TUSP: PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA VIGE IL DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO E DI CONCORDATO LIQUIDATORIO

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In occasione dell’adozione del TUSP, il legislatore, ponendosi in continuità dispositiva con il previgente regime normativo, ha confermato la preclusione del soccorso finanziario a favore di organismi partecipati in condizioni di precarietà economico-finanziaria dovute a perdite di esercizio strutturali. Il divieto di soccorso finanziario assume uno specifico rilievo nell’ipotesi in cui la società abbia deciso di ricorrere al concordato liquidatorio, strumento di regolazione della crisi d’impresa con riferimento al quale assume un ruolo centrale la finanza esterna.

Il Codice della Crisi d’Impresa

La materia concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, oggetto di successive modifiche ad opera, da ultimo, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Decreto correttivo ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024.

L’articolo 390 CCI, dedicato alla disciplina transitoria, ha sancito l’ultrattività della disciplina ex regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), le cui disposizioni continuano a essere applicabili alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Il Codice della crisi è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 19 ottobre 2017, n. 155, per la riforma organica delle procedure concorsuali. La riforma ha sostituito i termini fallimento, procedura fallimentare e fallito con le espressioni liquidazione giudiziale, procedura di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (art. 349 CCI).

Tra i principi generali fissati dalla legge delega assume rilievo il principio della unitarietà del procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza (art. 7 CCI). Questo principio prevede la gestione congiunta dei flussi e la trattazione delle domande da parte dello stesso giudice.

Un altro principio chiave della legge n. 155 del 2017 è la priorità della continuità aziendale rispetto alla liquidazione giudiziale, fatta salva la valutazione di convenienza per i creditori (art. 1, co. 1, lett. g, legge n. 155/2017).

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il nuovo regime normativo abbia sancito un allargamento dell’area della concorsualità, con una crescente interazione tra soluzioni privatistiche e regolazione pubblicistica (Cass. civ., Sez. Un., 31-12-2021, n. 42093).

Il Concordato Preventivo Liquidatorio

Nella categoria degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa rientrano:

• Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCI);

• Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCI);

• La convenzione di moratoria (art. 62 CCI);

• La transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCI);

• Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCI);

• Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 65 CCI);

• Il concordato preventivo.

Il decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede la realizzabilità del concordato preventivo mediante continuità aziendale, liquidazione del patrimonio e attribuzione delle attività a un assuntore (art. 84 CCI), privilegiando la continuità aziendale.

Nel concordato liquidatorio assume centralità la finanza esterna: la proposta formulata dal debitore deve prevedere l’apporto di risorse esterne di entità tale da incrementare di almeno il 10% l’attivo disponibile e garantire un soddisfacimento minimo del 20% ai creditori chirografari e privilegiati degradati (art. 84, co. 4, CCI).

La verifica giudiziale verte, tra gli altri requisiti, sulla fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 112, co. 1, lett. g, CCI).

Il Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica

Il quadro disciplinatorio delle società a partecipazione pubblica è stato razionalizzato con il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Riforma Madia).

Il TUSP ha definito uno status giuridico speciale per le società partecipate, in base al quale le norme del codice civile e del diritto privato si applicano solo in assenza di deroghe specifiche (art. 1, co. 3, TUSP).

La riforma mira a razionalizzare le partecipazioni pubbliche per contenere la spesa e prevenire pratiche elusive dei vincoli di finanza pubblica.

Il Divieto di Soccorso Finanziario

L’opzione per la gestione esternalizzata dei servizi pubblici è soggetta a limitazioni stringenti, che riguardano sia la costituzione di società sia il sovvenzionamento di organismi partecipati in perdita.

Il divieto di soccorso finanziario, introdotto nel 2010 (art. 6, co. 19, D.L. 78/2010), impedisce il salvataggio di società partecipate in condizioni di precarietà economico-finanziaria per garantire l’efficienza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici.

In occasione dell’adozione del TUSP, il legislatore ha confermato questa preclusione, dedicandole il comma 5 dell’articolo 14, configurandola come un limite negativo all’incremento della spesa pubblica (C. conti, Sez. reg. contr. Veneto, 29-1-2021, n. 18/2021/PAR). Il divieto risponde a criteri di razionalità economica e tutela delle finanze pubbliche, impedendo interventi di mero soccorso finanziario finalizzati a occultare difficoltà strutturali degli organismi partecipati.

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