RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRO STRADALE: IL GIUDICE DEVE APPLICARE L’ULTIMA VERSIONE DELLE TABELLE MILANESI (EX ART. 1226 C.C.)

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1. Introduzione

Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è spesso effettuata sulla base delle cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano. Con la sentenza n. 22183 del 2025, depositata il 1° agosto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha affermato un principio di rilevante impatto applicativo: il giudice d’appello ha il dovere di applicare l’ultima versione disponibile delle Tabelle milanesi, anche in assenza di una richiesta specifica da parte del danneggiato.

2. Il principio di diritto affermato dalla Corte

La Suprema Corte ha stabilito che:

«Allorquando il giudice di appello eserciti il suo ministero riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l’art. 1226 c.c., ha il dovere di applicare la tabella aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l’istanza di parte, giacché il potere ex art. 1226 c.c. […] è potere esercitabile d’ufficio e l’applicazione dell’aggiornamento fa parte del suo contenuto».

In sostanza, l’applicazione dell’ultima versione delle Tabelle milanesi rientra nel potere-dovere del giudice ex art. 1226 c.c., trattandosi di un criterio equitativo ormai consolidato e vincolante nella prassi giurisprudenziale.

3. Il caso concreto: lesioni gravi e applicazione di tabelle obsolete

Nel caso di specie, un terzo trasportato aveva riportato gravi lesioni a seguito di un incidente stradale. La Corte d’Appello di Lecce, nel 2019, aveva ridotto gli importi del risarcimento applicando le Tabelle di Milano del 2011, ignorando quelle aggiornate al 2018, nonostante la sentenza fosse intervenuta dopo la pubblicazione della nuova versione.

La vittima del sinistro aveva proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l’altro, l’errata determinazione del danno biologico e l’omessa considerazione della personalizzazione del danno, liquidata solo nella misura del 15%, anziché nella percentuale minima del 25% prevista dalle tabelle aggiornate.

4. Le ragioni della Cassazione: il giudizio è in fieri fino alla decisione definitiva

Secondo la Corte, non trova applicazione la regola del tempus regit actum, in quanto le tabelle milanesi non attengono alla validità dell’atto processuale, ma solo all’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno. Tale potere permane fino alla conclusione del giudizio di merito:

“[…] il rapporto giuridico che ha dato origine alla domanda risarcitoria non può ritenersi esaurito fintanto che pende il giudizio e non ha ancora trovato il dovuto integrale ristoro”.

Pertanto, la liquidazione del danno deve basarsi sui parametri vigenti al momento della decisione, non su quelli in vigore al tempo della sentenza di primo grado.

5. Applicazione d’ufficio della Tabella aggiornata: non serve istanza di parte

Un altro aspetto centrale riguarda la mancanza di richiesta espressa da parte del danneggiato. Secondo la Cassazione, una volta che il giudice abbia scelto di applicare le Tabelle milanesi, egli è tenuto ad utilizzare l’ultima versione, senza che ciò richieda una domanda specifica:

“[…] la manifestata intenzione di adottare un determinato criterio equitativo impone già di per sé l’obbligo (pena la violazione dell’art. 1226 c.c.) di applicare tale tabella nella sua versione più aggiornata al momento della liquidazione del danno”.

In sintesi, non è ammissibile che il giudice applichi tabelle superate, nemmeno per effetto di una presunta inerzia delle parti.

6. Conclusioni: la Cassazione annulla la sentenza d’appello

La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’Appello di Lecce, nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabili le Tabelle milanesi aggiornate al 2018 per mancanza di una richiesta delle parti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché venga effettuata una nuova liquidazione del danno secondo i criteri aggiornati.

7. Implicazioni pratiche per l’avvocato civilista

Questa sentenza conferma la necessità per il difensore di:

verificare sempre la versione aggiornata delle tabelle milanesi applicabili al momento della pronuncia; eccepire l’eventuale uso di tabelle obsolete anche in sede d’appello; comprendere che la liquidazione equitativa è soggetta a poteri officiosi del giudice, e non vincolata dalle richieste di parte sul criterio tabellare già scelto.

8. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025 Tribunale di Milano – Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale (edizioni 2011 e 2018).

9. Conclusione

Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza in evoluzione sulla liquidazione del danno non patrimoniale da sinistro stradale, ribadendo la centralità delle Tabelle di Milano e la loro obbligatorietà di applicazione nella versione più aggiornata. È un punto fermo per chi si occupa di risarcimento danni da incidente stradale, lesioni personali, diritto civile e responsabilità extracontrattuale.

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Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22183/2025 integrale, in formato pdf:

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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DANNO BIOLOGICO (LESIONI LIEVI): AGGIORNAMENTO 2025 DEGLI IMPORTI PER IL RISARCIMENTO, EX ART. 139 COD. ASS.

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1. Il contesto normativo dell’aggiornamento

Con il Decreto del 18 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha disposto l’aggiornamento annuale degli importi risarcitori per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) derivanti da sinistri stradali e nautici. Il provvedimento si inserisce nel solco dell’art. 139, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005), così come modificato dalla L. n. 124/2017, che prevede l’adeguamento automatico degli importi sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per l’anno corrente, il decreto recepisce una variazione inflattiva del +1,7% (rilevata ad aprile 2025), con decorrenza dal medesimo mese. L’aumento riflette la necessità di mantenere l’effettività della funzione compensativa della moneta risarcitoria, al fine di tutelare la parità di trattamento tra danneggiati, secondo il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

2. Gli importi aggiornati per il 2025: il valore delle micropermanenti

L’articolo 1 del Decreto MIMIT 18 luglio 2025 stabilisce i seguenti nuovi importi:

€ 963,40 per il primo punto percentuale di invalidità permanente (danno biologico), ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) CAP; € 56,18 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. b) CAP.

