
Il Concordato in Continuità: Chiarimenti sulla Riformulazione dell’Articolo 112, Comma 2 del Codice della Crisi d’Impresa
Le incertezze che caratterizzavano il complesso processo di approvazione di un concordato in continuità sono state superate con la riformulazione dell’articolo 112, comma 2, del Codice della crisi d’impresa, operata dal correttivo ter.
Oggi è chiaro che, anche in presenza di opposizioni da parte di una o più classi di creditori, l’omologa può essere concessa in due situazioni:
- Quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, a condizione che almeno una di esse sia formata da creditori con diritti di prelazione (articolo 112, comma 2, lettera d, primo periodo).
- Quando almeno una classe favorevole è composta da creditori che avrebbero ricevuto una soddisfazione parziale rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione (articolo 112, comma 2, lettera d, secondo periodo).
Il Ruolo della Giurisprudenza: Tribunale di Bergamo e Tribunale di Torino
La giurisprudenza, in particolare la sentenza dell’11 aprile 2023 del Tribunale di Bergamo, aveva già anticipato questi chiarimenti. Il Tribunale aveva sottolineato che, per ottenere l’omologazione forzosa del concordato, il voto determinante doveva provenire da una classe di creditori i cui interessi sarebbero stati pregiudicati dall’applicazione della relative priority rule (Rpr) invece della absolute priority rule (Apr) sul surplus concordatario.
In effetti, applicando l’Apr, ogni grado di privilegio deve essere soddisfatto solo se quelli di rango inferiore sono stati integralmente pagati. Al contrario, la Rpr permette di soddisfare creditori di rango inferiore anche senza pagare integralmente quelli di rango superiore, purché siano rispettati i principi di prelazione.
Consolidamento del Principio: Sentenza del Tribunale di Torino
Questo orientamento è stato definitivamente consolidato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 31 ottobre 2024. In questo caso, nonostante il voto contrario di metà delle classi di creditori, il Tribunale ha deciso di omologare forzosamente il concordato in continuità, applicando il novellato articolo 112, comma 2, lettera d.
Il Tribunale torinese ha confermato che la proposta può essere omologata anche se una classe di creditori con diritti di prelazione ha espresso un voto sfavorevole, a condizione che la proposta preveda la distribuzione del surplus concordatario secondo la Rpr. In tal caso, la classe “maltrattata” – cioè quella che avrebbe ottenuto meno rispetto a quanto previsto dalla Apr – può comunque approvare la proposta.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Torino evidenzia un meccanismo di votazione che favorisce la continuità aziendale. Pur consentendo a una minoranza di creditori di influire sull’esito, il sistema mira a riabilitare l’impresa in crisi, tutelando i livelli occupazionali e permettendo la ristrutturazione trasversale.
In conclusione, la decisione torinese rappresenta una delle prime applicazioni pratiche delle nuove disposizioni e conferma il consolidamento dell’orientamento favorevole alla continuità dell’impresa, anche a costo di un compromesso tra i creditori.
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