CCII: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.LGS 13 SETTEMBRE 2024, N. 136

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Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, apporta significative modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mirando a rendere il sistema più efficiente e a risolvere questioni interpretative emerse nella sua applicazione.

Struttura e Contenuti Principali

1. Struttura:

Capo I (articoli 1-51): Modifiche al CCII.

Capo II (articoli 52-57): Disposizioni di coordinamento e abrogative.

2. Novità Importanti:

Maggioranza per il Via Libera del Tribunale: L’articolo 26 stabilisce che per l’approvazione di determinate decisioni è necessaria la maggioranza dei creditori, inclusi coloro che subiscono un pregiudizio.

Compenso dell’Esperto: Modifiche per commisurare il compenso alle attività svolte e alla loro complessità.

Accesso alla Composizione Negoziale: Chiarito che è possibile accedere anche in caso di squilibrio patrimoniale o economico.

Misure Protettive: Possibilità di generalizzare o limitare le misure cautelari.

Piano di Risanamento: Obbligo di specificare in dettaglio costi e ricavi.

3. Procedure di Liquidazione:

• Introduzione di forme di silenzio assenso per i pareri non vincolanti del comitato dei creditori.

• Modifiche ai contratti preliminari e ai rapporti di lavoro subordinato.

4. Disposizioni Fiscali:

• Disciplina del cram-down fiscale e della transazione fiscale ampliata.

• Omologazione del concordato anche senza adesione di creditori pubblici in specifiche condizioni.

5. Disposizioni sui Gruppi di Imprese: Regole specifiche per la separazione delle procedure.

Impatti e Obiettivi

Le modifiche mirano a:

• Facilitarne l’accesso alle procedure di risanamento.

• Garantire una maggiore tutela ai creditori.

• Semplificare e rendere più chiare le disposizioni relative a concordati e liquidazioni.

Il decreto è entrato in vigore il 28 settembre 2024.

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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

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(Per approfondimenti e consulenza) 

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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CASS. SENT. N. 27093: RIMBORSO DELLA MAGGIORE TASSAZIONE DEL PRELIMINARE RISPETTO AL DEFINITIVO

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La sentenza della Cassazione n. 27093 stabilisce chiaramente che il rimborso dell’importo relativo alla maggiore tassazione applicata al contratto preliminare rispetto al contratto definitivo è possibile. Questo implica che la tassazione più elevata è applicata solo in modo temporaneo e, nel caso in cui il contratto definitivo non venga stipulato, il contribuente ha diritto a un rimborso. Tale principio mira a proteggere gli interessi delle parti coinvolte e a garantire equità nel trattamento fiscale.

Se si desidera approfondire ulteriormente la questione o analizzare altri aspetti della sentenza, si può contare lo studio legale Bonanni Saraceno.

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Per la lettura completa della sentenza n. 38240/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

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TRIBUNALE DEL RIESAME: MAGGIORE MARGINE DI GIUDIZIO SULLA LEGITTIMITÀ DELLE MISURE CAUTELARI (CASS. SENT. N. 38240/24)

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La sentenza della Cassazione n. 38240 tratta della questione delle misure cautelari, in particolare del sequestro preventivo. In seguito a un annullamento per saltum del sequestro da parte della Corte di Cassazione, il tribunale del riesame ha un margine di giudizio più ampio nella sua valutazione rispetto alla mera verifica della motivazione del provvedimento impugnato.

Questo significa che il tribunale del riesame non si limita a controllare se la motivazione del sequestro preventivo fosse adeguata, ma può anche rivalutare la legittimità dell’applicazione della misura cautelare in base a un’analisi più ampia delle circostanze del caso. Tale approccio consente al tribunale di considerare elementi nuovi o diversi, tenendo conto delle esigenze di giustizia e delle garanzie dei diritti delle parti coinvolte.

In sintesi, la decisione della Cassazione conferisce al tribunale del riesame maggiore autonomia e responsabilità nel prendere decisioni sulle misure cautelari, promuovendo una valutazione più approfondita rispetto a quella inizialmente effettuata.

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Cass. Sent. N. 38240/24 – foto

Per la lettura completa della sentenza n. 38240/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download

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INNOVATIVA SENTENZA DELLE SS.UU: LEGITTIME LE NUOVE DOMANDE POSTE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA DELL’OPPOSTO AL DECRETO INGIUNTIVO

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La sentenza n. 26727/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione ha stabilito un importante principio riguardo alla possibilità di modifica della domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In sostanza, la Corte ha affermato che l’opposto ha la facoltà di proporre delle domande diverse rispetto a quelle formulate nella fase monitoria, anche in assenza di una domanda riconvenzionale da parte dell’opponente.

Fatti principali:

  • Nel caso specifico, una s.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 800mila euro nei confronti dell’ASL di Viterbo e della Regione Lazio. Entrambi si opposero al decreto, portando a due cause separate.
  • Nelle loro difese, la s.r.l. non solo contestava l’opposizione, ma avanzava anche domande subordinate di indennizzo per danni e di accertamento di ingiustificato arricchimento, che il Tribunale rigettò per inammissibilità.

Decisione della Corte:

  • La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione alle Sezioni Unite per chiarire se l’opposto potesse modificare la sua domanda originaria e quali fossero i limiti di tale modificazione.
  • Le Sezioni Unite hanno affermato che le domande alternative possono essere ammesse se fondate sullo stesso interesse della domanda originale. Questa modifica deve avvenire nella comparsa di risposta e non può essere riservata fino a fasi successive del processo.

Riflessioni:

  • La sentenza mette in evidenza la funzione del giudizio di opposizione, concepito come un momento in cui il convenuto ha possibilità di difesa, inclusa la proposizione di domande alternative. Tale approccio favorisce la parità delle parti e il corretto svolgimento del processo.
  • È stato sottolineato che l’evoluzione del thema decidendum non deve comportare l’introduzione di elementi estranei o irrilevanti. La Corte ha ribadito la necessità di mantenere la causa agile e concentrata sugli aspetti rilevanti.

In sintesi, questa pronuncia rappresenta un’importante evoluzione del diritto processuale civile, confermando la possibilità di una difesa dinamica nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come l’importanza del rispetto dei principi di correttezza e parità tra le parti nel processo.

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NOVITÀ INCENTIVI DAL GOVERNO: BONUS MOBILI CON DETRAZIONE AL 50% E MODIFICHE A RIBASSO PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI

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Il governo ha prorogato il bonus mobili per il 2025, consentendo una detrazione del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, mantenendo un tetto di spesa fissato a 5.000 euro. Questa notizia positiva arriva insieme a una revisione generale delle agevolazioni fiscali per la casa, che prevede una limitazione dei bonus, che rientreranno in un nuovo plafond dettato dal reddito e dal numero di figli, ispirato al quoziente familiare.

Le modifiche riguardano anche il bonus ristrutturazioni, che sarà disponibile solo per le prime case e avrà una detrazione aumentata al 50%. Tuttavia, le ristrutturazioni delle seconde case continueranno a beneficiare di uno sconto del 36% sui lavori, creando un “doppio binario” per le agevolazioni. È importante notare che il nuovo sistema non avrà effetti retroattivi, quindi le spese già sostenute non influenzeranno i massimali futuri.

Ci sono ancora due mesi per sfruttare l’attuale quadro di bonus, che include anche sconti come il sismabonus e l’ecobonus. Per ottenere le detrazioni, è fondamentale effettuare i pagamenti entro la fine dell’anno, indipendentemente dal termine dei lavori.

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IL CONCORDATO E IL “VALORE RISERVATO AI SOCI”

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ART. 120 QUATER, II COMMA: <<Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.>>

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Il quadro normativo relativo al concordato in continuità, come delineato dall’articolo 120-quater del Codice della crisi e dell’insolvenza, ha introdotto importanti garanzie per i creditori, limitando le possibili ingerenze dei soci nelle dinamiche di ristrutturazione. In particolare, il legislatore ha previsto che i soci non possano trarre vantaggio economico dalla ristrutturazione se questo comporta un soddisfacimento peggiorativo per le classi dissenzienti di creditori.

La recente pronuncia del Tribunale di Verona evidenzia come un piano concordatario privo di apporto finanziario da parte dei soci possa generare un rischio di opposizione da parte dei creditori, sottolineando la necessità di una “prova di resistenza”. Questa implica una valutazione attenta del vantaggio economico attribuito ai soci rispetto alle aspettative dei creditori, per garantire una distribuzione equa delle risorse.

Inoltre, il Tribunale ha messo in guardia sui possibili effetti negativi della distribuzione favorevole ai soli soci, suggerendo che la messa a disposizione di finanza esterna da parte dei soci potrebbe alleviare il rischio di mancata omologa. Questo approccio mira a garantire che i diritti dei creditori siano rispettati, senza escludere i soci dalla possibilità di beneficiare della ristrutturazione, ma solo a condizione che non ne derivino svantaggi per le classi di creditori.

In sintesi, la nuova disciplina tende a bilanciare gli interessi dei soci e dei creditori, richiedendo una gestione oculata delle proposte concordatarie per facilitare il superamento delle eventuali opposizioni e garantire un’adeguata omologazione.

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CCII: IL NUOVO RUOLO DEL REVISORE LEGALE SECONDO IL CORRETTIVO TER

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Il tema della distinzione tra le funzioni del revisore legale dei conti e quelle del collegio sindacale è cruciale, specialmente alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Mentre il collegio sindacale ha specifici obblighi previsti dal CCII, il revisore non è soggetto a tali obblighi, risultando in una certa dissonanza nell’applicazione dei controlli.

Molte società, tenute alla nomina del revisore legale ai sensi dell’art. 2477 c.c., non hanno ancora adempiuto a questo obbligo, complicando ulteriormente il rispetto delle disposizioni del CCII, che ha abbassato i limiti per la nomina del sindaco o del revisore.

