IL RUOLO DEGLI AVVOCATI NEI RAPPORTI CON GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

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L’attuale quadro normativo sul diritto della crisi d’impresa è talmente complesso, che ha determinato una crescita professionale ed un aumento di competenze per la figura dell’Avvocato, rendendolo maggiormente qualificato in rapporto al ruolo di giurista ricoperto in passato.

Infatti, nella società attuale, uno dei principali compiti dell’Avvocato nell’assistere l’imprenditore, la cui azienda attraversa una crisi, è guidarlo nella scelta dello strumento legale più adatto alla risoluzione della stessa.

Gli strumenti utilizzabili per la tutela dell’imprenditore, possono essere sia quelli giudiziali, che quelli stragiudiziali.

Il ruolo dell’Avvocato in questa critica situazione diventa ancora più necessario, in quanto la scelta di uno strumento sbagliato potrebbe pregiudicare irreversibilmente l’esistenza dell’impresa stessa.

Per questo motivo, oggi l’Avvocato può essere definito per il ruolo che ricopre, anche in questo ambito, una sorta di “advisor legale”, in quanto le attività che svolge variano a seconda delle procedure prescelte, nonché della parte assistita.

Alcune di queste attività che egli potrà svolgere sono le seguenti:

  • Redigere l’accordo interbancario e provvedere agli accordi one-to-one con i fornitori principali (secondo l’ART. 67 L.F.).

Questa azione consente all’imprenditore di attuare un piano di risanamento per risollevare la sua Azienda dalla crisi reversibile in cui si trova e in cui l’insolvenza ancora non si è concretizzata.

  • Svolgere un ruolo centrale nella negoziazione e finalizzazione dell’accordo di ristrutturazione tra l’imprenditore ed i creditori, che rappresentano almeno il 60% dei crediti, potendo rappresentare sia l’imprenditore, che le banche e gli intermediari finanziari (secondo l’ART. 182-bis L.F.).
  • Nel caso di CONCORDATO PREVENTIVO (secondo l’ART. 160 L.F.) l’Avvocato, durante il corso  della procedura dovrà supportare l’imprenditore sia nella gestione ordinaria dell’impresa, sia nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La crisi della Giustizia Civile in Italia è tale che secondo la Classifica “Doing Business”, redatta dalla “World Bank” nel 2016, l’Italia è posizionata al 50esimo posto, questo anche e soprattutto a causa del fatto che le imprese che non riescono ad ottenere il pagamento dei propri crediti vantati e questa insolvenza diffusa determina un deterrente per le Imprese straniere ad in vestire in Italia, con una conseguente ripercussione negativa sul Pil e sulla crescita economica nazionale.

Questa grave situazione spinge oggi l’Avvocato ad aumentare ulteriormente la propria professionalità anche e soprattutto nell’ambito stragiudiziale, specializzandosi in sistemi di composizione delle controversie alternativi al giudizio ordinario, i quali oltre ad essere degli strumenti deflattivi del contenzioso, detengono anche una loro forza autonoma.

Questi sistemi si chiamano “ADR”, acronimo che significa “Alternative Dispute Resolution”, ossia una serie di procedimenti atti a velocizzare la risoluzione delle liti o dei conflitti.

In particolare, rimanendo nell’ambito bancario-finanziario, uno di questi sistemi è l’ABF, ossia l’Arbitro Bancario Finanziario, che occupa un posto di rilievo nella risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari finanziari, le banche e le imprese.

L’ABF operativo dall’ottobre 2009, fu legiferato con la legge n. 262/2005, che introdusse nel “Testo Unico Bancario” l’art. 128 bis, il quale impone alle banche di aderire a sistemi stragiudiziali delle controversie con la clientela e quindi anche con le Imprese, allo scopo di assicurare una rapida e meno costosa soluzione delle controversie, garantendo una imparziale ed effettiva loro tutela.

