REATI TRIBUTARI: CASS. PENALE SENT. N.42823/24 SUL CONCORSO TRA FRODE FISCALE E DICHIARAZIONE INFEDELE

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Luigi Einaudi

La sentenza della Cassazione n. 42823 del 2024 affronta una questione rilevante nell’ambito dei reati tributari: il rapporto tra il reato di frode fiscale (art. 2 del D.Lgs. 74/2000) e quello di dichiarazione infedele (art. 4 del medesimo decreto).

Principio espresso:

Il concorso tra i due reati sussiste solo quando vi sia identità della condotta materiale, cioè quando la medesima dichiarazione sia utilizzata per integrare entrambe le fattispecie delittuose.

Dettagli del ragionamento:

1. Diversità delle condotte tipiche:

• La frode fiscale richiede artifici o raggiri (ad esempio, l’uso di fatture o documenti falsi) che ingannano l’amministrazione finanziaria, mentre la dichiarazione infedele si caratterizza per l’indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi inesistenti, senza l’uso di mezzi fraudolenti.

• Quindi, in linea generale, i due reati hanno condotte autonome e non sovrapponibili.

2. Eccezione: medesima dichiarazione:

• Se la stessa dichiarazione è utilizzata per realizzare entrambe le violazioni, può configurarsi un concorso apparente di norme (non concorrono entrambi i reati) oppure un concorso reale, a seconda della rilevanza dei singoli elementi.

3. Orientamento della Cassazione:

• Per evitare duplicazioni punitive, la Suprema Corte sottolinea che il concorso reale può scattare solo in presenza di una condotta materiale coincidente, diversamente si applicano le norme secondo il principio di specialità.

Implicazioni pratiche:

Questa sentenza rappresenta un ulteriore chiarimento per la giurisprudenza e per i professionisti che si occupano di diritto penale tributario, indicando un criterio per stabilire se sussista un concorso di reati o meno. È importante valutare attentamente:

• La natura della condotta posta in essere.

• La modalità con cui la dichiarazione è stata predisposta.

• Gli elementi probatori che dimostrano la sussistenza (o meno) di artifici fraudolenti.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

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COMMON LAW E CIVIL LAW: CONTENZIOSI TRANSFRONTALIERI

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SOCIETAS
(La Voce Tv)

Nella nuova puntata, l’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno intervista l’esperto in contenziosi transfrontalieri, l’Avv. e Barrister Giuseppe Calà affrontando le differenze tra il sistema giuridico del Common law e quello del Civil law.

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DIRITTO DEL LAVORO: CASS. SENT. N. 15316/24 SULLA TUTELA DEI LAVORATORI DISABILI IN RIFERIMENTO AL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

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La sentenza n. 14316 del 22 maggio 2024 della Corte di Cassazione affronta una questione di rilievo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto e il rapporto con lo stato di disabilità del lavoratore, in base alla normativa antidiscriminatoria.

Principi affermati:

1. Conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore

La Corte sancisce che, se il datore di lavoro è a conoscenza (o potrebbe esserlo usando l’ordinaria diligenza) dello stato di disabilità del dipendente, sorge per lo stesso un obbligo specifico:

• Verificare se le assenze per malattia siano collegate alla disabilità.

• Analizzare la possibilità di adottare accomodamenti ragionevoli, come previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, che recepisce la Direttiva 2000/78/CE.

2. Onere di interlocuzione e confronto

Prima di procedere al licenziamento:

• Il datore di lavoro deve avviare un dialogo con il lavoratore per valutare soluzioni che consentano il mantenimento del rapporto di lavoro, evitando atteggiamenti ostruzionistici.

• Tale fase di interlocuzione è qualificata dalla Corte come ineludibile e parte integrante del procedimento di licenziamento in casi simili.

3. Accomodamenti ragionevoli

• Gli “accomodamenti ragionevoli” rappresentano strumenti per adeguare le condizioni di lavoro alla situazione del dipendente disabile, purché non impongano un onere sproporzionato per il datore di lavoro.

• L’assenza di un’adeguata valutazione in questa direzione può configurare una violazione del divieto di discriminazione.

Conseguenze:

Un licenziamento per superamento del periodo di comporto può essere dichiarato illegittimo qualora il datore non dimostri:

• Di aver considerato la possibile connessione tra le assenze per malattia e la disabilità.

• Di aver valutato e discusso con il lavoratore soluzioni alternative al licenziamento.

Questa sentenza ribadisce il ruolo cruciale del dialogo e della valutazione attiva del datore, conferendo una tutela rafforzata ai lavoratori disabili, in linea con i principi europei di non discriminazione.