Teoricamente, il controllo del revisore è distinto da quello del collegio sindacale, in quanto il revisore esercita un controllo esterno, fondato su procedure formalizzate, e non può svolgere attività per conto della società vigilata. Inoltre, il CCII e le sue modifiche non chiariscono il rapporto tra il d.lgs. 39/2010 (che regola la revisione legale) e il CCII, lasciando il revisore escluso da specifici obblighi di rilevazione della crisi.

Tuttavia, il revisore deve comunque esprimere un giudizio sulla continuità aziendale e, per farlo, ha bisogno di un sistema amministrativo-contabile adeguato. In caso di pre-crisi, il revisore è obbligato a rivedere gli indici di compromissione e a riportare tali osservazioni nella relazione al bilancio. Sebbene non abbia poteri diretti per rilevare omissioni da parte dell’organo amministrativo, deve comunque interagire con il collegio sindacale e segnalare eventuali criticità nella sua relazione.

In sintesi, mentre le funzioni di revisione e vigilanza si sovrappongono in alcuni aspetti, i loro obblighi e responsabilità sono chiaramente delineati, richiedendo una maggiore integrazione e chiarezza normativa per evitare lacune nel controllo e nella gestione delle crisi aziendali.


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INFO-AVVOCATI: PER IL CNF È INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE TELEMATICA SENZA FIRMA DIGITALE

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Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 149/2024, ha ribadito l’inammissibilità dell’impugnazione telematica al CNF se inviata direttamente nel corpo della PEC o come immagine allegata, senza firma digitale. Nel caso esaminato, un’avvocatessa aveva contestato una sanzione di sospensione di due mesi per mancata formazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancanza della firma digitale, necessaria per garantire la validità dell’atto. Il CNF ha confermato che ogni impugnazione deve essere digitalmente firmata, sottolineando l’importanza di seguire le procedure stabilite per la corretta presentazione dei ricorsi.

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SANATORIA FISCALE: A CHI CONVIENE PROPORRE ISTANZA DI CONCORDATO PREVENTIVO

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A partire dal 14 ottobre, i contribuenti possono consultare online i calcoli del Fisco per valutare i costi dell’adesione al ravvedimento speciale, utile per regolarizzare i redditi non dichiarati dal 2018 al 2022. Gli autonomi possono aderire al ravvedimento, pagando un’imposta sostitutiva che varia tra il 10% e il 15% in base all’affidabilità fiscale (Isa), fino al 65% di risparmio fiscale.

L’aliquota per i forfettari è del 3% per le nuove attività o del 10% per le altre. La base imponibile si riduce significativamente in base al punteggio Isa: per un punteggio di 10, si applica un 5% per ogni anno evaso, mentre per punteggi inferiori le percentuali aumentano fino al 50%.

Nel frattempo, il Fisco sta monitorando i redditi di alcune categorie, come bar e ristoranti, che hanno dichiarato redditi medi relativamente bassi nel 2022. Gli autonomi ora hanno l’opzione di aderire al concordato biennale o affrontare accertamenti fiscali.

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LA CASSAZIONE ACCOGLIE RICORSO CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATO PAGAMENTO DELLE STRISCE BLU E IL TAR-LAZIO LEGITTIMA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STORICI IN AREE ZTL

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Quante volte ci confrontiamo con l’indisponibilità di luoghi ove parcheggiare all’interno delle città, soprattutto in quelle grandi, al punto da essere costretti a “creare” dei parcheggi abusivi sia per non ritardare a un appuntamento di lavoro sia per il costo degli unici parcheggi disponibili come quelli delimitati dalle cosiddette “strisce blu”.

Ebbene, i nostri clienti che molto spesso si rivolgono allo studio legale Bonanni Saraceno per ricevere un parere riguardo all’ipotesi di ricorrere contro una sanzione amministrativa irrogata loro dall’Amministrazione locale per non aver effettuato il pagamento di un parcheggio a strisce blu, potranno avere uno ulteriore strumento giuridico a favore, grazie a una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione al riguardo.

Pertanto, la Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|23 luglio 2024| n. 20293 riconosce la possibilità di contestare le sanzioni pecuniarie per mancato pagamento della sosta, quando il Comune non offre un adeguato numero di spazi gratuiti. La Cassazione ha stabilito che deve esserci una proporzione ragionevole tra aree a pagamento e gratuite, eccetto in centri storici e Ztl. Gli enti locali devono giustificare le loro decisioni e non possono limitarsi a richiamare la legge.

Altresì, una recente sentenza del Tar del Lazio consente una maggiore tollerabilità di circolazione per gli autoveicoli storici all’interno della zona Ztl.

Invero, la succitata sentenza, del Tar del Lazio, riconosce ai veicoli storici (con più di 20 anni) un giorno in più di circolazione nella Ztl “Fascia Verde” di Roma. Questi veicoli erano inizialmente trattati come i più inquinanti. Il Tar ha affermato che devono essere considerati beni culturali e che la loro circolazione può essere compatibile con le esigenze ambientali, a patto che venga valutato l’impatto specifico sull’inquinamento.

A Milano, invece, il Tar Lombardia ha mantenuto un approccio più rigido, continuando a considerare i veicoli storici alla stregua di quelli più inquinanti nel centro storico.

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