INFO LAVORO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI 2024-2026, DIPENDENTI E AUTONOME (BONUS MAMME)

Condividi:

Il nuovo esonero contributivo per le lavoratrici madri, previsto dal disegno di legge di Bilancio 2025, introduce diverse novità rispetto alle misure attuali in vigore. Ecco un riepilogo dei punti chiave:

  1. Platea Beneficiaria Ampia: Il nuovo esonero si applica a un numero maggiore di lavoratrici, inclusi i contratti a tempo determinato (ad eccezione delle lavoratrici domestiche) e le lavoratrici autonome, purché non optino per il regime forfettario.
  2. Requisito di Reddito: È previsto un limite di reddito per le madri beneficiarie, fissato a 40.000 euro annui per la quota imponibile ai fini previdenziali.
  3. Durata della Misura: L’esonero sarà disponibile dal 2025 per le lavoratrici con due o più figli. Le madri con almeno tre figli che attualmente usufruiscono del regime completo continueranno a farlo fino alla fine del 2026.
  4. Età dei Figli: L’esonero continua a coprire le madri con figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo.
  5. Entità dell’Esonero: L’entità esatta dell’esonero non è ancora definita ed è prevista una misura parziale, a differenza del 100% offerto nel regime attuale, fissato a un massimo di 3.000 euro annui.
  6. Mantenimento dei Diritti Pensionistici: Sottolineato il vantaggio di non compromettere i diritti pensionistici delle lavoratrici beneficiarie, mantenendo l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  7. Regolamentazione Futura: L’esonero sarà dettagliato tramite un decreto interministeriale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Queste modifiche mirano a rafforzare il sostegno alle famiglie e incentivare la natalità, con un’attenzione particolare al reddito delle madri e alla loro situazione lavorativa.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

INFO LAVORO (ART. 34 DDL BILANCIO): INDENNIZZO CONGEDO PARENTALE ESTESO AL 80%

Condividi:

L’articolo 34 del disegno di legge di Bilancio 2025 apporta importanti modifiche al congedo parentale, estendendo il periodo di indennizzo al 80% della retribuzione a un totale di tre mesi. Questa iniziativa si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti e si applica ai congedi utilizzabili entro i 12 anni di vita del bambino, con un massimo di dieci mesi di congedo parentale indennizzato, che possono arrivare a 11 mesi se il padre sfrutta almeno tre mesi di congedo.

In precedenza, alcune di queste assenze erano indennizzate al 30%, mentre altre non ricevevano alcuna indennità. L’adeguamento delle indennità è iniziato con la legge 197/2022 (Bilancio 2023), con ulteriori progressi nella legge di Bilancio 2024. Tuttavia, l’incremento dell’indennizzo è valido soltanto se i mesi di congedo sono utilizzati entro il sesto anno dalla nascita o dall’adozione del bambino.

Le disposizioni legislative risultano piuttosto complesse, specialmente per quanto riguarda la decorrenza delle condizioni migliorative, che dipendono dalla data di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità. Secondo le linee guida dell’INPS, le diverse situazioni si configurano come segue:

  1. Congedo concluso entro il 2022: indennizzo al 30%.
  2. Congedo concluso nel 2023: 1 mese indennizzato all’80%.
  3. Congedo concluso entro il 2024: 2 mesi indennizzati all’80% (il secondo mese sarà mantenuto all’80% anche se fruito dopo il 2024).
  4. Congedo concluso dal 2025 in poi: 3 mesi indennizzati all’80%.

Dopo i mesi indennizzati all’80%, l’indennizzo scende al 30% per i mesi successivi fino al nono mese, e si azzera successivamente, mantenendosi comunque al 30% se il congedo viene avviato nel settimo anno di vita. Per il decimo e l’undicesimo mese, l’indennizzo al 30% è disponibile solo se il reddito individuale del genitore è sotto un certo limite.

È essenziale notare che queste regole si applicano solo ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori è un lavoratore autonomo o non ha un lavoro, occorre prestare particolare attenzione alle modalità di fruizione, come indicato nella circolare 57 dell’INPS.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CASSA FORENSE SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ESCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI AVVOCATI

Condividi:

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, offre ai contribuenti un’opzione per pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, evitando accertamenti tributari per due anni. Tuttavia, la Cassa Forense ha chiarito che, nonostante quanto previsto dall’articolo 30 del decreto, gli avvocati che aderiscono al CPB continueranno a versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente prodotto.

L’articolo 30 stabilisce che eventuali variazioni del reddito, per ciò che concerne le imposte e i contributi previdenziali, non dovrebbero influire sulla determinazione degli obblighi contributivi. Tuttavia, l’Adepp, che rappresenta le casse di previdenza dei professionisti, ha ribadito che tale norma non è applicabile agli enti di previdenza privatizzati, in quanto comprometterebbe la loro autonomia e stabilità finanziaria.

Le casse di previdenza private sono vincolate a mantenere l’equilibrio di lungo termine e quindi non potranno beneficiare della flessibilità prevista dal CPB in merito ai versamenti contributivi. Gli avvocati interessati a partecipare al CPB devono procedere con l’adesione entro il 31 ottobre 2024, ma è importante che considerino l’impatto sui propri obblighi contributivi.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CASS. ORD. N. 27782/2024: IL CONCORDATO PREVENTIVO PREVALE SULLE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Condividi:

L’ordinanza della Cassazione n. 27782 del 2023 chiarisce un importante aspetto dell’applicazione dell’articolo 180, comma 4°, della legge fallimentare (l.fall.), anche nella sua formulazione attuale dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 125/2020 e dalla legge di conversione n. 159/2020, nonché prima delle modifiche successive del Dl n. 118/2021.

In particolare, la Cassazione stabilisce che le disposizioni relative all’amministrazione finanziaria si applicano sia nel caso in cui essa non esprima alcun voto sulla proposta di concordato preventivo sia nel caso in cui manifesti un voto contrario. Questo significa che, indipendentemente dalla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, le regole stabilite dall’articolo 180, comma 4°, continuano ad essere rilevanti e applicabili.

Questa interpretazione è di particolare significato per le imprese in crisi che intendono avvalersi di strumenti di ristrutturazione come il concordato preventivo, poiché offre una maggiore certezza riguardo al trattamento delle posizioni creditorie e alle eventuali opposizioni da parte dell’amministrazione fiscale. La pronuncia della Cassazione, pertanto, sottolinea l’importanza di valutare attentamente le strategie di proposta di concordato e le reazioni dei creditori pubblici.

*****************

Foto

Per la lettura completa della ordinanza n. 27782/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download:

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CONCORDATO IN CONTINUITÀ: MAGGIORE CELERITÀ DEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE SECONDO IL CORRETTIVO TER

Condividi:

Il decreto correttivo del Codice della crisi (Dlgs 136/2024) introduce significative modifiche alle procedure di concordato in continuità, con l’obiettivo di accelerare e rendere più sicuri i processi di ristrutturazione aziendale. Le nuove norme mirano a preservare i valori aziendali e a distinguere chiaramente i piani di concordato in continuità da quelli di liquidazione, confermando l’assimilazione tra continuità indiretta e diretta.

Innovazioni Principali

  1. Semplificazione delle operazioni straordinarie:
  • Concentrazione dell’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni nel procedimento di omologa.
  • I creditori possono presentare le loro opposizioni durante questa fase.
  1. Modifiche statutarie automatiche:
  • La sentenza di omologa ora prevede automaticamente le modifiche statutarie necessarie, come aumenti di capitale o variazioni nella struttura societaria, riducendo l’onere delle assemblee straordinarie.
  1. Flessibilità del piano di concordato:
  • Il nuovo articolo 118-bis permette modifiche al piano anche dopo l’omologazione, a condizione che siano approvate dal tribunale.
  1. Regolamentazione della liquidazione:
  • L’introduzione dell’articolo 114-bis stabilisce diritti e doveri dei liquidatori nell’ambito dei piani in continuità, con pubblicità e trasparenza nella gestione delle vendite.
  1. Supporto del commissario giudiziale:
  • Il commissario può supportare i debitori e i creditori nelle negoziazioni delle modifiche al piano, migliorando così la cooperazione tra le parti.
  1. Norme sulle classi obbligatorie:
  • Introduzione di soglie specifiche per la classificazione dei creditori chirografari, semplificando la struttura delle classi in caso di concordato.

Regole Operative

  • Omologazione trasversale: Opportunità per il debitore di richiedere l’omologazione entro una settimana dalle votazioni.
  • Cessione di beni non strategici: Il piano può prevedere la vendita di beni superflui anche in un contesto di continuità aziendale, rafforzando la flessibilità operativa.
  • Condizioni di mercato nella liquidazione: La vendita dei beni deve essere effettuata attraverso il mercato, valorizzando la trasparenza.

Conclusioni

Il Dlgs 136/2024 rappresenta un importante passo avanti nel processo di ristrutturazione delle aziende in difficoltà, semplificando le procedure e promuovendo una maggior cooperazione tra le varie parti interessate nel concordato in continuità. Questi cambiamenti sono volti a garantire una gestione più efficiente delle crisi d’impresa, consentendo alle aziende di preservare i propri valori e di attuare piani di ristrutturazione più agili e mirati.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 307 BIS DEL DDL DI BILANCIO 2025: IL MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ESTINGUE IL PROCESSO

Condividi:

La recente introduzione dell’articolo 307-bis del Codice di Procedura Civile, previsto dal Disegno di legge di bilancio per il 2025, ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori del diritto. Questo articolo stabilisce che il processo si estingue in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, una misura che ha l’obiettivo di combattere l’evasione contributiva.

All’udienza iniziale, il giudice avrà il compito di verificare la correttezza del pagamento; se rileva irregolarità, potrà concedere un termine di trenta giorni per sanare la situazione, al termine del quale, in caso di inadempienza, il processo sarà dichiarato estinto. Questo meccanismo si applica anche in situazioni di impugnazione e di altre domande, con alcune esclusioni riguardanti i procedimenti cautelari e possessori.

Le reazioni dell’Avvocatura sono state immediate e negative. L’Organismo Congressuale Forense ha dichiarato che la norma è incostituzionale, sostenendo che attribuisce ai giudici poteri di gestione finanziaria e disconosce il diritto alla giustizia, garantito dalla Costituzione. Anche il Movimento Forense ha espresso preoccupazione, sottolineando che il pagamento del contributo unificato è una responsabilità del cittadino, non dell’avvocato. L’Associazione Nazionale Forense ha fatto notare che tentativi simili sono già stati ritirati in passato per questioni di incostituzionalità.

In aggiunta, la Manovra prevede un aumento del contributo unificato a 600 euro per le controversie di accertamento della cittadinanza italiana e introduce modifiche al diritto di copia di atti e documenti nei procedimenti penali, con l’intento di ridurre costi e rendere più accessibile il diritto di difesa.

In generale, la norma sembra essere vista come un attacco al diritto di accesso alla giustizia, in particolare per i cittadini meno abbienti, e le reazioni dei rappresentanti del settore legale evidenziano un forte timore che l’aspetto fiscale vada a compromettere i diritti fondamentali nel contesto giudiziario.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE: EXITUS DEL DE CUIUS PER MALATTIA PROFESSIONALE E PRESUNZIONE DEL PREGIUDIZIO SUBITO DAGLI EREDI

Condividi:

Il tema del danno “non patrimoniale” derivante da malattia professionale è al centro delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che ha chiarito importanti principi riguardanti il risarcimento per i familiari delle vittime di malattie professionali.

Nella sentenza n. 27693, la Corte ha stabilito che il pregiudizio subito dai familiari di una persona deceduta a causa di una patologia professionale può essere provato anche tramite presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza. L’esistenza di un legame di parentela presuppone di per sé un certo grado di sofferenza.

Nella pronuncia precedente, l’ordinanza n. 27571/2024, la Corte aveva esaminato un caso simile, in cui un dipendente era deceduto a causa di un tumore collegabile a esposizione all’amianto e al tabagismo. Aveva chiarito che la dipendenza dal fumo non interrompe il nesso di causalità con la malattia professionale, ma influisce sul risarcimento, riducendolo.

Nella decisione in oggetto, che ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Taranto, si è ribadito che il danno può essere riconosciuto ai familiari della vittima se sono in grado di dimostrare, anche per via presuntiva, di aver subito una condizione di pregiudizio a causa della situazione del congiunto.

La Corte ha anche precisato che la società convenuta ha la possibilità di controbattere riguardo all’assenza di un legame affettivo con il deceduto, evidenziando che il pregiudizio deve essere supportato da elementi signficativi, differente dal danno in re ipsa, che non richiede altre dimostrazioni oltre al verificarsi della condizione che genera il danno.

Nel valutare il danno parentale, la Corte ha condotto un’analisi dettagliata, considerando fattori quali l’età dei figli, l’età della vittima e la presenza di concorsi di colpa. Ha fatto riferimento a tabelle specifiche per la liquidazione del danno, le cui modalità e criteri di applicazione sono stati precisati per garantire uniformità di giudizio.

In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale subito dai familiari di una vittima di malattia professionale è riconoscibile anche sulla base di elementi presuntivi, considerandone la natura affettiva e relazionale, e ha fornito indicazioni operative per la liquidazione del risarcimento, orientandosi verso un approccio equo e modulare.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CASS. ORD. N. 27497/24 SULLA RESPONSABILITÀ PER INCIDENTE STRADALE: DISTANZA DI SICUREZZA COME SCRIMINANTE DIRIMENTE

Condividi:

L’ordinanza della Cassazione n. 27497 del 2024 affronta la questione della responsabilità in caso di incidenti stradali, in particolare nei tamponamenti tra veicoli. In situazioni di questo tipo, la legge presuppone generalmente che entrambi i conducenti possano avere una certa responsabilità. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la presunzione di pari colpa può essere superata, soprattutto nel caso in cui sia dimostrata l’inosservanza da parte del veicolo che ha tamponato la distanza di sicurezza.