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TAR LAZIO: STORICA SENTENZA RESPINGE IL RICORSO DEL GENERALE VANNACCI, DANDO RAGIONE ALL’AVVOCATURA DELLO STATO

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Generale Roberto Vannacci

Storico successo giudiziario da parte dell’Avvocatura dello Stato nei confronti del generale Roberto Vannacci. il quale aveva effettuato un ricorso al TAR del Lazio.

L’Avv. Vittorio Cesaroni e l’Avv. Enza Maio, coodifensori dell’Avvocatura dello Stato hanno argomentato e insistito nelle loro memorie affinché il principio del Codice dell’Ordinamento militare, inerente alle limitazioni alla libertà di espressione per i militari, giustificate dalla necessità di salvaguardare la neutralità dell’Istituzione, fosse rispettato e il TAR ha rigettato il ricorso del Generale.

Il caso del generale Roberto Vannacci, sospeso dall’esercito per 11 mesi a seguito delle affermazioni contenute nel suo libro Il mondo al contrario, continua a sollevare dibattiti giuridici e politici. Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione disciplinare, respingendo il ricorso di Vannacci e affermando che il provvedimento del Ministero della Difesa è legittimo.

I punti chiave della decisione del Tar:

1. Discrezionalità dell’Amministrazione: I giudici hanno sottolineato l’ampia discrezionalità del Ministero della Difesa nell’adottare sanzioni disciplinari, soprattutto per tutelare la neutralità, la coesione interna e il prestigio delle Forze armate.

2. Libertà di espressione: Pur riconoscendo il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, il Tar ha ribadito che tale diritto può subire limitazioni per tutelare interessi di pari o superiore rilevanza, come l’immagine e la neutralità delle Forze armate.

3. Esclusione di “grave inimicizia” del Ministro: Il Tar ha rigettato l’accusa di mancata astensione da parte del Ministro della Difesa, affermando che non sono emerse situazioni di “grave inimicizia” personale che avrebbero potuto pregiudicare il procedimento disciplinare.

4. Codice dell’Ordinamento Militare: Il Codice prevede limitazioni alla libertà di espressione per i militari, giustificate dalla necessità di salvaguardare la neutralità dell’Istituzione.

Prospettive future:

L’avvocato di Vannacci, Giorgio Carta, ha annunciato l’intenzione di presentare appello al Consiglio di Stato. Qualora fosse necessario, si valuterà un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per esaminare la compatibilità della decisione con il diritto alla libertà di espressione a livello internazionale.

La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra libertà individuali e doveri istituzionali dei militari, un tema che potrebbe suscitare ulteriori riflessioni, anche oltre i confini nazionali.

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REATO CONTINUATO (EX ART. 81 C.P.): DECISIVO IL MEDESIMO INTENTO PER TUTTE LE CONDOTTE DELITTUOSE

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Art. 81 c.p.

La sentenza della Cassazione n. 24419/2024 riguarda il principio di continuazione del reato (art. 81 c.p.), che consente di considerare più reati come un’unica condotta criminosa in presenza di un medesimo disegno criminoso. Questo principio comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo.

Principi stabiliti dalla sentenza:

1. Intento unitario necessario: Per riconoscere la continuazione, è indispensabile che tutte le condotte delittuose siano espressione di un unico disegno criminoso, ovvero un’intenzione comune e predeterminata di commettere una serie di reati.

2. Criteri di valutazione:

• La connessione temporale tra i reati non è sufficiente da sola: occorre dimostrare un legame logico e volitivo tra le condotte.

• La natura dei reati e il contesto oggettivo in cui sono stati commessi possono indicare la sussistenza di un piano comune.

• È essenziale valutare l’atteggiamento soggettivo del reo al momento della commissione di ciascun reato.

3. Conseguenze sul trattamento sanzionatorio: Se manca l’elemento unificatore del disegno criminoso, i reati devono essere trattati separatamente, con cumulo delle pene, senza beneficiare del trattamento più favorevole previsto per la continuazione.

Applicazione pratica

La sentenza ribadisce che, in caso di pluralità di reati, spetta al giudice verificare rigorosamente la sussistenza del disegno criminoso attraverso l’analisi delle prove. Senza questa dimostrazione, non è possibile riconoscere la continuazione.

Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare lo studio legale Bonanni Saraceno.

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DIRITTO DEL LAVORO: DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

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In questa analisi si cerca di affrontare il delicato equilibrio tra le norme sui licenziamenti per superamento del periodo di comporto e la tutela dei lavoratori con disabilità. In particolare, emerge una forte attenzione alla necessità di adattare la disciplina contrattuale collettiva per garantire una protezione effettiva contro discriminazioni indirette a danno dei lavoratori disabili.

