Cassazione, Sentenza n. 21546/2024
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21546/2024 tratta un importante principio in materia di responsabilità del contribuente per la violazione delle norme tributarie. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la responsabilità del contribuente per tali violazioni non richiede che l’amministrazione finanziaria dimostri concretamente l’esistenza del dolo o della colpa.
In sostanza, ciò significa che il contribuente può essere ritenuto responsabile per le violazioni tributarie anche in assenza di una prova specifica che dimostri l’intenzionalità (dolo) o la negligenza (colpa) del suo comportamento. Questo principio si basa sull’idea che la normativa tributaria impone al contribuente determinati obblighi, e la loro inosservanza può determinare automaticamente la responsabilità, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa.
Questa interpretazione può avere rilevanti conseguenze in termini di accertamenti fiscali e di sanzioni, rendendo più agevole per l’amministrazione finanziaria l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni, anche in situazioni dove non sia dimostrabile un comportamento intenzionale o negligente da parte del contribuente.
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SENTENZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
IRPEF ACCERTAMENTO
SINTETICO REDDITOMETRO C 8maggio 2024
LUCIO NAPOLITANO ROBERTA CRUCITTI MARIA LUISA DE ROSA GIAN PAOLO MACAGNO DANILO CHIECA
Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7625/2015 R.G. proposto da elettivamente domiciliato in Roma
presso lo studio dell’avv. rappresentato e difeso dall’avv.
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 4080/2014 depositata li 23 luglio 2014
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a d u e distinti avvisi di accertamento
-ricorrente-
Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c
Numero registro generale 7625/2015
mediante iquali determinava con metodo sintetico, aluensi del gheraet 215462/024 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base aglidandiGilicatione 31/07/2024
capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e
del 19 novembre 1992 (cd. ‹vecchio redditometro>), li reddito complessivo netto del contribuente da sottoporre a tassazione ai
fini dell’IRPE relativamente agli anni 2007 e 2008.
Il contestava le pretese erariali proponendo separate
impugnazioni avverso i singoli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando li reddito complessivo netto da sottoporre a tassazione in 75.000 euro per ciascuno dei due anni d’imposta oggetto di accertamento.
La decisione veniva appellata da ambo le parti davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con
sentenza n. 4080/2014 del 23 luglio 2014, accoglieva l’appello principale dell’Amministrazione Finanziaria e respingeva quello
incidentale della parte privata; per l’effetto, ni riforma della pronuncia di prime cure, rigettava gli originari ricorsi del contribuente.
Rilevava li collegio di secondo grado, per quanto qui ancora interessa: – che l’atto di appello era stato validamente sottoscritto
dal capo del team legale dell’ufficio finanziario in virtù di delega
conferitagli dal direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate; – che li contribuente non aveva «affatto dimostrato che le spese di
gestione dei vari beni posseduti»-fra i quali anche una barca a vela- e gli incrementi patrimoniali ottenuti (fossero stati finanziati da disinvestimenti patrimoniali o da redditi esenti goduti nel periodo degli accertamenti, per potersi annullare o ridurre i redditi
accertati dall’Ufficio».
Avverso quest’ultima sentenza il ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
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Numero registro generale 7625/2015
La causa è stata avviata alla trattazione ni camera di consiglio, zignale 2578/202 Numero di ractolta generale 21546/2024
sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..
Data pubblicazione 31/07/2024
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Va anzitutto rilevato che nella memoria illustrativa ex art. 380-
ha reso noto di bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. il
aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui
all’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali nn.
e di aver interamente versato le somme
dovute per li perfezionamento della procedura di , cosi come quantificate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviatagli a mente del comma 3 dello stesso articolo.
Nel ‹ribadire la propria volontà di rinunciare ad ogni precedente
azione avviata nei confronti dei due atti N.
e N.
, gia manifestata con la dichiarazione di
adesione presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 6 innanzi citato,
e nell’evidenziare che, per effetto di ciò,
«sembra dovers provvedere alla declaratoria di estinzione della controversia quanto
meno per la parte relativa ai due carichi ni parola>, li ricorrente ha chiesto ‹di voler disporre… la estinzione del giudizio per cui è causa per cessata materia del contendere>.
1.1 L’istanza non può essere accolta, in quanto:
(a)il
non ha manifestato ni modo chiaro ed esplicito, con apposita dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 390, comma 2, c.p.c., al volontà di rinunciare alla proposta impugnazione, avendo, anzi, adoperato espressioni dubitative () e di incerto contenuto ( Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024
( b)ladomandadiadesionealladefinizioneagevolatardilacalayeneiale21546/2024 pendenti, da lui presentata a norma dell’art. 6, comma 2,0denticazione 31/07/2024
n. 193 del 2016, si riferisce a cartelle di pagamento che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è possibile ricollegare agli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio.
