AVVOCATURA: IL NUOVO DDL ZANETTIN DELIMITA I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AVVOCATO

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DDL N. 745 Zanettin

La responsabilità civile dell’avvocato tra colpa lieve e colpa grave: riflessioni a margine del Ddl n. 745 Zanettin

1. Introduzione
La responsabilità civile dell’avvocato costituisce da sempre terreno di equilibrio delicato tra esigenze di tutela dell’affidamento del cliente e salvaguardia dell’autonomia tecnica e interpretativa della professione forense. Il disegno di legge n. 745, a firma del senatore Zanettin, calendarizzato in Aula al Senato, interviene in questa materia con una modifica puntuale all’art. 3 della legge professionale forense n. 247 del 2012, introducendo un principio di rilievo sistemico: l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo o colpa grave per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione, mentre non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto.

2. Il quadro normativo vigente
La legge professionale del 2012 non contiene disposizioni specifiche in materia di responsabilità civile, limitandosi, all’art. 3, ad elencare i doveri deontologici cui l’avvocato deve ispirare la propria attività: indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza e corretta concorrenza.
In assenza di una disciplina settoriale, trova applicazione il regime generale degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che l’avvocato, quale prestatore d’opera intellettuale, risponde per colpa lieve nell’adempimento delle obbligazioni professionali, salvo che la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), ipotesi in cui la responsabilità è limitata a dolo e colpa grave.

3. L’orientamento giurisprudenziale e le criticità applicative
Proprio l’interpretazione dell’art. 2236 c.c. ha generato negli anni un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la responsabilità dell’avvocato sussiste anche per colpa lieve, specie in casi di negligenza o imperizia processuale (ad esempio, omessa impugnazione nei termini, errata notificazione, mancata iscrizione a ruolo).
La Relazione di accompagnamento al Ddl evidenzia come tale orientamento abbia prodotto un incremento delle azioni risarcitorie promosse dai clienti, spesso a seguito di pronunce di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione. In tali contesti, il confine tra colpa professionale e mero errore interpretativo si è fatto particolarmente labile, con il rischio di una responsabilizzazione eccessiva del difensore.

4. Il nuovo criterio selettivo: dolo e colpa grave
La proposta di riforma mira a uniformare il regime di responsabilità degli avvocati a quello dei magistrati, limitandolo ai soli casi di dolo e colpa grave, con esclusione degli errori di interpretazione del diritto.
L’analogia con il sistema della responsabilità civile dei giudici (disciplinata dalla l. n. 117/1988 e modificata dalla l. n. 18/2015) non è casuale: entrambe le categorie operano in un contesto di “incertezza del diritto”, ove la mutevolezza della giurisprudenza e la complessità normativa rendono inevitabile un margine di opinabilità nelle soluzioni giuridiche adottate.

5. Profili critici e prospettive sistemiche
La riforma prospettata solleva interrogativi di ordine dogmatico e pratico.

  • Tutela dell’affidamento del cliente: limitare la responsabilità dell’avvocato al dolo e alla colpa grave potrebbe ridurre gli strumenti di tutela risarcitoria a disposizione dell’assistito, specie nei casi di negligenze non qualificabili come “gravi”.
  • Distinzione tra errore interpretativo e negligenza: non sempre agevole sarà distinguere un errore di interpretazione “non colpevole” da un comportamento negligente, rischiando di trasferire la questione dall’ambito sostanziale a quello probatorio.
  • Equilibrio con l’art. 2236 c.c.: l’intervento normativo, se approvato, sembra superare la disciplina codicistica, elevando la soglia di responsabilità in via generale e non solo nei casi di “speciale difficoltà tecnica”.

6. Conclusioni
Il Ddl Zanettin si inserisce in un più ampio dibattito sulla funzione dell’avvocato quale operatore essenziale della giurisdizione. L’orientamento sotteso alla proposta è chiaro: tutelare l’autonomia tecnico-interpretativa della professione forense, garantendo al difensore margini di azione analoghi a quelli riconosciuti ai magistrati.
Resta tuttavia da verificare, nella prassi applicativa, se tale limitazione della responsabilità sarà in grado di realizzare un giusto bilanciamento tra l’esigenza di certezza e libertà della funzione difensiva e la necessità di garantire un’adeguata tutela all’affidamento del cliente, che rimane parte debole del rapporto contrattuale.


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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

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RESPONSABILITÀ MEDICA: LIMITI DEL PRINCIPIO “IUDEX PERITUS PERITORUM” NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER EMOTRASFUSIONI

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Responsabilità civile per emotrasfusioni di sangue infetto: la Cassazione chiarisce i limiti del giudice nel discostarsi dalla perizia medico-legale

Introduzione

Il tema della responsabilità civile per danni da emotrasfusioni di sangue infetto continua a rappresentare uno dei nodi più delicati del diritto alla salute e della tutela risarcitoria dei pazienti e dei loro eredi. Con l’ordinanza n. 22388 del 4 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su due aspetti fondamentali:

  1. l’onere motivazionale del giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio (CTU);
  2. i criteri di valutazione delle concause alla luce del principio della prevalenza probabilistica.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, da sempre attento alle dinamiche giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, offre un’analisi approfondita di questa pronuncia, sottolineando le ricadute pratiche per la difesa dei diritti dei cittadini.


Il caso: dalle emotrasfusioni degli anni ’80 alla Cassazione del 2025

La vicenda trae origine dagli anni Ottanta, quando un paziente contrasse epatite C a seguito di emotrasfusioni. Dopo il decesso, gli eredi convenivano in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo il risarcimento dei danni.

  • Il Tribunale aveva riconosciuto il nesso causale, accogliendo la domanda.
  • La Corte d’appello, nel 2023, riformava la decisione, escludendo il nesso eziologico e discostandosi dalla CTU medico-legale.
  • La Cassazione è stata infine chiamata a pronunciarsi sul corretto utilizzo delle perizie e sulla valutazione delle concause.

Il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio (CTU)

La Suprema Corte ha ribadito che, nei processi per danni da trasfusioni infette, la CTU assume natura percettiva e non meramente valutativa. Essa rappresenta, cioè, uno strumento tecnico di percezione dei fatti che non può essere superato con semplici affermazioni apodittiche.

Il principio “judex peritus peritorum” consente al giudice di discostarsi dalla perizia, ma solo attraverso un percorso motivazionale logico, coerente e scientificamente fondato. In caso contrario, la motivazione scivola al di sotto del “minimo costituzionale”, rendendo la sentenza viziata sul piano logico e giuridico.


Nesso causale e concause: il criterio del “più probabile che non”

Altro punto qualificante dell’ordinanza è il richiamo al criterio del “più probabile che non”, che guida l’accertamento causale in materia civile.

  • La semplice presenza di patologie concomitanti non basta a escludere la responsabilità del Ministero.
  • È necessario verificare, in concreto, quale patologia abbia avuto prevalente incidenza eziologica sul decesso.
  • Il giudizio di causalità deve fondarsi su un’analisi logico-probabilistica, non riducibile a un calcolo statistico (il noto “50% + 1”), ma radicato nella concretezza del caso storico.

La Cassazione richiama gli articoli 40 e 41 c.p. e l’art. 2043 c.c., ribadendo che la concorrenza di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non elide automaticamente il nesso eziologico.


Implicazioni pratiche per la responsabilità civile sanitaria

Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che tutela i diritti dei pazienti e dei loro familiari. Per gli avvocati che operano in materia di malasanità, si tratta di un precedente di grande rilievo:

  • ribadisce i limiti del potere discrezionale del giudice rispetto alla CTU;
  • valorizza il ruolo della scienza medica come parametro di accertamento del nesso causale;
  • riafferma il principio della prevalenza probabilistica nella valutazione delle concause.

Conclusioni: la competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno

L’ordinanza n. 22388/2025 offre spunti essenziali per la strategia difensiva in casi di emotrasfusioni di sangue infetto e, più in generale, in tutte le controversie di responsabilità civile sanitaria.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno mette a disposizione un’approfondita competenza scientifico-giuridica nella gestione di queste complesse controversie, unendo rigore tecnico e sensibilità per la tutela della salute dei cittadini.

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Cass. Civ., III Sez., ordinanza n. 22388/2025 integrale, in formato pdf:

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IA E DIRITTO (ART. 50 AI ACT – EU): IL FUTURO CODICE DI CONDOTTA EUROPEA BASATO SU CONSULTAZIONE PUBBLICA

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Art. 50 AI Act – EU


L’attuazione dell’art. 50 AI Act: trasparenza, etichettatura dei contenuti artificiali e ruolo del codice di condotta europeo

Introduzione

Il 4 settembre 2025, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla predisposizione di linee guida e di un codice di condotta per l’attuazione dell’articolo 50 dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
L’obiettivo è garantire la trasparenza dei contenuti generati o manipolati dall’IA, con particolare attenzione ai deepfake, ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e alla categorizzazione biometrica.

Per professionisti, imprese e istituzioni, si tratta di un tema di enorme rilevanza pratica e giuridica. In tale contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno, grazie alla sua esperienza nel diritto dell’innovazione e della responsabilità civile, è in grado di offrire un’analisi e un supporto qualificato nella gestione delle sfide poste dal nuovo quadro regolatorio.


Gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 AI Act

L’articolo 50 AI Act introduce obblighi specifici per fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, volti a garantire che le persone possano riconoscere l’origine artificiale di contenuti e interazioni.
In particolare:

  • IA interattiva: l’utente deve essere informato che sta dialogando con una macchina, salvo che ciò sia evidente a una persona ragionevolmente attenta.
  • Contenuti sintetici: i materiali generati artificialmente devono essere etichettati con marcatori leggibili automaticamente.
  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica: è necessario informare i soggetti coinvolti del trattamento.
  • Deepfake e testi informativi: quando riguardano temi di interesse generale, occorre dichiararne esplicitamente la natura artificiale, con poche eccezioni ammesse.

Tali obblighi diventeranno operativi a partire dal 2 agosto 2026, rendendo fondamentale un’attività di compliance preventiva.


La consultazione pubblica e il percorso europeo

La consultazione lanciata dalla Commissione è aperta dal 4 settembre al 2 ottobre 2025 e mira a raccogliere contributi da fornitori di IA, enti pubblici, organizzazioni della società civile, accademici, governi e cittadini.
Il codice di condotta che ne deriverà sarà redatto entro l’estate 2026 sotto la guida dell’AI Office, con la collaborazione di esperti indipendenti e di due gruppi di lavoro tematici.

Lo scopo è fornire agli operatori strumenti pratici per dimostrare la conformità agli obblighi normativi, riducendo i rischi di impersonificazione, inganno e manipolazione informativa.


Le criticità applicative: un terreno di confronto giuridico

Nonostante la portata innovativa, l’attuazione dell’art. 50 AI Act solleva questioni problematiche:

  • Affidabilità delle etichettature: la resistenza a manipolazioni o rimozioni è essenziale per la reale efficacia del sistema.
  • Overload informativo: troppi avvisi rischiano di ridurre l’attenzione degli utenti e svuotare di significato gli obblighi di trasparenza.
  • Equilibrio tra innovazione e regolazione: la normativa dovrà garantire tutele senza ostacolare l’evoluzione tecnologica.

Queste sfide richiedono competenze trasversali in diritto europeo, tecnologia digitale e responsabilità civile, ambiti nei quali lo Studio Legale Bonanni Saraceno possiede una consolidata esperienza di ricerca e consulenza.


Il valore aggiunto dello Studio Legale Bonanni Saraceno

La complessità del quadro normativo europeo sull’IA impone a imprese, enti pubblici e professionisti di adottare strategie mirate di compliance e risk management.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si distingue per:

  • Approccio multidisciplinare, che unisce diritto europeo, diritto delle nuove tecnologie e responsabilità da prodotto digitale.
  • Analisi giuridico-scientifica, fondata su un costante aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale.
  • Consulenza operativa, rivolta a fornitori di sistemi di IA, aziende che utilizzano modelli generativi e soggetti istituzionali coinvolti nella gestione di contenuti sintetici.

In questo contesto, lo Studio è in grado di assistere operatori economici e istituzionali nell’interpretazione dell’art. 50 AI Act, nella predisposizione di policy interne di trasparenza, nonché nell’elaborazione di strategie difensive in caso di controversie o responsabilità legate all’impiego dell’IA.


Conclusioni

La consultazione pubblica sull’art. 50 AI Act rappresenta un passaggio fondamentale per definire regole chiare in materia di trasparenza e etichettatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
Se da un lato il codice di condotta costituirà uno strumento prezioso, dall’altro restano aperte criticità giuridiche e tecniche che richiedono analisi approfondite e soluzioni operative.

In questa prospettiva, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si conferma un interlocutore autorevole per chi desideri affrontare le nuove sfide regolatorie poste dall’IA, con un approccio che coniuga rigore scientifico e concretezza applicativa.


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Art. 50 IA Act – EU integrale, in formato pdf:

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MISURE CAUTELARI REALI: DIRIMENTE SENTENZA N. 30611/2025 DELLA CASSAZIONE SULL’OPPONIBILITÀ DI CREDITI AI CESSIONARI

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Sequestro e Crediti Garantiti da Ipoteca: La Giurisprudenza più Recente

La Cassazione n. 30611/2025 chiarisce un aspetto cruciale nel diritto bancario e civile: l’opponibilità del credito garantito da ipoteca sui beni vincolati, anche quando il credito è ceduto a un terzo, come una banca, successivamente all’istituzione del vincolo. Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento per operatori finanziari, creditori e professionisti del settore legale.

Il Caso della Corte di Cassazione

Nel caso in esame, un credito ipotecario originario è stato ceduto in blocco a una banca dopo l’instaurazione di un vincolo cautelare reale sui beni del debitore. La questione principale riguardava se la banca cessionaria potesse far valere il proprio credito sul bene ipotecato e se tale diritto fosse opponibile ad altri creditori.

La Corte ha affermato che la cessione di crediti in blocco non preclude la legittimazione del cessionario a far valere l’ipoteca. Tuttavia, ha sottolineato che è necessario dimostrare con documentazione precisa che i crediti ceduti corrispondono effettivamente a quelli garantiti dall’ipoteca.

Implicazioni per i Creditori e le Banche

La pronuncia della Cassazione evidenzia alcuni punti chiave:

  • La documentazione del credito ceduto è fondamentale per garantirne l’opponibilità.
  • La cessione successiva all’instaurazione di vincoli cautelari richiede prove sostanziali della legittimazione del cessionario.
  • Gli operatori bancari devono prestare attenzione alla corretta gestione delle cession i di crediti in blocco per evitare contestazioni giudiziali.

Il Ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, con la sua consolidata esperienza nel settore bancario e delle misure cautelari reali, è particolarmente qualificato per assistere i clienti in questioni complesse come quella trattata dalla Cassazione n. 30611/2025. La competenza dello studio in materia di cessione di crediti in blocco, opponibilità dei crediti garantiti da ipoteca e gestione di vincoli cautelari reali consente di offrire consulenza strategica e difesa efficace in contesti giudiziali e stragiudiziali.

Conclusioni

La Cassazione n. 30611/2025 è una pronuncia chiave per comprendere le dinamiche della cessione di crediti garantiti da ipoteca e la loro opponibilità in presenza di misure cautelari reali. Affidarsi a professionisti esperti come lo Studio Legale Bonanni Saraceno significa avere un supporto completo nella tutela dei diritti creditizi e nella gestione delle complesse procedure bancarie.

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Le MISURE CAUTELARI REALI

Le misure cautelari reali sono provvedimenti giudiziali che incidono sui beni patrimoniali, imponendo un vincolo di indisponibilità su cose mobili o immobili per garantire il soddisfacimento di determinate esigenze probatorie, il pagamento delle somme dovute o la prevenzione di futuri reati. Le principali misure cautelari reali nel processo penale italiano sono il sequestro conservativo,che serve a garantire il risarcimento dei danni e il pagamento di pene pecuniarie e spese, e il sequestro preventivo, che mira a impedire che i beni legati al reato possano esserne le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati. 

Caratteristiche e finalità

  • Incidenza patrimoniale:A differenza delle misure cautelari personali, che limitano la libertà del soggetto, quelle reali gravano sui beni. 
  • Vincolo di indisponibilità:Il bene colpito dalla misura non può essere venduto, donato o altrimenti trasferito dall’indagato o dall’imputato. 
  • Obiettivi cautelari:
    • Sequestro conservativo: Assicurare la garanzia di somme dovute, come pene pecuniarie, spese di giustizia e risarcimento danni. 
    • Sequestro preventivo: Evitare che il patrimonio legato al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o facilitare la commissione di altri illeciti. 

I tipi di misure cautelari reali

  1. 1. Sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)
    • Finalità: Tutele le ragioni civili (risarcimento danni) e quelle economiche del processo (pene pecuniarie, spese). 
    • A chi è rivolto: Beni mobili o immobili di proprietà dell’imputato o a lui riconducibili. 
    • Chi può richiederlo: Il Pubblico Ministero e la parte civile. 
  2. 2. Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)
    • Finalità: Prevenire e impedire la commissione di reati o l’aggravamento delle conseguenze di un reato esistente, attraverso il controllo dei beni pertinenti al reato. 
    • Chi può richiederlo: Il Pubblico Ministero. 

Differenza con il Sequestro Probatorio 

È importante distinguere il sequestro conservativo e preventivo dal sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.). Quest’ultimo è uno strumento istruttorio e non una misura cautelare reale, e ha come scopo la ricerca e acquisizione di prove per il processo, piuttosto che la garanzia del patrimonio. 

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Cass. Pen., sentenza n. 30611/2025 integrale, in formato pdf:

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Avv. F. V. Bonanni Saraceno
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EMERGENZA GIUSTIZIA: L’OCF INTERVIENE SUL DECRETO LEGGE

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OCF

L’Organismo Congressuale Forense (OCF), rappresentato dal Segretario Accursio Gallo e dall’Avv. Elisabetta Brusa, ha partecipato alle audizioni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul decreto-legge contenente misure urgenti per la giustizia.

L’OCF ha espresso apprezzamento per l’attenzione del Governo, ma ha evidenziato criticità strutturali e la necessità di interventi organici e immediati, sia in ambito civile che penale.


Giustizia Civile: Criticità e Soluzioni Proposte

L’Organismo ha evidenziato le criticità principali:

  • L’impiego dei giudici di pace al posto dei magistrati ordinari, considerato inadeguato;
  • La costituzione di una task force di 500 magistrati volontari, ritenuta rischiosa per il principio del giudice naturale e fonte di una giustizia “di serie B”.

Proposte operative dell’OCF:

  • Impiego dei 404 giudici ausiliari già in servizio presso le Corti d’appello;
  • Rientro in ruolo di almeno 100 magistrati fuori ruolo;
  • Valorizzazione della magistratura onoraria, evitando soluzioni improvvisate.

“Non possiamo dividere la giustizia tra ricchi e poveri”, ha dichiarato il Segretario Gallo.


Giustizia Penale: Emergenza Carceraria

L’OCF ha accolto con favore il rafforzamento della magistratura di sorveglianza, essenziale per la tutela dei diritti dei detenuti e per l’efficacia dell’esecuzione penale.

Criticità attuali:

  • I nuovi magistrati entreranno in servizio solo dal 2026;
  • Sovraffollamento grave: 62.000 detenuti su meno di 47.000 posti disponibili;
  • 61 suicidi registrati dall’inizio del 2025.

Misure urgenti proposte:

  • Mobilità straordinaria di magistrati verso gli uffici di sorveglianza;
  • Impiego temporaneo di personale amministrativo da uffici meno gravati;
  • Ampliamento delle misure alternative alla detenzione;
  • Reintroduzione della liberazione anticipata speciale;
  • Potenziamento degli Uffici di esecuzione penale esterna;
  • Rafforzamento dei protocolli con le ASL per supporto psicologico e psichiatrico.

“Il carcere è il banco di prova della nostra civiltà giuridica: servono scelte coraggiose e strutturali”, ha sottolineato l’Avv. Brusa.


Conclusioni e Implicazioni

Le proposte dell’OCF mirano a soluzioni strutturali, immediate e sostenibili per:

  • Garantire efficienza e imparzialità della giustizia civile;
  • Affrontare il sovraffollamento carcerario;
  • Tutelare i diritti dei cittadini e dei detenuti.

L’Organismo sottolinea che solo interventi organici e mirati possono garantire una giustizia equa e accessibile a tutti, evitando soluzioni temporanee che rischiano di generare diseguaglianze.

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CARCERI: LA CAMERA PENALE DI ROMA E IL COA-RM HANNO AFFRONTATO LE CRITICITÀ DEI COLLOQUI AVVOCATO-DETENUTO CON L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI REGINA COELI

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Casa Circondariale Regina Coeli

Accesso ai Colloqui Avvocato-Detenuto a Regina Coeli: Problemi e Soluzioni

Roma, 5 settembre 2025 – La Camera Penale di Roma e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati hanno incontrato l’Amministrazione Penitenziaria presso la Casa Circondariale Regina Coeli per affrontare le criticità nell’accesso ai colloqui e nel servizio di videocolloqui difensivi.


Partecipanti all’Incontro

  • Camera Penale di Roma: Presidente Giuseppe Belcastro e referenti Commissione Carcere Domenico Naccari e Francesco Bianchi
  • Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: consigliere Vincenzo Comi
  • Amministrazione Penitenziaria: Direttrice Dott.ssa Claudia Clementi, Comandante Polizia Penitenziaria Francesco Salemi, Provveditore Regionale del Lazio Dott. Giacinto Siciliano

Criticità Segnalate dall’Avvocatura

  1. Lunghe attese per i colloqui avvocato-assistito: ore di attesa prima di incontrare i detenuti, con impatto diretto sul diritto di difesa.
  2. Sospensione dei videocolloqui difensivi: interruzione del servizio da oltre tre mesi a causa del mancato rinnovo delle schede telefoniche.
  3. Ritardi nella redazione del modello 13 (art. 123 c.p.p.): pregiudizio per l’effettivo esercizio dei diritti difensivi.

Proposte Operative Avanzate

1. Ripristino dei Videocolloqui Difensivi

La Camera Penale si è resa disponibile a fornire schede telefoniche per ripristinare immediatamente il servizio, in attesa del potenziamento degli impianti e dei posti per i videocolloqui.

2. Sistema di Prenotazione dei Colloqui

Introduzione di prenotazioni tramite e-mail il giorno precedente, con gestione ottimizzata delle risorse del personale penitenziario, riducendo tempi di attesa e sovraffollamento.


Impegni dell’Amministrazione Penitenziaria

L’Amministrazione ha preso atto delle criticità, accogliendo le proposte e garantendo interventi correttivi. Inoltre, è previsto l’arrivo di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria entro la fine di ottobre 2025, per supportare la gestione dei colloqui.


Monitoraggio e Azioni Future

Il Direttivo della Camera Penale ha deliberato lo stato di agitazione e si riserva la proclamazione di un’astensione in caso di mancata risoluzione delle problematiche.
Il COA e la Camera Penale continueranno a monitorare la situazione, assicurando la tutela del diritto di difesa e della dignità della professione forense.


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RESPONSABILITÀ MEDICA (EMOTRASFUSIONE) E INDENNIZZO: LA CASSAZIONE STABILISCE DA QUANDO INIZIANO I TERMINI PER PRESCRIZIONE

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Indennizzo per Danni da Emotrasfusione: Analisi dell’Ordinanza Cass. n. 24541/2025

L’indennizzo per i danni derivanti da emotrasfusioni infette è disciplinato dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, che tutela i soggetti danneggiati da prestazioni trasfusionali effettuate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Recentemente, la Cassazione Civile, Sezione III, n. 24541 del 2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dei termini di prescrizione e sull’acquisizione della consapevolezza della fattispecie illecita da parte del danneggiato.

L’ordinanza Cass. n. 24541: presunzione di conoscenza del danno

La Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione della domanda di indennizzo ex L. 210/1992 costituisce il momento in cui si presume che il danneggiato abbia acquisito la percezione della fattispecie illecita. Ciò significa che, ai fini della prescrizione, il termine decorre dal momento in cui il soggetto presenta istanza per ottenere l’indennizzo.

La Corte ha chiarito che spetta a chi eccepisce la prescrizione l’onere di dimostrare che il danneggiato avesse già acquisito, o avrebbe potuto acquisire con la normale diligenza, la consapevolezza del danno in un momento antecedente alla presentazione della domanda. Tale principio rafforza la tutela del danneggiato e limita le possibilità di opposizione basate su eccezioni di prescrizione da parte degli enti pubblici o delle strutture sanitarie.

Implicazioni pratiche per la tutela dei danneggiati

La decisione della Cassazione evidenzia diversi aspetti cruciali per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni:

  • Chiarezza sui termini di prescrizione: la domanda di indennizzo fa decorrere la presunzione di conoscenza del danno.
  • Onere probatorio a carico dell’ente: l’ente sanitario deve dimostrare che il danneggiato era già a conoscenza dell’illecito.
  • Maggiore certezza giuridica: riduce i rischi di rigetto delle domande per motivi formali legati alla prescrizione.

Momento determinante per la prescrizione

  • La Cassazione afferma che la presentazione della domanda di indennizzo costituisce di per sé presunzione legale del momento in cui il danneggiato ha acquisito la consapevolezza della fattispecie lesiva.
  • In altre parole, dal momento della domanda si presume che il danneggiato abbia preso coscienza del danno subito e del nesso con la trasfusione o vaccinazione.

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno e la competenza nella materia

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza nel campo del risarcimento dei danni da prestazioni sanitarie, con particolare attenzione ai casi di emotrasfusioni infette e ai procedimenti ex L. 210/1992.

Grazie a un approccio scientifico e giuridicamente rigoroso, lo studio offre:

  • Analisi dettagliata dei termini di prescrizione e della documentazione medica necessaria;
  • Assistenza nella redazione e presentazione della domanda di indennizzo;
  • Difesa strategica in caso di eccezioni di prescrizione avanzate dagli enti pubblici;
  • Supporto multidisciplinare per collegare il profilo sanitario a quello giuridico.

L’esperienza dello studio consente di massimizzare le possibilità di ottenere l’indennizzo spettante, anche in contenziosi complessi, fornendo assistenza completa dal primo contatto fino all’eventuale fase giudiziale.

Conclusioni

La sentenza Cass. n. 24541/2025 conferma l’importanza della tempestività nella presentazione della domanda di indennizzo e ribadisce il principio secondo cui l’onere della prova circa la conoscenza precoce del danno grava sull’ente. In questo contesto, lo Studio Legale Bonanni Saraceno si pone come punto di riferimento per i danneggiati da emotrasfusioni, offrendo competenza, rigore scientifico e strategia legale mirata a garantire la piena tutela dei diritti del paziente.


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Foto

Suprema Corte di Cassazione Civ., Sez. III, ordinanza n. 24541 integrale, in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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RIFORMA GATTOPARDESCA DELL’ORDINAMENTO FORENSE: “SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COM’È, BISOGNA CHE TUTTO CAMBI”

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Riforma dell’ordinamento forense: critiche e prospettive tra modernizzazione e conservazione

Il Governo ha recentemente approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, la quale appare conservativa, poco lungimirante e inadeguata rispetto alle sfide attuali del mercato legale.


Una riforma “ottocentesca”

Il testo approvato dal Governo si limita a una risistemazione della legge professionale vigente, senza introdurre reali innovazioni. L’unica novità di rilievo sarebbe il superamento del divieto di terzo mandato per i rappresentanti forensi, ma tale modifica rischia di ridurre gli spazi di ricambio democratico, compromettendo il principio del rinnovamento.

La riforma è ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato, tutta concentrata sulla funzione difensiva in giudizio, trascurando invece l’espansione verso la consulenza legale specialistica, le nuove tecnologie e le dinamiche concorrenziali che caratterizzano i mercati globali.


Il ritorno al giuramento: un passo indietro storico

Un punto particolarmente controverso riguarda la previsione di ripristinare l’istituto del giuramento dell’avvocato, già superato in favore dell’impegno solenne a seguito delle pronunce della Corte costituzionale. La reintroduzione del giuramento, secondo Di Marco, rappresenterebbe un arretramento giuridico e culturale, lesivo della libertà di coscienza e privo di attualità.


Pubblicità e aggregazioni professionali: occasioni mancate

La riforma non valorizza la libertà dell’avvocato di promuovere le proprie attività tramite pubblicità, lasciando ancora spazio a vincoli che limitano la competitività rispetto ad altre professioni.
Anche sul fronte delle forme collettive di esercizio, la legge delega sembra privilegiare modelli superati come le sole società tra avvocati o reti tradizionali, senza aprire a formule più dinamiche e innovative, in linea con le esigenze di un mercato legale internazionale.


Il nodo delle incompatibilità professionali

Altro aspetto critico è il mantenimento del regime di incompatibilità previsto dall’attuale legge, con lievi estensioni. Tale disciplina, di natura proibizionistica, è giudicata dall’ANF un ostacolo allo sviluppo della professione, che impedisce agli avvocati di ampliare le proprie attività, generando svantaggi competitivi rispetto ad altri operatori economici.


Intelligenza artificiale: la grande assente

Nonostante il crescente impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore legale, il disegno di legge non contiene alcun riferimento all’uso degli strumenti di IA nella professione forense.
Un’assenza che appare grave, considerando come i sistemi di legal tech stiano già modificando radicalmente l’attività di consulenza, ricerca giuridica e gestione dei procedimenti.


Conclusioni: riforma mancata o occasione persa?

Pertanto, emerge una frattura profonda tra le esigenze di modernizzazione dell’avvocatura italiana e l’impostazione conservativa del Governo.
Se l’obiettivo dichiarato era quello di riformare in senso organico l’ordinamento, il risultato sembra invece essere un compromesso che consolida il passato più che aprire al futuro.

In sostanza, l’avvocatura avrebbe bisogno di una riforma che guardi a:

  • liberalizzazione e concorrenza nel mercato dei servizi legali;
  • rinnovamento delle istituzioni forensi;
  • apertura alle tecnologie e all’intelligenza artificiale;
  • maggiore flessibilità nelle aggregazioni professionali;
  • principio di pubblicità legale trasparente e moderna.

La sfida politica e giuridica, dunque, non è solo quella di modificare alcune regole formali, ma di ridisegnare l’intera architettura dell’ordinamento forense, restituendo all’avvocatura un ruolo centrale in una società in trasformazione.

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TRIBUTARIO: DIRIMENTE INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA SUI CREDITI DA BONUS EDILIZI E DEBITI ISCRITTI A RUOLO

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Crediti da bonus edilizi e debiti iscritti a ruolo: l’interpretazione della giurisprudenza tributaria

Introduzione

La recente sentenza n. 86/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Ferrara ha chiarito un aspetto cruciale in materia di compensazione fiscale: i crediti derivanti da bonus edilizi, e in particolare dal bonus facciate, non possono essere utilizzati per estinguere i debiti iscritti a ruolo.
La questione, di grande rilevanza pratica per imprese e contribuenti, si inserisce nel complesso sistema delle agevolazioni fiscali introdotte negli ultimi anni e nella disciplina dei limiti alla compensazione.

Il quadro normativo: l’art. 31 del D.L. 78/2010

La pronuncia trae fondamento dall’interpretazione dell’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che la compensazione di crediti erariali non possa operare in presenza di debiti iscritti a ruolo e non ancora estinti.
La disposizione mira a rafforzare la riscossione da parte dell’Erario, impedendo che il contribuente, pur essendo debitore, possa sottrarsi al pagamento attraverso l’uso di crediti fiscali maturati.

Bonus edilizi e crediti agevolativi: il problema della compensazione

Il bonus facciate – come gli altri bonus casa – genera crediti di imposta di natura agevolativa. La questione dibattuta riguarda se tali crediti possano essere destinati a compensare debiti fiscali iscritti a ruolo, ipotesi esclusa dai giudici tributari di Ferrara.
Secondo la sentenza, i crediti agevolativi non sono equiparabili ai crediti erariali ordinari e, pertanto, non possono essere utilizzati per estinguere ruoli scaduti. In altre parole:

  • è ammessa la compensazione dei crediti agevolativi con imposte correnti;
  • non è consentita la compensazione dei medesimi crediti con debiti iscritti a ruolo.

L’impatto per imprese e contribuenti

La decisione ha importanti conseguenze pratiche:

  • le imprese edili e i contribuenti che hanno maturato crediti da bonus facciate non potranno impiegarli per estinguere cartelle esattoriali;
  • sarà necessario procedere al pagamento integrale dei ruoli scaduti, con la sola possibilità di utilizzare i crediti agevolativi in compensazione con imposte future;
  • eventuali tentativi contrari possono comportare sanzioni e recupero dei crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La posizione dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno, forte di una consolidata esperienza nel diritto tributario e nel contenzioso fiscale, offre un’assistenza qualificata a imprese e privati che si trovano a dover affrontare:

  • accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
  • contestazioni in materia di compensazione crediti-debiti;
  • ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Grazie a un approccio interdisciplinare, lo Studio è in grado di valutare non solo i profili strettamente processuali, ma anche le implicazioni strategiche e gestionali per la pianificazione fiscale e la tutela patrimoniale del cliente.

Conclusioni

La sentenza della Corte tributaria di Ferrara rappresenta un punto fermo in materia di limiti alla compensazione dei crediti da bonus edilizi. Essa ribadisce la centralità dell’art. 31 del D.L. 78/2010 e conferma la linea rigorosa seguita dall’Amministrazione finanziaria.
Per contribuenti e imprese, ciò significa la necessità di un’attenta valutazione legale prima di utilizzare i crediti fiscali in compensazione. In questo contesto, l’assistenza di uno studio legale specializzato come il Bonanni Saraceno diventa determinante per prevenire contenziosi e proteggere i propri interessi.


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REATI TRIBUTARI: CASS. ESCLUDE IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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Perfetto. Ti propongo una bozza di articolo giuridico-scientifico in chiave SEO, pensato per un website giuridico-scientifico e con evidenza della competenza dello Studio Legale Bonanni Saraceno.


Reati tributari e responsabilità degli enti: la Cassazione n. 30109/2025 esclude il sequestro preventivo in caso di composizione della crisi

Introduzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30109/2025, ha affrontato un tema di grande rilevanza nel diritto penale tributario e nella responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001: la compatibilità tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l’ammissione della società alla procedura di composizione della crisi.
La pronuncia segna un punto di svolta nell’equilibrio tra esigenze punitive dello Stato e salvaguardia della continuità aziendale, aprendo riflessioni sul rapporto tra tutela dei creditori e sanzioni penali-tributarie.


La vicenda processuale

Il caso riguardava un procedimento penale per reati tributari contestati a una società e ai suoi amministratori. Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo delle somme, finalizzato alla confisca per equivalente. La difesa ha eccepito l’incompatibilità del provvedimento con l’ammissione della società alla composizione negoziata della crisi, ottenuta per preservare la continuità aziendale e garantire la soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro, ritenendo prevalente la finalità sanzionatoria. La Cassazione, invece, ha annullato il provvedimento, chiarendo i confini applicativi della misura cautelare reale in presenza di procedure concorsuali.


La ratio della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha evidenziato tre profili fondamentali:

  1. Tutela della funzione concorsuale: l’ammissione alla composizione della crisi comporta la destinazione del patrimonio aziendale alla soddisfazione dei creditori, secondo un piano regolato dall’autorità giudiziaria e dagli organi della procedura.
  2. Incompatibilità del sequestro preventivo: il vincolo cautelare penale rischia di vanificare gli effetti della procedura, sottraendo risorse indispensabili al risanamento aziendale e alla par condicio creditorum.
  3. Prevalenza dell’interesse collettivo: la Cassazione ha ritenuto che l’interesse alla prosecuzione dell’attività e al risanamento economico prevalga, in questo contesto, rispetto alla finalità repressiva del sequestro.

In sintesi, l’ammissione della società alla composizione della crisi impedisce l’adozione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex D.lgs. 231/2001, a garanzia di una gestione equilibrata tra interessi punitivi e conservativi.


Implicazioni pratiche per le imprese e i difensori

La decisione ha un forte impatto operativo:

  • le imprese in crisi trovano una tutela rafforzata, potendo accedere a strumenti di risanamento senza il rischio di paralisi derivante da sequestri penali;
  • i professionisti della difesa devono valorizzare la giurisprudenza di legittimità per contrastare sequestri incompatibili con le procedure concorsuali;
  • si rafforza il principio secondo cui le misure cautelari reali non possono compromettere l’ordinato svolgimento delle procedure di regolazione della crisi.

Il contributo dello Studio Legale Bonanni Saraceno

Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’approfondita esperienza nella materia dei reati tributari e nella gestione della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all’intersezione tra diritto penale e procedure concorsuali.

La complessità del caso analizzato dalla Cassazione n. 30109/2025 conferma quanto sia decisivo affidarsi a professionisti in grado di:

  • difendere efficacemente le imprese coinvolte in procedimenti penali tributari;
  • predisporre strategie difensive che valorizzino le procedure di risanamento e composizione della crisi;
  • coniugare competenze in diritto penale, diritto tributario e diritto fallimentare, garantendo un approccio interdisciplinare.

Grazie alla propria specializzazione, lo Studio Legale Bonanni Saraceno rappresenta un punto di riferimento qualificato per imprese e manager che si trovino ad affrontare procedimenti complessi in materia di reati tributari e crisi d’impresa.


Conclusioni

La sentenza Cass. n. 30109/2025 ribadisce un principio di grande rilievo: le esigenze punitive dello Stato non possono prevalere indiscriminatamente sulla salvaguardia della continuità aziendale e sulla tutela dei creditori.
Il messaggio della giurisprudenza di legittimità è chiaro: nelle procedure di composizione della crisi, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve arretrare, lasciando spazio alla funzione risanatoria.

In questo quadro, il ruolo di studi legali altamente qualificati, come lo Studio Legale Bonanni Saraceno, diventa fondamentale per orientare le imprese verso soluzioni difensive efficaci, capaci di salvaguardare sia la continuità aziendale che i diritti dei soggetti coinvolti.


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Cass. Pen., III Sez., sentenza n. 30109/2025 integrale, in formato pdf

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