Analisi del principio:

1. Direttiva 2000/78/CE:

• Stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, basata sulla disabilità.

• Prevede che i datori di lavoro adottino “accorgimenti ragionevoli” per consentire ai lavoratori con disabilità di svolgere la propria attività lavorativa.

2. Art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2006:

• Recependo la direttiva europea, impone l’adozione di misure idonee a garantire il principio di uguaglianza sostanziale anche sul luogo di lavoro, considerando le peculiarità legate alla disabilità.

3. Contrattazione collettiva:

• Il principio afferma che la contrattazione collettiva, pur avendo una funzione regolatrice di bilanciamento tra esigenze datoriali e lavorative, deve tener conto non solo delle specificità oggettive delle patologie, ma anche delle condizioni soggettive dei lavoratori disabili.

• La disciplina contrattuale esaminata (c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019) è ritenuta insufficiente perché si limita a escludere dal computo del comporto alcune specifiche fattispecie (es. ricoveri ospedalieri, day hospital, sclerosi multipla, terapie salvavita) senza estendere tale esclusione alle assenze per patologie causate dalla disabilità.

4. Rischio di discriminazione indiretta:

• Una disciplina che non considera gli svantaggi derivanti dalla disabilità può portare a una disparità di trattamento non giustificata, penalizzando i lavoratori disabili rispetto ai colleghi.

Implicazioni operative:

• Datori di lavoro: Devono garantire un trattamento equo, considerando l’impatto soggettivo della disabilità e predisponendo misure ragionevoli (es. esclusione di tutte le assenze legate alla disabilità dal periodo di comporto).

Sindacati e parti sociali: Sono chiamati a negoziare contratti collettivi che rispettino i principi di non discriminazione e uguaglianza sostanziale.

Giurisprudenza: Fornisce una chiara indicazione sulla necessità di interpretare la normativa (anche contrattuale) in conformità con il diritto antidiscriminatorio europeo.

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GIUDIZIO MONITORIO: RECENTE ARRESTO DELLA CASSAZIONE CONFERMA IL DIVIETO ALL’OPPOSTO DI PROPORRE DOMANDA “NEMO DEBET LUCRARI CUM ALIENO DAMNO” CON MEMORIA EX ART. 183, VI COMMA C.P.C.

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29536 del 2023 affronta una questione rilevante nel procedimento monitorio riguardante la proposizione della domanda di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) da parte della parte opposta.

La Corte ha stabilito che la parte opposta, ossia colui che viene convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può proporre la domanda di arricchimento senza causa con una memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La ragione è che la parte opposta ha già avuto la possibilità di esercitare un’azione nel procedimento monitorio, caratterizzato da una fase iniziale “esclusiva”.

Tale limitazione mira a tutelare il principio del contraddittorio e a garantire un corretto equilibrio tra le parti, evitando che l’opposto possa ampliare unilateralmente il perimetro della controversia in una fase processuale avanzata.

In sintesi:

• La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta dall’opposto, ma deve essere introdotta con la comparsa di costituzione e risposta.

• Non è ammesso proporre tale domanda con una memoria successiva, quale quella ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle regole processuali e della sequenza procedimentale stabilita dal codice di procedura civile.

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PROCEDURA PENALE: CASS. SS.UU. SULLA RIFORMA CARTABIA E I NUOVI TERMINI DI COMPARAZIONE IN APPELLO EX ART. 601, COMMA 3, C.P.P.

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La sentenza delle Sezioni Unite penali n. 42124/2024 si propone di chiarire alcuni aspetti fondamentali della riforma Cartabia, in particolare riguardo ai termini di comparizione nei giudizi di appello, come disciplinati dall’articolo 601, comma 3, del codice di procedura penale.

1. Tempi di comparizione: dalla vecchia alla nuova disciplina

Con l’entrata in vigore della riforma, il termine per la comparizione nei giudizi di appello è stato elevato da venti a quaranta giorni. Tuttavia, la Corte ha stabilito che questa nuova disciplina si applicherà solo agli atti d’impugnazione presentati a partire dal 1 luglio 2024. Fino a quella data, continueranno ad applicarsi i venti giorni previsti dalla normativa precedente. Questo chiarimento è particolarmente rilevante in un contesto caratterizzato da incertezze interpretative sulle disposizioni transitorie della riforma.