Inoltre le Regole di dettaglio del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e della Banca d’Italia hanno contribuito ad integrare tale disciplina.

L’ABF è competente a pronunciarsi sulle controversie che riguardano esclusivamente operazioni e servizi bancari e finanziari, esclusi i servizi d’investimento e può essere competente a dirimere una controversia riguardante la richiesta di riscossione di un vantato crediti di denaro, il cui valore non superi la soglia massima di €100.000,00.

L’ABF non è un giudice e quindi non emette sentenze o provvedimenti obbligatori, ma è un organismo indipendente ed imparziale e stragiudiziale, al quale può rivolgersi solamente il cliente della banca o dell’intermediario finanziario.

Quindi l’ABF è un organismo abilitato dalla legge ad emettere una VALUTAZIONE DECISIONALE, mediando tra il cliente ricorrente e l’intermediario finanziario, sempre secondo i principi del Diritto.

La VALUTAZIONE DECISIONALE dell’ABF pur non configurandosi come una sentenza vincolante ed idonea a formare giudicato tra le parti costituisce comunque un provvedimento dotato di forza risolutrice della controversia, sia grazie alla sanzione di pubblicità del mancato adempimento della pronuncia dell’ABF sul sito dello stesso organismo e questo determina di conseguenza degli effetti molto negativi sulla reputazione degli Intermediari Finanziari non adempienti e sia grazie ai richiami o alle sanzioni amministrative che la Banca d’Italia, in quanto Autorità Pubblica di Controllo delle Banche e degli Intermediari Finanziari, può comminare a carico degli amministratori, direttori e dei dipendenti delle banche e degli Intermediari Finanziari inadempienti.

In riferimento a questa organismo dell’ABF, il ruolo dell’avvocato diviene determinante, perché se è vero che non sussiste alcun obbligo da parte del cliente di ricorrere all’assistenza professionale, in quanto egli stesso può direttamente effettuare il ricorso all’ABF, è altrettanto vero che solamente grazie ad un avvocato si può ricevere l’adeguata assistenza giuridica in rapporto alla specificità delle norme del settore bancario e finanziario, come anche in rapporto all’eventuale valore ingente che le controversie possono avere ed anche e soprattutto in riferimento alla loro stessa complessità.

Infine il ruolo dell’Avvocato diviene fondamentale per evitare che il cliente non sia in grado di citare il nesso consequenziale tra il contenuto del reclamo e quello del successivo ricorso all’ABF, oppure per evitare che compia degli errori di formulazione della domanda del ricorso stesso, con un’esposizione imprecisa ed a-tecnica, errori che conseguentemente determinerebbero un rigetto della stessa.

Un’altra funzione rilevante dell’avvocato, in questa sua accezione di consulente giuridico, oltre a quella di informare il cliente dell’economicità del ricorso al procedimento dell’ABF (la domanda del ricorso ha un costo esiguo di €20,00), è proprio quella di mettere a conoscenza il cliente della facoltà di ricorrere a codesto strumento stragiudiziale, in quanto pur essendo scritta nei contratti bancario-finanziari, il cliente molto spesso non ne è comunque consapevole.

Inoltre la mole di operazioni e servizi bancari e finanziari per l’acquisto di beni e servizi, bonifici, carte di credito ed altro ancora consentono all’avvocato di poter esercitare le proprie competenze di giurista e la propria professionalità avulso dal processo ordinario.

Quindi l’Avvocato nei rapporti con gli Intermediari Finanziari amplifica il suo ruolo e la sua peculiare e specifica utilità, contribuendo a rendere la sua figura di giurista più completa e sempre più indispensabile per l’assistenza legale nei confronti dell’Imprenditore, il quale vede nell’ampio margine di azione legale del proprio Avvocato, una figura che va oltre quella del difensore, ma diviene quella di un vero e proprio Consulente Legale, nella scelta di attuare dei procedimenti più veloci e più economici per dirimere le proprie controversie anche e soprattutto con il mondo bancario-finanziario.

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