Tali valori rappresentano una voce fondamentale nella liquidazione del danno biologico lieve, in quanto costituiscono la base per il calcolo del risarcimento spettante al danneggiato in ipotesi di lesioni micropermanenti (fino al 9%).

3. La ratio dell’adeguamento annuale: il bilanciamento tra equità e potere d’acquisto

L’aggiornamento dei valori risarcitori non è un mero adeguamento numerico, bensì esprime una profonda ratio di giustizia distributiva: garantire che il danno alla salute, seppur lieve, sia compensato in maniera equa e coerente con la perdita del potere d’acquisto della moneta.

Il sistema previsto dall’art. 139 CAP ha una duplice finalità:

Uniformare i trattamenti risarcitori su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra i soggetti danneggiati a parità di lesione; Mantenere il valore reale della compensazione economica, evitando che l’inflazione riduca l’efficacia riparativa della somma erogata.

Tale approccio valorizza il principio dell’eguaglianza sostanziale, a presidio della dignità della persona anche nei casi di lesioni non gravi, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale in materia di danno alla salute (Corte Cost., sent. n. 235/2014).

4. Il confronto con il sistema giurisprudenziale: le tabelle di Milano e Roma

Sul piano giudiziale, l’aggiornamento normativo delle micropermanenti si affianca ai criteri risarcitori elaborati dalla giurisprudenza, in particolare attraverso le tabelle milanesi e romane, oggi considerate strumenti para-normativi di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.

I magistrati, pur vincolati alle soglie minime stabilite dalla legge per le micropermanenti, godono di un margine di discrezionalità che consente di integrare e personalizzare il risarcimento attraverso:

la considerazione del pregiudizio morale, l’aggravamento del danno esistenziale, la valutazione del danno differenziale e personalizzato, incluso il calo del potere di spesa della moneta risarcitoria.

Il sistema tabellare, pertanto, non è chiuso, ma suscettibile di adattamento al caso concreto, nel rispetto dei parametri costituzionali e della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).

5. La connessione con la nuova TUN: completato il quadro normativo del danno alla persona

Il Decreto 18 luglio 2025 si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla recente introduzione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per le lesioni di non lieve entità, adottata con il DPR 12/2025, attuativo dell’art. 138 CAP. Tale tabella era attesa da oltre un ventennio e rappresenta oggi il principale riferimento per la liquidazione del danno biologico grave, sia derivante da sinistri stradali che da malpractice sanitaria.

Il nuovo sistema risarcitorio si articola dunque su due livelli complementari:

Art. 139 CAP → lesioni lievi (fino al 9%) → aggiornamento annuale tramite decreto MIMIT; Art. 138 CAP → lesioni gravi (dal 10% in su) → TUN regolata con DPR 12/2025.

6. Il tema aperto del divario risarcitorio tra lesioni lievi e gravi

Nonostante il compimento normativo, permane un divario rilevante tra gli importi base riconosciuti per le lesioni lievi e quelli per le lesioni gravi:

€ 963,40 per il primo punto di invalidità lieve; € 2.612,40 per il primo punto di invalidità grave (secondo TUN).

Questa discontinuità economica, a volte definita come scalino risarcitorio, solleva interrogativi circa la coerenza interna del sistema e la necessità di armonizzazione tra i due regimi risarcitori, anche alla luce dei valori inflattivi e delle attese di perequazione economica dei danneggiati.

Un possibile correttivo potrà essere rappresentato dall’aggiornamento coordinato dei valori della TUN sulla base dello stesso indice ISTAT adottato per le micropermanenti, rendendo i due sistemi più compatibili sul piano dell’equità e della proporzionalità.

7. Conclusioni

L’aggiornamento 2025 degli importi per le micropermanenti rappresenta un tassello essenziale nel sistema del risarcimento del danno alla persona, volto a garantire l’effettività della tutela della salute anche nei casi di lesioni lievi. Tuttavia, la recente adozione della TUN per le lesioni gravi e la differenza tra le soglie economiche pone una nuova sfida al legislatore e alla giurisprudenza: quella di garantire coerenza e continuità tra i due regimi risarcitori, affinché la funzione compensativa della responsabilità civile resti fedele ai principi costituzionali e al valore sociale della persona.

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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PENALE: GIUSTIZIA RIPARATIVA IN CRISI, TRA RITARDI STRUTTURALI E DISILLUSIONE NORMATIVA

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Introduzione

A distanza di quasi tre anni dall’introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa ad opera del D.Lgs. n. 150/2022 – perno della cosiddetta “riforma Cartabia” – il panorama applicativo italiano appare segnato da una profonda disillusione. Presentata come la grande innovazione del nuovo modello penale, destinata ad affiancare (e non sostituire) la giustizia retributiva tradizionale, la restorative justice continua a vivere in una fase di stallo operativo, ancorata a promesse normative disattese e a una macchina organizzativa mai realmente partita.

1. La giustizia riparativa nel D.Lgs. 150/2022: finalità e ambizioni

Il D.Lgs. n. 150/2022 ha introdotto un sistema organico di giustizia riparativa nella procedura penale, mutuando i modelli internazionali e europei, e richiamandosi alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e alle linee guida delle Nazioni Unite. L’ambizione era quella di offrire percorsi volontari di mediazione tra vittima e autore del reato, fondati su consenso informato, terzietà del mediatore e centralità del dialogo.

La novità, descritta come “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia, si collocava in una prospettiva sistemica: aprire spazi per la responsabilizzazione del reo, la riconciliazione, la prevenzione della recidiva e la ricomposizione del conflitto sociale.

2. Il quadro normativo transitorio e il ruolo delle Conferenze locali

L’art. 92 del decreto prevedeva un regime transitorio con due tappe principali:

La ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti, svolti da soggetti pubblici o privati, convenzionati o collegati mediante protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari; L’avvio delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, intese come snodo territoriale tra istituzioni, enti del terzo settore e autorità giudiziarie.