2. Regime transitorio e principio del tempus regit actum

La Corte ha affrontato una seconda questione, quella dell’applicazione del principio del “tempus regit actum” in relazione alle diverse norme processuali che si sono succedute. Si è stabilito che, nel caso di successione di leggi processuali, bisogna fare riferimento alla data della proposizione dell’impugnazione, piuttosto che a quella della deliberazione della sentenza impugnata. Questo perché il termine di comparizione è collegato alla tempistica del procedimento d’appello.

3. Conseguenze sanzionatorie e nullità di ordine generale

La sentenza ha anche chiarito che il mancato rispetto del termine di comparizione di quaranta giorni comporta una nullità di ordine generale, che deve essere eccepita entro i termini previsti dall’articolo 180 Cpp, ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Questa disciplina serve a garantire il diritto di difesa e a prevenire che l’imputato possa essere pregiudicato da una scadenza processuale che non ha avuto modo di conoscere adeguatamente.

4. Riflessione sulla disciplina “cartolare”

In conclusione, la Corte ha sottolineato la necessità di un’interpretazione coerente e omogenea delle norme per garantire la certezza del diritto. Si è evidenziato come la nuova disciplina si inserisca in un contesto di riforma più ampia della procedura penale, con l’obiettivo di semplificare e snellire i procedimenti, garantendo al contempo diritti e garanzie fondamentali per gli imputati.

L’importanza di questa sentenza risiede nel tentativo di armonizzare le diverse interpretazioni giurisprudenziali e fornire chiarimenti pratici per gli operatori del diritto, riflettendo sull’evoluzione della normativa processuale italiana.

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Le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 42124/2024 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale nato con l’entrata in vigore della riforma

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RESPONSABILITÀ SANITARIA: VALIDITÀ DELLA CLAUSOLA “CLAIMS MADE”

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La recente ordinanza della Cassazione, n. 29483, ribadisce la legittimità della clausola “claims made” nei contratti assicurativi, in particolare in contesti di malpractice sanitaria. Questo tipo di clausola implica che la copertura assicurativa è attivata solo se la richiesta di risarcimento del danno da parte di un terzo viene presentata durante la validità del contratto. La Cassazione ha chiarito che tale clausola non deve essere considerata una decadenza convenzionale come previsto dall’art. 2965 del codice civile, poiché si basa su un evento non controllato dall’assicurato, ossia la denuncia di un danno da parte di un terzo.

Nella fattispecie, il tribunale di primo grado aveva ritenuto valida la clausola “claims made” e aveva rigettato la domanda di manleva fornita dall’azienda Ulss. Tuttavia, la Corte d’appello aveva dichiarato tale clausola nulla, definendola vessatoria e contraria alla normativa che regola le decadenze, portando a una parziale accettazione del gravame e condannando gli istituti assicurativi al pagamento dell’indennizzo.

La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha sostanzialmente rigettato l’interpretazione della Corte d’appello, richiamandosi a precedenti pronunce delle Sezioni Unite. Ha sottolineato che la clausola “claims made” rientra nella normale operatività del contratto di assicurazione contro i danni, poiché la sua efficacia dipende dall’iniziativa di un terzo, il che è coerente con la struttura del contratto stesso.

Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello, rinviando la questione a un nuovo esame presso la stessa corte, ma in diversa composizione, per una decisione sul merito e sulle spese, sempre tenendo conto del principio di diritto appena affermato.

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La Suprema corte, ordinanza n. 29483 ha statuito che “non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ.”

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CASSAZIONE SULL’AMIANTO: IMPORTANTE CONFERMA DELLA SUPREMA CORTE SUL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI E SUL NESSO DI CAUSALITÀ

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La Corte di Cassazione, con la sua Ordinanza n. 28458 del 5 novembre 2024, ha sottolineato l’importanza di stabilire un nesso di causalità tra l’esposizione a fattori di rischio, come l’amianto, e l’insorgenza di malattie o decessi. Quando si verifica un’esposizione prolungata e non occasionale a tali agenti, unita a modalità di lavoro specifiche e alla mancanza di strumenti di protezione, si presume la responsabilità del fattore di rischio nel contribuire alla malattia o al decesso.

La sentenza afferma che, per riconoscere il nesso causale, non è necessario che l’esposizione sia l’unica causa, poiché la concausalità è sufficiente. Tuttavia, se esistono fattori esterni all’ambito lavorativo che potrebbero autonomamente provocare la malattia o il decesso, questi potrebbero escludere o attenuare la responsabilità dovuta all’esposizione professionale.

In sintesi, il provvedimento della Corte evidenzia la necessità di un’analisi approfondita e contestuale dei fattori di rischio e delle condizioni lavorative per determinare la responsabilità in caso di malattia o decesso legato all’amianto.

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