DANNI DA VACCINAZIONE

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L’accertamento del nesso causale nei danni da vaccinazione obbligatoria

In materia di danni da vaccinazione obbligatoria, uno degli snodi centrali è rappresentato dall’accertamento del nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato. Tale profilo, per sua natura eminentemente tecnico-scientifica, assume rilievo tanto nella prospettiva dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 quanto, e soprattutto, nell’ambito dell’azione di responsabilità civile orientata al risarcimento integrale del danno.

1. Il criterio del “più probabile che non”

La giurisprudenza, consolidatasi a partire da Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 576, ha chiarito che l’accertamento del nesso causale nel processo civile deve essere condotto secondo il criterio della “ragionevole probabilità scientifica”, ossia con la verifica che l’evento lesivo sia da ritenere più probabile che non conseguenza della condotta oggetto di causa.

Il principio è stato ribadito in ambito vaccinale da Cass. civ., sez. lav., 12 gennaio 2018, n. 581, la quale ha escluso la necessità di una dimostrazione “oltre ogni ragionevole dubbio”, ritenendo sufficiente che il giudice, sulla base delle prove acquisite, possa ragionevolmente concludere che la somministrazione vaccinale sia stata con alta probabilità la causa efficiente del danno.

2. Probabilità quantitativa vs. probabilità logica

Nel contesto specifico della responsabilità per danni da vaccinazione, il giudice non può limitarsi a considerare la frequenza statistica dell’evento dannoso nella popolazione generale (c.d. probabilità quantitativa), ma deve procedere a una valutazione che tenga conto degli elementi concreti del caso.

La probabilità logica, richiamata da Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2019, n. 18358, consiste nella sintesi ragionata tra i dati della scienza medica e gli elementi specifici del caso concreto, quali:

la prossimità temporale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza del danno; l’assenza di spiegazioni alternative plausibili; l’anamnesi individuale; la coerenza con dati desunti dalla letteratura medico-scientifica accreditata.

In questa prospettiva, la valutazione del giudice civile assume una funzione ricostruttiva, fondata su un giudizio di verosimiglianza razionale più che su un’esatta misurazione probabilistica.

3. Rilevanza dell’art. 2050 c.c.

Nel caso in cui l’azione sia esperita in via risarcitoria, è particolarmente rilevante il ricorso all’art. 2050 c.c., che disciplina la responsabilità da esercizio di attività pericolosa. La somministrazione di vaccini, specialmente se obbligatori, è stata qualificata dalla giurisprudenza come attività pericolosa in ragione dell’impiego di sostanze che, pur essendo nella generalità dei casi sicure, possono provocare in soggetti predisposti reazioni avverse gravi e imprevedibili.

In base a tale norma, l’onere della prova si inverte: spetta al convenuto (Ministero della Salute, ASL, medico somministrante, ecc.) provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, mentre il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il nesso di causalità e l’esistenza del danno.

Anche in tale contesto, il criterio del “più probabile che non” costituisce lo standard valutativo del giudice in ordine alla causalità materiale, ferma restando la specificità del regime probatorio di cui all’art. 2050 c.c.

4. L’importanza della consulenza tecnica

L’accertamento del nesso causale si fonda, nella prassi, sull’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), la quale non vincola il giudice, ma fornisce un supporto fondamentale nella ricostruzione eziologica dell’evento.

Il giudice ha il compito di valutare criticamente la perizia, verificandone:

la conformità al sapere scientifico attuale; la logica argomentativa interna; la rispondenza al caso concreto.

Qualora il CTU fornisca un giudizio di causalità espresso nei termini della “plausibilità clinica” o della “compatibilità temporale”, spetta al giudice interpretare e integrare tale valutazione alla luce del criterio del “più probabile che non”.

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