General Data Protection Regulation (GDPR) – Digital Services Act (DSA) – Artificial Intelligence Act (AI Act)
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha adottato un insieme di atti normativi strategici nel settore digitale, che segnano un cambio di paradigma nella regolazione delle tecnologie:
il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
il Digital Services Act (DSA);
l’Artificial Intelligence Act (AI Act).
Queste norme hanno rafforzato i diritti dei cittadini online e, al tempo stesso, ampliato i poteri delle autorità pubbliche in materia di vigilanza e controllo. Tuttavia, mentre l’attenzione politica e accademica si è concentrata prevalentemente sul contenuto delle nuove disposizioni, meno spazio è stato dedicato al tema centrale dell’enforcement, ossia alle modalità concrete con cui queste regole trovano applicazione.
Enforcement frammentato: il cuore del problema
Il sistema regolatorio europeo del digitale presenta oggi un mosaico complesso e frammentato. Le piattaforme online si trovano a operare in un contesto in cui si intrecciano:
obblighi di moderazione dei contenuti (DSA);
regole sulla profilazione e tutela della privacy (GDPR);
norme sull’intelligenza artificiale (AI Act);
disposizioni settoriali su comunicazione audiovisiva, cybersicurezza e concorrenza.
Ne deriva che un singolo comportamento di una piattaforma può rientrare simultaneamente nell’ambito applicativo di più normative, richiamando competenze di autorità diverse.
Moltiplicazione delle autorità: tra sovrapposizione e conflitti di competenza
L’architettura europea prevede un enforcement distribuito tra:
la Commissione europea;
le autorità nazionali garanti della privacy;
le autorità di regolazione dei media;
le autorità antitrust;
le agenzie nazionali ed europee per la cybersicurezza.
Questa moltiplicazione istituzionale, pur teoricamente arricchente, genera rischi di disallineamento decisionale e di conflitti di competenza.
Un esempio significativo è rappresentato dal caso Meta Platforms, in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta per chiarire i rapporti tra autorità antitrust e autorità per la protezione dei dati personali.
Frammentazione orizzontale e verticale
La frammentazione si sviluppa:
orizzontalmente, tra autorità con competenze parallele (ad es. Garante Privacy, AGCOM e Antitrust in Italia);
verticalmente, nei rapporti tra istituzioni europee e autorità nazionali.
Nei casi transfrontalieri, la situazione si complica ulteriormente: interpretazioni divergenti tra Stati membri aumentano l’incertezza giuridica per imprese e cittadini.
Governance digitale europea: rischi e prospettive
L’Unione Europea ha costruito una solida impalcatura normativa che mira a tutelare diritti fondamentali, concorrenza leale e valori democratici nello spazio digitale. Tuttavia, senza un rafforzamento del coordinamento tra autorità, questa architettura rischia di trasformarsi in una struttura incompiuta.
Non è tanto la semplificazione normativa a rappresentare la priorità, quanto piuttosto la definizione di meccanismi efficaci di cooperazione e coordinamento istituzionale. Solo così sarà possibile garantire certezza del diritto e coerenza applicativa, elementi imprescindibili per imprese, utenti e investitori.
L’approccio dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta un’esperienza consolidata nella gestione di questioni complesse che si collocano all’intersezione tra diritto europeo, diritto digitale e diritto della concorrenza.
lo Studio è in grado di fornire consulenza altamente specializzata sia alle imprese che ai soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti di enforcement.
La nostra metodologia integra:
analisi sistematica del quadro normativo europeo e nazionale;
valutazione dei rischi di conflitto di competenza;
strategie di compliance multilivello volte a ridurre l’incertezza derivante dalla frammentazione regolatoria.
Conclusioni
Il futuro della governance digitale europea dipenderà dalla capacità di superare le attuali criticità dell’enforcement.
In questo scenario, rivolgersi a professionisti con competenze interdisciplinari come lo Studio Legale Bonanni Saraceno significa poter affrontare con strumenti concreti le sfide poste dall’evoluzione normativa europea.
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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Lo sviluppo delle neurotecnologie e delle interfacce cervello-computer (BCI) apre scenari inediti sul piano scientifico, economico e soprattutto giuridico. Se da un lato queste innovazioni promettono applicazioni rivoluzionarie in ambito medico e tecnologico, dall’altro pongono interrogativi cruciali sulla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, in particolare sulla libertà di pensiero, sull’autonomia decisionale e sull’integrità mentale.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno si occupa di questi temi di frontiera, offrendo assistenza giuridica e consulenza specialistica nei casi in cui le nuove tecnologie rischiano di compromettere le libertà civili e i diritti umani.
Neurotecnologie e rischio per il libero arbitrio
Le interfacce cervello-computer, un mercato che negli Stati Uniti ha già superato i 400 miliardi di dollari (dati PatentVest), consentono di decodificare impulsi neurali e trasformarli in informazioni digitali.
Secondo le Nazioni Unite, tali strumenti possono “danneggiare o interrompere il delicato equilibrio della psiche umana”.
La questione è evidente: se i pensieri costituiscono il nucleo dell’identità personale, la possibilità di leggerli, modificarli o sfruttarli a fini commerciali e politici comporta un rischio diretto per la dignità e la libertà dell’individuo.
Neuromarketing e neuropolitica: il nuovo terreno del conflitto giuridico
Il neuromarketing utilizza tecniche neuroscientifiche come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) o l’elettroencefalografia (EEG) per analizzare le reazioni cerebrali dei consumatori. Queste informazioni vengono poi sfruttate per influenzare decisioni d’acquisto a livello inconscio.
La stessa logica è stata traslata in ambito politico, dando vita alla cosiddetta neuropolitica. Nel 2015, un partito messicano fu accusato di aver manipolato elettori tramite un cartellone digitale che adattava i messaggi in tempo reale sulla base delle reazioni emotive dei passanti, registrate da una telecamera nascosta.
Si tratta di una delle prime vicende giudiziarie in cui la manipolazione neurologica del consenso politico è approdata in tribunale.
Neurodiritti e quadro normativo
La comunità scientifica e giuridica è divisa tra due approcci:
Estensione delle norme esistenti: alcuni autori ritengono che la tutela della libertà di pensiero (già riconosciuta da convenzioni internazionali come la CEDU e il Patto sui diritti civili e politici) sia sufficiente a ricomprendere anche i rischi posti dalle neurotecnologie. Nuovi diritti fondamentali: altri sostengono la necessità di introdurre specifici neurodiritti, come il diritto all’integrità mentale e alla libertà cognitiva, comprendente la privacy mentale, la libertà di pensiero e l’autodeterminazione cognitiva (cfr. Lavazza; Farahany).
Il recente rapporto ONU sulle neurotecnologie invita gli Stati a sviluppare strumenti di soft law, capaci di armonizzare la regolamentazione e prevenire abusi da parte sia dei governi sia delle multinazionali tecnologiche.
Le implicazioni giuridiche: la prospettiva dello Studio Legale Bonanni Saraceno
La mancanza di una disciplina unitaria lascia ampi spazi di contenzioso. Gli avvocati, in questo contesto, hanno il compito di:
tutelare la privacy cognitiva degli individui contro l’uso improprio di dati neurali da parte di aziende e partiti politici; denunciare pratiche di manipolazione occulta, fondate su tecniche neuroscientifiche, che minano l’autonomia dell’elettore o del consumatore; promuovere azioni legali innovative basate sul diritto all’autodeterminazione, sulla protezione dei dati sensibili e sull’estensione della nozione di “libertà di pensiero” a contesti tecnologici inediti.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno segue con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia di neurodiritti, consapevole che il futuro delle democrazie e della libertà individuale passa anche da qui.
Conclusioni
Le neurotecnologie, se non adeguatamente regolamentate, rischiano di trasformarsi da strumenti di progresso a mezzi di condizionamento e manipolazione di massa.
Il diritto è chiamato a fornire risposte concrete a queste sfide, coniugando innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali.
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno è in prima linea nello studio e nella difesa giuridica contro i rischi del neuromarketing e della neuropolitica, offrendo assistenza legale a cittadini, imprese e istituzioni che si trovino coinvolti in questa nuova frontiera del diritto.
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Introduzione: il processo di digitalizzazione dei sistemi giudiziari
La digitalizzazione della giustizia è ormai una realtà in continua evoluzione. Secondo un rapporto della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) rappresentano uno strumento strategico nei sistemi giudiziari moderni. Esse si applicano principalmente a tre ambiti fondamentali:
automazione delle attività ripetitive (elaborazione dei documenti, pianificazione delle udienze, gestione delle notifiche); riorganizzazione e gestione dei procedimenti, con strumenti di case management e monitoraggio delle prestazioni; capacità generative, che consentono di ottimizzare risorse e tempi.
La spinta verso la giustizia digitale è evidente non solo in Europa, ma anche a livello globale: basti pensare all’introduzione di Microsoft AI Copilot nei tribunali del Regno Unito e alle iniziative comunitarie come la Strategia Digitale dell’UE e il Next Generation EU, che promuovono la modernizzazione delle giurisdizioni nazionali. Anche l’Italia sta adottando piani ambiziosi per rinnovare l’infrastruttura digitale dei tribunali.
Tuttavia, accanto a questo entusiasmo emergono questioni cruciali legate alla tutela dei diritti fondamentali e alla compatibilità tra giustizia digitale e garanzie costituzionali.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella giustizia
A fianco delle TIC tradizionali, l’intelligenza artificiale (IA) sta entrando con forza nei sistemi giudiziari. Gli algoritmi e le tecnologie di AI generativa vengono già sperimentati in diversi contesti: dalla valutazione del rischio di recidiva, al calcolo degli indennizzi, fino al supporto all’attività giudiziale.
Caso ipotetico: uno scenario problematico
Si immagini che un comune cittadino venga licenziato ingiustamente e ricorre al giudice del lavoro. La decisione del tribunale riconosce un risarcimento, ma l’importo è stato determinato da un algoritmo integrato nella procedura giudiziaria.
Il suddetto cittadino intende impugnare la decisione, ma si trova di fronte a tre ostacoli principali:
– torbidità algoritmica: non ha accesso ai criteri e ai dati utilizzati dall’IA;
– oneri di accertamento: dovrebbe incaricare esperti per analizzare il funzionamento dell’algoritmo;
– autonomia giudiziaria condizionabile: i giudici sono incentivati ad affidarsi agli strumenti digitali per ridurre l’arretrato giudiziario.
Questo quadro mostra come l’uso di algoritmi opachi possa compromettere l’effettività del diritto di difesa e la possibilità di un ricorso effettivo, pilastri della tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La sfida della trasparenza algoritmica
Il nodo centrale è l’assenza di spiegabilità delle decisioni algoritmiche. Senza conoscere i criteri adottati, il cittadino non può contestare la correttezza né l’imparzialità del risultato. Questo fenomeno, noto come black box effect, mina la fiducia nel sistema giudiziario e pone interrogativi sulla stessa indipendenza del giudice, potenzialmente vincolato alle logiche di un sistema automatizzato.
Il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale
Un elemento normativo decisivo è il Regolamento UE sull’IA (AI Act), che introduce un modello di governance basato sul rischio dei sistemi di intelligenza artificiale:
alto rischio: sistemi soggetti a rigorosi requisiti di trasparenza e controllo; medio-basso rischio: requisiti più limitati.
L’IA applicata al settore giudiziario si colloca in una categoria intermedia, generando dubbi interpretativi. Se il sistema utilizzato dal giudice non rientra tra quelli ad alto rischio, il cittadino potrebbe non avere diritto a una spiegazione ai sensi dell’art. 86 AI Act.
Ciò rischia di ampliare il divario tra esigenze di efficienza e diritti di difesa, incidendo sull’effettività delle garanzie giurisdizionali.
Opportunità e rischi della giustizia digitale
La giustizia digitale presenta indubbi vantaggi: riduzione dei tempi processuali, ottimizzazione delle risorse e accesso più rapido alle informazioni. Tuttavia, senza un adeguato quadro di garanzie, si rischia di sacrificare la centralità della persona e i principi fondamentali dello Stato di diritto.
Punti di forza
maggiore efficienza; riduzione dell’arretrato giudiziario; strumenti di supporto per giudici e avvocati.
Punti critici
rischio di bias e discriminazioni; opacità dei processi decisionali; limitazione della discrezionalità giudiziaria; difficoltà di impugnazione delle decisioni algoritmiche.
Conclusioni: verso una giustizia artificiale responsabile
La storia ipotetica succitata, pur essendo fittizia, rivela i dilemmi concreti che l’algoritmizzazione della giustizia porta con sé. L’uso dell’IA nei tribunali non può essere considerato solo un progresso tecnologico, ma va analizzato come un cambiamento strutturale del diritto processuale e delle garanzie fondamentali.
Per evitare derive distopiche, occorre assicurare:
trasparenza algoritmica, con accesso ai criteri decisionali; controllabilità tecnica, attraverso audit indipendenti; preservazione della discrezionalità giudiziaria, per evitare una giustizia automatizzata priva di umanità.
La giustizia digitale deve essere concepita come uno strumento al servizio dei diritti, non come un ostacolo alla loro tutela. Solo un approccio prudente, bilanciato e giuridicamente consapevole potrà garantire che l’intelligenza artificiale nella giustizia rappresenti davvero un’opportunità e non un pericolo.
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1. Introduzione: AI, diritto penale e responsabilità 231
L’intelligenza artificiale (IA) non è soggetto di diritto e, in quanto tale, non può essere considerata penalmente responsabile. Tuttavia, le condotte poste in essere tramite algoritmi e sistemi di AI possono integrare fattispecie di reato e, soprattutto, determinare la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.
La questione centrale non è se “l’algoritmo possa delinquere”, ma come l’impiego dell’IA da parte di società e organizzazioni possa configurare condotte penalmente rilevanti, generando rischi che – se non governati – si traducono in colpa di organizzazione.
2. L’immedesimazione organica rafforzata e i reati-strumento dell’IA
Quando un reato viene commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un soggetto apicale o subordinato, opera il meccanismo dell’immedesimazione organica “rafforzata”.
In tale prospettiva, l’ente risponde non tanto perché “colpevole in sé”, ma per non aver predisposto strumenti idonei a prevedere, prevenire o contenere i rischi connessi all’uso di tecnologie avanzate.
Esempi di possibili reati-strumento commessi tramite algoritmi includono:
reati societari e finanziari: generazione automatica di bilanci falsi, manipolazioni di mercato (pump and dump, wash trading); reati contro la pubblica amministrazione: automatizzazione di pratiche mendaci e richieste fraudolente; reati ambientali: alterazione di dati sulle emissioni; reati in materia di sicurezza sul lavoro: incidenti derivanti da robot industriali “intelligenti” ma mal programmati.
Il punto critico è che tali condotte possono risultare più rapide, pervasive e difficili da intercettare rispetto a quelle commesse da un soggetto umano.
3. I protocolli 231 e la nascita degli “AI Governance Protocol”
L’art. 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. 231/2001 impone l’adozione di protocolli diretti a programmare e attuare decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire.
Con l’avvento dell’IA, emerge la necessità di una nuova declinazione: gli “AI Governance Protocol”, che dovranno integrare principi etici, cautele tecnologiche e presidi organizzativi.
Tra gli strumenti essenziali si segnalano:
registri degli algoritmi e tracciabilità delle decisioni automatizzate; audit tecnici periodici e mappature del rischio tecnologico; sistemi di alert automatici per anomalie operative; separazione di funzioni tra sviluppatori e controllori; controllo ex post sulle decisioni algoritmiche.
Questi presidi, se inseriti nei Modelli 231, possono costituire esimenti o attenuanti in caso di contestazione.
4. Le novità normative: dal disegno di legge nazionale all’AI Act europeo
Il legislatore italiano e quello europeo stanno accelerando la regolamentazione dell’intelligenza artificiale.
Disegno di legge italiano (2025): approvato dal Senato il 20 marzo 2025 e modificato dalla Camera il 25 giugno 2025, introduce: aggravanti specifiche per reati commessi tramite AI (es. aggiotaggio e manipolazione del mercato); nuove fattispecie, come la diffusione di contenuti deepfake (art. 613-quater c.p.); incriminazione dello scraping abusivo e del data mining illecito. AI Act europeo: già parzialmente in vigore, vieta pratiche ad alto rischio (es. social scoring, sorveglianza biometrica in tempo reale) e impone obblighi stringenti alle imprese che adottano sistemi di AI ad alto impatto. Le sanzioni previste sono particolarmente severe, con l’obiettivo di armonizzare la governance tecnologica nel mercato unico.
5. Colpa di organizzazione e barriere culturali
Se l’ente ignora i rischi, delega senza controlli o si limita ad adottare protocolli formali privi di effettività, si configura la colpa di organizzazione.
Prevenire significa dunque programmare, non solo in senso tecnico ma anche culturale.
Le imprese dovranno adottare:
formazione continua per personale e management; audit multidisciplinari congiunti tra compliance, IT e risk management; dialogo costante tra organi di controllo e top management; criteri rigorosi di selezione per collegi sindacali e organismi di vigilanza.
In definitiva, non è l’algoritmo a delinquere, ma l’ente che lo sceglie e lo utilizza senza adeguati presidi.
6. Conclusioni: verso una responsabilità penale “algoritmica” degli enti
Il binomio AI e responsabilità penale degli enti rappresenta una delle sfide più delicate del diritto contemporaneo.
Se da un lato l’IA può potenziare l’efficienza delle organizzazioni, dall’altro espone a rischi penalmente rilevanti che impongono un ripensamento dei Modelli 231 e un’integrazione di protocolli tecnologici avanzati.
La compliance algoritmica non è più una scelta facoltativa, ma un obbligo strategico e giuridico: solo anticipando i rischi e governando la complessità tecnologica le imprese potranno evitare di trasformare l’innovazione in responsabilità penale.
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Lo Studio Legale Bonanni Saraceno è specializzato nell’implementazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modelli 231) con particolare riferimento alla responsabilità legata all’intelligenza artificiale. Forte di una consolidata esperienza in diritto penale dell’economia e compliance, lo studio supporta le imprese nella definizione di protocolli innovativi e integrati, quali i “AI Governance Protocol”, indispensabili per la gestione del rischio tecnologico e l’adeguamento alla normativa nazionale ed europea. Pertanto, per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
La sentenza n. 29372/2025 della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto penale patrimoniale: la possibilità di disporre la confisca diretta anche dopo l’estinzione del reato per prescrizione, in presenza di una precedente condanna di primo grado e qualora si tratti di una confisca obbligatoria.
Il caso si colloca nell’ambito del diritto penale tributario, in particolare in riferimento all’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000, che disciplina la confisca del profitto o del prezzo del reato nei delitti tributari.
2. La natura giuridica della confisca diretta
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la confisca diretta del profitto del reato costituisce misura di sicurezza patrimoniale e non pena accessoria.
Questa qualificazione giuridica è determinante per due motivi:
Sottrae la confisca alla regola dell’estinzione delle pene conseguente alla prescrizione. Ne consente l’applicazione anche in assenza di condanna definitiva, purché vi sia stata almeno una sentenza di primo grado che abbia accertato la sussistenza del reato e la natura obbligatoria della confisca.
3. Il quadro normativo di riferimento
Art. 12-bis D.Lgs. 74/2000: prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto dei reati tributari, o, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente. Art. 240 c.p.: disciplina la confisca come misura di sicurezza. Art. 578-bis c.p.p.: introdotto dalla L. 103/2017, consente di decidere sulle confische obbligatorie anche in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia.
4. Il principio affermato dalla Cassazione n. 29372/2025
La Suprema Corte ha affermato che:
“La confisca diretta, qualificabile come misura di sicurezza patrimoniale, può essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, qualora sia intervenuta condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria, come quella prevista dall’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000.”
Questo significa che la prescrizione non impedisce allo Stato di acquisire i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato, se l’obbligatorietà della misura è espressamente prevista dalla legge.
5. Implicazioni pratiche nel diritto penale tributario
La decisione ha rilevanti ricadute operative:
Per la difesa: la strategia di puntare alla prescrizione per evitare la perdita patrimoniale risulta inefficace nei casi di confisca obbligatoria. Per l’accusa: la pronuncia rafforza l’azione confiscatoria anche in presenza di tempi processuali prolungati. Per il contribuente-imputato: l’esito del processo può determinare la perdita definitiva di beni o somme di denaro anche in assenza di condanna definitiva.
6. Considerazioni dottrinali
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento che distingue nettamente la funzione preventiva della confisca diretta dalla funzione retributiva della pena.
Dottrina e giurisprudenza maggioritarie concordano nel ritenere che la confisca obbligatoria, in quanto misura di sicurezza, non è soggetta alle garanzie proprie della pena e può sopravvivere all’estinzione del reato. Tuttavia, non manca un dibattito critico sul possibile conflitto con il principio di proporzionalità e con l’art. 7 CEDU, che vieta l’applicazione di misure sostanzialmente punitive senza condanna definitiva.
7. Conclusioni
La Cassazione n. 29372/2025 conferma un principio di particolare importanza:
la confisca diretta obbligatoria è applicabile anche dopo la prescrizione, a condizione che vi sia stata una condanna in primo grado.
Per gli operatori del diritto penale tributario, ciò implica che la prescrizione non rappresenta uno strumento di protezione del patrimonio in presenza di beni direttamente collegati al profitto o al prezzo del reato.
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Cassazione Penale, sentenza n. 29372/2025integrale, in versione pdf:
Con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 2281, il Tribunale di Napoli Nord ha affermato la nullità della clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa aggiudicataria di un appalto i costi relativi ai servizi di committenza.
La pronuncia riveste particolare rilevanza nel settore dei contratti pubblici, in quanto conferma il divieto di trasferire tali oneri all’operatore economico in assenza di una base legale espressa, in ossequio al principio di legalità delle prestazioni patrimoniali sancito dall’art. 23 della Costituzione.
2. Il contesto fattuale
Una centrale di committenza aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria di una gara, chiedendo il 1,5% dell’importo di aggiudicazione quale corrispettivo per l’utilizzo della piattaforma telematica.
Il fondamento della richiesta era un atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’impresa, che prevedeva espressamente tale impegno economico.
L’aggiudicataria si è opposta, contestando l’illegittimità della clausola poiché costituiva una prestazione patrimoniale imposta priva di copertura normativa.
3. La questione giuridica
Il nucleo della controversia risiede nella legittimità della traslazione dei costi dei servizi di committenza dall’amministrazione aggiudicatrice all’operatore economico vincitore della gara.
Il Tribunale ha dovuto stabilire se tale previsione fosse compatibile:
con l’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali); con il principio di tassatività delle cause di esclusione e degli oneri a carico dei concorrenti; con il divieto espresso previsto dall’art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 25, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
4. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La normativa sugli appalti pubblici prevede espressamente alcuni oneri a carico dell’aggiudicatario (ad es. spese di pubblicazione del bando, diritti di segreteria, imposte di registro – art. 16-bis R.D. 2440/1923).
Tuttavia, nessuna disposizione autorizza la centrale di committenza a riversare sui concorrenti o sull’aggiudicatario le spese di gestione della piattaforma telematica.
Sul punto, si registrano orientamenti conformi:
Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2020, n. 6787: divieto di addebitare i costi delle piattaforme telematiche agli operatori; Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2021, n. 3538: il divieto vale anche nei confronti dell’aggiudicatario; TAR Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 240: la clausola è nulla per violazione della riserva di legge; ANAC, Flash news 31 marzo 2023: conferma dell’interpretazione restrittiva.
5. La decisione del Tribunale di Napoli Nord
Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’impresa, ritenendo la clausola nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c..
Secondo il giudice, l’atto unilaterale che impone un corrispettivo percentuale dell’1,5% sul valore dell’appalto per i servizi di committenza:
non trova base legale nell’ordinamento; viola l’art. 23 Cost., in quanto impone una prestazione patrimoniale senza legge; contrasta con l’art. 25, comma 4, D.Lgs. 36/2023 (già art. 41, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016); incide sulla libertà imprenditoriale dell’operatore, alterando la formulazione dell’offerta tecnica ed economica.
6. Rilievi e impatti applicativi
La sentenza ha un impatto pratico rilevante:
per le stazioni appaltanti: ribadisce che i costi di gestione delle piattaforme telematiche devono restare a carico dell’amministrazione; per gli operatori economici: rafforza la possibilità di contestare clausole che riversano oneri non previsti dalla legge; per il contenzioso sugli appalti: offre un precedente utile per opposizioni a decreti ingiuntivi e ricorsi in materia di contratti pubblici.
7. Conclusioni
La pronuncia del Tribunale di Napoli Nord n. 2281/2025 si inserisce in un consolidato orientamento volto a tutelare la legalità delle prestazioni patrimoniali e il principio di tassatività degli oneri negli appalti pubblici.
La clausola che impone all’aggiudicatario di sostenere i costi dei servizi di committenza è nulla, non solo per violazione di norme costituzionali e legislative, ma anche per il suo potenziale impatto distorsivo sulla concorrenza e sull’equilibrio del rapporto contrattuale.
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La Corte di Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 29222 del 2025, ha affrontato un tema di particolare rilievo nel diritto penale ambientale: la qualificazione giuridica della combustione illecita di rifiuti pericolosi. La Suprema Corte ha precisato che, in tali casi, non trova applicazione una semplice aggravante della fattispecie generale di combustione illecita di rifiuti, bensì si configura un autonomo titolo di reato previsto dalla normativa vigente.
2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in particolare nell’art. 256-bis, introdotto dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6), che punisce la combustione illecita di rifiuti.
Il legislatore distingue:
la fattispecie base (comma 1), che riguarda rifiuti non pericolosi; la fattispecie relativa ai rifiuti pericolosi (comma 2), con un autonomo apparato sanzionatorio.
Tale distinzione non è di mero rilievo quantitativo, ma incide sulla struttura stessa del reato.
3. Il caso concreto
Nel giudizio oggetto della sentenza, l’imputato era stato condannato per combustione illecita di rifiuti, con contestazione riferita a rifiuti pericolosi.
Il ricorrente sosteneva che la previsione per i rifiuti pericolosi avesse natura di circostanza aggravante e non di fattispecie autonoma, con conseguente applicabilità del regime di bilanciamento delle circostanze di cui all’69 c.p.
4. La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:
La previsione dell’art. 256-bis, comma 2, T.U.A. configura un autonomo reato, distinto dalla fattispecie base; Non si tratta di un’aggravante ma di una norma incriminatrice speciale, destinata a reprimere una condotta più grave per natura dell’oggetto materiale (rifiuti pericolosi); La ratio è la maggiore offensività insita nella combustione di sostanze pericolose per la salute e l’ambiente.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti conformi, ribadendo che il reato di cui al comma 2 si perfeziona in presenza di condotte aventi ad oggetto rifiuti classificati come pericolosi ai sensi della normativa europea e nazionale.
5. Conseguenze pratiche della qualificazione
La qualificazione della fattispecie come reato autonomo comporta rilevanti effetti:
Esclusione del bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p., non essendo presente una circostanza aggravante ma una fattispecie speciale; Applicazione diretta delle pene previste dal comma 2 dell’art. 256-bis T.U.A., più elevate rispetto a quelle della fattispecie base; Impatto sul termine di prescrizione, calcolato in base alla cornice edittale della fattispecie autonoma.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 29222/2025 conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione in materia di tutela penale dell’ambiente, valorizzando la differenza strutturale tra:
Combustione illecita di rifiuti ordinari (reato base); Combustione illecita di rifiuti pericolosi (reato autonomo).
Dal punto di vista operativo, la distinzione rafforza l’efficacia deterrente della normativa ambientale, evitando che la pericolosità intrinseca di certe sostanze venga attenuata dal regime delle aggravanti.
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Corte di Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza n. 29222/2025integrale, in formato pdf:
Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025 ed entrante in vigore il 9 agosto 2025, il legislatore italiano ha compiuto un passo decisivo nella tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, introducendo strumenti innovativi e strutturati a sostegno della continuità occupazionale e dell’accesso alle cure.
Due i principali capisaldi normativi:
Prolungamento della conservazione del posto di lavoro tramite un congedo straordinario di 24 mesi; Attribuzione di permessi retribuiti per cure, esami e terapie a partire dal 1° gennaio 2026.
Si tratta di un intervento organico e sistematico, che rafforza l’orientamento giurisprudenziale più recente e colma le lacune lasciate dalla contrattazione collettiva in tema di malattie gravi e diritto alla conservazione del posto.
2. La disciplina del periodo di comporto e le novità legislative
2.1 Il quadro previgente
L’art. 2110 c.c. stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato in caso di malattia: è il cosiddetto periodo di comporto, la cui durata e modalità di computo sono definite dalla contrattazione collettiva (comporto secco o per sommatoria).
Terminato tale periodo, il datore può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c., nel rispetto del preavviso.
Tuttavia, la giurisprudenza recente (cfr. Trib. Roma, 2 gennaio 2023, n. 9384; Corte App. Napoli, n. 168/2023) ha progressivamente valorizzato il principio di non discriminazione e di protezione del lavoratore fragile, ritenendo non computabili nel comporto le assenze legate a patologie gravi e invalidanti, in virtù del diritto alla salute ex art. 32 Cost.
2.2 La novità della Legge 106/2025: il congedo per malattia grave
Con l’art. 1 della Legge 106/2025 viene introdotto un nuovo congedo straordinario per:
lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da patologie croniche o invalidanti (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74%.
Tale congedo:
non è retribuito, ma assicura la conservazione del posto di lavoro per un massimo di 24 mesi, fruibili anche in modo frazionato; è aggiuntivo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi; può essere fruito solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti; è compatibile con altri benefici economici o giuridici spettanti al lavoratore; non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riscattabile ai fini pensionistici secondo la disciplina vigente in materia di prosecuzione volontaria.
Aspetto innovativo: la fruizione del congedo non richiede necessariamente l’esistenza di uno stato di malattia in atto, ma solo il riconoscimento formale dello status di patologia grave.
3. Certificazione e modalità di fruizione
La certificazione medica deve essere rilasciata da un medico di medicina generale o specialista operante in struttura pubblica o accreditata, e viene indirizzata al medico competente aziendale, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
È espressamente previsto che il congedo sia esteso anche ai lavoratori autonomi, per un massimo di 300 giorni per anno solare, a ulteriore riprova dell’intento inclusivo del legislatore.
Alla fine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di accesso prioritario allo smart working, in applicazione della Legge n. 81/2017, a testimonianza dell’intento di reinserimento lavorativo progressivo.
4. I permessi retribuiti per esami e cure
L’art. 2 della Legge 106/2025 introduce un pacchetto di 10 ore annue retribuite, dedicate a:
i dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche (con invalidità ≥ 74%), in fase attiva o di follow-up precoce; i genitori di figli minori affetti dalle medesime patologie.
4.2 Regime giuridico
Le ore di permesso:
sono cumulabili con altri istituti previsti dalla normativa vigente; vengono indennizzate secondo le regole applicabili alla malattia; sono retribuite dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi INPS; garantiscono la copertura contributiva figurativa.
Il sistema richiama, per modalità operative, l’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 sui permessi per terapie salvavita, rafforzando l’equiparazione tra diverse forme di fragilità.
5. Prime riflessioni critiche e applicative
La legge 106/2025 si colloca in continuità ideale con gli orientamenti giurisprudenziali più avanzati, ma introduce una disciplina non sostitutiva, bensì complementare.
Infatti, l’esclusione dal comporto delle assenze per patologie oncologiche (come affermato dal Tribunale di Roma nel 2023) e il riconoscimento del congedo straordinario sono istituti distinti:
il primo riguarda l’irrilevanza della patologia nel computo dei giorni di comporto (con potenziale diritto a retribuzione INPS); il secondo configura una aspettativa non retribuita, fruibile anche in assenza di incapacità lavorativa certificata.
Ne consegue l’urgenza, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente al dipendente il rischio di superamento del comporto e di verificare la natura delle patologie documentate, anche in funzione di un eventuale accesso al congedo straordinario.
6. Conclusione
La Legge n. 106/2025 segna un importante progresso nel riconoscimento del diritto al lavoro dei soggetti fragili, conciliando esigenze sanitarie e lavorative in una prospettiva di inclusione e dignità.
Siamo di fronte a una norma di buon senso giuridico e umano, che rafforza la centralità della persona nel sistema delle tutele lavoristiche e rappresenta un punto di partenza – non di arrivo – per una riforma strutturale del rapporto tra malattia, lavoro e dignità sociale.
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STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Il 10 aprile 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno pronunciato una storica sentenza (n. 27515/2025) che ridefinisce profondamente i confini del reato di epidemia colposa previsto dall’art. 452 c.p., aprendo scenari giuridici inediti sulla gestione della pandemia da Covid-19 e sulla responsabilità delle pubbliche amministrazioni.
Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito che il reato di epidemia colposa è configurabile anche in forma omissiva, superando l’interpretazione restrittiva che, fino a oggi, limitava la punibilità alla sola condotta commissiva materiale, ossia alla diffusione attiva e volontaria del virus. Si tratta di una svolta giurisprudenziale che potrebbe riaprire numerosi procedimenti penali archiviati o sospesi in tutta Italia, relativi alle presunte omissioni avvenute durante l’emergenza sanitaria del 2020.
Epidemia colposa: verso una nozione a forma libera
Le motivazioni della sentenza, depositate in data 28 luglio 2025, confermano l’orientamento innovativo delle Sezioni Unite: secondo i giudici, il reato di epidemia, anche nella sua forma colposa, ha assunto oggi una “forma libera”, svincolata dalla sola trasmissione fisica del patogeno.
La Corte ha sottolineato che l’evoluzione delle emergenze sanitarie, unitamente al ruolo attivo e pervasivo delle pubbliche autorità nella gestione del rischio epidemico, impone una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma incriminatrice. In questa prospettiva, sono da ritenersi penalmente rilevanti anche condotte omissive, cioè l’omissione di atti dovuti che avrebbero potuto impedire la propagazione del contagio.
Le omissioni rilevanti secondo la Cassazione
Tra le condotte omissive individuate come potenzialmente idonee a integrare il reato di epidemia colposa, la sentenza delle Sezioni Unite menziona espressamente:
La mancata distribuzione tempestiva dei dispositivi di protezione individuale (DPI); L’assenza di formazione specifica del personale sanitario per affrontare situazioni emergenziali; La carente o inesistente informazione alla popolazione sul rischio sanitario.
Si tratta di condotte attribuibili a soggetti pubblici, cui era demandato un dovere giuridico di protezione della salute collettiva ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. La mancata attuazione di misure preventive efficaci, secondo la Suprema Corte, può quindi fondare un giudizio di responsabilità penale per omissione, qualora si dimostri il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento epidemico.
Implicazioni processuali e profili di responsabilità
Questa svolta giurisprudenziale ha immediatamente riacceso il dibattito sull’accertamento delle responsabilità penali nella gestione dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle condotte di ministri, dirigenti sanitari e autorità locali.
Lo studio legale Bonanni Saraceno ha accolto con favore la suddetta decisione della Corte, in quanto grazie ad essa si potranno aprire nuovi procedimenti per far valere i diritti violati delle vittime del Covid-19, offrendo finalmente uno strumento giuridico per valutare la negligenza istituzionale e le omissioni strategiche che, secondo anche gli attuali ricorrenti dello studio, avrebbero aggravato il numero di vittime.
Conclusioni
La sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta nel diritto penale sanitario, ampliando l’ambito applicativo del reato di epidemia colposa e adeguandolo alle complesse dinamiche della sanità pubblica contemporanea. Con l’introduzione della forma omissiva tra le condotte penalmente rilevanti, la Cassazione apre la strada a una maggiore effettività della tutela penale della salute pubblica, ponendo le basi per un riesame critico delle omissioni istituzionali che hanno segnato la gestione della pandemia.
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Sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione integrale, in formato pdf:
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), si è assistito a un profondo riassetto degli obblighi informativi gravanti sul curatore fallimentare, in particolare per quanto riguarda la redazione e la destinazione dei rapporti riepilogativi semestrali. Una delle novità più significative riguarda la soppressione del deposito telematico dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese, elemento che ha sollevato interrogativi interpretativi tanto tra gli operatori quanto presso le Camere di Commercio.
In questo articolo analizziamo le implicazioni sistematiche e applicative del nuovo articolo 130 del Codice della crisi, confrontandolo con il previgente articolo 33 della legge fallimentare, anche alla luce delle posizioni assunte da Unioncamere e dai Conservatori dei Registri delle imprese, in particolare Ferrara e Ravenna.
I rapporti riepilogativi nella legge fallimentare: obbligo di deposito
Sotto la vigenza dell’art. 33, comma 5, della legge fallimentare, il curatore era tenuto, con cadenza semestrale, a predisporre un rapporto riepilogativo sull’attività svolta, corredato dal conto della gestione. Questo documento andava trasmesso al comitato dei creditori, ai creditori stessi e ai titolari di diritti sui beni del fallito. In più, il legislatore imponeva che una copia fosse trasmessa per via telematica al Registro delle imprese, conferendo così pubblicità legale al documento.
Il nuovo art. 130 del Codice della crisi: l’eliminazione del deposito
Il nuovo articolo 130, comma 9, del Codice della crisi ha omesso qualsivoglia previsione relativa al deposito presso il Registro delle imprese dei rapporti riepilogativi del curatore. Tale omissione non è da intendersi come una lacuna, bensì come una scelta sistematica coerente con il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese.
A confermarlo è la “Nuova guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali” di Unioncamere (febbraio 2024), che, pur in forma dubitativa, segnala l’assenza di un obbligo di iscrizione nel nuovo impianto normativo.
Una presa di posizione più decisa proviene dal conservatore del Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna, che in un documento ufficiale del febbraio 2025 ha escluso espressamente la possibilità di depositare i rapporti semestrali non solo per le procedure soggette al nuovo Codice, ma anche per i concordati omologati sotto il vecchio regime fallimentare.
Il principio di tipicità degli atti iscrivibili nel Registro delle imprese
La posizione del conservatore si fonda su un argomento sistematico e costituzionalmente orientato: la tipicità degli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese. L’art. 2193 c.c. stabilisce che l’effetto di opponibilità ai terzi dell’iscrizione si produce solo per i fatti che la legge prescrive come oggetto di iscrizione.
Di conseguenza, ammettere l’iscrivibilità di atti non previsti dalla legge significherebbe ampliare indebitamente il carico informativo a carico dei terzi, ponendo un onere non compatibile con il principio di legalità dell’azione amministrativa.
In assenza di una norma espressa come quella contenuta nel vecchio art. 33, non può ritenersi legittimo il deposito dei rapporti riepilogativi presso il Registro delle imprese.
I concordati sotto la vecchia legge fallimentare: l’interpretazione dell’art. 182
Il conservatore di Ferrara e Ravenna si spinge oltre, affermando che non è più possibile depositare nemmeno i rapporti semestrali del liquidatore giudiziale nei concordati preventivi omologati sotto la vigenza della legge fallimentare. Infatti, l’art. 182, comma 6, richiama solo i primi tre periodi dell’art. 33, omettendo quello relativo all’obbligo di deposito nel Registro. Tale rinvio parziale è sintomatico di una precisa scelta normativa, che non può essere corretta in via interpretativa.
La nuova scansione degli obblighi informativi del curatore
Con il Codice della crisi, il legislatore ha riorganizzato anche il calendario degli adempimenti informativi:
Entro 30 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve redigere una sommaria informativa sulle cause dell’insolvenza e su eventuali responsabilità, da inviare al giudice delegato e, se del caso, al pubblico ministero. Entro 60 giorni dall’esecutività dello stato passivo, è previsto l’invio della relazione particolareggiata sui presupposti della crisi, i comportamenti degli amministratori e i fatti penalmente rilevanti. Dopo quattro mesi dalla formazione dello stato passivo, e successivamente ogni sei mesi, vanno redatti i rapporti riepilogativi. Questi documenti devono essere trasmessi al giudice e al comitato dei creditori, che può formulare osservazioni, e poi inoltrati al debitore e ai creditori. Non è più previsto il deposito presso il Registro delle imprese.
Conclusioni
Il superamento dell’obbligo di iscrizione dei rapporti riepilogativi nel Registro delle imprese rappresenta un significativo snodo sistematico nella riforma della disciplina concorsuale. L’attuale assetto normativo, centrato sul principio di legalità e tipicità degli atti pubblicabili, pone un freno alla eccessiva formalizzazione delle comunicazioni, favorendo una gestione più snella e riservata delle procedure di insolvenza.
È dunque corretto affermare che, a partire dall’entrata in vigore del Codice della crisi, i rapporti riepilogativi del curatore e le relazioni del liquidatore giudiziale non possono (e non devono) più essere depositati nel Registro delle imprese, salvo diverso intervento del legislatore.
Due Figure Convergenti ma Distinte nel Diritto della Crisi d’Impresa
Nel panorama del diritto concorsuale italiano, le figure del curatore fallimentare e del liquidatore giudiziale, pur condividendo l’obiettivo finale di liquidare un patrimonio per soddisfare i creditori, operano in contesti procedurali differenti e presentano distinzioni significative in termini di nomina, poteri e funzioni. La recente riforma organica della materia, attuata con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), ha ulteriormente delineato e, per certi versi, uniformato alcuni aspetti di queste figure, pur mantenendone le specificità legate alle diverse procedure.
Per comprendere appieno le differenze, è necessario analizzare i ruoli specifici che tali figure assumono nelle principali procedure in cui sono chiamate ad operare:
Il Curatore, nella procedura di fallimento (secondo il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge Fallimentare) e ora nella procedura di liquidazione giudiziale (secondo il Codice della Crisi).
Il Liquidatore Giudiziale, principalmente nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (art. 182 L.Fall.) e nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (L. n. 3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi).
1. Contesto Procedurale e Modalità di Nomina
La prima e fondamentale differenza risiede nel tipo di procedura concorsuale in cui ciascuna figura interviene e nelle modalità con cui viene investita dell’incarico.
Il Curatore Fallimentare (ora della Liquidazione Giudiziale)
Il curatore è l’organo centrale della procedura di fallimento (ora “liquidazione giudiziale”). La sua nomina è un atto esclusivo dell’autorità giudiziaria.
Nomina: Viene nominato dal Tribunale con la stessa sentenza che dichiara il fallimento (o apre la liquidazione giudiziale) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. La scelta è discrezionale, sebbene debba ricadere su soggetti che possiedono specifici requisiti di professionalità e indipendenza, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o studi professionali associati [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]. Presso il Ministero della Giustizia è istituito un registro nazionale che raccoglie i provvedimenti di nomina dei curatori, a garanzia di trasparenza [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.].
Il Liquidatore Giudiziale
Il termine “liquidatore giudiziale” si riferisce a figure che operano in procedure alternative alla liquidazione giudiziale vera e propria, come il concordato preventivo o la liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento.
Nomina nel Concordato Preventivo: Nella procedura di concordato preventivo che prevede la cessione dei beni ai creditori, la nomina del liquidatore segue un percorso più articolato. La legge consente al debitore di indicare il nome del liquidatore (o dei liquidatori) direttamente nella proposta di concordato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che questa indicazione, se rispetta i requisiti di legge, assume il carattere di una “designazione vincolante” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. L’incarico, tuttavia, promana sempre dal decreto di omologa del Tribunale, che formalizza la nomina dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità e indipendenza [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Il Tribunale non può quindi disattendere l’indicazione del debitore per mere ragioni di opportunità, ma solo se la persona designata non possiede i requisiti legali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021].