In altre parole, se un veicolo urta un altro da dietro, la responsabilità ricade principalmente sul conducente del veicolo che tampona, a meno che non vi siano prove chiare che giustifichino una responsabilità condivisa. Questa sentenza sottolinea l’importanza della distanza di sicurezza come criterio fondamentale per determinare la responsabilità in caso di incidenti stradali.

*****************

Per la lettura completa della ordinanza n. 27497/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

RESPONSABILITÀ MEDICA E RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE PER LA PRESENZA DEI POSTUMI DI DUE PATOLOGIE CONCORRENTI E NON COESISTENTI

Condividi:

La liquidazione del danno biologico differenziale richiede una valutazione attenta della causalità giuridica, partendo dalla percentuale complessiva del danno. Nel caso specifico, si considera l’errore medico di somministrazione di un farmaco che ha causato un’ischemia cerebrale a un paziente ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Infatti, il medico curante non aveva considerato anche la presenza di un trauma cranico nello stesso paziente, per il quale il suddetto farmaco era controindicato e proprio a causa della sua somministrazione è insorta al medesimo paziente una ischemia cerebrale.

Pertanto, nel calcolo del risarcimento del danno differenziale, in riferimento alla fattispecie concreta succitata, bisogna valutare il 50% di danno ascrivibile all’agente medico (ischemia cerebrale), dal quale si deve sottrarre il 30% non imputabile all’errore medico (arresto cardiaco). Il risultato, pari al 20%, deve essere calcolato considerando le specifiche modalità di liquidazione, che, a causa della progressione geometrica e non aritmetica, del punto tabellare di invalidità, porterà a un importo superiore rispetto a una liquidazione calcolata da 0 a 20.

Invero, è fondamentale verificare se le due tipologie di postumi (quella indipendente dall’errore medico e quella provocata dall’errore stesso) siano in concorrenza, piuttosto che semplicemente coesistenti. Solo se si dimostra che i postumi derivanti dall’infarto aggravano la situazione già compromessa dai postumi dell’ischemia cerebrale, si può riconoscere il diritto al risarcimento del danno differenziale, seguendo il criterio di valutazione indicato.

Al postutto, il risarcimento del danno biologico differenziale richiede un approccio attento che consideri la complessità delle singole menomazioni e le loro interrelazioni, applicando un’analisi rigorosa per determinare l’effettiva responsabilità e l’entità del danno da liquidare.

*****************

Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 30 luglio 2024, n. 21261

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi:

CASS. ORD. N. 27353 SU ERRORE MEDICO: VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO PATRIMONIALE PER LESIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA DEL MINORE

Condividi:

L’ordinanza n. 27353 della Corte di Cassazione stabilisce un importante principio riguardo al risarcimento per danno da errore medico che ha comportato postumi permanenti e che, pertanto, influisce sulla capacità lavorativa futura della vittima. La Corte ha accolto il ricorso di una donna, riconoscendo la gravità dell’invalidità permanente (25%) e la conseguente possibilità di un danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di guadagno.

Il caso sottolinea come sia possibile per il giudice, in presenza di un’evidente menomazione della capacità lavorativa, procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, piuttosto che richiedere prove rigide e impossibili da fornire, come nel caso di un minore non percettore di reddito. La Corte critica la decisione di secondo grado che aveva escluso il risarcimento per danno patrimoniale, adducendo che la mancanza di dati specifici riguardanti aspirazioni professionali future della vittima non giustificava una tale negazione.

Il principio enunciato dalla Cassazione è chiaro: in situazioni in cui l’invalidità permanente è di elevata entità, vi è un forte valore indiziario che suggerisce una probabile compromissione della capacità lavorativa e quindi un danno economico conseguente. Pertanto, il danno patrimoniale può essere valutato in modo equitativo, considerando le circostanze e gli indici a disposizione, senza gravare eccessivamente la parte danneggiata con oneri di prova inadeguati.

In sostanza, la decisione della Cassazione riconosce l’importanza di un approccio giuridico che tenga conto della realtà delle situazioni complessive, in cui la gravità dell’invalidità comporta inevitabilmente una riflessione sul potenziale impatto economico della menomazione, facilitando così l’accesso al risarcimento per la vittima di errori medici.

*****************

Per la lettura completa della ordinanza n. 27353/24 della Suprema Corte di Cassazione Penale digitare la scritta sottostante download.

*****************

(Per approfondimenti e consulenza) 

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Viale Giulio Cesare, 59 – 00192 – Roma 

tel. +39 0632110642 – Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Condividi: