un dramma. E può facilmente trasformarsi in una tragedia. Scrivendo in una temperie più grave di quella di oggi, Max Weber lamentava che agli attori sociali mancasse la consapevolezza della tragicità di cui è intessuta ogni attività umana, soprattutto l’attività politica. Dovremmo riflettere su ciò.

C’è una grande domanda di una forza politica liberale e manca l’offerta. Cosa fare?
È un interrogativo a cui è non è facile rispondere. C’è indubbiamente un’offerta politica incapace di dare risposte alle richieste dei liberali. Il che è molto grave: perché significa non poter utilizzare l’unica bussola che consentirebbe al nostro Paese di potersi di misurarsi con le sfide che abbiamo davanti a noi. Le forze politiche in campo sono prevalentemente votate a una politica redistributiva, che conduce necessariamente alla dilapidazione delle risorse e alla caduta della produttività. Le vicende di questi giorni ci pongono in una situazione davvero difficile. Nella sua ultima intervista, Friedrich A. von Hayek, lo studioso che nel Novecento ha meglio incarnato l’idea liberale, ha richiamato indietro il suo intervistatore. E gli detto: per sconfiggere l’interventismo statale, i liberali devono essere degli “agitatori”, devono cioè impegnarsi senza risparmio di energie. Ha poi aggiunto: se l’economia globale dovesse bloccarsi, la popolazione di interi Paesi morirebbe di fame. L’ultima lezione di Hayek può gettare una penetrante luce anche sulle nostre attuali giornate e sulle scelte che saremo chiamati a compiere.

Quale libro consiglierebbe di leggere durante quel che rimane dell’isolamento?
Vorrei segnalare le belle pubblicazioni della “Biblioteca Austriaca”, la collana editoriale che ho fondato a metà degli anni Novanta presso l’Editore Rubbettino. Tanto per cominciare, suggerirei Liberalismo, un agile volume di Hayek, che può aiutare coloro che delle idee liberali sanno poco. E può anche confortare il sentimento politico di quanti, come noi, sanno che l’assenza di libertà equivale alla barbarie.

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L’anno che verrà: che ruolo avrà il diritto penale nell’ambito della ripresa economica? Prima parte.

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Corso di Diritto penale - Centro Studi Ulisse

Che ruolo avrà il diritto penale nell’ambito della ripresa economica? Quali sono, nel mutato contesto che ci attende, i principali rischi penali per gli operatori economici, imprenditori e intermediari finanziari? Quali invece le possibili condotte per mitigare tali rischi?

La non semplice riposta a tali interrogativi richiede una analisi delle principali direttrici lungo le quali, ad avviso di chi scrive, si svilupperà il rischio penale nell’era post-lockdown: da una parte, in tempi di crisi le “occasioni” di commettere illeciti economici crescono esponenzialmente; dall’altra parte alcune misure inserite nei D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), ed in particolare quelle “di accesso al credito per le imprese”, prestano ex se il fianco a comportamenti opachi. In tale contesto, vengono in rilievo tematiche quali la correttezza nell’erogazione del credito, la continuità aziendale e la tutela dei creditori sociali, la trasparenza delle scritture contabili, la lealtà fiscale e il corretto funzionamento del mercato.

In ragione della vastità della materia, l’argomento sarà diviso in due parti: in questa prima parte, affronteremo le tematiche collegate al credito alle imprese, all’impatto dell’attuale crisi di liquidità sugli obblighi di versamento tributario e contributivo, alle valutazioni sulla continuità aziendale trasposte nelle scritture contabili e ai risvolti penal-fallimentari della crisi. La seconda parte, invece, affronterà i rischi penali relativi all’aggiudicazione di commesse: dalla corruzione in ambito pubblico, alla corruzione privata, dalla turbata libertà degli incanti sino alle frodi commerciali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
J. P. Castagno – A. A. Stigliano, L’anno che verrà: che ruolo avrà il diritto penale nell’ambito della ripresa economica? Prima parte, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5

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DIRITTO ALL’OBLIO

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diritto all'oblio, diritto d'autore, copyright riforma

La questione giuridica afferente al riconoscimento del diritto all’oblio si è prospettata già in ambito sovranazionale dove ha trovato positivo riscontro, grazie all’elaborazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nel nostro ordinamento giuridico, esso risulta il frutto dell’opera interpretativa e della creazione giurisprudenziale, avendo, peraltro, richiesto un ulteriore sforzo anche da parte di attenta dottrina, al fine di distinguerlo adeguatamente, conferendogli per l’effetto autonomia concettuale, rispetto al diritto alla riservatezza e al diritto all’identità personale.