Nomina nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): Nella procedura di liquidazione del patrimonio per i soggetti sovraindebitati (disciplinata dalla L. n. 3/2012 e ora dal CCII), il liquidatore è nominato dal Giudice con il decreto che dichiara aperta la procedura [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]. Anche in questo caso, la scelta deve ricadere su un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 della Legge Fallimentare [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.].
2. Ruolo, Poteri e Legittimazione Processuale
Le differenze più marcate emergono analizzando il ruolo e l’estensione dei poteri di ciascuna figura.
Il Curatore: Pubblico Ufficiale e Rappresentante della Massa
Il curatore è qualificato come pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il suo ruolo principale è quello di amministrare il patrimonio del fallito sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, agendo nell’interesse della massa dei creditori.
Spossessamento e Amministrazione: Con la dichiarazione di fallimento, il debitore viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (c.d. “spossessamento”). Il curatore prende in consegna tutti i beni e ha il compito di amministrarli, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi previa autorizzazione) [DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024, n. 136 / Capo I,Art. 32.].
Legittimazione Processuale: Il curatore ha la piena legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento. Egli si sostituisce processualmente al fallito (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.]. Questa legittimazione è talmente forte che può essere mantenuta anche dopo la chiusura formale del fallimento per definire i giudizi pendenti [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.].
Poteri Recuperatori e di Responsabilità: Il curatore ha il potere di esercitare le azioni revocatorie fallimentari e ordinarie per recuperare beni al patrimonio, nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo della società fallita [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2394 bis].
Il Liquidatore Giudiziale: Esecutore del Piano e Gestore dell’Attivo Ceduto
Il ruolo del liquidatore giudiziale, pur essendo assimilato a quello di un ausiliario del giudice [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021], è più circoscritto e funzionale alla specifica procedura in cui opera.
Nel Concordato Preventivo: Il liquidatore non amministra l’intero patrimonio del debitore, ma solo i beni che quest’ultimo ha “ceduto” ai creditori come parte del piano concordatario. La sua legittimazione è quindi limitata alle controversie che riguardano specificamente tali beni e lo scopo liquidatorio [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, “la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]. L’imprenditore in concordato, pur perdendo la disponibilità dei beni ceduti, prosegue l’esercizio dell’impresa, a differenza del fallito che subisce uno spossessamento totale [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018].
Nella Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento): La figura del liquidatore in questa procedura è stata progressivamente assimilata a quella del curatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che il liquidatore assume un ruolo di rappresentante della massa dei creditori e non può essere considerato un successore o un avente causa del debitore [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. > La Corte ha statuito che “in tema di procedura di liquidazione del patrimonio, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo […], attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie dei creditori e non in qualità di avente causa del debitore” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. Questo orientamento evidenzia come il liquidatore, al pari del curatore, gestisca il patrimonio in una posizione di terzietà rispetto al debitore e nell’esclusivo interesse dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]. Egli ha il potere di esercitare azioni revocatorie e di gestire l’intero patrimonio oggetto di liquidazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
3. Responsabilità e Vigilanza
Entrambe le figure sono soggette a responsabilità e alla vigilanza dell’autorità giudiziaria.
Curatore: Risponde del suo operato direttamente al Tribunale e al giudice delegato. Il mancato rispetto dei termini previsti nel programma di liquidazione o altri inadempimenti possono costituire giusta causa di revoca [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 6.]. La sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti può essere fatta valere dalla procedura stessa per i danni arrecati al ceto creditorio [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
Liquidatore Giudiziale: Anche il liquidatore opera sotto la vigilanza del giudice. La disciplina della sua responsabilità e revoca è modellata su quella del curatore. L’art. 182, comma 2, della Legge Fallimentare richiama espressamente le norme sulla revoca del curatore (art. 37 L.Fall.), confermando che spetta in ogni caso al Tribunale procedere alla sua eventuale rimozione per “giustificati motivi” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]. Anche il liquidatore può essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale nei confronti della procedura [Tribunale Ordinario Modena, sez. S3, sentenza n. 1388/2022].
Tabella Sinottica delle Differenze
Caratteristica
Curatore Fallimentare / della Liquidazione Giudiziale
Liquidatore Giudiziale (Concordato Preventivo)
Liquidatore (Liquidazione del Patrimonio)
Procedura di Riferimento
Fallimento / Liquidazione Giudiziale
Concordato Preventivo con Cessione dei Beni
Liquidazione del Patrimonio (Sovraindebitamento)
Fonte della Nomina
Decreto del Tribunale [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 5.]
Designazione del debitore, nomina del Tribunale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 21815 del 29-07-2021]
Decreto del Giudice [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]
Qualifica
Pubblico ufficiale
Ausiliario del giudice
Ausiliario del giudice, rappresentante della massa [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Oggetto dell’Incarico
Amministrazione dell’intero patrimonio del fallito
Liquidazione dei soli beni ceduti nel piano [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Amministrazione e liquidazione dell’intero patrimonio liquidabile [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Posizione del Debitore
Spossessamento totale
Mantiene la gestione dell’impresa, perde la disponibilità dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Spossessamento dei beni oggetto di liquidazione [LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 / Art. 14-quinquies.]
Legittimazione Processuale
Piena e sostitutiva del debitore (art. 43 L.Fall.) [DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 / Capo III,Art. 7.]
Limitata alle azioni funzionali alla liquidazione dei beni ceduti [Corte d’Appello Roma, sez. 3, sentenza n. 6901/2018]
Piena, in rappresentanza della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025]
Conclusione
In sintesi, la differenza principale tra curatore e liquidatore giudiziale risiede nel contesto procedurale e nell’ampiezza dei poteri conferiti. Il curatore è l’organo di una procedura liquidatoria generale e totalizzante (il fallimento/liquidazione giudiziale), con poteri ampi e una piena legittimazione a sostituirsi al debitore. Il liquidatore giudiziale opera invece in procedure speciali: nel concordato preventivo, il suo ruolo è quello di un esecutore di un piano approvato dai creditori, con poteri limitati ai beni oggetto di cessione; nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, la sua figura è stata dalla giurisprudenza elevata a un ruolo quasi speculare a quello del curatore, quale rappresentante terzo e imparziale della massa dei creditori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 11447 del 30-04-2025].
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente avvicinato queste figure, soprattutto sotto il profilo della responsabilità e della qualificazione come ausiliari del giudice che agiscono nell’interesse della concorsualità, ma le loro specificità funzionali rimangono un tratto distintivo del sistema italiano di gestione delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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