Il termine fissato per la piena operatività delle strutture era inizialmente il 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 giugno 2024. Tuttavia, come confermato dalla relazione del ministro Nordio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, si è giunti appena alla fase di mappatura preliminare. Il completamento delle infrastrutture materiali e immateriali resta quindi lontano.

3. I segnali della “crisi di rigetto”: oltre la lentezza attuativa

Molti osservatori, sia accademici sia operatori del settore, parlano oggi di una vera e propria “crisi di rigetto” del modello riparativo. Le cause sono molteplici:

Assenza di fondi strutturali e formazione specializzata: i mediatori riparativi sono ancora in numero esiguo e manca un percorso di accreditamento nazionale. Diffidenza culturale della magistratura e degli avvocati, che faticano ad integrare il paradigma riparativo nel contesto processuale tradizionale. Ambiguità istituzionali: le Conferenze locali non hanno ricevuto linee guida univoche, né competenze formalmente definite. Assenza di campagne informative pubbliche: la cittadinanza non conosce il significato né le potenzialità della giustizia riparativa.

4. Verso un’implementazione effettiva? Prospettive e proposte

La giustizia riparativa può rappresentare una risorsa sistemica, non solo in termini deflattivi per il processo penale, ma anche come strumento di umanizzazione della pena e di riconoscimento del danno alla vittima. Tuttavia, senza:

un piano nazionale operativo; un fondo stabile per la formazione dei mediatori; la valorizzazione delle best practices già presenti in alcune realtà locali; e una normativa secondaria chiara a sostegno dell’articolato legislativo, l’intero impianto rischia di rimanere lettera morta, relegato a un’opzione residuale anziché a una componente strutturale del sistema penale.

Conclusioni

La parabola della giustizia riparativa, da promessa innovativa a riforma incompiuta, rappresenta un caso emblematico di scollamento tra normazione e realtà operativa. Il “fiore all’occhiello” della riforma Cartabia ha finito per appassire ancor prima di fiorire davvero. Per evitarne il definitivo fallimento, occorre ripensare l’intervento pubblico in chiave sistemica e partecipata, restituendo alla giustizia riparativa il suo autentico potenziale trasformativo.

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CRISI D’IMPRESA: CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SULLA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA MINORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, ONERE PROBATORIO E RILIEVI PROCESSUALI

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1. Introduzione: l’impresa minore nel Codice della crisi d’impresa

Nel contesto della liquidazione giudiziale, disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), assume rilievo determinante la qualificazione dell’impresa come “minore”, ai fini dell’esclusione dal procedimento liquidatorio. In particolare, l’art. 2, comma 1, del nuovo Codice prevede criteri dimensionali, patrimoniali e reddituali precisi per delimitare il perimetro soggettivo di applicazione della liquidazione giudiziale.

Una recente decisione della Corte d’Appello di Venezia ha riaffermato l’ammissibilità, anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa, della prova della qualifica di impresa minore, anche ove il debitore sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado. Si tratta di una pronuncia che, pur nell’ambito della nuova normativa, si colloca in linea di continuità con gli orientamenti formatisi sotto il vigore della previgente Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

2. I requisiti per la qualifica di “impresa minore”

L’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 14/2019 stabilisce che non è soggetta a liquidazione giudiziale l’impresa che, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), abbia:

Un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000; Ricavi annui complessivi, comunque risultanti, non superiori a euro 200.000; Un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.

Tali soglie ricalcano, sotto un diverso profilo sistematico, quelle già previste dall’art. 1, comma 2, della L.F., a dimostrazione di una continuità normativa nella delimitazione dell’area di fallibilità.

3. L’onere della prova e il momento della sua deduzione

Elemento centrale della pronuncia della Corte veneta è il richiamo alla possibilità per il debitore di fornire la prova del possesso dei requisiti dell’impresa minore anche in sede di reclamo, nonostante l’inerzia nel procedimento di primo grado.

In base al principio affermato, l’onere probatorio che grava sull’imprenditore riguarda la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali, e tale onere può essere assolto non necessariamente mediante i bilanci d’esercizio, bensì anche con altri mezzi di prova, tra cui:

documentazione contabile extra-bilancio; perizie contabili; dichiarazioni fiscali; altre evidenze documentali idonee a ricostruire i parametri richiesti.

Tale possibilità valorizza la funzione del reclamo quale fase non meramente impugnatoria, ma anche ricostruttiva della fattispecie, in cui il debitore può far valere per la prima volta le circostanze decisive per la sua esclusione dal perimetro soggettivo della procedura.

4. Continuità con la Legge Fallimentare abrogata

La Corte d’Appello di Venezia richiama espressamente l’orientamento già consolidato sotto la vigenza dell’art. 1, comma 2, L.F., secondo cui il fallito può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova relativi ai limiti dimensionali. Si conferma così la persistenza di un principio processuale di favore per la tutela sostanziale dell’imprenditore, anche alla luce delle finalità deflattive e selettive del nuovo sistema.

5. Conclusioni: profili applicativi e riflessi operativi

L’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello evidenzia come il procedimento di reclamo rappresenti uno strumento effettivo per far valere la non fallibilità dell’impresa minore, anche in presenza di pregressa contumacia.

In ottica operativa, si tratta di un importante strumento di salvaguardia per gli imprenditori minori, che – pur non attivandosi tempestivamente – conservano un’ultima occasione processuale per sottrarsi alla liquidazione giudiziale, a condizione di provare documentalmente il possesso dei requisiti di legge.

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Corte di Appello di Venezia, sez. I, sentenza 15 luglio 2025, n. 2510 integrale, in formato pdf:

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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LA CASS. RIBADISCE LA DISTINZIONE TRA BANCAROTTA DISTRATTIVA E PREFERENZIALE NELLA RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI AI SOCI

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Art. 216, L. fall.:
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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DOTTRINA: LA BANCAROTTA

La bancarotta fraudolenta è un reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano, che punisce l’imprenditore che, in caso di fallimento, compie atti diretti a frodare i creditori, sottraendo, occultando o distruggendo beni aziendali, alterando la contabilità, o favorendo alcuni creditori a danno di altri

Definizione e caratteristiche: 

  • La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare, ovvero può essere contestata solo a seguito della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. 
  • Si configura quando l’imprenditore, prima o durante la procedura fallimentare, compie azioni dolose che pregiudicano i diritti dei creditori. 
  • Le condotte tipiche includono:
    • Distrazione di beni: sottrazione, occultamento, distruzione o dissipazione di beni aziendali. 
    • Alterazione della contabilità:falsificazione o distruzione di libri contabili o scritture, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale. 
    • Bancarotta preferenziale: favorire alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio di parità di trattamento. 
  • La bancarotta fraudolenta può essere patrimoniale, quando riguarda beni, o documentale, quando riguarda la documentazione contabile. 

Sanzioni: 

  • La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione, che può variare da 3 a 10 anni, a seconda della gravità del reato. 
  • Oltre alla reclusione, possono essere applicate pene accessorie, come l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali. 
  • Il termine di prescrizione è di 10 anni, che può essere aumentato in caso di atti interruttivi. 

Differenza tra bancarotta fraudolenta e semplice: 

  • La bancarotta semplice è caratterizzata da negligenza o imprudenza nella gestione dell’impresa, mentre la bancarotta fraudolenta richiede un’azione dolosa dell’imprenditore. 
  • Le sanzioni per la bancarotta semplice sono generalmente meno severe rispetto a quelle per la bancarotta fraudolenta

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Premessa

Con la recente sentenza n. 27259/2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilievo in materia di reati fallimentari: la qualificazione della restituzione di finanziamenti erogati dai soci alla società fallita. L’intervento si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato ma oggetto di continue precisazioni interpretative, specie per la delicata distinzione tra bancarotta preferenziale e distrattiva.

Il caso: restituzione di somme a soci e distrazione patrimoniale

La vicenda trae origine dal fallimento della società “Parco s.r.l.”, avvenuto nel 2014. L’amministratore di fatto, Carmelo Catania, era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver prelevato ingenti somme dalle casse sociali a beneficio proprio, della “Markom s.r.l.” (di cui era socio al 95%), e di altri soggetti legati alla compagine societaria. Tra questi, il coimputato Riccardo Ponzio, ritenuto concorrente extraneus.

La difesa di Catania ha sostenuto in sede di legittimità che si trattasse non di distrazione, bensì di restituzione di finanziamenti concessi alla società a titolo di mutuo, perciò la condotta sarebbe riconducibile alla bancarotta preferenziale.

Il nodo interpretativo: distrazione o preferenza?

La Corte, nel rigettare il ricorso, ricostruisce e valorizza l’evoluzione giurisprudenziale in materia:

Se la somma versata dal socio costituisce un vero mutuo (ex art. 1813 c.c.) e viene restituita prima della liquidazione e in violazione della par condicio creditorum, si configura bancarotta preferenziale. Tuttavia, se il versamento è effettuato in una fase di squilibrio finanziario della società, tale da suggerire la natura di conferimento “sostitutivo del capitale”, allora la restituzione assume carattere distrattivo, penalmente più grave.

Questa impostazione si fonda sull’art. 2467, comma 2, c.c., che equipara ai conferimenti i finanziamenti erogati dai soci in situazioni di crisi, impedendone la restituzione in pregiudizio dei creditori.

La distinzione giuridica: criteri guida della Cassazione

La sentenza sottolinea alcuni principi chiave per distinguere tra bancarotta preferenziale e distrattiva:

La forma del versamento è irrilevante: ciò che conta è la situazione economica della società al momento dell’immissione di denaro. Se la società è in grave crisi o sottocapitalizzazione, il finanziamento si considera anomalo o sostitutivo del capitale. Il rimborso di tali somme configura una distrazione di beni a danno dei creditori. Solo in assenza di dissesto e in presenza di un mutuo regolarmente documentato, può parlarsi di pagamento preferenziale.

Gli effetti della sentenza n. 27259/2025

Con questa decisione, la Cassazione:

Conferma la centralità della disciplina dell’art. 2467 c.c. anche nella dimensione penalistica, collegando la qualificazione civilistica del finanziamento alla responsabilità penale dell’amministratore. Rafforza la tutela dei creditori nelle società a ristretta base sociale, dove è più frequente l’immissione di capitale in forma camuffata di prestito. Contribuisce a limitare le prassi elusive, secondo cui i soci “prestano” fondi alla società per poi ritirarli in prossimità del fallimento.

Considerazioni conclusive

La restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni di dissesto non può essere considerata una semplice operazione interna alla società. Se effettuata in violazione della par condicio creditorum e in assenza di un effettivo diritto esigibile, essa si traduce in una condotta penalmente rilevante, integrando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Questa impostazione non solo rafforza la coerenza tra diritto civile e penale, ma costituisce un monito per gli amministratori: le scelte di gestione finanziaria, specie in momenti di crisi, devono sempre essere trasparenti, documentate e coerenti con l’interesse della massa dei creditori.

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🎯 SCHEDA DI SINTESI – CASS. PEN., SEZ. V, SENT. N. 27259/2025

📌 Reati fallimentari e restituzione dei finanziamenti ai soci

🔍 TEMA

Classificazione penale della restituzione di somme da parte della società fallita al socio finanziatore.