La problematica non si pone su di un piano puramente teorico o accademico, presentando, per contro, notevoli risvolti applicativi.

Sommario:
1. Diritto all’oblio, cos’è: significato e origini
2. Diritto all’oblio e diritto alla riservatezza
3. La giurisprudenza recente
4. Diritto all’oblio e GDPR: l’art. 17 del Regolamento UE 2016/679
5. Gli ultimi approdi della CEDU

Diritto all’oblio, cos’è: significato e origini

Il diritto all’oblio è stato definito come l’interesse del soggetto alla non reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardino, se non siano contestualizzate e aggiornate, specie se si ponga alla base della divulgazione una speculazione commerciale[1].

Esso si ricollega inevitabilmente al diritto di cronaca concernente il resoconto di fatti storici realmente accaduti avvalendosi dello strumento della stampa o della pubblicazione on line, in virtù dell’interesse che nei confronti di tali accadimenti nutre la collettività, di talché l’esigenza di informazione finisca, se attuale, per essere prefetita in un apposito bilanciamento, valendo, altrimenti, il diritto all’oblio[2].

Il predetto viene definito, altresì, come diritto a essere dimenticati, a che non permanga il ricordo di specifici fatti, con conseguente correlazione ad essi di uno o più determinati nomi e cognomi, affinché la sfera di intimità e di riserbo dell’individuo sia tutelata e protetta da ingerenze altrui.

Non si identifica, dunque, con il concetto di identità personale, avente ad oggetto la “proiezione sociale della personalità dell’individuo” interessato alla non alterazione della propria immagine pubblica, con riferimento a un dato contesto spazio- temporale[3].

E’ stato evidenziato, peraltro, come il fondamento di tale ultimo diritto ben si possa rinvenire all’art. 2 Cost. che viene concepito come clausola generale attraverso la quale garantire la copertura a livello costituzionale di diritti della personalità di nuovo conio, tenuto conto, tuttavia, che questo diritto ben può in concreto porsi in contrasto, così come il diritto all’oblio, all’immagine, alla riservatezza, con i diritti di cronaca, critica e satira, anch’essi tutelati dalla Costituzione, in particolare all’art. 21 della Carta Fondamentale[4].

Come autorevolmente evidenziato, il diritto di cronaca, al fine del suo legittimo esercizio, deve rispettare

  • da un lato, il limite della continenza formale nell’esposizione dei fatti storici che ne costituiscono oggetto,
  • dall’altro, corrispondere a completezza e verità e, dunque, costituire il frutto di un accertamento serio[5].

Diritto all’oblio e diritto alla riservatezza

Ciò posto, l’esposizione perdurante o reiterata di un determinato soggetto al pregiudizio che la pubblicazione di una certa notizia gli crei, ovvero di video o, ancora, pose fotografiche finisce per ledere la sfera privata del predetto, come sottolineato, altresì, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C- 131/12 del 13.05.2014 che ha sancito il riconoscimento a livello comunitario del diritto all’oblio.

Concettualmente, quest’ultimo non risulta neppure sovrapponibile alla differente nozione di riservatezza, intesa come protezione dell’intimità della propria vita privata e familiare da ingerenze altrui che, progressivamente, nel tempo, ha acquisito un’ampiezza maggiore rispetto al diritto ad essere lasciati soli, sì come originariamente concepito, posto che la tutela del diritto all’oblio viene in luce allorquando una determinata notizia sia già stata diffusa, appunto anche in forma telematica, e divulgata al pubblico divenendo da fatto privato, accadimento di rilevanza pubblicistica, purché esso sia sorretto da un interesse tale che ne giustifichi la diffusione.

La riproposizione di notizie che, anche a causa del trascorrere del fattore tempo, non siano più di attualità e si rivelino comunque pregiudizievoli per il soggetto interessato, è suscettibile di lederne la reputazione, intesa come stima di cui il predetto gode tra i propri consociati e l’onore, qualificabile alla stregua di opinione e percezione che l’individuo nutre di se stesso.

Tale lesione si verifica, propriamente, dal momento che determinate informazioni, a cagione dell’evoluzione tecnologica e del progresso scientifico, risultano di semplice e agevole reperimento per l’utenza, attraverso l’uso dei motori di ricerca più noti, anche semplicemente digitando alcune parole chiave che consentano di ricollegare con immediatezza nomi a fatti, ma anche grazie alla facilità di consultazione degli archivi, per quanto concerne articoli più datati.

La diffusione di determinati dati e informazioni avviene, di conseguenza, ad oggi, molto rapidamente, posto che, ad esempio, una testata giornalistica on line risulta consultabile da un numero potenzialmente indefinito di soggetti destinatari delle relative informazioni.

In particolare, risulta assai frequente che un articolo riferisca della condanna penalmente o civilmente rilevante di un soggetto, dando conto della sussistenza di determinati precedenti giudiziari.

La giustificazione di tale divulgazione si rinviene, in origine, propriamente dall’esigenza a che la collettività sia soddisfatta nell’interesse di carattere pubblico ad essere informata in maniera veridica e completa circa importanti accadimenti, come la commissione di un illecito penale che presuppone la violazione di norme generalmente poste a presidio di interessi pubblicistici.

diritto all'oblio

Diritto all’oblio: la giurisprudenza recente

La Cassazione, di recente, ha avuto modo di precisare l’imprescindibilità di una valutazione bilanciata del diritto all’informazione della collettività che la cronaca giornalistica è diretta a soddisfare con quelli che vengono definiti diritti fondamentali della persona, tra i quali ben può essere annoverata la riservatezza e che la divulgazione di una certa notizia deve rinvenire la propria ratio giustificatrice nell’esigenza conoscitiva dei lettori[6].

E’, dunque, ben possibile che determinate vicende vengano rese pubbliche, senza che sia preteso o ritenuto necessario il consenso dell’interessato, né l’autorizzazione del Garante per la privacy, purché siano sorrette da un interesse pubblico che costituisca il fondamento e la giustificazione della divulgazione, dovendo, peraltro, sussistere una proporzionalità tra la lesione e l’esigenza di tutela della conoscenza in ordine a determinati fatti[7].

Come evidenziato a livello pretorio, è propriamente l’interesse pubblico a poter eventualmente fondare il sacrifico di quello del singolo, venendo, nella materia di che trattasi, così come per quanto concerne il diritto alla riservatezza e all’identità personale, in rilievo il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, tutti costituzionalmente protetti[8].

Peraltro, l’elemento temporale costituisce il presupposto ai fini della richiesta del riconoscimento della sussistenza del diritto all’oblio, giacché, a seguito del decorrere del tempo, specie se si tratta di un lasso considerevole, l’interesse pubblico alla notizia potrebbe affievolirsi, sino a scomparire del tutto riportando il fatto nella propria originaria dimensione “privata”.

Ciò può ritenersi anche con riguardo a determinati illeciti penali.

In concreto, una forma di tutela attraverso la quale si prevede l’attuazione del diritto all’oblio è costituita dalla deindicizzazione, attraverso la quale non sarà più possibile a mezzo di una ricerca telematica rinvenire determinati link e riferimenti, avendo, peraltro, il Garante per la protezione dei dati personali recentemente parzialmente accolto un ricorso stabilendo la rimozione degli URL già indicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e il cognome del ricorrente sia nelle versioni europee che in quelle extraeuropee[9].

Peraltro, il diritto a essere dimenticati risulta, come a più voci sostenuto, protetto, altresì, dall’art. 27, III comma Cost., che indicando come finalità della pena non solo quella ispirata al principio del suum cuique tribuere, ma anche la rieducazione e il reinserimento sociale del reo, vedrebbe la stessa fatalmente compromessa se continuasse a riemergere il ricordo di determinati fatti.

Un limite al riconoscimento del diritto all’oblio potrebbe rilevarsi nel caso in cui un episodio di cronaca recentemente accaduto si colleghi direttamente a vicende passate per le quali, dunque, in una valutazione complessiva, permanga o, comunque, riemerga l’interesse pubblico attuale ed effettivo alla diffusione di determinate notizie ed esso non possa dirsi, in siffatta ipotesi, affievolito o venuto meno, assistendosi, per contro, ad un rinnovamento dell’attualità dell’informazione[10].

Infatti, qualora l’interesse alla conoscibilità dell’accadimento non fosse più connotato da tale requisito, risulterebbe priva di idonea giustificazione causale la perdurante esposizione del soggetto alla lesione del proprio onore e della propria reputazione, vulnus questo meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato l’ampia diffusione di un giornale on line, grazie alla facile accessibilità e consultabilità di un articolo giornalistico in tale formato, molto più dei quotidiani cartacei, per cui una volta che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente perché le notizie costituenti oggetto di divulgazione possano soddisfare gli interessi pubblici  cui il diritto di cronaca è preposto, il trattamento dei dati non potrebbe più avvenire[11], dovendosi ritenere ormai le notizie acquisite.

Diritto all’oblio e GDPR: l’art. 17 del Regolamento UE 2016/679

Peraltro, a livello normativo, attualmente il Regolamento europeo U.E. 2016-679 Generale sulla protezione dei dati – GDPR- dedica un apposito articolo, il 17, al diritto alla cancellazione, al diritto all’oblio, attribuendo al soggetto interessato, alla ricorrenza di determinati presupposti ivi elencati, il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardino con conseguente obbligo a carico del titolare del trattamento di cancellazione dei dati in esame, al verificarsi di uno dei motivi legislativamente previsti, tra cui la mancata attuale corrispondenza e necessarietà rispetto alla finalità per cui essi erano stati trattati, la revoca del consenso in  precedenza prestato, l’opposizione al trattamento o la sua illiceità, la necessità di adempiere un obbligo legale, la raccolta avvenuta per offerta di servizi della società dell’informazione.

Come acutamente osservato in dottrina, tuttavia, il diritto all’oblio viene qui inteso in un’accezione del tutto peculiare, non riferendosi in particolare all’operazione di bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa e al rispetto della vita privata e familiare rimesso ai giudici di merito, guardando per contro, ad un diverso aspetto, ovverosia al diritto del soggetto ad ottenere la cancellazione dei dati in un contesto, quale quello informatizzato, peraltro in continua evoluzione, in cui risulta estremamente agevole la diffusione di determinate informazioni relative alla persona e/o la possibilità di utilizzo delle stesse per finalità che travalichino il motivo per cui erano state pur lecitamente acquisite.

Gli ultimi approdi della CEDU

Tanto precisato, in merito si evidenzia l’interesse sempre più attuale suscitato dalla materia in esame, tant’è vero che essa è stata di recente presa in considerazione da alcune pronunce della Corte di Strasburgo in relazione alla presunta violazione e, quindi, alla corretta interpretazione di alcune norme della CEDU.

In particolare, con riferimento all’art. 8 CEDU, quest’ultimo tutela il rispetto della vita privata e familiare.

Qualora vengano rese dichiarazioni relativamente a un determinato soggetto riportate in un articolo pubblicato in una testata on line, potrebbe sorgere un dibattito pubblico che soddisfa un interesse ritenuto dalla Corte poziore rispetto a quello alla protezione della vita privata espresso dall’interessato.

Ai giudici di merito, del resto, è rimesso un compito piuttosto delicato consistente nell’effettuazione di un corretto bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione, del pari tutelato dalla CEDU all’art. 10 e, appunto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare in un delicato equilibrio tra pretese “concorrenti”[12].

Se è vero, dunque, che non dovranno essere effettuate insinuazioni sulla vita privata di un determinato individuo che non si rivelino strettamente necessarie a soddisfare l’esigenza della collettività all’informazione in ordine a un determinato accadimento, occorre considerare il valore, nonché il diritto a conoscere l’evoluzione di certi fatti che fanno parte della storia attuale, contemporanea e non devono essere rimossi[13].

Ai fini dell’effettuazione di un corretto bilanciamento di interessi, si dovrà comunque tenere conto della situazione concreta, onde evitare inutili astrattismi, del grado di celebrità della persona, del metodo utilizzato, della veridicità della notizia, delle conseguenze che derivino dalla sua diffusione.

In particolare, in presenza di procedimenti e di condanne penali che riguardino fatti rilevanti, di interesse pubblico, come episodi di corruzione di personaggi di un certo rilievo, o ancor, più se si tratti di avvenimenti particolarmente gravi ed efferati, si può ritenere che l’interesse pubblico alla notizia non possa mai affievolirsi e che, al contrario, ne residui l’indubbia attualità unitamente al diritto dei singoli ad informarsi ed effettuare una adeguata e completa ricostruzione dal punto di vista storico.

In tali situazioni, infatti, il diritto all’oblio non potrà essere riconosciuto, nella necessità comunque di valutare la situazione concreta, tenuto conto anche del comportamento pregresso eventualmente tenuto dai ricorrenti, tale per cui, qualora i predetti abbiano ritenuto di trasmettere alla stampa determinata documentazione e di rendere pubbliche certe notizie, allora tale condotta ben potrà essere valutata come incompatibile rispetto all’intenzione di chiedere giudizialmente di “essere dimenticati”[14].


[1] Cfr. Francesco Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVII edizione aggiornata e con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015, p. 187.

[2] Cfr. G. Chiné, M. Fratini, A. Zoppini, Manuale di diritto civile, IX edizione 2017-2018, Nel diritto editore, Molfetta, 2017, p. 194.

[3] Ibidem, p. 193.

[4] Ibidem, p. 194.

[5] Cfr. F. Gazzoni, op. cit., p. 187.

[6] Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 13161 del 24.06.2016.

[7] Cfr. Corte di Cassazione Civile, sent. n. 16111 del 26.06.2013.

[8] Cfr. Corte di Cassazione Civile, sent. n. 5525/2012.

[9] Cfr. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del 21.12.2017.

[10] Cfr. Corte di Cassazione Civile, sent. n. 16111del 26.06.2013.

[11] Cfr. Corte di Cassazione Civile, sent. n. 13161 del 24.06.2016.

[12] Cfr. Corte EDU sez. V, sent. n. 71233-13, 19.10.2017.

[13] Ibidem.

[14] Cfr. Corte EDU SENT. N. 60798-65599/10 DEL 28.06.2018- M.L. WW. c. GermaniaDid.

DiElena Munarini

( Articolo scrittom da Elena Munarini)

Leggi l’articolo completo: https://giuricivile.it/diritto-all-oblio/

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Rifiuto di fornire generalità ex art 126 bis CdS: le precisazioni della Cassazione Leggi l’articolo completo: https://giuricivile.it/rifiuto-di-fornire-generalita-ex-art-126-bis-cds-le-precisazioni-della-cassazione/

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art 126 bis Cds, omessa comunicazione dei dati del conducente responsabile della violazione

Con sentenza depositata in cancelleria in data 18 aprile 2018, la Cassazione si è pronunciata sul disposto dell’art. 126 bis C.d.S. relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate a carico del conducente responsabile di una violazione e, in caso di mancata identificazione di quest’ultimo, da parte del proprietario del veicolo.

A chi spetta la sanzione? Solo a chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente o anche a chi abbia fornito una dichiarazione negativa? Il dubbio è stato definitivamente chiarito dalla sentenza in esame.

Sommario:
1. Il caso in esame
2. Decisione e motivazione della Suprema Corte
3. Il principio di diritto

Il caso in esame

Nel caso di specie era stato impugnato un verbale della Polizia Municipale dinnanzi al GDP di Bari. Con tale verbale, la Polizia Municipale di Bari aveva accertato la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. da parte di una signora proprietaria di un veicolo, sanzionata per non aver tempestivamente comunicato all’Autorità le generalità della persona alla guida dell’auto di sua proprietà il giorno della commissione di un’infrazione stradale.

La signora, impugnando il verbale, affermava di non essere stata in grado di indicare le generalità di chi era alla guida della sua auto, dal momento che era trascorso diverso tempo dal giorno dell’infrazione, e dal momento che la medesima automobile veniva guidata sia dalle sue figlie che dal marito. Pertanto, la ricorrente dichiarava di non essere in grado di fornire esattamente i dati di chi fosse effettivamente alla guida il giorno dell’infrazione.

Si era costituito in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso, ed asserendo che il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere le generalità della persona cui è affidato il mezzo.

In caso contrario, costui dovrebbe rispondere a titolo di colpa per inosservanza del dovere di vigilanza sul proprio mezzo. All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso della signora, e condannava il Comune a sostenere le spese della causa[1]. La parte soccombente proponeva, quindi, appello presso il Tribunale di Bari, ottenendo, però, il medesimo verdetto ricevuto in primo grado[2].

Il Comune di Bari ha proposto ricorso in Cassazione, basando la propria pretesa su un unico motivo, ossia la violazione dell’art. 126 bis, II comma, C.d.S. e dell’art. 180 C.d.S., VIII comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. A detta del ricorrente la corretta interpretazione delle norme anzidette è da intendersi nell’obbligo assoluto di conoscere l’identità dei soggetti cui è affidato il mezzo, e pertanto, a richiesta della Polizia, si è obbligati a fornire risposta. Non appare una giustificazione, a detta del Comune, l’evenienza che il veicolo in questione venga generalmente affidato a diverse persone.

