RIFORMA GATTOPARDESCA DELL’ORDINAMENTO FORENSE: “SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COM’È, BISOGNA CHE TUTTO CAMBI”

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Riforma dell’ordinamento forense: critiche e prospettive tra modernizzazione e conservazione

Il Governo ha recentemente approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, la quale appare conservativa, poco lungimirante e inadeguata rispetto alle sfide attuali del mercato legale.


Una riforma “ottocentesca”

Il testo approvato dal Governo si limita a una risistemazione della legge professionale vigente, senza introdurre reali innovazioni. L’unica novità di rilievo sarebbe il superamento del divieto di terzo mandato per i rappresentanti forensi, ma tale modifica rischia di ridurre gli spazi di ricambio democratico, compromettendo il principio del rinnovamento.

La riforma è ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato, tutta concentrata sulla funzione difensiva in giudizio, trascurando invece l’espansione verso la consulenza legale specialistica, le nuove tecnologie e le dinamiche concorrenziali che caratterizzano i mercati globali.


Il ritorno al giuramento: un passo indietro storico

Un punto particolarmente controverso riguarda la previsione di ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato, già superato in favore dell’impegno solenne a seguito delle pronunce della Corte costituzionale. La reintroduzione del giuramento, secondo Di Marco, rappresenterebbe un arretramento giuridico e culturale, lesivo della libertà di coscienza e privo di attualità.


Pubblicità e aggregazioni professionali: occasioni mancate

La riforma non valorizza la libertà dell’avvocato di promuovere le proprie attività tramite pubblicità, lasciando ancora spazio a vincoli che limitano la competitività rispetto ad altre professioni.
Anche sul fronte delle forme collettive di esercizio, la legge delega sembra privilegiare modelli superati come le sole società tra avvocati o reti tradizionali, senza aprire a formule più dinamiche e innovative, in linea con le esigenze di un mercato legale internazionale.


Il nodo delle incompatibilità professionali

Altro aspetto critico è il mantenimento del regime di incompatibilità previsto dall’attuale legge, con lievi estensioni. Tale disciplina, di natura proibizionistica, è giudicata dall’ANF un ostacolo allo sviluppo della professione, che impedisce agli avvocati di ampliare le proprie attività, generando svantaggi competitivi rispetto ad altri operatori economici.


Intelligenza artificiale: la grande assente

Nonostante il crescente impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore legale, il disegno di legge non contiene alcun riferimento all’uso degli strumenti di IA nella professione forense.
Un’assenza che appare grave, considerando come i sistemi di legal tech stiano già modificando radicalmente l’attività di consulenza, ricerca giuridica e gestione dei procedimenti.


Conclusioni: riforma mancata o occasione persa?

Pertanto, emerge una frattura profonda tra le esigenze di modernizzazione dell’avvocatura italiana e l’impostazione conservativa del Governo.
Se l’obiettivo dichiarato era quello di riformare in senso organico l’ordinamento, il risultato sembra invece essere un compromesso che consolida il passato più che aprire al futuro.

In sostanza, l’avvocatura avrebbe bisogno di una riforma che guardi a:

  • liberalizzazione e concorrenza nel mercato dei servizi legali;
  • rinnovamento delle istituzioni forensi;
  • apertura alle tecnologie e all’intelligenza artificiale;
  • maggiore flessibilità nelle aggregazioni professionali;
  • principio di pubblicità legale trasparente e moderna.

La sfida politica e giuridica, dunque, non è solo quella di modificare alcune regole formali, ma di ridisegnare l’intera architettura dell’ordinamento forense, restituendo all’avvocatura un ruolo centrale in una società in trasformazione.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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TRIBUTARIO: DIRIMENTE INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA SUI CREDITI DA BONUS EDILIZI E DEBITI ISCRITTI A RUOLO

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Crediti da bonus edilizi e debiti iscritti a ruolo: l’interpretazione della giurisprudenza tributaria

Introduzione

La recente sentenza n. 86/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Ferrara ha chiarito un aspetto cruciale in materia di compensazione fiscale: i crediti derivanti da bonus edilizi, e in particolare dal bonus facciate, non possono essere utilizzati per estinguere i debiti iscritti a ruolo.
La questione, di grande rilevanza pratica per imprese e contribuenti, si inserisce nel complesso sistema delle agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni e nella disciplina dei limiti alla compensazione.

Il quadro normativo: l’art. 31 del D.L. 78/2010

La pronuncia trae fondamento dall’interpretazione dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che la compensazione di crediti erariali non possa operare in presenza di debiti iscritti a ruolo e non ancora estinti.
La disposizione mira a rafforzare la riscossione da parte dell’Erario, impedendo che il contribuente, pur essendo debitore, possa sottrarsi al pagamento attraverso l’uso di crediti fiscali maturati.