⚖️ INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Art. 216, comma 1, L. fall. – Bancarotta fraudolenta per distrazione

2. Art. 216, comma 3, L. fall. – Bancarotta preferenziale

3. Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci

4. Art. 1813 c.c. – Mutuo

📚 PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO

“La restituzione ai soci di somme versate in un momento di grave squilibrio finanziario integra bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché tali somme sono da qualificarsi come conferimenti sostitutivi del capitale ai sensi dell’art. 2467 c.c.”.

📌 Criteri guida della Cassazione

✅ Conta la situazione della società al momento del versamento, non la forma dell’operazione

✅ Se la società era in crisi → il versamento è postergato (art. 2467 c.c.)

✅ Se postergato → la restituzione è distrattiva, non preferenziale

✅ Solo se mutuo regolare, senza crisi → bancarotta preferenziale

🧩 RATIO LEGIS

Prevenire la sottocapitalizzazione occulta e tutelare i creditori da manovre elusive da parte dei soci, specie nelle s.r.l. a ristretta base.

⚠️ IMPLICAZIONI PRATICHE

Attenzione alla tempistica e alla forma dei versamenti soci Documentare chiaramente la natura del finanziamento Valutare lo stato economico della società prima della restituzione Responsabilità anche per gli amministratori di fatto e per i cooperatori esterni

👥 Parti coinvolte nella sentenza

Imputati: Carmelo Catania (amministratore di fatto) e Riccardo Ponzio (cooperatore esterno) Società fallita: Parco s.r.l. Società beneficiaria: Markom s.r.l.

📎 Conclusione

La sentenza rafforza l’orientamento secondo cui l’introduzione di capitali in società in crisi non può generare diritto alla restituzione, e ogni prelievo successivo è penalmente rilevante come distrazione.

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Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 27259/2025 integrale, in formato pdf:

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Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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TUN: ALLA CASSAZIONE L’ARDUO COMPITO (EX ART. 363-BIS C.P.C.) DI RISOLVERE IL CONFLITTO SULL’APPLICAZIONE DELLA TUN O DELLE TABELLE MILANESI E SULLA CONNESSA RETROATTIVITÀ

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TUN

La Cassazione è chiamata a chiarire se la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale si applichi anche ai sinistri anteriori al 5 marzo 2025. Analisi dell’ordinanza del Tribunale di Milano e delle implicazioni giuridiche.

Introduzione

Con l’ordinanza del 18 luglio 2025, la sezione X civile del Tribunale di Milano (estensore Spera) ha sollevato una questione interpretativa di rilievo sistematico, disponendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia. Oggetto del rinvio è l’ambito di applicazione temporale della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni gravi derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, come prevista dal D.P.R. 12/2025 e dall’art. 138 Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

L’interrogativo centrale è se tale tabella possa applicarsi anche ai sinistri verificatisi anteriormente al 5 marzo 2025, data di sua entrata in vigore. Il nodo interpretativo ha generato ampio dibattito dottrinale e un significativo contrasto giurisprudenziale.

Il quadro normativo: tra certezza e interpretazione estensiva

L’art. 5 del D.P.R. 12/2025 stabilisce espressamente l’efficacia della Tabella Unica a partire dal 5 marzo 2025, mentre l’art. 138 CAP ne definisce l’ambito oggettivo, limitandolo a danni da responsabilità civile auto e sanitaria.

Tuttavia, la Cassazione (sent. n. 11319/2025) ha già affermato in via incidentale che la TUN esprime valori equitativi di fonte superiore, in quanto provenienti dal legislatore, e che quindi potrebbe essere utilizzata in via analogica o sussidiaria anche per fatti anteriori, come parametro equitativo conforme all’art. 1226 c.c.

In tale prospettiva, la Tabella di legge diventerebbe un riferimento unificante per la giurisprudenza di merito, in un’ottica di maggiore uniformità valutativa tra casi analoghi.

L’importanza del rinvio pregiudiziale e la funzione della riforma Cartabia

Il Tribunale di Milano si avvale dello strumento innovativo del rinvio pregiudiziale introdotto dalla riforma Cartabia, che consente ai giudici di merito di sottoporre alla Suprema Corte una questione di diritto:

di difficile interpretazione; rilevante per la decisione del caso concreto; priva di precedenti risolutivi da parte della Cassazione.

L’obiettivo è favorire un dialogo ermeneutico preventivo tra giudici di merito e di legittimità, volto a scongiurare incertezze applicative in una materia che ha ricadute significative sul piano economico e sociale.

Il caso concreto: la discrepanza tra TUN e Tabelle milanesi

Il caso all’esame del Tribunale di Milano riguarda un incidente stradale del 2021, con danno superiore al 9%. L’applicazione della TUN comporterebbe una riduzione risarcitoria di circa 20.000 euro rispetto a quanto previsto dalle Tabelle milanesi 2024, sia per la componente biologica che per quella temporanea.

In particolare, le differenze liquidative riguardano anche la personalizzazione del danno e la componente morale, rispetto alle quali la TUN prevede parametri più restrittivi. Ciò mette in discussione la tenuta costituzionale del principio di integrale risarcimento, ex art. 32 Cost. e art. 2059 c.c.

I quesiti sottoposti alla Corte di Cassazione

Il Tribunale ha articolato tre quesiti, tutti centrati sul corretto parametro di riferimento che il giudice deve adottare nella liquidazione del danno non patrimoniale.

1. Obbligatorietà delle Tabelle milanesi :

se, per evitare la violazione di legge, il giudice debba continuare ad applicare le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (Ed. 2024), considerate parametro di conformità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. dalla Cassazione (sent. n. 12408/2011 e n. 10579/2021).;

2. Obbligatorietà della TUN:

se, dopo l’emanazione del D.P.R. 12/2025, debba invece considerarsi la TUN il nuovo parametro legale, prevalente anche per fatti anteriori, in forza del principio di uniformità e legalità risarcitoria;

3. Libertà di scelta motivata del giudice:

se il giudice possa optare, con adeguata motivazione, tra TUN e Tabelle milanesi, in funzione delle peculiarità del caso concreto, conservando un margine di discrezionalità valutativa;

Considerazioni conclusive e scenari futuri

Il rinvio pregiudiziale sollecita un intervento chiarificatore e sistematico della Cassazione. L’auspicio è che la Suprema Corte possa fornire una soluzione netta, capace di bilanciare l’esigenza di uniformità risarcitoria con quella di tutela effettiva del diritto alla salute e del principio di personalizzazione del danno.

La questione tocca anche aspetti costituzionali e sovranazionali, implicando un confronto con il principio di tutela integrale e personalizzata del danno alla persona, riconosciuto anche dalla Corte EDU.

Una decisione troppo rigida potrebbe mettere a rischio il principio di equità sostanziale, mentre un’eccessiva apertura all’autonomia del giudice potrebbe vanificare gli sforzi di standardizzazione legislativa. È dunque su questo crinale che si gioca il futuro equilibrio tra certezza del diritto e giustizia del caso concreto.

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“LE RESPONSABILITÀ SANITARIE”, DUEPUNTOZERO EDIZIONI

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Negli ultimi decenni, la responsabilità medico-sanitaria si è progressivamente affermata come un settore autonomo della responsabilità civile, distaccandosi dalla tradizionale configurazione incentrata esclusivamente sulla figura del medico. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha portato a una rielaborazione complessiva dell’intero sistema della responsabilità in ambito sanitario, culminata nella disciplina organica introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco). Tale intervento legislativo ha segnato il superamento del classico binomio medico-paziente, introducendo un approccio sistemico che coinvolge tutte le professioni sanitarie, nella consapevolezza dell’indispensabile apporto di figure quali il personale infermieristico, gli assistenti sanitari e i tecnici delle diverse branche della medicina.

La legge Gelli-Bianco ha ridefinito i confini della responsabilità sanitaria nei suoi molteplici aspetti – civile, penale ed erariale – disegnando specifici statuti di responsabilità per le strutture e per gli esercenti la professione sanitaria. A partire dal cd. decalogo di San Martino del 2018, la giurisprudenza ha cercato di sistematizzare i principi applicabili, contribuendo a chiarire – pur tra luci e ombre – il quadro normativo e interpretativo.

Il presente lavoro si propone, in primo luogo, di ripercorrere l’evoluzione storica del concetto di responsabilità sanitaria, evidenziandone la progressiva estensione a tutti i soggetti coinvolti nella relazione di cura. In secondo luogo, si intendono analizzare i distinti regimi di responsabilità che trovano applicazione nei confronti delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione, valorizzando l’apporto della giurisprudenza e della dottrina nella loro definizione.

Ampio spazio sarà dedicato, inoltre, all’esame del nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla legge Gelli-Bianco, la cui attuazione è stata demandata a fonti regolamentari di secondo livello, tra cui il decreto ministeriale 232/2023, destinato a entrare pienamente in vigore entro dicembre 2025. In tale contesto verranno evidenziate le principali criticità e le potenzialità di un sistema assicurativo ancora in fase di consolidamento.

Infine, l’analisi non potrà prescindere dal confronto con i più recenti progetti di riforma, che, pur nel tentativo di razionalizzare e semplificare la materia, rischiano di mettere in discussione alcuni delicati equilibri faticosamente raggiunti con la legge Gelli-Bianco.

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TRIBUTARIO: LA CONSULTA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DI ALCUNI ATTI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

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La Corte costituzionale e la giurisdizione sugli atti di recupero dei contributi a fondo perduto: commento alla sentenza n. 124/2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 23 giugno 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di alcune disposizioni normative che attribuivano alla giurisdizione tributaria le controversie relative al recupero dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza da Covid-19. Il presente contributo analizza il contenuto della decisione, soffermandosi sul principio del giudice naturale precostituito per legge, sull’unitarietà della giurisdizione ordinaria in materia di diritti soggettivi e sulla razionalità del sistema di riparto tra le giurisdizioni.

Introduzione

Durante la pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti colpiti dalle restrizioni sanitarie. Le norme impugnate (art. 1, comma 10, del d.l. n. 137/2020 e art. 25, comma 12, del d.l. n. 34/2020) stabilivano che le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi non spettanti fossero devolute alla giurisdizione tributaria.

La Corte costituzionale, sollecitata da più ordinanze di rimessione, ha censurato questa scelta legislativa, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento e una violazione dell’art. 102, comma 1, Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali.

1. Il quadro normativo: contributi emergenziali e giurisdizione tributaria

Il decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) e il decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) hanno introdotto contributi a fondo perduto destinati a soggetti economici penalizzati dalla crisi pandemica. In caso di indebita percezione, l’Agenzia delle entrate era autorizzata al recupero delle somme.

Tuttavia, il legislatore ha previsto che la giurisdizione sulle liti relative agli atti di recupero spettasse alle commissioni tributarie, estendendo di fatto la giurisdizione tributaria a materie di natura non strettamente tributaria.

2. Le censure sollevate: violazione del divieto di giudici speciali e disparità di trattamento

Le ordinanze di rimessione hanno denunciato che le disposizioni censurate:

affidano alla giurisdizione tributaria questioni aventi natura civilistica, come il diritto alla restituzione di somme indebitamente erogate; creano una frattura irrazionale nel sistema, perché la spettanza originaria del contributo è devoluta alla giurisdizione ordinaria, mentre il recupero è affidato alla giurisdizione tributaria; determinano una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche (richieste e recuperi di contributi) in ragione di una differente qualificazione meramente processuale.

La questione principale è stata dunque la compatibilità con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) e con il divieto di istituire giudici speciali (art. 102, comma 1, Cost.).

3. La decisione della Corte costituzionale: illegittimità parziale per irragionevolezza

Con la sentenza n. 124/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto.

3.1. Giurisdizione e natura civilistica della controversia

La Corte ha ribadito che la giurisdizione tributaria può essere estesa solo a controversie connesse all’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, il contributo a fondo perduto non ha natura tributaria, ma rappresenta una prestazione patrimoniale di sostegno economico, soggetta alle regole del diritto civile.

3.2. Disparità di trattamento e irrazionalità del riparto

La Corte ha evidenziato che la normativa impugnata produce un effetto distorsivo: la fase di concessione del contributo è sottoposta al giudice ordinario, mentre la fase di recupero è affidata al giudice tributario. Questa duplicazione irragionevole del riparto giurisdizionale mina l’unitarietà del sistema e genera confusione, compromettendo l’effettività della tutela giurisdizionale.

4. Profili sistematici: verso una razionalizzazione del riparto giurisdizionale

La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale attenta a garantire coerenza e razionalità nel riparto tra giurisdizione ordinaria e speciale, come già evidenziato nelle pronunce relative all’ambito previdenziale, sanitario e delle prestazioni economiche pubbliche.

In linea generale, la giurisdizione speciale può essere giustificata solo in presenza di un rapporto funzionale con l’obbligazione fiscale. In mancanza di tale presupposto, la devoluzione al giudice speciale viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di giusto processo (art. 111 Cost.).

Conclusioni

La sentenza n. 124/2025 rappresenta un importante passo verso una razionalizzazione del sistema giurisdizionale, riaffermando i principi fondamentali della tutela dei diritti soggettivi e del giudice naturale. La Corte costituzionale ha correttamente ristabilito la coerenza tra natura del rapporto giuridico sostanziale e giurisdizione competente, ponendo un limite all’estensione impropria della giurisdizione tributaria a controversie estranee alla materia fiscale.

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Corte Costituzionale, sentenza n. 124/2025 integrale, in formato pdf:

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“SOCIETAS”: L’EX CONSULENTE DI TRUMP GEORGE LOMBARDI CI PARLA DEL RUSSIAGATE E DELL’AMMINISTRAZIONE USA

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In questa puntata, affrontiamo con l’imprenditore italo-americano George Lombardi (già consulente di Donald Trump), le ultime notizie sull’indagine denominata Russiagate e sulle novità della politica dell’Amministrazione Trump.

Puntata integrale di Societas

Russiagate, la CIA ammette l’errore: il dossier del 2016 era politicizzato

Un rapporto interno della CIA diffuso nel 2025 smentisce il dossier del Russiagate: accuse a Trump basate su fonti fragili e pressioni politiche. Brennan e Comey nel mirino della giustizia.


Il Russiagate era una costruzione politica? Le nuove rivelazioni della CIA

A quasi dieci anni dalle elezioni presidenziali del 2016, uno sconvolgente rapporto interno della CIA rimette in discussione le basi dell’intero caso Russiagate. Diffuso il 26 giugno 2025 dalla giornalista Miranda Devine sul New York Post, il documento fa luce su gravi manipolazioni procedurali e pressioni politiche interne all’intelligence americana.

Un’inchiesta interna che cambia la narrativa

Il rapporto, commissionato dall’ex direttore della CIA John Ratcliffe, esamina il documento dell’Intelligence Community Assessment (ICA) pubblicato nel dicembre 2016, che accusava la Russia di voler influenzare le elezioni a favore di Donald Trump. Le conclusioni sono clamorose: l’intera accusa si basava su fonti fragili, dossier screditati e analisi condotte in modo non imparziale.

Le responsabilità di Brennan e Comey

Secondo l’inchiesta, John Brennan, all’epoca direttore della CIA, avrebbe selezionato un ristretto gruppo di analisti delle sole CIA, FBI, NSA e ODNI, escludendo 13 delle 17 agenzie federali. Un’operazione senza contraddittorio, che ha condotto a conclusioni già allora oggetto di forti critiche interne.

James Comey, ex capo dell’FBI, avrebbe invece cambiato posizione sull’ipotesi di collusione dopo pressioni interne, nonostante in precedenza alti funzionari dell’FBI avessero affermato al New York Times che non esistevano prove concrete di un legame tra Trump e il Cremlino.

Il controverso dossier Steele e il ruolo della Clinton

Elemento centrale dell’ICA fu il dossier Steele, redatto dall’ex agente dell’intelligence britannica Christopher Steele, su iniziativa della campagna Clinton e attraverso lo studio legale Perkins Coie. Il documento, già screditato all’epoca, venne inserito nel rapporto nonostante forti obiezioni interne.

Una email interna del 29 dicembre 2016, firmata dal vicedirettore dell’analisi CIA, avvertiva che l’inclusione del dossier avrebbe minato la credibilità dell’intero rapporto. Ma le proteste vennero ignorate.

La posizione della NSA: scetticismo mascherato

Anche la NSA, guidata allora da Mike Rogers, espresse solo una “moderata fiducia” nelle conclusioni dell’ICA. In gergo dell’intelligence, questo equivale a un rifiuto velato. Secondo fonti interne, Putin avrebbe potuto non preferire Trump, percepito come “imprevedibile”, rispetto a Hillary Clinton, considerata più “gestibile”.

I protagonisti sotto indagine

Ad oggi, John Brennan e James Comey sarebbero formalmente indagati per irregolarità nella conduzione dell’inchiesta: dichiarazioni false al Congresso, uso distorto delle fonti, e mancato rispetto delle procedure interne.

Anche Christopher Steele è tornato sotto i riflettori: nella sua deposizione del 2019, aveva ammesso di aver usato informazioni non verificate, provenienti da fonti legate alla propaganda russa.

Il prezzo della propaganda: chi pagherà?

Il Russiagate ha dominato il dibattito pubblico e politico per anni, alimentando campagne mediatiche contro chiunque osasse dubitare della narrativa ufficiale. Oggi, questo nuovo rapporto CIA impone una rivalutazione storica dell’intera vicenda, sollevando interrogativi sull’uso politico delle agenzie di intelligence.

Come osservato da Simona Mangiante, avvocato e moglie di George Papadopoulos (ex consigliere di Trump coinvolto nel Russiagate), le rivelazioni contenute nel dossier Ratcliffe potrebbero segnare una svolta epocale nella percezione pubblica del caso.

Conclusioni: Russiagate, indagine o operazione politica?

Alla luce dei nuovi elementi, è lecito chiedersi: quanto del Russiagate fu vera indagine, e quanto fu costruzione politica? E soprattutto, chi pagherà per le gravi distorsioni emerse?

L’opinione pubblica, sempre più scettica verso le versioni ufficiali, attende risposte. Se confermate a livello istituzionale, queste rivelazioni potrebbero rappresentare uno spartiacque nella storia delle relazioni tra intelligence e politica negli Stati Uniti.


George Lombardi e Donald Trump

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REATI TRIBUTARI: CASS. PEN., SEZ. III, N. 26898/2025 CHIARISCE CHE I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE DIFFERISCONO A SECONDA CHE LE SCRITTURE CONRABILI SIANO DISTRUTTE O OCCULTATE

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La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 26898/2025, offre un’importante chiarificazione sulla qualificazione giuridica dei reati di distruzione e occultamento di scritture contabili ai fini della decorrenza della prescrizione penale. In particolare, viene riaffermata la distinzione tra reato istantaneo e reato permanente, con effetti significativi sull’individuazione del dies a quo della prescrizione.


1. Introduzione

Nel diritto penale tributario, la definizione della natura del reato – istantanea o permanente – incide in modo determinante sulla determinazione del termine di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri interpretativi, specialmente in relazione ai delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra cui si annoverano i reati di cui all’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

La sentenza n. 26898 del 2025 si inserisce in questo filone interpretativo, delineando con chiarezza i criteri distintivi tra distruzione e occultamento delle scritture contabili e i rispettivi effetti sulla decorrenza della prescrizione.


2. Il fatto e la qualificazione giuridica

Nel caso esaminato, il ricorrente era stato imputato per aver posto in essere condotte di distruzione e/o occultamento di scritture contabili obbligatorie, impedendo così la ricostruzione del volume d’affari ai fini fiscali. L’elemento dirimente è consistito nell’individuazione del momento consumativo del reato al fine di stabilire se lo stesso fosse prescritto.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio oramai consolidato:

«Il reato di distruzione di scritture contabili ha natura istantanea, e la prescrizione decorre dal momento in cui si realizza la condotta distruttiva; al contrario, il reato di occultamento presenta natura permanente, la cui consumazione perdura sino alla conclusione dell’attività ispettiva o accertativa dell’Amministrazione finanziaria.»


3. Il reato di distruzione di scritture contabili: natura istantanea

Secondo l’orientamento consolidato, confermato dalla sentenza in esame, la distruzione delle scritture contabili configura un reato istantaneo, in quanto l’offesa all’interesse protetto (trasparenza fiscale e possibilità di controllo) si verifica e si esaurisce nel momento in cui i documenti vengono fisicamente distrutti.

3.1. Conseguenze in termini di prescrizione

Ne deriva che la prescrizione decorre dal momento in cui avviene la distruzione, anche se l’illecito viene scoperto successivamente:

«Il momento consumativo coincide con l’esaurirsi della condotta materiale di distruzione, non rilevando l’epoca della scoperta del reato».

Questo orientamento è coerente con quanto stabilito, tra le altre, in Cass. pen., Sez. III, n. 36083/2017, che ha ribadito la natura istantanea del delitto, non suscettibile di protrazione nel tempo.


4. L’occultamento di scritture contabili: reato permanente

Diversamente, il reato di occultamento è qualificato come reato permanente: la sua consumazione non si esaurisce nell’atto iniziale di sottrazione o occultamento, ma perdura fino a quando il documento rimane celato e non accessibile all’autorità tributaria.

4.1. Il dies a quo della prescrizione

La Cassazione n. 26898/2025 chiarisce che la prescrizione, in questo caso, inizia a decorrere dalla conclusione dell’accertamento fiscale:

«La permanenza del reato si arresta solo nel momento in cui l’Amministrazione conclude l’attività ispettiva e l’occultamento diventa inidoneo a impedire l’accertamento».

Tale impostazione si riallaccia a quanto già affermato in Cass. pen., Sez. III, n. 31617/2018, dove si è ritenuto che la natura permanente consente l’estensione del termine prescrizionale fino all’ultimo atto utile dell’ispezione.


5. Profili critici e riflessi pratici

La distinzione tra le due fattispecie assume particolare rilevanza nei procedimenti penali a distanza di tempo rispetto alla commissione del fatto. Infatti, la qualificazione del reato come permanente consente al pubblico ministero di esercitare l’azione penale anche a distanza di anni, mentre l’attribuzione della natura istantanea può determinare l’improcedibilità per intervenuta prescrizione.

Inoltre, la sentenza rafforza l’obbligo per i professionisti e le imprese di custodire le scritture contabili in modo accessibile e verificabile, rafforzando il principio di trasparenza e tracciabilità dell’attività economica.


6. Conclusioni

La Cassazione n. 26898/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza più attenta alla distinzione tra reati istantanei e permanenti. Essa consolida il principio secondo cui la natura della condotta (distruzione vs occultamento) è decisiva nel determinare il momento di consumazione del reato e, conseguentemente, il dies a quo della prescrizione. Tale ricostruzione, oltre a garantire la coerenza sistematica del diritto penale tributario, ha importanti riflessi operativi in fase di indagine e di giudizio.

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