Il principio espresso dal Tribunale di Avezzano si fonda su una corretta applicazione della nozione medico-legale di danno biologico e sulla distinzione tra invalidità temporanea e invalidità permanente, particolarmente rilevante nei casi in cui la lesione conduce alla morte.
Aspetti medico-legali
• L’invalidità temporanea si riferisce al periodo in cui il soggetto è vivo e subisce un’alterazione transitoria dell’integrità psicofisica, che si conclude con il decesso o con la guarigione (con o senza reliquati permanenti).
• L’invalidità permanente, invece, presuppone che il soggetto sopravviva, poiché implica un equilibrio stabile dell’organismo, seppur alterato, che non può verificarsi in caso di morte.
Danno biologico in caso di morte conseguente a lesioni
Nel caso in cui le lesioni causino la morte, non è configurabile un danno biologico da invalidità permanente, perché:
1. La malattia o lesione non si risolve con un equilibrio stabile, ma conduce al decesso.
2. L’unico danno biologico risarcibile è quello da inabilità temporanea, limitato al periodo tra l’evento lesivo e il decesso.
Risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea
Nel calcolo del risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea in tali situazioni, si evidenziano due fattori:
1. Il fattore tempo: è limitato al periodo tra la lesione e la morte. Se questo intervallo è breve o nullo, il danno risarcibile sarà ridotto o inesistente.
2. L’intensità della lesione: deve essere considerata nella sua massima gravità, poiché la lesione ha determinato l’esito più grave possibile (la morte).
In sostanza, il danno biologico da inabilità temporanea va riconosciuto ed eventualmente quantificato considerando la massima intensità del pregiudizio subito dalla vittima, ma entro il limite temporale circoscritto al periodo di vita residua.
Trasmissibilità agli eredi
Il diritto al risarcimento per il danno biologico da inabilità temporanea maturato dalla vittima è trasmissibile agli eredi, in quanto sorge prima del decesso e si configura come un diritto già acquisito dal danneggiato.
Questo orientamento rispecchia un’applicazione rigorosa dei principi medico-legali e giuridici relativi al danno alla salute e alla trasmissibilità del credito risarcitorio agli eredi.
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