NEURO DIRITTI: APPROVATO IL DIGITAL OMNIBUS ON AI, IL 26 MARZO 2026

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Digital Omnibus on AI 2026: riforma dell’AI Act, nuove pratiche vietate e impatti per imprese e professionisti

 

Il voto del 26 marzo 2026 del Parlamento europeo segna un passaggio decisivo nel percorso di revisione del quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale. Con l’approvazione degli emendamenti alla proposta di Regolamento nota come Digital Omnibus on AI, l’Unione europea conferma la volontà di rendere più efficiente, chiaro e concretamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

 

L’intervento si inserisce nel più ampio pacchetto Digital Omnibus, finalizzato all’ottimizzazione dell’acquis normativo europeo in materia digitale. L’obiettivo è chiaro: semplificare la compliance normativa, ridurre sovrapposizioni regolatorie e garantire certezza giuridica agli operatori economici.

 

Digital Omnibus on AI: perché nasce la riforma dell’AI Act

 

L’AI Act rappresenta la prima disciplina organica europea sull’intelligenza artificiale, ma la sua struttura complessa ha immediatamente evidenziato criticità applicative, soprattutto per le forti intersezioni con:

  • GDPR e protezione dei dati personali
  • normativa europea sulla sicurezza dei prodotti
  • regole sulla responsabilità del produttore
  • tutela dei consumatori
  • cybersecurity e governance digitale

 

Il Digital Omnibus on AI nasce quindi dall’esigenza di rendere il sistema regolatorio più lineare, evitando duplicazioni burocratiche e interpretazioni incerte.

 

Il Parlamento europeo, seguendo la linea già tracciata dal Consiglio il 13 marzo 2026, conferma l’impianto originario dell’AI Act, ma introduce modifiche significative su profili operativi e sostanziali.

Nuove scadenze per i sistemi di IA ad alto rischio

 

Uno dei temi più rilevanti riguarda il calendario di applicazione degli obblighi previsti per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.

 

Date certe per imprese e operatori

 

Il Parlamento sceglie una linea orientata alla certezza normativa, introducendo date precise:

 

Sistemi ad alto rischio autonomi

 

(art. 6, par. 2 e Allegato III AI Act)

 

Applicazione obblighi dal 2 dicembre 2027

 

Sistemi integrati in prodotti regolati da normativa UE

 

(art. 6, par. 1 AI Act)

 

Applicazione obblighi dal 2 agosto 2028

 

Si tratta di una scelta strategica: imprese, sviluppatori, deployer e organismi notificati potranno programmare con maggiore chiarezza investimenti, processi di adeguamento e valutazioni di conformità.

IA generativa: trasparenza e contenuti artificiali

 

Il Digital Omnibus on AI interviene anche sui sistemi di IA generativa, oggi centrali nel mercato tecnologico.

 

Etichettatura dei contenuti artificiali

 

Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il Parlamento propone che i fornitori si adeguino agli obblighi di trasparenza entro:

 

2 novembre 2026

 

L’obbligo riguarda l’indicazione chiara dei contenuti generati artificialmente, tema cruciale per contrastare disinformazione, manipolazione mediatica e frodi digitali.

Deepfake sessuali: nuove pratiche vietate

 

Tra le modifiche più sensibili emerge la proposta di introdurre una nuova pratica di IA vietata.

 

Divieto di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso

 

Secondo il testo del Parlamento europeo, sarebbe vietato immettere sul mercato, utilizzare o mettere in servizio sistemi di IA che:

  • alterano immagini realistiche
  • manipolano video realistici
  • generano artificialmente contenuti realistici

 

raffigurando attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona identificabile senza il suo consenso.

 

Divieto non assoluto

 

Il legislatore adotta però una logica bilanciata: il divieto non colpisce la tecnologia in sé, ma il suo uso illecito, lasciando spazio allo sviluppo tecnologico ove siano adottate misure efficaci e continuative di prevenzione degli abusi.

 

Questa impostazione tenta di conciliare:

  • tutela della dignità personale
  • diritto all’immagine
  • protezione da revenge porn e abusi digitali
  • libertà d’impresa
  • innovazione tecnologica

Bias algoritmici e trattamento dei dati sensibili

 

Un altro punto centrale riguarda la lotta alle discriminazioni algoritmiche.

 

Uso dei dati particolari per correggere bias

 

Il Parlamento conferma la possibilità di trattare categorie particolari di dati personali (origine etnica, salute, convinzioni religiose, ecc.) quando ciò sia strettamente necessario per:

  • rilevare bias nei modelli di IA
  • correggere output discriminatori
  • prevenire impatti negativi sui diritti fondamentali
  • tutelare salute e sicurezza delle persone

 

Rapporto con il GDPR

 

La previsione è particolarmente rilevante perché si inserisce nel delicato rapporto tra AI Act e GDPR. Il principio adottato è prudente:

  • necessità stretta
  • carattere eccezionale
  • garanzie adeguate
  • finalità limitata al contrasto delle discriminazioni

 

Per molte imprese si aprirà la necessità di una valutazione integrata AI compliance + privacy compliance.

Coordinamento con la normativa europea sui prodotti

 

Il Parlamento interviene anche sul rapporto tra AI Act e normativa di armonizzazione europea relativa ai prodotti.

 

Obiettivo: evitare duplicazioni

 

Per i prodotti già soggetti a marcatura CE, certificazioni tecniche o controlli di sicurezza, si vuole evitare che l’AI Act imponga procedure parallele inutilmente onerose.

 

Nuovo criterio per qualificare l’alto rischio

 

Un sistema IA incorporato in un prodotto sarà considerato ad alto rischio solo se il suo funzionamento è necessario per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza UE.

 

Si tratta di una modifica di grande impatto per:

  • medical devices
  • automotive
  • machinery
  • robotics
  • dispositivi industriali intelligenti

Digital Omnibus on AI: un approccio pragmatico

 

L’orientamento emergente dalle posizioni di Commissione, Consiglio e Parlamento è chiaramente pragmatico.

 

L’Unione europea sembra voler superare una regolazione solo teorica per privilegiare una disciplina:

  • applicabile nella pratica
  • compatibile con il mercato
  • sostenibile per le PMI
  • coordinata con il resto del diritto europeo
  • capace di tutelare diritti fondamentali senza bloccare innovazione

 

Il negoziato interistituzionale potrà ancora modificare diversi aspetti, soprattutto sulle nuove pratiche vietate e sui sistemi generativi.

Impatti concreti per aziende, startup e professionisti

 

Le imprese che sviluppano, integrano o utilizzano sistemi di IA devono già oggi prepararsi su più fronti:

 

Compliance normativa

  • classificazione del rischio AI
  • governance interna dei sistemi
  • procedure di audit algoritmico
  • registri tecnici e documentazione

 

Privacy e data governance

  • basi giuridiche del trattamento
  • DPIA
  • uso dati sensibili per bias detection
  • trasferimenti internazionali

 

Contrattualistica

  • responsabilità tra provider e deployer
  • SLA tecnologici
  • garanzie su dataset e modelli
  • manleva regolatoria

 

Contenzioso e responsabilità

  • danni da IA
  • discriminazioni automatizzate
  • deepfake lesivi
  • violazioni reputazionali e concorrenziali

Perché affidarsi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Di fronte all’evoluzione dell’AI Act e al Digital Omnibus on AI, il supporto di professionisti altamente specializzati è oggi essenziale.

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre competenze avanzate in:

 

Diritto dell’innovazione e intelligenza artificiale

 

Assistenza a imprese, startup, provider tecnologici e investitori nella conformità al quadro normativo europeo sull’IA.

 

Privacy e GDPR

 

Gestione integrata dei profili AI Act – GDPR, DPIA, data governance, trattamenti complessi e dati particolari.

 

Regulatory compliance europea

 

Analisi dei sistemi ad alto rischio, procedure di conformità, governance aziendale e audit documentale.

 

Contratti tecnologici

 

Redazione e negoziazione di contratti SaaS, licensing AI, sviluppo software, outsourcing tecnologico e responsabilità tra operatori.

 

Contenzioso e tutela reputazionale

 

Difesa in caso di deepfake, diffamazione digitale, uso illecito di contenuti generati artificialmente, discriminazioni algoritmiche e danni da automazione.

 

Supporto strategico per PMI e grandi imprese

 

Percorsi personalizzati di adeguamento normativo, risk assessment e formazione interna.

Conclusioni

 

Il Digital Omnibus on AI rappresenta un passaggio decisivo verso una regolazione europea dell’intelligenza artificiale più chiara, coerente e concretamente applicabile. Per le imprese non è più tempo di attendere: la compliance AI va costruita oggi.

 

In questo scenario, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si propone come partner qualificato per affrontare con metodo, competenza e visione strategica le sfide legali poste dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno

 

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CIVILE: VERBALI AUTOVELOX VALIDI ANCHE SE NON ANALITICI

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Tribunale di Bari n. 1425/2026: verbali autovelox validi senza indicazioni analitiche sulla segnalazione. Quando si può davvero contestare una multa per eccesso di velocità

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Bari n. 1425/2026 assume particolare rilievo nel panorama del contenzioso relativo alle multe per eccesso di velocità rilevate con autovelox, poiché chiarisce alcuni principi decisivi in materia di validità dei verbali, obblighi motivazionali dell’amministrazione e limiti delle opposizioni fondate su meri vizi formali.

La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato: il verbale di accertamento è legittimo quando rispetta i requisiti sostanziali previsti dalla legge, anche senza descrizioni minuziose circa le modalità operative del controllo.

Per automobilisti, enti locali e operatori del diritto, la decisione costituisce un importante riferimento interpretativo in tema di ricorso multa autovelox, decreto prefettizio autovelox, contestazione differita e stato di necessità Codice della Strada.

Il caso: annullamento in primo grado e riforma in appello

In primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta dall’automobilista, ritenendo insufficiente il verbale nella parte in cui attestava genericamente la “visibilità” della postazione di controllo, senza specificare se la stessa fosse garantita tramite:

  • cartellonistica preventiva;
  • presenza di agenti operanti;
  • veicolo di servizio;
  • dispositivi luminosi.

Il Comune proponeva appello sostenendo la piena regolarità dell’accertamento.

Il Tribunale di Bari, riformando integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso originario e confermato la sanzione amministrativa pari a euro 1.700, oltre alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Visibilità dell’autovelox: non occorre indicare ogni dettaglio nel verbale

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la segnalazione e visibilità della postazione di controllo.

Il Tribunale richiama il D.M. 13 giugno 2017, secondo cui la visibilità può essere garantita con modalità alternative tra loro, tra cui:

  • segnaletica verticale;
  • presenza degli agenti;
  • auto di servizio riconoscibile;
  • dispositivi luminosi.

Il principio affermato

Non è necessario che il verbale indichi analiticamente quale modalità sia stata concretamente utilizzata.

È sufficiente l’attestazione da parte dell’organo accertatore che la postazione fosse regolarmente visibile.

Si tratta di un principio rilevante, perché limita i ricorsi fondati esclusivamente sulla presunta incompletezza formale del verbale.

Nel caso concreto, peraltro, il Comune ha prodotto anche documentazione fotografica attestante:

  • presenza della segnaletica preventiva;
  • auto di servizio;
  • agente in uniforme.

Verbale senza firma autografa: quando è valido

La decisione affronta poi il tema frequentemente discusso della firma del verbale di multa.

Il Tribunale ribadisce che, nei documenti amministrativi formati mediante sistemi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dalla firma a stampa, ai sensi del D.Lgs. 39/1993, purché sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Conseguenze pratiche

Pertanto:

  • il verbale non è nullo se manca la firma manuale;
  • non è nulla la notifica di verbali generati meccanicamente;
  • rileva la riconducibilità dell’atto all’autorità competente.

Questo orientamento riduce notevolmente le contestazioni seriali fondate sulla sola assenza della sottoscrizione manuale.

Contestazione differita: nessun obbligo di fermo immediato nei casi previsti dalla legge

Altro profilo affrontato riguarda la contestazione immediata della violazione.

Ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, in alcune ipotesi tipizzate – tra cui l’eccesso di velocità rilevato con apparecchiature idonee – la contestazione può avvenire successivamente tramite notifica del verbale.

Cosa precisa il Tribunale

Quando ricorre una delle ipotesi previste dalla legge:

  • non occorre fermare immediatamente il veicolo;
  • non è necessario motivare perché il conducente non sia stato fermato;
  • la notifica differita è pienamente legittima.

Decreto prefettizio autovelox: necessario solo per postazioni fisse automatiche

La sentenza ribadisce un altro principio fondamentale, conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quando serve il decreto prefettizio

Il decreto prefettizio è richiesto solo per:

  • postazioni automatiche fisse;
  • apparecchiature non presidiate;
  • rilevazioni senza presenza degli agenti.

Quando non serve

Non è invece necessario per:

  • postazioni mobili;
  • controlli presidiati dagli agenti;
  • attività ordinaria di polizia stradale.

Nel caso deciso dal Tribunale di Bari, essendo la postazione mobile e presidiata, l’assenza del decreto prefettizio non ha determinato alcuna nullità.

Taratura e omologazione autovelox: cosa deve provare il Comune

Il Tribunale affronta anche il tema della taratura dell’autovelox, frequentemente al centro dei ricorsi.

L’amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio mediante produzione del certificato di verifica rilasciato da laboratorio accreditato.

Inoltre precisa che:

  • non è necessario indicare nel verbale gli estremi dell’omologazione;
  • la prova può essere fornita successivamente in giudizio;
  • conta la regolare funzionalità dello strumento.

Stato di necessità e multa per velocità: quando può essere accolto

Particolarmente interessante è il rigetto della difesa basata sullo stato di necessità.

L’automobilista sosteneva di aver superato i limiti per raggiungere la madre colta da malore.

Il Tribunale ha escluso la scriminante rilevando che:

  • il certificato medico era successivo ai fatti;
  • non emergeva pericolo imminente di vita;
  • mancava prova dell’urgenza reale e inevitabile.

Il principio giuridico

Lo stato di necessità richiede:

  • pericolo concreto e attuale;
  • inevitabilità della condotta;
  • assenza di alternative lecite;
  • prova rigorosa dei fatti.

Non basta una generica situazione familiare urgente.

Multa confermata: 165 km/h dove il limite era 90

La gravità della violazione ha inciso sulla decisione finale.

L’infrazione contestata riguardava una velocità di 165 km/h su strada con limite di 90 km/h, circostanza che ha portato alla conferma della sanzione di 1.700 euro, oltre alle spese legali.

Cosa insegna la sentenza: quando un ricorso autovelox può funzionare davvero

La decisione del Tribunale di Bari dimostra che oggi molti ricorsi standardizzati fondati su eccezioni meramente formali hanno minori probabilità di successo.

Restano invece rilevanti contestazioni su:

  • assenza di taratura effettiva;
  • errore nell’identificazione del veicolo;
  • notifica tardiva;
  • difetto di competenza dell’organo accertatore;
  • irregolarità sostanziali della procedura;
  • violazione del diritto di difesa documentalmente provabile.

Perché affidarsi allo Studio Legale Bonanni Saraceno

In materia di multe autovelox, opposizioni a sanzioni amministrative, ricorsi al Giudice di Pace e appelli contro verbali illegittimi, lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre un’assistenza altamente qualificata e specialistica.

Competenze distintive dello Studio:

  • analisi tecnica del verbale e della documentazione amministrativa;
  • verifica di taratura, omologazione e corretto uso degli strumenti elettronici;
  • impugnazioni davanti a Giudice di Pace, Tribunale e Autorità competenti;
  • tutela contro sanzioni eccessive o illegittime;
  • consulenza strategica su sospensione patente, punti decurtati e recidiva;
  • difesa in giudizio con approccio tecnico-giuridico avanzato.

Valore aggiunto

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno unisce:

  • esperienza nel diritto della circolazione stradale;
  • competenze processuali civili e amministrative;
  • approccio scientifico all’analisi probatoria;
  • assistenza personalizzata su tutto il territorio nazionale.

Quando una multa appare illegittima, improvvisare un ricorso può essere rischioso: una valutazione specialistica preventiva consente invece di comprendere se vi siano reali margini di annullamento.

 


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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@: info@versoilfuturo.org

Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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DECRETO SICUREZZA: COMPENSO ALL’AVVOCATO CHE ASSISTE L’IMMIGRATO NEL VOLONTARIO RIMPATRIO

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Decreto Sicurezza 2026 approvato al Senato: novità su DASPO urbano, coltelli, rimpatri volontari e immigrazione

 

Il Decreto Sicurezza 2026 compie un nuovo passo nel suo iter parlamentare. Con 96 voti favorevoli e 46 contrari, l’Aula del Senato ha approvato il provvedimento dopo una lunga discussione durata oltre dieci ore. Il testo passa ora alla Camera dei Deputati per la conversione definitiva in legge entro la scadenza prevista.

 

Il decreto, varato dal Governo il 24 febbraio, introduce numerose novità in materia di ordine pubblico, sicurezza urbana, contrasto alla violenza, diritto penale e immigrazione, suscitando un acceso dibattito politico e istituzionale.

 

Decreto Sicurezza: cosa cambia con l’approvazione del Senato

 

Tra le principali modifiche approvate figurano interventi rilevanti su diversi fronti.

 

Potenziamento del DASPO urbano

 

Una delle novità più significative riguarda il rafforzamento del DASPO urbano, che potrà essere applicato anche a specifiche aree individuate dalle autorità competenti.

 

La misura sarà inoltre estesa ai casi di reiterazione della condotta, quando questa determini un concreto pericolo per la sicurezza pubblica durante il periodo di efficacia del provvedimento.

 

Nuove regole sui coltelli e strumenti da taglio

 

È stato riformulato anche l’articolo relativo al porto di coltelli fuori dall’abitazione. La nuova disciplina prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chi venga trovato in possesso, senza giustificato motivo, di:

  • strumenti da taglio con lama superiore a 8 centimetri;
  • coltelli pieghevoli con lama di almeno 5 centimetri.

 

Si tratta di una misura che mira a rafforzare la prevenzione dei reati violenti e il controllo del territorio.

 

Maggiore tutela per personale scolastico e trasporto pubblico

 

Il Senato ha approvato un emendamento che estende le tutele previste per il reato di lesioni personali anche nei confronti di:

  • personale scolastico;
  • operatori addetti al controllo del trasporto pubblico.

 

L’obiettivo dichiarato è contrastare il crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti di lavoratori impegnati in servizi essenziali.

 

Violenza giovanile e tutela degli animali

 

Tra le misure inserite nel decreto figurano anche nuovi reati collegati ai maltrattamenti sugli animali, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alla violenza giovanile e al disagio sociale.

Rimpatri volontari assistiti: incentivi economici e ruolo degli avvocati

 

Particolare attenzione sta suscitando il nuovo articolo 30-bis, dedicato ai rimpatri volontari assistiti.

 

La norma introduce il comma 3-bis nell’articolo 14-ter del Testo Unico Immigrazione e prevede che:

 

al rappresentante legale munito di mandato che assiste il cittadino straniero nella richiesta di accesso a un programma di rimpatrio volontario assistito, venga riconosciuto un compenso economico al momento dell’effettiva partenza.

 

Il compenso sarà pari al contributo economico previsto per il migrante, cioè 615 euro.

 

Fondo rimpatri: stanziate nuove risorse

 

Per finanziare la misura sono previsti:

  • 246.000 euro per il 2026
  • 492.000 euro per il 2027
  • 492.000 euro per il 2028

 

Le somme saranno coperte mediante il Fondo rimpatri.

 

I dati del Ministero dell’Interno

 

Secondo i dati richiamati nella relazione illustrativa dell’emendamento, nel triennio 2023-2025 sarebbero stati circa 2.500 i cittadini stranieri aderenti ai programmi di rimpatrio volontario assistito, con una media di circa 800 persone l’anno.

Spaccio di lieve entità: allarme sul sovraffollamento carcerario

 

Tra gli emendamenti approvati vi è anche quello che elimina la nozione di “lieve entità” per piccoli e ripetuti casi di spaccio.

 

La modifica ha provocato le critiche di numerose associazioni, che temono un aggravamento del già serio problema del sovraffollamento carcerario.

 

Secondo i dati richiamati nel dibattito pubblico:

  • circa 64.000 detenuti sono attualmente presenti negli istituti penitenziari italiani;
  • il 34% sarebbe detenuto per reati collegati agli stupefacenti.

 

Il timore espresso dai critici è un ritorno a scenari simili a quelli registrati durante la vigenza della legge Fini-Giovanardi.

Iter alla Camera e scontro politico

 

Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dovrebbero concludere rapidamente l’esame del decreto, che approderà poi in Aula nei prossimi giorni.

 

Le opposizioni contestano il calendario serrato, definendolo una compressione del confronto parlamentare, oltre a criticare l’impostazione generale del provvedimento, ritenuta emergenziale e priva di una strategia strutturale.

Decreto Sicurezza e diritto dell’immigrazione: perché è importante l’assistenza legale

 

Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza incidono in modo diretto su settori molto delicati, tra cui:

  • misure restrittive e sanzionatorie;
  • libertà personali;
  • sicurezza urbana;
  • espulsioni e rimpatri;
  • tutela dei cittadini stranieri;
  • accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito;
  • responsabilità penale e amministrativa.

 

In questo contesto diventa fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in grado di valutare la legittimità dei provvedimenti e tutelare i diritti delle persone coinvolte.

Studio Legale Bonanni Saraceno: competenze in sicurezza e diritto dell’immigrazione

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza qualificata nelle materie connesse al Decreto Sicurezza, con specifica competenza in:

 

Sicurezza e tutela giudiziaria

  • impugnazione di DASPO urbani e misure limitative;
  • difesa in procedimenti penali collegati ai nuovi reati previsti dal decreto;
  • tutela risarcitoria in caso di provvedimenti illegittimi;
  • consulenza per enti, imprese e privati in materia di sicurezza.

 

Diritto dell’immigrazione

  • permessi di soggiorno;
  • espulsioni e trattenimenti;
  • ricorsi contro dinieghi amministrativi;
  • cittadinanza italiana;
  • ricongiungimento familiare;
  • assistenza nei programmi di rimpatrio volontario assistito;
  • tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.

 

Grazie a un approccio multidisciplinare e costantemente aggiornato sulle evoluzioni normative, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di supporto concreto nelle questioni legate a sicurezza pubblica e immigrazione.


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SOCIETARIO: NUOVI CRITERI PROBATORI (EX ART. 2479-TER C.C.) SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO E ANNULLAMENTO DELIBERE

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Cassazione n. 9492/2026: conflitto di interessi del socio e annullamento delle delibere nelle S.r.l. – i nuovi criteri probatori dell’art. 2479-ter c.c.

 

Introduzione

 

Con l’ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento interpretativo in materia di impugnazione delle decisioni dei soci di società a responsabilità limitata, precisando i presupposti necessari per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare adottata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi.

 

La pronuncia riveste particolare rilievo per amministratori, soci di minoranza, organi di controllo e professionisti del diritto societario, poiché definisce con precisione il riparto dell’onere della prova e delimita l’ambito applicativo dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

 

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio:

 

Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter c.c., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società. 

 

Ne consegue che non è sufficiente dimostrare soltanto il conflitto di interessi, così come non basta provare la mera dannosità economica della decisione sociale: entrambi gli elementi devono coesistere e risultare adeguatamente provati.

Art. 2479-ter c.c.: cosa prevede la norma

 

L’art. 2479-ter del Codice Civile disciplina l’impugnazione delle decisioni dei soci nelle S.r.l., prevedendo che possano essere annullate le deliberazioni adottate con il voto determinante di soci in conflitto di interessi, purché suscettibili di arrecare danno alla società.

 

La Cassazione chiarisce che si tratta di due condizioni cumulative:

 

1. Conflitto di interessi concreto e attuale

 

Il conflitto deve essere:

  • esistente al momento del voto;
  • specifico e non meramente potenziale;
  • idoneo a compromettere l’interesse sociale.

 

Non è sufficiente una semplice convergenza di interessi personali del socio.

 

2. Danno per la società

 

La delibera deve essere potenzialmente o concretamente dannosa per la società, sotto il profilo:

  • patrimoniale;
  • gestionale;
  • organizzativo;
  • reputazionale;
  • strategico.

Il caso deciso dalla Corte

 

La controversia riguardava una delibera con cui una S.r.l. aveva approvato un’erogazione liberale di €100.000 in favore di una fondazione.

 

Il socio impugnante sosteneva che alcuni soci, titolari della maggioranza necessaria all’approvazione, versassero in conflitto di interessi in quanto collegati all’ente beneficiario.

 

La Corte d’Appello aveva escluso:

  • la concretezza del conflitto;
  • l’attualità dell’interesse personale dei soci;
  • la prova del danno sociale.

 

La Cassazione ha confermato il rigetto, ribadendo che l’assenza anche di uno solo dei due requisiti rende infondata la domanda di annullamento. 

Profili scientifici e sistematici della decisione

 

Tutela dell’autonomia imprenditoriale

 

La sentenza evita che ogni scelta opinabile dell’assemblea possa essere paralizzata mediante impugnazioni strumentali.

 

Centralità dell’onere probatorio

 

Chi impugna deve offrire prova rigorosa di:

  • interesse extrasociale del socio votante;
  • nesso causale tra quel voto e l’approvazione;
  • danno derivante dalla decisione.

 

Distinzione tra conflitto e mera coincidenza di interessi

 

Molto rilevante il chiarimento secondo cui non ogni vantaggio indiretto integra conflitto: serve un contrasto reale tra interesse del socio e interesse sociale.

Implicazioni pratiche per soci e amministratori

 

Per i soci di minoranza

 

Prima di impugnare una delibera occorre raccogliere documentazione precisa:

  • verbali assembleari;
  • bilanci;
  • operazioni collegate;
  • rapporti tra soci e terzi beneficiari;
  • perizie economiche sul danno.

 

Per gli amministratori

 

È opportuno verbalizzare con precisione:

  • ragioni economiche della decisione;
  • vantaggi attesi per la società;
  • eventuali astensioni o disclosure dei soci interessati.

 

Per le S.r.l. familiari o chiuse

 

Nelle società a base personale la questione del conflitto di interessi è frequente. La sentenza impone maggiore trasparenza nelle operazioni infragruppo o con enti collegati.

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  • annullamento decisione soci
  • danno alla società
  • voto determinante socio conflitto

Conclusioni

 

L’ordinanza n. 9492/2026 consolida un orientamento rigoroso: l’annullamento della delibera societaria non può fondarsi su sospetti o mere presunzioni generiche, ma richiede prova concreta del conflitto e del pregiudizio sociale.

 

Si tratta di una decisione destinata a incidere sul contenzioso societario futuro, specialmente nelle S.r.l. caratterizzate da assetti familiari o da intrecci patrimoniali tra soci e soggetti terzi.

Assistenza legale specializzata: Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata nel diritto societario e commerciale, con competenze specifiche in:

 

Contenzioso societario

  • impugnazione delibere assembleari;
  • conflitto di interessi tra soci;
  • tutela del socio di minoranza;
  • responsabilità di amministratori e sindaci.

 

Consulenza preventiva alle imprese

  • governance societaria;
  • redazione statuti e patti parasociali;
  • operazioni straordinarie;
  • prevenzione del contenzioso interno.

 

Approccio tecnico-scientifico

 

Lo Studio integra:

  • analisi giurisprudenziale aggiornata;
  • strategia processuale avanzata;
  • valutazione economico-patrimoniale delle operazioni societarie;
  • tutela giudiziale e stragiudiziale dell’impresa.

 

Per controversie relative a S.r.l., delibere assembleari, conflitti tra soci e responsabilità gestorie, l’esperienza dello Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un riferimento di alto profilo nel panorama del diritto d’impresa.

 

Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026:


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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SOCIETARIO: LIMITI E COLLEGAMENTO TRA SOCIETÀ E RAPPORTI FAMIGLIARI

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Collegamento tra società e rapporti familiari: la Cassazione n. 9260/2026 chiarisce i limiti dell’influenza notevole

 

Abstract

 

La sentenza n. 9260/2026 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto societario e tributario: la configurabilità del collegamento societario ex art. 2359, comma 3, c.c. in presenza di rapporti familiari tra soci. La Suprema Corte esclude che la mera parentela sia sufficiente a integrare l’“influenza notevole”, richiedendo invece una prova concreta dell’incidenza sulle decisioni assembleari. Il principio assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, con importanti ricadute sulla tassazione delle operazioni infragruppo.

1. Inquadramento normativo: collegamento societario e influenza notevole

 

L’art. 2359 c.c. disciplina le relazioni tra società distinguendo tra controllo e collegamento. In particolare, il comma 3 individua il collegamento societario nella situazione in cui una società eserciti su un’altra una influenza notevole, ossia una capacità di incidere sulle decisioni assembleari senza giungere al controllo.

 

La Corte ribadisce che tale influenza può essere:

  • di diritto, quando deriva da partecipazioni rilevanti (almeno 1/5 dei voti, o 1/10 per società quotate);
  • di fatto, quando discende da rapporti contrattuali o economici che determinano una posizione di dipendenza  .

 

In questo contesto, il collegamento può essere:

  • interno, fondato su partecipazioni societarie;
  • esterno, derivante da relazioni economiche, organizzative o anche familiari.

2. Il caso: rapporti familiari e presunto gruppo societario

 

La vicenda trae origine da un accertamento fiscale fondato su movimentazioni finanziarie tra tre società formalmente distinte ma caratterizzate da:

  • legami di parentela tra i soci;
  • sede comune;
  • gestione operativa condivisa.

 

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a configurare un collegamento societario e, conseguentemente, un gruppo, con neutralità fiscale delle operazioni infragruppo.

3. Il principio di diritto: la parentela non basta

 

La Corte di Cassazione censura tale impostazione, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica:

 

il collegamento societario non può essere desunto automaticamente dal rapporto di parentela tra soci, ma richiede la prova concreta dell’esercizio di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari  .

 

In particolare:

  • il rapporto familiare è solo un indizio, non una prova;
  • è necessario individuare:
    • la società dominante;
    • le modalità concrete di influenza;
    • le decisioni effettivamente condizionate;
  • l’accertamento è fattuale e rigoroso, rimesso al giudice di merito.

 

La Corte sottolinea che la parentela deve tradursi in intese operative e strategie comuni, non potendo restare un dato meramente relazionale.

4. Collegamento societario e gruppo: due concetti distinti

 

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la distinzione tra:

 

a) Collegamento societario

 

Rapporto assembleare basato su influenza notevole.

 

b) Gruppo societario

 

Fenomeno gestorio, caratterizzato da:

  • direzione unitaria;
  • attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.

 

La Corte chiarisce che:

  • il collegamento non implica automaticamente l’esistenza di un gruppo;
  • non opera alcuna presunzione ex art. 2497-sexies c.c.;
  • è necessaria una prova rigorosa dell’attività di direzione e coordinamento, consistente in direttive sistematiche e concrete  .

5. Profili fiscali: operazioni infragruppo e imponibilità

 

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo tributario.

 

La CTR aveva escluso la tassazione delle movimentazioni finanziarie ritenendole infragruppo. La Cassazione smentisce tale impostazione evidenziando che:

  • la neutralità fiscale ex art. 118 TUIR opera solo in presenza di consolidato fiscale;
  • è necessario:
    • un rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, c.c.;
    • l’esercizio dell’opzione per il consolidato;
  • in assenza di tali presupposti, le operazioni devono essere ordinariamente imponibili  .

 

Inoltre, la Corte esclude la doppia imposizione, chiarendo che essa sussiste solo in caso di identità di presupposto impositivo e non quando l’imposizione colpisce soggetti diversi per titoli differenti.

6. Implicazioni operative e profili probatori

 

La sentenza in commento impone agli operatori una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti tra società “di famiglia”.

 

In particolare:

  • non è sufficiente dimostrare la comunanza familiare;
  • è necessario documentare:
    • flussi decisionali;
    • assetti organizzativi;
    • eventuali direttive gestorie;
  • assume rilievo la tracciabilità delle operazioni finanziarie e la loro giustificazione economica.

 

Sul piano processuale, emerge una forte valorizzazione dell’onere probatorio, sia in ambito societario che tributario.

7. Conclusioni

 

La sentenza n. 9260/2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa che:

  • limita l’uso “presuntivo” dei rapporti familiari;
  • rafforza la distinzione tra collegamento e gruppo;
  • circoscrive l’applicazione dei regimi fiscali di favore.

 

Il principio affermato contribuisce a garantire maggiore certezza giuridica, evitando indebite estensioni delle categorie societarie e fiscali.

Assistenza legale specializzata: le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno offre assistenza altamente qualificata in materia di:

  • diritto societario, con particolare riferimento a:
    • gruppi di imprese;
    • collegamenti societari;
    • responsabilità da direzione e coordinamento;
  • diritto tributario, in relazione a:
    • accertamenti fiscali su operazioni infragruppo;
    • contenzioso con l’Agenzia delle Entrate;
    • pianificazione fiscale dei gruppi societari;
  • contenzioso in Cassazione, con approfondita esperienza nell’analisi e nell’applicazione della giurisprudenza di legittimità;
  • operazioni tra società collegate o familiari, con supporto nella strutturazione conforme alla normativa e nella prevenzione del rischio fiscale.

 

L’approccio dello Studio si caratterizza per un’integrazione tra competenze societarie e tributarie, essenziale alla luce dei principi affermati dalla Cassazione, garantendo soluzioni strategiche e difensive di elevato livello tecnico.

Cassazione, sentenza n. 9260/2026:


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UNCAT: TAVOLA ROTONDA SULLA “NUOVA” AUTOTUTELA TRIBUTARIA

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La “nuova” autotutela tributaria al centro del dibattito scientifico: il convegno della Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo

 

Il prossimo 17 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00, si terrà a Pescara, presso l’Aula Biblioteca “G. A. Scoponi” del Tribunale, una significativa tavola rotonda dedicata al tema della “nuova” autotutela tributaria, promossa dalla Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo in collaborazione con UNCAT.

 

L’incontro si propone di offrire una riflessione sistematica su uno degli istituti più rilevanti e al contempo più evolutivi del diritto tributario, alla luce dei primi interventi applicativi e delle recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali.

 

Il contesto: evoluzione e centralità dell’autotutela

 

L’autotutela tributaria, da sempre configurata quale potere dell’amministrazione finanziaria di correggere i propri atti illegittimi o infondati, ha assunto negli ultimi anni una funzione sempre più incisiva, anche in relazione alle esigenze di deflazione del contenzioso e di tutela effettiva del contribuente.

 

Il passaggio da una autotutela prevalentemente discrezionale a modelli che contemplano ipotesi di autotutela “obbligatoria” rappresenta uno dei nodi centrali del dibattito attuale, soprattutto alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente e delle più recenti riforme del processo tributario.

 

I lavori del convegno

 

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Avv. Paola Ciciarelli, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi Abruzzo, e dell’Avv. Federico Squartecchia, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.

 

Il programma scientifico si articola in una serie di interventi di alto profilo:

  • Prof.ssa Caterina Verrigni approfondirà l’evoluzione dell’istituto dell’autotutela, dal D.L. 564/1994 fino allo Statuto dei diritti del contribuente, offrendo una lettura sistematica delle trasformazioni normative.
  • Dott. Guido Campli, Presidente del Tribunale di Chieti e della sezione II della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, analizzerà il ruolo dell’autotutela nel processo tributario, con particolare riferimento all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, soffermandosi sulla distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa e sui relativi risvolti processuali.
  • Dott. Claudio Cardellini, Capo Ufficio Legale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, illustrerà la posizione dell’amministrazione finanziaria, evidenziando il rapporto tra procedimento amministrativo e processo tributario.
  • Avv. Alberto Renda si concentrerà sugli ultimi arresti giurisprudenziali in materia di autotutela sostitutiva, tema di crescente interesse nella prassi applicativa.

 

Il coordinamento dei lavori sarà affidato all’Avv. Alberto Formica Amori.

 

Profili di interesse e ricadute operative

 

L’iniziativa si inserisce in un momento di particolare fermento per il diritto tributario, caratterizzato da una crescente attenzione verso strumenti alternativi al contenzioso e da una valorizzazione del principio di buona amministrazione.

 

In tale prospettiva, l’autotutela non è più soltanto un potere interno all’amministrazione, ma si configura come un istituto a forte impatto sistemico, capace di incidere sui rapporti tra fisco e contribuente, nonché sull’efficienza complessiva della giurisdizione tributaria.

 

Particolare rilievo assumono, inoltre, le questioni relative alla sindacabilità del diniego di autotutela, ai limiti dell’intervento sostitutivo e al coordinamento con i rimedi processuali, temi che saranno verosimilmente al centro del confronto tra relatori.

 

Accreditamento e partecipazione

 

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e attribuisce 2 crediti formativi in materia tributaria, confermandosi come un’importante occasione di aggiornamento professionale per avvocati, magistrati e operatori del settore.

 

Conclusioni

 

La tavola rotonda rappresenta un’occasione di confronto qualificato su un istituto destinato a giocare un ruolo sempre più centrale nel sistema tributario italiano. L’approccio multidisciplinare dei relatori e il taglio pratico degli interventi consentiranno di cogliere le principali criticità applicative e le prospettive evolutive dell’autotutela, contribuendo a delineare i futuri assetti del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

 


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PENALE: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER OMESSA FORMAZIONE

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Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore per omessa formazione anche in caso di imprudenza del lavoratore

La responsabilità penale del datore di lavoro sorge principalmente dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dagli obblighi di tutela dell’integrità fisica e morale (art. 2087 c.c.). Essa comporta sanzioni severe, inclusi arresto e ammende, per infortuni, malattie professionali, mobbing o mancata formazione. Il datore di lavoro è responsabile anche per omissioni colpose, a meno che il lavoratore non ponga in essere un comportamento abnorme. Altalex +6

Punti chiave della responsabilità penale:

  • Sicurezza e Salute: Omissione di misure di sicurezza, mancata valutazione dei rischi, o assenza di formazione adeguata.
  • Infortuni e Morte: Responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo in caso di incidenti sul lavoro, spesso legati alla violazione di norme antinfortunistiche.
  • Reati contro la Persona: Mobbing, molestie, estorsione (minaccia di licenziamento per imporre condizioni peggiorative).
  • Datore di lavoro “di fatto”: La responsabilità penale si estende a chi, pur senza cariche formali, gestisce effettivamente l’azienda.
  • Esonero: Il datore è esonerato solo in casi di condotta del lavoratore imprevedibile, eccezionale e del tutto estranea alle mansioni (“comportamento abnorme”).
  • Responsabilità dell’Ente: Oltre alla persona fisica, il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa/penale della società. 

È essenziale implementare un sistema di gestione della sicurezza rigoroso e delegare formalmente i compiti per limitare la responsabilità penale.

 

Analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 13327/2026

 

Introduzione

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 13327 del 13 aprile 2026, offre un’importante occasione per ribadire un principio cardine in materia di sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione del dipendente sussiste anche quando il comportamento del lavoratore sia imprudente o autonomo.

 

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, rafforzando l’obbligo datoriale di garantire una formazione effettiva, adeguata e specifica, quale presidio imprescindibile per la prevenzione degli infortuni.

Inquadramento normativo: obblighi formativi e responsabilità datoriale

 

La decisione si fonda sull’applicazione degli artt. 71, comma 7, e 87 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che impongono al datore di lavoro di assicurare:

  • informazione adeguata;
  • formazione specifica;
  • addestramento pratico all’uso di attrezzature e macchinari.

 

In particolare, l’art. 71, comma 7, stabilisce che il datore deve garantire che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature ricevano una formazione idonea e sufficiente, anche in relazione ai rischi specifici.

 

La violazione di tali obblighi integra una contravvenzione penalmente rilevante, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un infortunio.

Il caso concreto: utilizzo di carrello elevatore senza formazione

 

Nel caso esaminato, il datore di lavoro era stato condannato per aver omesso la formazione e l’addestramento di un lavoratore nell’utilizzo di un carrello elevatore.

 

La difesa aveva sostenuto che:

  • l’uso del macchinario fosse avvenuto per iniziativa autonoma del lavoratore;
  • tale comportamento avrebbe interrotto il nesso causale e escluso la responsabilità datoriale.

 

Tuttavia, la Corte ha rigettato tale impostazione.

Il principio di diritto: irrilevanza dell’imprudenza del lavoratore

 

La Corte di Cassazione afferma un principio di particolare rilievo:

 

L’iniziativa autonoma del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi di formazione, informazione e addestramento.

 

Secondo i giudici:

  • la formazione rappresenta una misura prevenzionistica primaria;
  • l’assenza di formazione rende prevedibile e non eccezionale il comportamento imprudente del lavoratore;
  • pertanto, tale comportamento non interrompe il nesso causale.

 

In altri termini, l’imprudenza del lavoratore non assume efficacia esimente quando è proprio la carenza formativa ad averne reso possibile o probabile la condotta.

La funzione della formazione: prevenzione del rischio e controllo del comportamento

 

La pronuncia valorizza la funzione sostanziale della formazione, intesa non come mero adempimento formale, ma come strumento volto a:

  • trasferire competenze tecniche;
  • rendere consapevoli dei rischi;
  • prevenire comportamenti pericolosi;
  • garantire l’uso corretto delle attrezzature.

 

La formazione, quindi, non solo informa, ma modella il comportamento del lavoratore, incidendo direttamente sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Profili processuali: procedura estintiva e obbligatorietà dell’azione penale

 

La sentenza affronta anche un ulteriore profilo di interesse: la mancata attivazione della procedura estintiva ex d.lgs. n. 758/1994.

 

La Corte chiarisce che:

  • l’omessa indicazione delle prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza non determina improcedibilità dell’azione penale;
  • tale orientamento è coerente con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.);
  • il contravventore può comunque accedere all’estinzione del reato tramite oblazione in sede giudiziaria.

Implicazioni pratiche per imprese e datori di lavoro

 

La pronuncia rafforza un messaggio chiaro per le imprese:

  • la formazione deve essere documentata, specifica e aggiornata;
  • non è sufficiente una formazione generica o meramente formale;
  • occorre dimostrare l’effettiva comprensione da parte del lavoratore.

 

In assenza di tali presupposti, il datore di lavoro risponde penalmente anche in presenza di condotte imprudenti del dipendente.

Conclusioni

 

La sentenza n. 13327/2026 della Corte di Cassazione si pone come un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema di sicurezza sul lavoro fondato sulla prevenzione e sulla responsabilità datoriale.

 

Il principio affermato è netto:

la formazione è un obbligo indelegabile e la sua omissione espone il datore di lavoro a responsabilità penale, anche in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

 

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per l’elevata specializzazione nel diritto penale del lavoro e nella responsabilità datoriale in materia di sicurezza.

 

In particolare, lo Studio offre:

  • assistenza giudiziale e stragiudiziale in procedimenti penali per violazioni del d.lgs. 81/2008;
  • consulenza preventiva per l’adeguamento ai modelli organizzativi e agli obblighi formativi;
  • difesa tecnica in procedimenti per infortuni sul lavoro e responsabilità colposa;
  • supporto nella gestione delle procedure estintive e nei rapporti con gli organi di vigilanza;
  • analisi del rischio legale e implementazione di sistemi di compliance aziendale.

 

Grazie a un approccio multidisciplinare e a una costante attenzione all’evoluzione giurisprudenziale, lo Studio rappresenta un punto di riferimento per imprese e professionisti che intendano operare nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Corte di Cassazione, Penale, sentenza n. 13327/2026:

 


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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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DANNO NON PATRIMONIALE: RISARCIMENTO PER DIFFAMAZIONE ON LINE DEI PARENTI DEFUNTI

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La dignità non muore mai: natura, limiti e prova della diffamazione online contro i defunti

 

Introduzione

 

La diffusione dei social network ha amplificato in modo esponenziale il rischio di lesioni della reputazione, estendendo tali fenomeni anche alla memoria dei defunti. In questo contesto, l’ordinanza n. 5382/2026 della Corte di Cassazione civile si inserisce quale arresto di particolare rilievo sistematico, chiarendo i presupposti della responsabilità civile per diffamazione post mortem e, soprattutto, i criteri di accertamento e prova del danno non patrimoniale subito dai congiunti.

 

Il principio affermato è netto: la dignità della persona non si esaurisce con la morte, ma sopravvive nella sua memoria, la cui lesione può riverberarsi direttamente sulla sfera giuridica dei familiari.

La tutela giuridica della memoria del defunto

 

L’ordinamento italiano riconosce una forma di tutela indiretta della persona defunta. Non si tratta di una soggettività giuridica postuma in senso proprio, bensì di una protezione mediata attraverso i diritti dei congiunti, i quali diventano titolari di una posizione giuridica autonoma.

 

La Corte ribadisce che:

  • l’offesa alla memoria del defunto non è giuridicamente irrilevante;
  • essa assume rilievo quando incide sulla reputazione e sull’onore dei familiari;
  • si configura, pertanto, un danno non patrimoniale risarcibile.

 

Si tratta di una prospettiva coerente con l’evoluzione della tutela dei diritti della personalità, sempre più orientata a valorizzare la dimensione relazionale dell’individuo.

Il caso: diffamazione sui social e critica storica

 

La vicenda trae origine dalla pubblicazione reiterata, su un social network, di espressioni gravemente offensive rivolte a una figura storica.

 

Il nipote del defunto agiva in giudizio lamentando:

  • la lesione della propria reputazione personale;
  • il danno non patrimoniale subito in conseguenza delle offese.

 

La difesa del convenuto si fondava invece sull’esercizio del diritto di critica, invocando la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.

I limiti del diritto di critica: continenza e pertinenza

 

La Corte di Cassazione respinge tale impostazione, operando una distinzione fondamentale tra:

  • critica legittima, anche aspra e severa;
  • offesa gratuita e insulto personale, privi di contenuto argomentativo.

 

Il discrimine risiede nei tradizionali parametri elaborati dalla giurisprudenza:

  1. Verità del fatto (anche putativa);
  2. Interesse pubblico alla notizia o alla critica;
  3. Continenza espressiva.

 

È proprio quest’ultimo requisito a risultare decisivo nel caso di specie: l’uso di epiteti insultanti, scollegati da un’effettiva valutazione critica, integra una forma di dileggio non giustificabile.

 

La Corte sottolinea che:

 

il diritto di critica non può mai degenerare in aggressione personale.

 

Ne consegue che, anche nel contesto della rievocazione storica, il linguaggio deve mantenersi entro i limiti della correttezza formale e sostanziale.

Diffamazione post mortem e lesione riflessa dei congiunti

 

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la qualificazione del danno.

 

L’offesa alla memoria del defunto produce:

  • una lesione diretta della dignità del soggetto deceduto (non azionabile);
  • una lesione indiretta ma giuridicamente rilevante nei confronti dei familiari.

 

Tale lesione si traduce in:

  • compromissione dell’onore;
  • alterazione della reputazione sociale;
  • sofferenza interiore e turbamento.

 

La Corte, dunque, riconosce una forma di danno relazionale, radicato nel legame familiare e nella proiezione sociale dell’identità.

La prova del danno non patrimoniale: esclusione dell’automatismo

 

Di particolare rilievo è il principio affermato in tema di prova del danno.

 

La Cassazione chiarisce che:

  • il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa;
  • non può essere presunto in modo automatico;
  • deve essere allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni.

 

Il giudice di merito è quindi tenuto a:

  • individuare le circostanze concrete del caso;
  • motivare in modo puntuale l’esistenza del pregiudizio;
  • giustificare la quantificazione del danno.

 

Questo approccio evita derive risarcitorie meramente punitive e rafforza il principio di causalità tra fatto illecito e danno.

Il bilanciamento tra libertà di espressione e dignità umana

 

La decisione si colloca nel solco del necessario bilanciamento tra diritti fondamentali:

  • da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero;
  • dall’altro, il diritto all’onore e alla reputazione.

 

La Corte adotta una soluzione equilibrata, affermando che:

  • la libertà di espressione non ha carattere assoluto;
  • essa incontra limiti invalicabili nella dignità della persona;
  • tali limiti persistono anche dopo la morte, seppur in forma mediata.

 

Il contesto digitale, caratterizzato da immediatezza e viralità, rende ancora più urgente il rispetto di tali confini.

Il perimetro del risarcimento: criteri e limiti

 

La pronuncia offre indicazioni rilevanti anche sul piano della liquidazione del danno:

  • è escluso ogni automatismo risarcitorio;
  • la lesione deve essere concretamente dimostrata;
  • la quantificazione deve essere proporzionata al pregiudizio effettivo.

 

Il rinvio al giudice di merito impone un accertamento rigoroso, fondato su:

  • diffusione e gravità delle espressioni offensive;
  • contesto comunicativo (social network, pubblico indeterminato);
  • intensità del legame familiare;
  • impatto sulla vita relazionale del soggetto leso.

Implicazioni pratiche nell’era digitale

 

L’ordinanza n. 5382/2026 assume una portata applicativa particolarmente ampia, soprattutto alla luce:

  • della crescente diffusione dei social media;
  • della facilità di pubblicazione di contenuti offensivi;
  • della permanenza e replicabilità dei contenuti online.

 

In tale scenario:

  • aumenta il rischio di diffamazione post mortem;
  • si intensificano i conflitti tra libertà di espressione e tutela della reputazione;
  • diventa centrale la responsabilità nell’uso del linguaggio pubblico.

Conclusioni

 

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di equilibrio tra valori costituzionali contrapposti.

 

Da un lato:

  • rafforza la tutela della dignità umana, anche nella sua dimensione postuma;

 

dall’altro:

  • ribadisce la necessità di una rigorosa prova del danno non patrimoniale, evitando automatismi risarcitori.

 

Ne emerge un principio di civiltà giuridica: la memoria di una persona non è uno spazio libero per l’insulto, ma un ambito protetto, la cui violazione può generare responsabilità civile.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno

 

In un contesto sempre più complesso, caratterizzato dall’intersezione tra diritto civile, tutela della reputazione e nuove tecnologie, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per competenze altamente specialistiche in:

  • diffamazione online e responsabilità civile digitale;
  • tutela dei diritti della personalità, anche in ambito post mortem;
  • risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare attenzione alla prova e alla quantificazione;
  • contenzioso civile strategico, anche in casi complessi e mediaticamente rilevanti;
  • assistenza a familiari di soggetti diffamati, con approccio integrato e personalizzato.

 

Lo Studio opera con un metodo rigoroso, fondato su:

  • approfondita analisi giurisprudenziale;
  • costruzione probatoria solida;
  • strategie difensive calibrate sul caso concreto.

 

In un’epoca in cui la reputazione può essere compromessa in pochi istanti, affidarsi a professionisti esperti rappresenta una scelta decisiva per la tutela effettiva dei propri diritti.

Cassazione Civile, ordinanza n. 5382/2026:


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VITTIME DEL DOVERE: LO STUDIO LEGALE LEX BONANNI SARACENO LOBEFALO OTTIENE IL RICONOSCIMENTO E LA CONDANNA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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Riconoscimento dello status di vittima del dovere: il Tribunale di Roma accoglie il ricorso e condanna il Ministero della Difesa

 

Vittoria dello Studio Legale Lex Bonanni Saraceno Lobefalo e rilievo del nesso causale nelle missioni all’estero

 

Abstract

 

La sentenza n. 7235/2025 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro rappresenta un rilevante precedente in materia di riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il giudice ha accolto il ricorso proposto dagli eredi di un militare deceduto, riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra le patologie contratte in missione e il decesso, nonché l’esposizione a condizioni ambientali straordinarie. La pronuncia evidenzia l’importanza dell’attività probatoria medico-legale e conferma orientamenti giurisprudenziali consolidati. Determinante l’attività difensiva dello Studio Legale Lex Bonanni Saraceno Lobefalo, specializzato nel contenzioso per vittime del dovere e responsabilità da esposizioni nocive.

1. Inquadramento normativo: vittime del dovere e condizioni applicative

 

La disciplina delle vittime del dovere trova fondamento nella L. n. 266/2005, nel D.P.R. n. 243/2006 e nelle normative collegate (L. n. 466/1990, L. n. 407/1998, L. n. 206/2004).

 

Elemento centrale è la distinzione tra:

  • semplice causa di servizio
  • status di vittima del dovere, che richiede ulteriori presupposti

 

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente la dipendenza da causa di servizio:

 

occorre la presenza di “particolari condizioni ambientali od operative” che abbiano esposto il lavoratore a un rischio superiore all’ordinario. 

2. Il caso: esposizione a rischi nelle missioni internazionali

 

Il giudizio trae origine dal ricorso promosso dagli eredi di un maresciallo, deceduto a seguito di una grave patologia cardiaca evolutiva.

 

Il militare aveva prestato servizio in teatri operativi esteri (Iraq, Albania, Bosnia), caratterizzati da:

  • condizioni igienico-sanitarie precarie
  • esposizione a agenti nocivi e contaminanti
  • stress psico-fisico elevato

 

La ricostruzione fattuale evidenzia una sequenza patologica:

  • miocardite virale insorta dopo missione
  • evoluzione in cardiomiopatia dilatativa
  • trapianto cardiaco
  • decesso

 

Tale concatenazione è stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, ma l’Amministrazione aveva negato lo status di vittima del dovere.

3. Il ruolo decisivo della consulenza tecnica d’ufficio (CTU)

 

Elemento dirimente della decisione è stata la CTU medico-legale, che ha accertato:

  • il nesso causale diretto tra patologia e decesso
  • la riconducibilità della malattia alle condizioni di servizio

 

Il Tribunale ha ritenuto le conclusioni del consulente:

  • scientificamente fondate
  • coerenti con la documentazione sanitaria e amministrativa
  • convergenti con le valutazioni della Commissione Medica

 

Ne deriva il riconoscimento della “diretta dipendenza da causa di servizio” del decesso 

4. Le “particolari condizioni ambientali”: interpretazione estensiva

 

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda l’interpretazione delle condizioni ambientali straordinarie.

 

Il Tribunale ha valorizzato:

  • ambienti operativi degradati
  • stress continuativo
  • condizioni igieniche precarie
  • contesti post-bellici

 

Superando la tesi difensiva dell’Amministrazione, secondo cui le attività svolte rientravano nella “routine lavorativa”.

 

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui:

  • anche le missioni all’estero costituiscono eventi straordinari
  • il rischio non deve essere eccezionale in senso assoluto, ma superiore all’ordinario

5. I benefici riconosciuti: profili economici e previdenziali

 

Il Tribunale ha condannato il Ministero della Difesa al riconoscimento dei principali benefici previsti per le vittime del dovere, tra cui:

  • € 200.000 di speciale elargizione
  • assegno vitalizio mensile (€ 500)
  • speciale assegno vitalizio (€ 1.033)
  • corresponsione degli arretrati con interessi

 

È stata inoltre affermata:

  • la cumulabilità con pensione privilegiata
  • la retroattività entro il limite prescrizionale decennale
  • l’autonomia dei benefici rispetto ad altri emolumenti

6. Principi di diritto affermati dalla sentenza

 

La pronuncia si distingue per l’affermazione di alcuni principi chiave:

  1. Centralità del nesso causale medico-legale
  2. Interpretazione ampia delle condizioni ambientali straordinarie
  3. Autonomia dei benefici da vittima del dovere rispetto alla causa di servizio
  4. Cumulabilità delle prestazioni economiche
  5. irrilevanza della natura “ordinaria” delle mansioni se svolte in contesti eccezionali

7. Il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno Lobefalo

 

La decisione rappresenta un significativo successo dello Studio Legale Lex Bonanni Saraceno Lobefalo, che ha curato la difesa dei ricorrenti con un’impostazione altamente specialistica.

 

L’attività difensiva si è contraddistinta per:

 

a) Elevata competenza medico-legale

  • costruzione del nesso causale
  • valorizzazione della documentazione sanitaria
  • gestione della CTU

 

b) Approfondita conoscenza della normativa di settore

  • vittime del dovere
  • causa di servizio
  • benefici previdenziali e assistenziali

 

c) Strategia processuale efficace

  • superamento delle eccezioni dell’Avvocatura dello Stato
  • dimostrazione delle condizioni ambientali straordinarie
  • utilizzo della giurisprudenza di legittimità

 

d) Esperienza nel contenzioso contro la Pubblica Amministrazione

 

Lo Studio si conferma punto di riferimento nelle controversie contro Ministeri e enti pubblici, in particolare nei casi di:

  • esposizione a sostanze nocive
  • missioni militari all’estero
  • responsabilità istituzionali

8. Implicazioni pratiche e rilevanza della pronuncia

 

La sentenza assume rilievo per:

  • militari e appartenenti alle forze dell’ordine impiegati in missioni
  • familiari di soggetti deceduti per cause di servizio
  • operatori del diritto impegnati nel contenzioso previdenziale

 

In particolare, rafforza l’orientamento favorevole al riconoscimento dello status di vittima del dovere anche in assenza di eventi traumatici immediati, valorizzando:

  • esposizioni prolungate
  • fattori ambientali
  • evoluzioni patologiche progressive

Conclusioni

 

La sentenza del Tribunale di Roma n. 7235/2025 rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle vittime del dovere, consolidando un’interpretazione evolutiva e garantista della normativa.

 

Il risultato ottenuto evidenzia il ruolo determinante di una difesa altamente specializzata, come quella dell’Avv. Daniela Lobefalo dello Studio Legale Lex Bonanni Saraceno Lobefalo, in collaborazione con l’Avv. Rosanna Serafini, capaci di coniugare competenze giuridiche e medico-legali in un settore complesso e altamente tecnico.

 

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 7235/2025:

 

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TAR LAZIO (SENT. N. 4135/2025): IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TUTELA DEL PAESAGGIO

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Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: la sentenza del TAR Lazio n. 4135/2026 tra semplificazione amministrativa e vincoli costituzionali

Introduzione

La crescente diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, impone un delicato bilanciamento tra esigenze di transizione energetica e tutela del paesaggio. La recente pronuncia del Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 si inserisce in questo contesto, chiarendo i limiti della semplificazione amministrativa e ribadendo la centralità della valutazione paesaggistica.

L’arresto giurisprudenziale offre spunti rilevanti sotto il profilo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, del principio di “dissenso costruttivo” e della nozione di aree idonee, con importanti ricadute operative per operatori economici e professionisti del settore.

Il quadro normativo: transizione energetica e tutela paesaggistica

La disciplina delle energie rinnovabili si è evoluta significativamente con il D.lgs. 199/2021 e, più recentemente, con il D.lgs. 190/2024, che ha introdotto nuove regole per l’individuazione delle aree idonee.

Tuttavia, tali interventi normativi non incidono sul rango costituzionale della tutela del paesaggio, sancita dall’art. 9 Cost., che impone una protezione rafforzata dei beni paesaggistici e culturali.

Il principio affermato dal TAR Lazio è netto: la semplificazione procedimentale non può tradursi in una compressione automatica degli interessi paesaggistici, né legittimare automatismi autorizzativi.

I fatti di causa e le censure del ricorrente

La controversia trae origine dall’impugnazione del parere negativo espresso dal Ministero della Cultura (Mic) in relazione a un progetto di impianto fotovoltaico.

Il ricorrente ha articolato diverse censure, tra cui:

la mancata indicazione, da parte dell’amministrazione, di modifiche progettuali utili a ottenere un esito favorevole; l’erronea interpretazione della nozione di “area idonea”, ritenuta non ostativa alla realizzazione dell’impianto; la carente considerazione dell’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili.

Tali doglianze miravano, in sostanza, a contestare la legittimità del potere esercitato dall’amministrazione e il corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

La discrezionalità tecnica del Mic e il ruolo della tutela paesaggistica

Il TAR Lazio ha ribadito che il parere del Ministero della Cultura, reso nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale, costituisce espressione di discrezionalità tecnica.

Attraverso tale valutazione:

il progetto viene confrontato con i valori paesaggistici tutelati; si verifica la compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico alla conservazione del paesaggio; si prevengono alterazioni ritenute inaccettabili.

Ne deriva che anche nei procedimenti semplificati, come la conferenza di servizi, non si verifica alcuna attenuazione della tutela paesaggistica, in quanto fondata su un principio costituzionale.

Il principio del “dissenso costruttivo”: limiti applicativi

Uno dei punti centrali della decisione riguarda il principio del dissenso costruttivo.

Secondo il giudice amministrativo:

non sussiste un obbligo generalizzato per la pubblica amministrazione di indicare le modifiche necessarie a rendere il progetto assentibile; tale principio opera solo ove concretamente possibile; non può tradursi in un onere sproporzionato per l’amministrazione.

In altri termini, spetta al proponente elaborare un progetto già compatibile con i vincoli esistenti. L’amministrazione non può sostituirsi al privato nella progettazione.

Aree idonee e vincoli paesaggistici: assenza di automatismi

Particolarmente rilevante è il passaggio relativo alla nozione di “area idonea”.

Il TAR chiarisce che:

la qualificazione di un’area come idonea non comporta l’automatica autorizzazione degli impianti; non esiste una presunzione assoluta di compatibilità paesaggistica; i vincoli culturali e paesaggistici continuano a operare integralmente.

Nel caso di specie, il rigetto è stato ritenuto legittimo in quanto il progetto insisteva su aree interessate da beni tutelati o relative fasce di rispetto (“buffer”), senza adeguato approfondimento progettuale.

Implicazioni pratiche per operatori e investitori

La sentenza in commento assume particolare rilevanza per:

imprese del settore energetico; sviluppatori di impianti fotovoltaici; professionisti tecnici e legali.

Essa evidenzia come:

la progettazione debba essere accurata e già orientata alla compatibilità paesaggistica; non sia sufficiente invocare la localizzazione in area idonea; sia necessario un approfondito studio dei vincoli insistenti sul territorio.

Conclusioni

La Sentenza TAR Lazio n. 4135/2026 segna un punto fermo nel rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio.

Il principio che emerge è chiaro: la transizione energetica non può sacrificare i valori paesaggistici, che restano oggetto di una valutazione rigorosa, caso per caso.

Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno – Lobefalo

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno – Lobefalo si distingue per un’elevata specializzazione nelle materie del diritto amministrativo, ambientale ed energetico, offrendo assistenza qualificata in:

procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili; contenzioso amministrativo dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato; valutazioni di impatto ambientale (VIA) e compatibilità paesaggistica; consulenza strategica nella pianificazione e realizzazione di progetti energetici; tutela degli interessi di imprese e investitori nel settore della transizione energetica.

Grazie a un approccio multidisciplinare e a una profonda conoscenza della normativa di settore, lo Studio è in grado di supportare i clienti nella gestione delle criticità autorizzative e nella prevenzione del contenzioso, garantendo soluzioni giuridiche efficaci e orientate al risultato.

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