Decisione e motivazione della Suprema Corte

La Suprema Corte, dopo aver passato in rassegna diverse pronunce della Cassazione stessa sul tema, afferma, però, che al fulcro della decisione vi sia la sentenza interpretativa n. 165 del 2008 della Corte Costituzionale, evidenziandone la grande portata.

In tale occasione, infatti, era stato affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando impossibilità di rendere una dichiarazione diversa dall’affermazione di non conoscere i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione, affermando che tale conclusione discende dalla necessità di offrire un’interpretazione coerente con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il rifiuto della condotta collaborativa, che sarebbe invece necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali[3]. È opportuno prevedere, a detta della Corte Costituzionale, che vi possano essere delle esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate.

Alla luce di tale importante pronuncia, la Cassazione conclude affermando che se resta sanzionabile la condotta di chi non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente di guida, d’altra parte, qualora la risposta sia stata fornita, anche se in termini negativi, è opportuno devolvere la valutazione della verifica relativa all’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato al giudice di merito, in modo da verificare se sia opportuno o meno escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.

Il Tribunale di Bari, nel caso in esame, aveva deciso per la non responsabilità della proprietaria dell’auto, ponendo a fondamento di tale decisione il fattore del decorso del tempo tra la data dell’infrazione e la data in cui sono state richieste le informazioni in merito al conducente (circa 3 mesi), e valutando come giustificata la mancata risposta da parte della ricorrente, accettando così la giustificazione fornita dalla proprietaria, ossia che l’autovettura proprietà fosse nella disponibilità anche delle due figlie e del marito, fatto che non le avrebbe permesso di riferire a richiesta i dati esatti del conducente.

Principio di diritto

Alla luce di quanto affermato, la Cassazione ha deciso, in definitiva, per il rigetto del ricorso proposto dal comune di Bari, enunciando il seguente principio di diritto:

“ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così in alcun modo all’invito rivoltogli e la condanna di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.

Unitamente al rigetto del ricorso, la Cassazione condannava il Comune di Bari al rimborso delle spese di lite.

Precedenti giurisprudenziali

L’applicazione dell’art 126 bis C.d.S. è stata più volte presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; assai di recente, con la sentenza n. 29593 del 11.12.2017, la sez. VI della suprema Corte aveva affermato che, in tema di violazioni alle norme del Codice della strada, il proprietario di un veicolo, essendo il responsabile della circolazione del proprio mezzo, è tenuto a conoscere sempre l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione della vettura, ed è parimenti obbligato a fornire tutte le informazioni dovute in merito al conducente qualora venga lecitamente richiesto dall’autorità amministrativa al fine di contestare un’infrazione; in tale occasione la Corte aveva anche ribadito che l’inosservanza del dovere di collaborazione fosse da sanzionarsi in base al combinato disposto dagli articoli 126 bis e 180 C.d.S..

In tempi più risalenti, con la pronuncia n. 12842/2009, la medesima Corte si era pronunciata sempre con lo stesso principio di diritto, affermando che il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa.

Questo era, ed è tutt’ora, l’orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale a più riprese ha specificato che l’inosservanza del dovere di fornire le informazioni del conducente da parte del proprietario del veicolo è sanzionabile in base al combinato disposto degli art. 126 bis e 180 C.d.s.[4].

Il contributo fornito con la pronuncia n. 9555 qui in esame, non ha portato ad un distaccamento dal precedente orientamento, poiché la Corte non si è assolutamente spinta a mettere in discussione la sanzionabilità della condotta del proprietario che omette di rispondere alle domande della P.A., bensì ha più semplicemente specificato l’opportunità di distinguere tra una condotta di totale e categorico rifiuto a ottemperare alle richieste dell’Autorità, da quella che invece può essere una condotta pur sempre non satisfattiva delle richieste, ma comunque non di ostruzionismo.

Nel caso di specie, ad esempio, la proprietaria dell’automobile da un lato non aveva risposto affermativamente alla richiesta dell’Autorità di fornire i dati completi della persona che era alla guida dell’automobile al momento dell’infrazione – avvenuta mesi prima – d’altra parte non aveva ottemperato alla richiesta dichiarando di non essere in grado di fornire quei dati. È stato, il suo, un comportamento giudicato dal Giudice supremo come non rientrante nelle ipotesi di sanzionabilità dell’art. 126 bis C.d.S., alla luce di quelle cause di giustificazione ritenute ammissibili dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopracitata.


[1] Sentenza n. 7244 del 2008.

[2] Sentenza Tribunale di Bari n. 4848 del 4 novembre 2014.

[3] La Corte Costituzionale aveva già in precedenza affermato, con ordinanza n. 434 del 2007 la necessità di precisare che: “la scelta in favore di un’opzione ermeneutica, che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, presenterebbe una dubbia compatibilità con l’art. 24 Cost.”

[4] Principio già da tempo applicato alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

(Articolo di Elisa Gabaccia)

Leggi l’articolo completo: https://giuricivile.it/rifiuto-di-fornire-generalita-ex-art-126-bis-cds-le-precisazioni-della-cassazione/

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DPCM 26 APRILE 2020

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita'; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita'; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
                    Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche
amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente
decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del
presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi
professionali. 
  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle
disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. 
  3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i
servizi che riguardano l'istruzione. 
  4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,
commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e
dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di
prima necessita'. 
  6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure
per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i
rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il
protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata
attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza. 
  7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque
altra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di
tre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal
provvedimento che determina la sospensione. 
  8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei
pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'
consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso
terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in
magazzino di beni e forniture. 
  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. 
  10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 
  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in
condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza
giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri
territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei
casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio
sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del
rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data
del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone
tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le
attivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale
specificamente interessate dall'aggravamento. 
       Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati
di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire
dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta
necessita'; 
    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata; 
    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 4. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
           Art. 4 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo
privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si
svolgera'  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l'isolamento
fiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
del presente decreto. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
   Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
    a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale,
mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
    a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e'  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli
obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,  in  caso  di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita'  al
Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in
un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita'  del
territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
    a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso  l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
      1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
      2) localita'  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di
destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e
del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la
destinazione finale; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'art.  4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di
destinazione finale, anche ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)
del presente decreto. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
    Art. 6 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi
di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non
gia' sbarcati in precedenti scali. 
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: 
    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
    b) i passeggeri di nazionalita' italiana e  residenti  all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in
Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di
essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
    c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti  all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore. 
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono
a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia
ovvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei
termini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente
trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e
dedicato, e spese a carico dell'armatore. 
  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche
all'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'
comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione
dell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed
isolamento fiduciario a bordo della nave. 
  8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed  ai
comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 
  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
   Art. 7 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di
cui all'allegato 9. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto
puo' integrare o modificare le «Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19», nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti
firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. 
              Art. 8 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
        Art. 9 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata 
                               Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 26 aprile 2020 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
       Speranza          

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897 
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PETIZIONE: “La pandemia non diventi un pretesto per l’autoritarismo“