Bonus edilizi e crediti agevolativi: il problema della compensazione

Il bonus facciate – come gli altri bonus casa – genera crediti di imposta di natura agevolativa. La questione dibattuta riguarda se tali crediti possano essere destinati a compensare debiti fiscali iscritti a ruolo, ipotesi esclusa dai giudici tributari di Ferrara.
Secondo la sentenza, i crediti agevolativi non sono equiparabili ai crediti erariali ordinari e, pertanto, non possono essere utilizzati per estinguere ruoli scaduti. In altre parole:

  • è ammessa la compensazione dei crediti agevolativi con imposte correnti;
  • non è consentita la compensazione dei medesimi crediti con debiti iscritti a ruolo.

L’impatto per imprese e contribuenti

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

  • le imprese edili e i contribuenti che hanno maturato crediti da bonus facciate non potranno impiegarli per estinguere cartelle esattoriali;
  • sarà necessario procedere al pagamento integrale dei ruoli scaduti, con la sola possibilità di utilizzare i crediti agevolativi in compensazione con imposte future;
  • eventuali tentativi contrari possono comportare sanzioni e recupero dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La posizione dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, forte di una consolidata esperienza nel diritto tributario e nel contenzioso fiscale, offre un’assistenza qualificata a imprese e privati che si trovano a dover affrontare:

  • accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
  • contestazioni in materia di compensazione crediti-debiti;
  • ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Grazie a un approccio interdisciplinare, lo Studio è in grado di valutare non solo i profili strettamente processuali, ma anche le implicazioni strategiche e gestionali per la pianificazione fiscale e la tutela patrimoniale del cliente.

Conclusioni

La sentenza della Corte tributaria di Ferrara rappresenta un punto fermo in materia di limiti alla compensazione dei crediti da bonus edilizi. Essa ribadisce la centralità dell’art. 31 del D.L. 78/2010 e conferma la linea rigorosa seguita dall’Amministrazione finanziaria.
Per contribuenti e imprese, ciò significa la necessità di un’attenta valutazione legale prima di utilizzare i crediti fiscali in compensazione. In questo contesto, l’assistenza di uno studio legale specializzato come il Bonanni Saraceno diventa determinante per prevenire contenziosi e proteggere i propri interessi.


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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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REATI TRIBUTARI: CASS. ESCLUDE IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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Perfetto. Ti propongo una bozza di articolo giuridico-scientifico in chiave SEO, pensato per un website giuridico-scientifico e con evidenza della competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno.


Reati tributari e responsabilità degli enti: la Cassazione n. 30109/2025 esclude il sequestro preventivo in caso di composizione della crisi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale tributario e nella responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001: la compatibilità tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’ammissione della società alla procedura di composizione della crisi.
La pronuncia segna un punto di svolta nell’equilibrio tra esigenze punitive dello Stato e salvaguardia della continuità aziendale, aprendo riflessioni sul rapporto tra tutela dei creditori e sanzioni penali-tributarie.


La vicenda processuale

Il caso riguardava un procedimento penale per reati tributari contestati a una società e ai suoi amministratori. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo delle somme, finalizzato alla confisca per equivalente. La difesa ha eccepito l’incompatibilità del provvedimento con l’ammissione della società alla composizione negoziata della crisi, ottenuta per preservare la continuità aziendale e garantire la soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo prevalente la finalità sanzionatoria. La Cassazione, invece, ha annullato il provvedimento, chiarendo i confini applicativi della misura cautelare reale in presenza di procedure concorsuali.


La ratio della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato tre profili fondamentali:

  1. Tutela della funzione concorsuale: l’ammissione alla composizione della crisi comporta la destinazione del patrimonio aziendale alla soddisfazione dei creditori, secondo un piano regolato dall’autorità giudiziaria e dagli organi della procedura.
  2. Incompatibilità del sequestro preventivo: il vincolo cautelare penale rischia di vanificare gli effetti della procedura, sottraendo risorse indispensabili al risanamento aziendale e alla par condicio creditorum.
  3. Prevalenza dell’interesse collettivo: la Cassazione ha ritenuto che l’interesse alla prosecuzione dell’attività e al risanamento economico prevalga, in questo contesto, rispetto alla finalità repressiva del sequestro.

In sintesi, l’ammissione della società alla composizione della crisi impedisce l’adozione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex D.lgs. 231/2001, a garanzia di una gestione equilibrata tra interessi punitivi e conservativi.


Implicazioni pratiche per le imprese e i difensori

La decisione ha un forte impatto operativo:

  • le imprese in crisi trovano una tutela rafforzata, potendo accedere a strumenti di risanamento senza il rischio di paralisi derivante da sequestri penali;
  • i professionisti della difesa devono valorizzare la giurisprudenza di legittimità per contrastare sequestri incompatibili con le procedure concorsuali;
  • si rafforza il principio secondo cui le misure cautelari reali non possono compromettere l’ordinato svolgimento delle procedure di regolazione della crisi.

Il contributo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’approfondita esperienza nella materia dei reati tributari e nella gestione della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all’intersezione tra diritto penale e procedure concorsuali.

La complessità del caso analizzato dalla Cassazione n. 30109/2025 conferma quanto sia decisivo affidarsi a professionisti in grado di:

  • difendere efficacemente le imprese coinvolte in procedimenti penali tributari;
  • predisporre strategie difensive che valorizzino le procedure di risanamento e composizione della crisi;
  • coniugare competenze in diritto penale, diritto tributario e diritto fallimentare, garantendo un approccio interdisciplinare.

Grazie alla propria specializzazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento qualificato per imprese e manager che si trovino ad affrontare procedimenti complessi in materia di reati tributari e crisi d’impresa.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 30109/2025 ribadisce un principio di grande rilievo: le esigenze punitive dello Stato non possono prevalere indiscriminatamente sulla salvaguardia della continuità aziendale e sulla tutela dei creditori.
Il messaggio della giurisprudenza di legittimità è chiaro: nelle procedure di composizione della crisi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve arretrare, lasciando spazio alla funzione risanatoria.

In questo quadro, il ruolo di studi legali altamente qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, diventa fondamentale per orientare le imprese verso soluzioni difensive efficaci, capaci di salvaguardare sia la continuità aziendale che i diritti dei soggetti coinvolti.


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Foto

Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 30109/2025 integrale, in formato pdf

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DIRITTO AMBIENTALE: DECRETO-LEGGE 116/2025 STABILISCE NUOVE SANZIONI PENALI PER I REATI AMBIENTALI

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Decreto-legge 116/2025: nuove sanzioni penali per i reati ambientali

Il decreto-legge 116/2025, in vigore dal 9 agosto e attualmente all’esame del Senato, segna un passaggio cruciale nella lotta ai reati ambientali in materia di rifiuti.
L’intervento normativo si inserisce nel solco della condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) il 30 gennaio 2025 per le gravi violazioni ambientali registrate nella Terra dei fuochi.

Obiettivi del decreto-legge 116/2025

Secondo la relazione illustrativa, le nuove disposizioni rappresentano una componente essenziale del Piano d’azione da presentare al Consiglio d’Europa per prevenire e reprimere le condotte illecite legate al ciclo dei rifiuti.
L’approccio è chiaramente improntato a un rafforzamento del diritto penale ambientale, con pene più severe e nuovi strumenti investigativi.


Abbandono di rifiuti: contravvenzione e delitto

Abbandono di rifiuti non pericolosi

  • Contravvenzione: ammenda da 1.500 a 18.000 euro.
  • Per titolari di imprese o enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
  • Se commesso con veicoli: sospensione patente da 1 a 4 mesi.

Abbandono di mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni

  • Sanzione amministrativa da 80 a 320 euro.
  • Contestazione possibile tramite sistemi di videosorveglianza.

Quando diventa delitto

  • Reclusione da 6 mesi a 5 anni se l’abbandono comporta pericolo per salute, ambiente o ecosistemi.
  • Pena aggravata per titolari di imprese: fino a 5 anni e 6 mesi, con sospensione patente fino a 6 mesi.

Abbandono di rifiuti pericolosi

  • Sempre delitto: reclusione da 1 a 5 anni.
  • Nei casi aggravati: fino a 6 anni e 6 mesi.

Gestione abusiva, discariche e spedizioni illegali

Il decreto trasforma in delitti alcune delle principali condotte illecite in materia ambientale:

  • Gestione non autorizzata di rifiuti:
    • Non pericolosi → 6 mesi – 3 anni.
    • Pericolosi → 1 – 5 anni.
    • Nei casi aggravati, fino a 6 anni e 6 mesi.
  • Discarica non autorizzata:
    • 1 – 5 anni.
    • Se destinata a rifiuti pericolosi → fino a 5 anni e 6 mesi.
    • Nei casi aggravati → fino a 7 anni.
    • Prevista la confisca dell’area oltre alla bonifica.
  • Spedizione illegale di rifiuti:
    • 1 – 5 anni, con aumento fino a un terzo per i rifiuti pericolosi.

Anche in queste ipotesi: sospensione patente e confisca dei veicoli usati per commettere il reato.


Combustione illecita di rifiuti

Un focus centrale riguarda i roghi di rifiuti, piaga storica della Terra dei fuochi:

  • Rifiuti non pericolosi → reclusione da 3 a 6 anni.
  • Rifiuti pericolosi → reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
  • In caso di incendio → aumento della pena fino alla metà.

Le pene aumentano di un terzo se i reati sono commessi nell’ambito di attività di impresa o comunque organizzate.


Ostatività e nuovi strumenti di indagine

Il decreto introduce importanti novità processuali:

  • I nuovi delitti ambientali sono ostativi alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Si estendono le misure investigative già previste per altri reati gravi:
    • arresto in flagranza differita,
    • operazioni sotto copertura.

Conclusioni

Il decreto-legge 116/2025 rappresenta una riforma organica del diritto penale ambientale, volta a rafforzare la tutela della salute e dell’ambiente attraverso un approccio repressivo più incisivo.
Se da un lato risponde a obblighi sovranazionali e a pressioni interne, dall’altro apre un dibattito sulla necessità di bilanciare la funzione punitiva con politiche di prevenzione e gestione sostenibile dei rifiuti.


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PENALE: LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE CONFERMANO CHE IL REATO DI EPIDEMIA COLPOSA PUO’ ESSERE REALIZZATO ANCHE CON UNA CONDOTTA OMISSIVA (ART. 40 C.P.)

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Sentenza Cassazione – Sezioni Unite Penali, n. 27515/2025 (28 luglio 2025)

Contesto e questione di diritto

La Quarta Sezione Penale della Cassazione aveva sollevato una questione nomofilattica di rilievo: se il delitto di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.) possa essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, ossia per mancato impedimento dell’evento. La questione è stata deferita alle Sezioni Unite Penali, che si sono pronunciate nella sentenza depositata il 28 luglio 2025 Giurisprudenza penalesistemapenale.itIl Foro Italiano.


Decisione: sì all’epidemia omissiva

Le Sezioni Unite hanno risposto affer­mativamente, stabilendo che il reato di epidemia colposa può integrarsi anche attraverso omissione, purché sussistano:

  1. Una posizione di garanzia da parte dell’agente, con obbligo giuridico di intervenire per impedire la diffusione dell’evento;
  2. Il nesso causale tra omissione e l’insorgenza dell’epidemia, accertato secondo i criteri della causalità generale (es. elevata probabilità logica) Giurisprudenza penalesistemapenale.itIl Foro Italiano.

Motivazioni della Corte

  1. Natura del reato: L’art. 438 c.p. prevede come reato il “cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la diffusione non è una condotta attiva vincolante, ma piuttosto una specificazione dell’evento. Il reato è dunque causalmente orientato a forma libera, e come tale convertibile in forma omissiva sistemapenale.itMister LexIl Foro Italiano.
  2. Superamento degli orientamenti precedenti: Precedenti sentenze (es. “Giacomelli” del 2017 o “La Rosa” del 2020) avevano negato la configurabilità omissiva, ritenendo il reato a forma vincolata. Le Sezioni Unite invece hanno superato queste letture restrittive sistemapenale.itMister Lex.
  3. Tutela della salute pubblica: In un contesto socio-sanitario attuale (es. gestione del COVID-19), l’omissione colposa nella gestione del rischio sanitario è più pertinente come fattore di epidemia rispetto a condotte attive di diffusione. Pertanto, l’esclusione dell’ipotesi omissiva avrebbe reso la tutela penale inefficace sistemapenale.itMister Lex.
  4. Vincoli interpretativi: I lavori preparatori del Codice Rocco non vincolano l’interpretazione. Inoltre, distinguere tra “diffusione” e “contagio” non impedisce di comprendere quest’ultimo nel primo, coerentemente col sistema emergenziale del COVID-19 sistemapenale.itMister Lex.

Conseguenze pratiche e margini di applicazione

  • Riapertura di procedimenti: La sentenza può consentire la riapertura di casi precedentemente archiviati, dove siano emerse omissioni da parte di autorità sanitarie o dirigenti Noi Radiomobile™.
  • Non riguarda comportamenti di cittadini comuni: Non si configura il reato per chi, ad esempio, rifiuta un tampone o viola la quarantena senza ruolo di garanzia. Serve una posizione di garanzia e nesso causale chiaramente dimostrato L’INDIPENDENTE.
  • Onere probatorio elevato: È cruciale provare che l’omissione avrebbe effettivamente impedito l’epidemia, seguendo standard stringenti di causalità (sentenza Franzese, n. 27/2002) sistemapenale.itMister Lex.

Riepilogo sintetico

AspettoContenuto principale
QuesitoEpidemia colposa integrabile anche per omissione?
Decisione delle Sezioni Unite, se sussistono garanzia giuridica e nesso causale.
Interpretazione del reatoReato causalmente orientato, non esclusivamente attivo.
Ruolo del contesto COVIDL’omissione rilevante nell’attuale contesto sanitario.
Limiti applicativiSolo soggetti con obbligo di intervento, non cittadini generici.
Standard probatorioAlto grado probatorio secondo la sentenza Franzese.

La sentenza n. 27515 del 28 luglio 2025 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione costituisce un’importante svolta: il reato di epidemia colposa può configurarsi anche per omissione, con tutte le condizioni di posizione di garanzia e di nesso causale comprovato. L’equilibrio resta delicato: il principio di protezione della salute pubblica deve conciliarsi con la tassatività della norma e l’onere di una prova rigorosa.

Il delitto di epidemia omissiva: profili giuridici, posizione di garanzia e responsabilità penale

Il reato di epidemia è uno dei più gravi previsti dal nostro ordinamento, in quanto tutela un bene di rango costituzionale e collettivo: la salute pubblica (art. 32 Cost.). Esso può configurarsi non solo attraverso una condotta commissiva, ma anche in forma omissiva, quando il soggetto titolare di un obbligo giuridico di impedire l’evento si astiene, con negligenza, imprudenza o imperizia, dal porre in essere le azioni necessarie a prevenire la diffusione del contagio.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, forte di una consolidata esperienza in materia di responsabilità penale sanitaria, epidemiologica e ambientale, offre un’analisi approfondita su questo delicato tema, particolarmente rilevante alla luce delle emergenze sanitarie degli ultimi anni.


1. La configurabilità dell’epidemia omissiva

L’art. 438 c.p. punisce chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tuttavia, l’applicazione combinata con l’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”) consente di estendere la rilevanza penale anche a condotte omissive.

Perché il reato sia configurabile:

  • deve sussistere un obbligo giuridico di impedire l’evento, derivante da una posizione di garanzia (es. dirigenti sanitari, responsabili di strutture ospedaliere, autorità pubbliche);
  • occorre accertare il nesso causale tra l’omissione e il verificarsi dell’epidemia, da valutarsi attraverso una legge scientifica di copertura che consenta di attribuire alla mancata azione la concreta idoneità a determinare il fenomeno epidemico.

2. Posizione di garanzia e obblighi di attivazione

La posizione di garanzia è il fulcro della responsabilità omissiva. Essa può discendere da:

  • norme di legge (es. doveri delle autorità sanitarie);
  • regolamenti o ordini amministrativi;
  • contratti o incarichi professionali che impongono specifici obblighi di protezione o controllo.

Ne deriva che dirigenti sanitari, medici responsabili di reparti infettivi, funzionari pubblici e gestori di strutture con obblighi di sicurezza possono essere chiamati a rispondere penalmente in caso di omissioni che abbiano concorso alla diffusione incontrollata di un agente patogeno.


3. L’elemento causale e la distinzione con i reati lesivi individuali

L’epidemia, a differenza dei reati che riguardano la sola salute individuale, presenta una caratteristica essenziale:

  • il fenomeno deve essere rapido, massivo e incontrollabile, tale da minacciare la collettività.

La giurisprudenza richiede la dimostrazione, secondo i principi della causalità generale, che l’omissione sia stata condizione necessaria o concausa determinante della propagazione epidemica.


4. La competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per la sua capacità di affrontare casi complessi legati al reato di epidemia, anche nella sua forma omissiva. In particolare:

  • offre consulenza e difesa penale a dirigenti, medici e funzionari coinvolti in procedimenti per responsabilità connessa a epidemie o emergenze sanitarie;
  • svolge perizie tecniche integrate con il supporto di esperti epidemiologi e medici legali per valutare il nesso causale secondo criteri scientifici;
  • assiste enti pubblici e strutture sanitarie nella predisposizione di modelli organizzativi e protocolli di sicurezza volti a prevenire rischi di responsabilità penale.

Conclusioni

Il tema dell’epidemia omissiva evidenzia l’importanza di una rigorosa applicazione dei principi di causalità e della responsabilità penale omissiva. La tutela della salute pubblica, in situazioni di emergenza, richiede una risposta giuridica che sappia contemperare la necessità di accertamento delle responsabilità con la complessità dei fenomeni scientifici in gioco.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con la sua specializzazione in diritto penale sanitario ed epidemiologico, rappresenta un punto di riferimento per affrontare con competenza, rigore scientifico e visione strategica i procedimenti penali legati alla diffusione epidemica.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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AMIANTO: LA CORTE D’APPELLO DI ROMA RICONOSCE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE A EX OPERAIA DELLA VIDEOCOLOR DI ANAGNI

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Videocolor di Anagni


Giustizia per le vittime di amianto: la Corte d’Appello di Roma riconosce maggiorazioni contributive ad ex operaia della Videocolor di Anagni


Il caso: trent’anni di esposizione inconsapevole all’amianto

M.R., ex operaia della storica Videocolor di Anagni (già Vdc Technologies Spa), ha trascorso quasi trent’anni a contatto diretto con l’amianto senza saperlo. Oggi, a 56 anni, è affetta da una grave pneumopatia interstiziale riconosciuta come malattia professionale asbesto-correlata.

Il primo riconoscimento è arrivato dal Tribunale di Frosinone, che ha condannato l’INAIL a indennizzarla per il danno biologico. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma ha esteso la tutela, imponendo all’INPS di riconoscere le maggiorazioni contributive per il periodo di esposizione (1979-2006) e di ricostituire integralmente la posizione assicurativa della lavoratrice.

L’operaia, già in pensione dal 2011, riceverà circa 20.000 euro di arretrati e un incremento mensile della pensione pari a 500 euro.


Il contesto giuridico: malattie professionali e diritti previdenziali

La vicenda rientra nell’ambito delle tutele riconosciute dalla normativa italiana in materia di amianto, che prevede:

  • Indennizzo INAIL (ex art. 13 D.lgs. 38/2000) per il danno biologico da malattia professionale;
  • Benefici previdenziali amianto (art. 13, comma 8, L. 257/1992) con la maggiorazione contributiva 1,5 per ogni anno di esposizione, utile al pensionamento anticipato o all’aumento dell’assegno pensionistico;
  • Riconoscimento giudiziale dei diritti in caso di diniego amministrativo da parte di INPS o INAIL.

Il caso dimostra come i lavoratori esposti all’amianto possano non solo ottenere il riconoscimento della malattia professionale, ma anche una tutela previdenziale rafforzata.


L’importanza della prova dell’esposizione

Elemento centrale nei giudizi di questo tipo è la prova della concreta esposizione ad amianto. Nel caso Videocolor, le perizie tecniche hanno evidenziato che:

  • i macchinari, i forni per i cinescopi, le vasche e i ventilatori erano rivestiti di pannelli contenenti amianto;
  • l’attività lavorativa nei reparti pedana, sala maschere e vuoto rendeva l’esposizione inevitabile;
  • i sintomi clinici (dispnea, tosse cronica, insufficienza respiratoria) e la diagnosi specialistica hanno confermato la natura professionale della patologia.

Questa ricostruzione probatoria ha permesso di affermare il nesso causale tra attività lavorativa ed insorgenza della malattia.


La competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno ha maturato una pluriennale esperienza nella tutela delle vittime di esposizione ad amianto, assistendo lavoratori e familiari nei giudizi contro INAIL, INPS e datori di lavoro.

Grazie a un approccio interdisciplinare, che unisce analisi giuridica, perizie medico-legali e indagini tecniche ambientali, lo Studio è in grado di:

  • ottenere il riconoscimento delle malattie professionali da amianto presso l’INAIL;
  • assicurare benefici previdenziali e maggiorazioni contributive presso l’INPS;
  • promuovere azioni risarcitorie contro i datori di lavoro per la responsabilità civile derivante da omessa protezione dei dipendenti.

Il caso Videocolor di Anagni conferma come la difesa tecnica mirata possa tradursi in risultati concreti: riconoscimento della malattia, adeguamento pensionistico e ristoro economico.


Conclusioni

La recente sentenza della Corte d’Appello di Roma non rappresenta solo un importante successo individuale per M.R., ma costituisce un precedente significativo per tutti gli ex lavoratori della Videocolor e, più in generale, per le vittime di esposizione ad amianto in Italia.

In un contesto in cui l’amianto continua a mietere vittime, la tutela legale specializzata si rivela essenziale per ottenere giustizia.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con la sua competenza in diritto del lavoro, previdenziale e risarcitorio, si conferma un punto di riferimento per chiunque voglia far valere i propri diritti contro l’inerzia delle istituzioni e le omissioni dei datori di lavoro.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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SOCIETARIO: DIRIMENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI NELLE SOCIETÀ

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Responsabilità dei sindaci nelle società: analisi della Cassazione n. 24004/2025

La responsabilità dei sindaci nelle società di capitali rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto societario, soprattutto in relazione ai profili di vigilanza e controllo. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24004/2025 ha ribadito un principio consolidato ma di estrema attualità: perché si configuri la responsabilità del collegio sindacale è necessario accertare tutti gli elementi costitutivi, ossia:

  1. Inerzia o omissione nello svolgimento dei doveri di vigilanza e controllo;
  2. Nesso causale tra tale inerzia e il danno subito dalla società, dai soci o dai creditori;
  3. Prova che il corretto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe potuto impedire o limitare il pregiudizio.

Il principio affermato dalla Cassazione n. 24004/2025

La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dei sindaci non può essere affermata in modo automatico o presuntivo. È necessaria una valutazione concreta e rigorosa:

  • non basta dimostrare che l’amministratore abbia commesso un illecito;
  • è invece fondamentale provare che i sindaci, se avessero adempiuto ai propri doveri (es. richiedere informazioni, convocare l’assemblea, denunciare irregolarità), avrebbero avuto la possibilità di prevenire o attenuare il danno.

La pronuncia si pone dunque nel solco di una giurisprudenza che tutela il ruolo dei sindaci come organo di garanzia e al contempo richiama la loro responsabilità per condotte di vigilanza inadeguate.


Responsabilità dei sindaci: profili civilistici e giurisprudenziali

Il tema è disciplinato dagli artt. 2407 e 2409 c.c., i quali attribuiscono ai sindaci un obbligo di diligenza qualificata e la responsabilità solidale con gli amministratori in caso di danno derivante da omessa o insufficiente vigilanza.

La giurisprudenza ha più volte affermato che i sindaci non possono limitarsi a un ruolo passivo o meramente notarile, ma devono esercitare un controllo effettivo e penetrante, soprattutto nei casi di:

  • gravi irregolarità gestionali,
  • omessa tenuta delle scritture contabili,
  • situazioni di crisi aziendale.

La Cassazione n. 24004/2025 rafforza questo indirizzo, evidenziando che l’omissione dei sindaci può determinare responsabilità solo se si dimostra l’esistenza del nesso causale concreto.


Implicazioni pratiche per le società e i professionisti

Per le imprese, la pronuncia comporta una maggiore attenzione nella scelta dei sindaci e nella definizione delle procedure di controllo interno.
Per i professionisti, in particolare avvocati e consulenti societari, essa rappresenta un punto fermo nell’impostazione delle strategie difensive e nelle azioni di responsabilità verso organi di controllo.


La competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza in diritto societario e nelle azioni di responsabilità degli organi sociali, sia dal lato difensivo dei sindaci e degli amministratori, sia nella tutela di soci e creditori che abbiano subito un danno.

La capacità dello Studio di integrare:

  • analisi normativa e giurisprudenziale,
  • approfondimento scientifico,
  • strategie processuali mirate,

rende l’approccio legale particolarmente efficace nei casi in cui occorra dimostrare o contestare il nesso causale tra l’omissione sindacale e il danno, come richiesto dall’arresto della Cassazione n. 24004/2025.


Conclusioni

L’ordinanza della Cass. n. 24004/2025 conferma che la responsabilità dei sindaci non è una responsabilità “oggettiva”, ma presuppone una rigorosa prova dell’inerzia e del nesso causale.
Per questo motivo, è essenziale affidarsi a professionisti specializzati in diritto societario, capaci di affrontare contenziosi complessi e di prevenire rischi attraverso una consulenza mirata.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, grazie alla sua esperienza scientifica e pratica, rappresenta un punto di riferimento qualificato per imprese, sindaci e amministratori che si trovino coinvolti in simili controversie.


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Foto

Cass. Civ., ordinanza n. 24004/2025 integrale, in formato pdf:

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PENALE: LA CASS. SI PRONUNCIA SUL CONFINE TRA IL REATO DI VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA E IL DIRITTO DI CRITICA

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Art. 290 c.p.

Vilipendio della Repubblica e diritto di critica: analisi della Cassazione n. 29723

Il reato di vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali e agli emblemi dello Stato continua a rappresentare uno dei temi più delicati nell’equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e tutela del prestigio e dell’onore dello Stato. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29723 ha offerto importanti chiarimenti sui limiti entro cui può muoversi la critica politica, distinguendola dalle condotte che integrano vilipendio.


Il quadro normativo: l’art. 290 c.p. e i reati contro la personalità dello Stato

L’art. 290 c.p. punisce chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le istituzioni costituzionali, le Forze armate o la Nazione, nonché la bandiera e gli altri simboli dello Stato.
La ratio della norma è evidente: garantire il rispetto e il prestigio delle istituzioni che incarnano l’unità nazionale, evitando che vengano compromessi da espressioni offensive, grossolane o degradanti.

Tuttavia, la norma si confronta inevitabilmente con l’art. 21 Cost., che tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Da qui nasce un conflitto interpretativo: fino a che punto la critica politica è lecita, e quando invece si trasforma in vilipendio?


La Cassazione n. 29723: il discrimine tra critica e vilipendio

Con la sentenza n. 29723, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già emerso in altre pronunce, ma qui formulato con particolare chiarezza:

Esulano dall’esercizio del diritto di critica politica le espressioni di ingiuria e di disprezzo prive di un collegamento con un giudizio obiettivo.

Secondo la Suprema Corte, dunque, non tutte le espressioni aspre, sferzanti o persino provocatorie integrano automaticamente vilipendio. Il confine è segnato dal collegamento con un contenuto critico riconoscibile, che pur nella durezza del linguaggio esprima un’opinione politica.
Al contrario, frasi “grossolane e brutali”, prive di argomentazione e connotate da mero disprezzo verso la Repubblica o i suoi simboli, costituiscono vilipendio penalmente rilevante.


Libertà di critica vs. offesa gratuita: il punto d’equilibrio

Il problema sollevato dalla sentenza si colloca in un terreno sensibile:

  • Da un lato, la democrazia pluralista richiede un ampio spazio per la libertà di opinione, compresa la critica severa verso lo Stato e i suoi organi.
  • Dall’altro, la dignità delle istituzioni non può essere annientata attraverso insulti volgari che nulla hanno a che vedere con il dibattito politico.

La Cassazione, con n. 29723, riafferma dunque che il diritto di critica non legittima l’insulto: la critica deve mantenere un minimo di razionalità e di connessione con i fatti, pena la trasformazione in vilipendio.


Profili comparatistici e giurisprudenza CEDU

Non va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sottolineato l’importanza della libertà di espressione nel dibattito politico (art. 10 CEDU), anche quando il linguaggio usato risulta offensivo o disturbante. Tuttavia, la CEDU ammette restrizioni quando le espressioni si riducono a mera denigrazione priva di valore politico.
In questa prospettiva, la Cassazione italiana sembra collocarsi in una linea interpretativa che cerca di armonizzare l’art. 290 c.p. con l’art. 21 Cost. e con l’art. 10 CEDU.


L’esperienza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una solida esperienza nel campo del diritto penale costituzionale, con particolare attenzione ai reati che incidono sul rapporto tra libertà fondamentali e tutela dello Stato.
L’analisi di casi come quello affrontato dalla Cassazione n. 29723 richiede competenze specifiche:

  • capacità di interpretare le norme penali in chiave costituzionale;
  • conoscenza della giurisprudenza europea (CEDU);
  • padronanza delle tecniche difensive atte a bilanciare libertà di espressione e limiti legali.

Grazie a tali competenze, lo Studio è in grado di assistere con professionalità in procedimenti che riguardano il vilipendio alla Repubblica, agli organi costituzionali e ai simboli dello Stato, garantendo un approccio scientifico e difensivo al tempo stesso.


Conclusioni

La Cassazione n. 29723 riafferma un principio essenziale: la critica politica è protetta, ma non può degenerare in insulto gratuito e disprezzo cieco.
Per cittadini, giornalisti, attivisti e soggetti coinvolti in procedimenti di questo tipo, la difesa passa attraverso una corretta qualificazione delle espressioni utilizzate, distinguendo la critica (anche dura) dal vilipendio.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento per chi intenda affrontare queste delicate questioni, con un approccio scientifico, attento ai diritti fondamentali e radicato nella migliore tradizione del diritto penale costituzionale.

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Foto

Corte di Cassazione, Sez. Pen., sentenza n. 29723 integrale, in formato pdf:

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TRIBUTARIO: PER LA CASS. LA MANCATA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL PVC NON È DIRIMENTE PER L’INADEMPIMENTO DELL’ONERE PROBATORIO

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PVC

In questo contesto complesso, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si conferma un punto di riferimento qualificato per la consulenza e la difesa tributaria, capace di orientare contribuenti e imprese attraverso l’interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità.

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Foto

Corte di Cassazione, Sez. Civ., ordinanza n. 23831/2025 integrale, in formato pdf:

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AMIANTO: LA CASS. SEZ. LAV. STABILISCE QUALE CONDOTTA DEL LAVORATORE INCIDE SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO (EX ART. 1227 C.C.)

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La Cassazione, Sez. Lav., 24 ottobre 2024, n. 27572, stabilisce che l’abuso tabagico del lavoratore incide sul quantum del risarcimento per morte da esposizione ad amianto. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno possiede l’esperienza necessaria per affrontare casi complessi di responsabilità civile e diritto del lavoro legati a malattie professionali.


Il principio della Cassazione: concorso di colpa e fumo attivo

La Suprema Corte chiarisce che il concetto di “fatto colposo” nell’art. 1227 c.c. si riferisce a comportamenti oggettivi in contrasto con regole di prudenza, includendo il fumo attivo come atto libero e consapevole.
Ne consegue che il risarcimento del danno va ridotto proporzionalmente all’incidenza del comportamento del lavoratore sul verificarsi dell’evento lesivo.


Responsabilità del datore di lavoro e ruolo del sapere scientifico

L’ordinanza sottolinea che la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è automatica: occorre dimostrare il nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia.

Il Giudice si affida al sapere scientifico tramite consulenze medico-legali, dati epidemiologici e probabilità qualificata per stabilire la responsabilità. Lo Studio Legale Bonanni Saraceno è esperto nella gestione di queste perizie, garantendo una valutazione critica e fondata della prova scientifica.


Onere della prova: art. 2697 c.c. e malattie multifattoriali

Il risarcimento richiede la prova concreta del nesso causale, specialmente nelle malattie multifattoriali come il carcinoma polmonare. Il Giudice può disattendere il parere del consulente tecnico d’ufficio solo con adeguata motivazione basata su dati oggettivi.

Lo Studio Bonanni Saraceno supporta i clienti nella ricostruzione della catena causale, assicurando l’osservanza dei principi di correttezza e trasparenza processuale.


Responsabilità solidale e successione dei datori di lavoro

L’art. 2055 c.c. disciplina la responsabilità solidale, ma nei casi di amianto è cruciale individuare:

  • Il momento della dose killer;
  • Il soggetto garante durante la fase di induzione della malattia.

Tribunali come il Tribunale di Roma, 10 settembre 2024, n. 8708, evidenziano la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i datori di lavoro coinvolti. Lo Studio Bonanni Saraceno ha consolidata esperienza nella gestione di litisconsorzio necessario, identificando correttamente la ripartizione della responsabilità.


Competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento nel diritto del lavoro e della responsabilità civile in materia di amianto, grazie a:

  • Analisi approfondita del nesso causale tra esposizione e malattia;
  • Gestione di concause come fumo e fattori genetici;
  • Individuazione della responsabilità tra più datori di lavoro;
  • Supporto nell’interpretazione del sapere scientifico in sede giuridica.

Con approccio multidisciplinare e rigore scientifico, lo Studio garantisce tutela legale e chiarezza interpretativa nelle controversie più complesse.

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Foto

Cassazione, Sez. Lav., 24 ottobre 2024, ordinanza n. 27572 integrale, in formato pdf:


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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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