La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le concessioni ai balneari per l’occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, questo perché devono essere oggetto di una procedura che consenta una selezione imparziale, nonché trasparente tra molteplici candidati.
La suddetta decisione venne presa a causa di un ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) contro una delibera emessa dal comune di Ginosa nel 2020, in provincia di Taranto, in Puglia, secondo la quale era possibile autorizzare la proroga automatica delle concessioni balneari.
La modalità di assegnazione delle licenze balneari, utilizzata dallo Stato italiano, è stato riconosciuto contrario alla normativa dell’Unione europea sul mercato comune europeo, emanata nel 2006, con la cosiddetta direttiva Bolkestein.
Invero, la suddetta direttiva prevede che le licenze balneari, che sono di proprietà dello Stato, devono essere concesse secondo una procedura selettiva di candidati potenziali, nel momento in cui sussiste tanto un numero limitato di chilometri di costa disponibile quanto il diritto di garantire una parte di spiagge libere al pubblico.
Pertanto, il sistema nostrano previgente della concessione delle licenze balneari che permetteva la loro assegnazione automatica alle famiglie che di generazione in generazione si tramandavano la licenza in oggetto viola la normativa dell’Unione europea.
Ciò è confermato anche dal fatto che secondo la suesposta normativa le autorizzazioni devono essere rilasciate per una durata temporanea e non illimitata con rinnovo automatico, in quantol’unico mezzo di assegnata delle licenze balneari non può prescindere da una selezione declinata tramite una gara pubblica, alo scopo di tutelare e garantire in modo trasparente la libera concorrenza nel mercato dell’Unione europea.
In sostanza la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito in modo incondizionato e sufficientemente preciso il divieto di rinnovo automatico delle licenze balneari, a tal punto da determinare degli effetti produttivi diretti.
Questa decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che l’assegnazione delle licenze balneari riguarda anche l’equilibrio economico di uno Stato, in quanto influisce sulla diponibilità economica dello stesso.
Infatti, nelle casse dello Stato a causa di questa modalità di assegnazione automatica previgente sono entrati esigui introiti.
Questo perché i canoni risultano essere alquanto bassi, in quanto i canoni delle concessioni balneari ammontano a euro 55 milioni per un settore che fattura circa 15 miliardi di euro l’anno.
Inoltre, molto spesso i succitati canoni non vengono neanche pagati, dato che nell’ultimo anno sui 55 milioni annui richiesti sono stati versati solo 43,4 milioni di euro dai gestori, da cui si evince un tasso di morosità pari al 20,3%.
La questione delle concessioni delle licenze balneari non può non riproporre l’annoso scontro sulla prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, come è accaduto quando il primo governo Conte legiferò una proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, a causa di una condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto della direttiva Bolkestein.
Tale violazione ha determinato a sua volta l’apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione europea.
Nel 2021 è intervenuto nel merito anche il Consiglio di Stato, il quale ha confermato la superiorità delle norme europee sulle norme del diritto italiano inerenti alla questione in oggetto, specificando che a partire dal 2024, tutte le concessioni demaniali perderanno ogni effetto e diventeranno oggetto di gare pubbliche.
Contro quanto finora esposto i sindacati dei concessionari delle licenze balneari affermano che secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 luglio del 2024 le concessioni demaniali balneari marittime sono escluse dalla direttiva Bolkestein in quanto riguardano la concessioni di beni e non di servizi e non sarebbero oggetto della direttiva.
Pertanto, il focus delle proteste dei balneari è incentrato particolarmente sugli sviluppi giuridici a livello europeo e sulle implicazioni per i concessionari balneari italiani, che riassumo nei seguenti punti chiave trattati:
1. Interventi Giuridici Recenti: la situazione giuridica delle concessioni demaniali marittime è stata recentemente influenzata da due importanti decisioni europee: l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Rimini del 26 giugno 2024 (Causa C-464/24) e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (Sentenza SIIB). Questi sviluppi hanno interferito con l’interpretazione nazionale delle norme UE da parte del Consiglio di Stato italiano.
2. Direttiva Bolkestein e Concessioni Demaniali Marittime (CDM): contrariamente a quanto spesso sostenuto, esistono argomentazioni giuridiche per escludere le concessioni demaniali marittime dall’applicazione della direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein). Questo è stato discusso in sentenze precedenti della Corte di Giustizia dell’UE, come la sentenza Promoimpresa e la sentenza AGCM.
3. Riflessioni Critiche sulla Giurisprudenza Nazionale ed Europea: si critica le decisioni del Consiglio di Stato e la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea, sostenendo che queste non riflettono correttamente la giurisprudenza europea e mostrano deviazioni interpretative. La sentenza SIIB avrebbe anche corretto alcune incertezze argomentative emerse in decisioni precedenti, ma avrebbe a sua volta presentato delle contraddizioni.
4. Procedura d’Infrazione e Comunicazione Mediatica: si esprimono preoccupazioni riguardo alla diffusione mediatica di documenti relativi alla procedura d’infrazione, considerata una violazione delle norme sulla riservatezza previste dal Regolamento (CE) n. 1049/2001. Questa diffusione è vista come parte di un quadro più ampio di pressioni politiche e mediatiche contro i concessionari balneari italiani.
5. Implicazioni Politiche: si evidenzia una tensione politica tra l’Unione Europea, rappresentata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Il tema delle concessioni balneari è stato utilizzato come uno strumento di pressione politica.
6. Critiche all’Operato della Commissione Europea: sicritica la gestione delle procedure di infrazione da parte della Commissione Europea e la presunta opacità nelle decisioni prese durante la pandemia, in particolare in relazione agli appalti per i vaccini contro il Covid-19. Si citano anche indagini penali contro la Von der Leyen, viste come una conferma della mancanza di trasparenza nell’operato della Commissione.
Altresì, gli stessi concessionari nelle loro rivendicazioni riportano la decisione del Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato su un caso riguardante la concessione demaniale marittima di un’area situata nel Comune di Isola del Giglio.
Nello specifico, il ricorso è stato presentato dall’Agenzia del Demanio contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana, che aveva accolto il ricorso di Tommaso Nesti, proprietario di una gelateria situata sull’area in concessione.
La questione principale verteva sull’applicabilità dei canoni demaniali e sulla proprietà dei manufatti costruiti sull’area demaniale. L’Agenzia del Demanio sosteneva che, alla scadenza della concessione, i manufatti sarebbero dovuti diventare proprietà statale. Tuttavia, il TAR aveva stabilito che i beni in questione erano di proprietà privata, in quanto il titolo concessorio era stato rinnovato senza interruzioni, escludendo quindi l’acquisizione automatica al demanio.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Agenzia del Demanio, confermando che i manufatti restano di proprietà privata fintanto che la concessione non viene effettivamente revocata o scade senza rinnovo. Ha inoltre stabilito che la continuità della concessione non è stata interrotta dal subentro del signor Nesti nella titolarità della concessione e ha respinto le censure di violazione dei principi di costituzionalità e del diritto comunitario.
Infine, il Consiglio di Stato ha condannato l’Agenzia del Demanio al pagamento delle spese processuali.
A prescindere dalle legittime istanze dei balneari non si può non prendere atto dello stato dell’arte in cui si è sviluppata la situazione in questione e al netto di ogni rivendicazione e protesta non si può non tener conto di alcune considerazioni previdenti che riporto di seguito, anche e soprattutto a tutela proprio degli stessi balneari:
1. Determinazione legale: i concessionari hanno il diritto di continuare la loro battaglia legale per difendere le loro posizioni, anche se le probabilità di successo sono scarse. Questo aspetto sottolinea l’importanza della determinazione e della volontà di difendere i propri diritti, nonostante le difficoltà.
2. Perizia economica: è essenziale che i concessionari agiscano tempestivamente per ottenere una perizia del valore economico delle loro aziende. Questo passaggio è cruciale per garantire che il valore degli stabilimenti sia riconosciuto in caso di esito sfavorevole delle gare diconcessione. Avviare queste perizie durante la stagione balneare in corso consentirebbe di rispettare gli standard richiesti e di massimizzare il valore degli stabilimenti.
3. Modifica del Codice della Navigazione: di fronte al mancato riconoscimento dei loro diritti, i concessionari dovrebbero spingere per una modifica del Codice della Navigazione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che l’indennizzo dovuto dal subentrante includa anche il valore degli immobili costruiti sulle concessioni, tutelando così maggiormente gli interessi degli attuali concessionari.
Al postutto, i succitati punti rappresentano una guida per i concessionari su come affrontare la situazione, bilanciando la necessità di difendere i propri diritti con l’urgenza di prepararsi per possibili scenari futuri.