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Caro presidente Sergio Mattarella,
Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa: «Che la pandemia non diventi un pretesto per l’autoritarismo».
Non possiamo fare a meno di notare che mentre «gli operatori della sanità pubblica e privata combattono valorosamente contro il coronavirus, molti governi dispongono misure che restringono indefinitamente le libertà e i diritti fondamentali. Invece di alcune ragionevoli limitazioni alla libertà, prevale un confinamento con minime eccezioni, l’impossibilità di lavorare e produrre e la manipolazione delle informazioni. Alcuni governi hanno individuato un’occasione per arrogarsi un potere smisurato. Hanno sospeso lo Stato di diritto e addirittura la democrazia rappresentativa e il sistema giudiziario».
I virologi e gli scienziati – senza avere certezze ma anzi bisticciando tra loro – sono diventati i sacerdoti della nuova religione ai tempi del virus. E i parlamenti, con il pretesto del contagio da coronavirus, non si riuniscono o si riuniscono “a ranghi ridotti”.
Per converso un comunicato di autorevoli medici, pubblicato in questi giorni, mette in causa il modo in cui sono diffusi ogni giorno i dati concernenti l’epidemia.
Una anche elementare conoscenza epistemologica mostra che i dati dei decessi sono privi di ogni valore scientifico se non sono messi in relazione con la mortalità annua nello stesso periodo e con le cause effettive del decesso.
E’ noto, d’altra parte, che sono contati come deceduti per Covid-19 anche i pazienti morti per altre cause.
E ci si chiede chi abbia scelto i componenti della Task force costituita recentemente per affrontare la cosiddetta fase2, alcuni dei quali hanno chiesto, contro ogni principio di uguaglianza giuridica, l’immunità per le conseguenze delle loro azioni.
Con il Premier che gioca al poliziotto buono e al poliziotto cattivo con i cittadini, dicendo loro cosa possono fare, cosa gli viene concesso, cosa è consentito. È una democrazia questa?
Questo è l’elenco di tutte le nostre libertà sequestrate: limiti alla circolazione (art. 16 Costituzione), divieti di riunione (art. 17), chiusura di scuole (art. 33 Cost.), chiese (art. 19 Cost.) e tribunali (art. 24 Cost.) limitazioni alla proprietà privata, con divieto di raggiungere le seconde case (art. 42 Cost.), chiusura di cinema, teatri, musei, bar, ristoranti, imprese e attività commerciali e professionali (art. 41 Cost.) oltre alle note – ed è il punto tragico di partenza – limitazioni alla libertà personale (art. 13 Cost.).
La presidente della Consulta Marta Cartabia, proprio nella relazione sull’attività della Corte,afferma: “Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri’’.
A proposito della libertà personale Sabino Cassese, giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale, ha spiegato che «la libertà personale (art. 13) può esser limitata solo dal giudice, salvo casi eccezionali, ma per un tempo limitato. L’articolo 13, che detta una norma residuale, per ogni tipo di libertà della persona (anche le norme sulla ‘privacy’ trovano il loro fondamento in tale norma) è stato dimenticato, come se riguardasse solo l’alternativa libertà/arresto-imprigionamento. Neppure la più terribile delle dittature ha limitato la libertà di andare e venire, e di uscire da casa, per di più selettivamente limitata, per categorie di persone o a titolo individuale, indicate in atti amministrativi».
E la Costituzione, con i diritti fondamentali, che fine ha fatto? In cerca di autocertificazione pure lei?
«Su entrambe le sponde dell’Atlantico – scrive Vargas Llosa – risorgono lo statalismo, l’interventismo e il populismo con un impeto che fa pensare a un cambio di modello lontano dalla democrazia liberale e dall’economia di mercato. Vogliamo esprimere con energia che questa crisi non deve essere fronteggiata sacrificando diritti e libertà che è costato caro conseguire. Respingiamo il falso dilemma che queste circostanze obbligano a scegliere tra l’autoritarismo e l’insicurezza, tra l’Orco Filantropico e la morte».
Anche l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una “catastrofe” dei diritti umani: «Danneggiare i diritti come la libertà di espressione può causare danni incalcolabili. Data la natura eccezionale della crisi è chiaro che gli Stati hanno bisogno di ulteriori poteri per rispondervi. Tuttavia, se lo Stato di diritto non è rispettato, l’emergenza sanitaria può diventare una catastrofe per i diritti umani, i cui effetti dannosi supereranno a lungo la pandemia stessa. I Governi non dovrebbero usare i poteri di emergenza come arma per mettere a tacere l’opposizione, controllare la popolazione o rimanere al potere»
Come le sembrano queste parole di elementare garanzia dei principi democratici?
Purtroppo oggi il modello cinese più che una scelta sanitaria sembra essere diventato una scelta politica. Ma noi siamo uomini liberi, italiani, occidentali. E rivendichiamo le nostre libertà ed i nostri diritti. Altro che modello cinese.
Presidente Mattarella, per questo le chiediamo di fare qualcosa. Faccia sentire la sua voce. La libertà, in democrazia, è il bene più prezioso. Sospesa, ristretta, confinata, autocertificata, non è più libertà. E la democrazia muore lentamente diventando l’anticamera dell’autoritarismo.
A tutto questo noi diciamo no. E lei?

Vittorio Sgarbi

Giordano Bruno Guerri

Michele Santoro

Massimiliano Lenzi

Daniel Oren

Sergio Castellitto

Margaret Mazzantini

Nicola Porro

Carlo Vulpio

Claudio Pierantoni

Monica Ferrando

Giuliano Cazzola

Franco Bechis

Maurizio Donadoni

Gianfranco Vissani

Paolo Becchi

Lillo di Mauro

Vittorio Pezzuto

Massimo Boldi

Marco Castaldi (Morgan)

Chiara Giordano

Dimitri Buffa

Luca Salsi

Claudio Messora

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