DPCM 18 OTTOBRE 2020

Condividi:

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Delle strade o piazze nei centri
    urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al
    pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi
    commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;
    b) all’articolo 1, comma 4, dopo le parole “possono essere utilizzate” è inserita la seguente “anche”;
    c) all’articolo 1, comma 5, le parole “delle mascherine di comunità” sono sostituite dalle seguenti
    “dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
    d) all’articolo 1, comma 6:
    1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le
    competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse
    nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato
    italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
    sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi
    internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una
    percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non
    oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200
    spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi
    nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a
    sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il
    rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,
    con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a
    protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive
    Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva,
    enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro
della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di
spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte
salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del
15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla
precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa
di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non
sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le
attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
3) alla lettera l), dopo le parole “sono consentite” sono aggiunte le seguenti “dalle ore 8,00 alle
ore 21,00”;
4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti “Sono vietate le sagre e le fiere di
comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle
caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro;”;
5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività
convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a
distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza
del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in
modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;”;
6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed
educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al
Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni
critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane
complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari
di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani
e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di
garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo
svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano
scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed
Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i
corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative
degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon
funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione,
nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento
della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche
di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi
nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono
altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate
dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e
sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire
il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti
gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi
e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile
può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli
spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche
medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con
obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee
guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.
Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;
7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico,
piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in
funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico

territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel
rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18,
nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di
cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;”;
8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in
assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che
di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo
per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti”;
9) alla lettera ff) dopo la parola “siti” sono aggiunte le seguenti “nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade,”;
e) l’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito
dall’allegato A al presente decreto.
f) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) al fine di rendere più
efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore
sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema
centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

Art. 2.
Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di
    quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
    sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
    autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
    attuazione
Condividi:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *