
L’individuazione del soggetto legittimato a votare nel concordato preventivo, in caso di crediti bancari garantiti da enti pubblici, è una questione controversa.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 18148/2023) ha stabilito che il credito sorge al momento del rilascio della garanzia ed è condizionato sospensivamente all’inadempimento del garantito. Tuttavia, rimangono dubbi sull’esistenza del credito del fondo di garanzia statale:
• Ipotesi 1: Il credito esiste ex ante, al momento dell’erogazione del finanziamento garantito. In questo caso, la banca sarebbe titolare solo della parte di credito non coperta dalla garanzia e voterebbe esclusivamente per questa.
• Ipotesi 2: Il credito sorge ex post, a seguito dell’escussione della garanzia. Qui la banca, fino al pagamento del garante, sarebbe considerata titolare del 100% del credito ed eserciterebbe il diritto di voto per l’intero, se l’escussione avvenisse dopo il voto.
La decisione del Tribunale di Firenze
Un recente intervento giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Firenze (8 gennaio 2025).
Nel caso esaminato, la debitrice aveva suddiviso i crediti garantiti da Mediocredito Centrale (MCC) e SACE in due classi distinte:
• Classe 7: Creditori privilegiati (MCC e SACE), con un pagamento dell’88,58% del credito.
• Classe 17: Gli stessi creditori, ma per la parte degradata al chirografo per incapienza, con un pagamento del 5,13%.
La proposta concordataria, dunque, aveva anticipato l’escussione della garanzia, classificando i crediti MCC/SACE tra i privilegiati, indipendentemente dal momento dell’escussione della garanzia e del pagamento da parte del Fondo.
Tuttavia, la proposta non ha considerato l’eventualità che, in caso di mancata escussione o contestazione della garanzia, il privilegio non avrebbe operato e i crediti sarebbero stati classificati come chirografari. Questa incertezza ha portato i garanti pubblici a esprimere dubbi sulla titolarità del diritto di voto.
Per risolvere il problema, il Tribunale di Firenze ha ammesso al voto anche le banche garantite per l’intero credito.
Le conseguenze della decisione
Dopo la decisione del Tribunale:
• SACE ha dichiarato la propria titolarità del diritto di voto ed espresso il voto per l’intero credito garantito. Di conseguenza, nessuna delle banche garantite ha votato per la parte di credito coperta dalla garanzia.
• MCC, invece, ha dichiarato di non ritenersi titolare del diritto di voto, lasciando che fossero le banche garantite a votare per l’intero importo del credito.
Questa scelta ha generato un “rimbalzo” del voto tra garanti e creditori garantiti, con effetti opposti ma sincronizzati.
Implicazioni e scenari futuri
Nel caso specifico, la decisione ha garantito una piena partecipazione al voto, ma non è detto che questa soluzione sia sempre efficace. Se dovessero insorgere conflitti tra garante e garantito sulla titolarità del credito, potrebbero verificarsi due scenari critici:
1. Voto multiplo per lo stesso credito.
2. Mancata espressione del voto in caso di conflitto negativo.
In tali situazioni, troverebbe applicazione l’articolo 108, comma 1, del Codice della crisi d’impresa, che disciplina l’ammissione provvisoria al voto per i crediti contestati. In particolare, in caso di apertura del subprocedimento previsto dall’articolo 107, comma 4, il giudice può ammettere il creditore ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.
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