1.2 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate al
violazione e al falsa
applicazione degli artt. 12, comma
3, 18, comma 3, e 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.3 Si contesta alla CTR di aver erroneamente disatteso la sollevata
eccezione
di inammissibilità dell’atto di appello dell’Amministrazione, sottoscritto da un funzionario asseritamente incaricato in virtù di delega del direttore provinciale dell’Agenzia
delle Entrate mai prodotta in atti. - Con li secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Viene rimproverato al collegio d’appello di aver omesso di
statuire sul motivo di gravame del contribuente inteso a denunciare Villegittimità degli impugnati avvisi di accertamento per inosservanza del principio del contraddittorio preventivo. - Con li terzo e li quarto mezzo, introdotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c..
3.1 Si sostiene che gli atti impositivi per cui è causa sarebbero stati
illegittimamente confermati dal collegio di secondo grado, sebbene l’Agenzia delle Entrate non avesse offerto ulteriori elementi
probatori atti a corroborare la presunzione ‹semplice> di capacità contributiva fondata sulla disponibilità dei beni-indice previsti dal cd. < vecchio redditometro>.
3.2 Viene, altresì, dedotto che la sentenza gravata non avrebbe 4 di 9
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Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015
tamera sgagnale 2578/2024 adeguatamente valutato la documentazione Numerota alta amerale 21545/2024
contribuente, la quale dimostrava l’erroneità della determinazioneone 31/07/2024 del reddito effettuata dall’Ufficio con metodo sintetico.
3.3 Il solo terzo motivo denuncia, inoltre, l’illegittimità degli avvisi
di accertamento per violazione dell’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale. - Con li quinto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360,
comma 1, n. 4) c.p.c., e nuovamente contestata l’inosservanza dell’art. 112 c.p.c..
4.1 Si ascrive alla CTR di non aver statuito sul motivo di appello con il quale il si era doluto dell’omessa pronuncia del primo giudice sulla sollevata eccezione di nullità della sanzione
amministrativa irrogata dall’Ufficio, in quanto disposta in violazione dei principi di legalità, tipicità e colpevolezza. - Con il sesto mezzo, formulato in via subordinata e ricondotto allo schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2697 e 2727 c.c.
5.1 Per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto configurabile li vizio di
omessa pronuncia denunciato con li motivo precedente, viene lamentata l’erroneità della statuizione di implicito rigetto resa dalla
CTR, obiettandosi che la responsabilità amministrativa del contribuente non può trovare fondamento nella mera presunzione di capacità di spesa introdotta dalla disciplina del redditometro, pena la violazione del divieto di doppie presunzioni. - Il primo motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, al quale va data ulteriore continuità, secondo cui deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione dell’atto di appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante
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Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024
Numero di raccolta generale 21546/2024 o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la Baiapre a ane3107/2024
(cfr. Cass. n. 23010/2022, Cass. n. 36685/2021, Cass. n.
2138/2019, Cass. n. 16211/2018, Cass. n. 6691/2014). - Il secondo e il quinto motivo possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto accomunati dalla denuncia del medesimo vizio processuale.
7.1 Essi sono infondati.
7.2 Per costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, non ricorre li vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice
comporta T’implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il
riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n.
12476/2024, Cass. .n 24667/2021, Cass. n. 20718/2018, Cass. n. 29191/2017).
7.3 Nel caso di specie, i motivi di appello in ordine ai quali si
assume essere stata omessa ogni statuizione nella qui impugnata
sentenza devono ritenersi implicitamente disattesi dalla CTR, la quale, avendo confermato in toto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, ne ha chiaramente e necessariamente riconosciuto la piena legittimità.
7.4 Peraltro, non risulta formulata in questa sede una specifica censura volta a denunciare l’assoluta mancanza o la mera
apparenza della motivazione sottesa all’implicita pronuncia di rigetto adottata dal giudice a quo. - Il quarto motivo e la prima censura sviluppata con li terzo mezzo, suscettibili di scrutinio congiunto per la loro intima
connessione, sono ni parte infondati, ni parte inammissibili: infondati laddove lamentano la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., atteso che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacita contributiva, a fronte della quale li giudice, lungi dal poter svalutare la rilevanza degli
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Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Firmato Da: LUCIO NAPOLITANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2ff4e9c41900364f5fb0fa1174edc712
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Numero registro generale 7625/2015
indici presuntivi individuati dal legislatore, deve sole dimital senerael 215482/024 valutare la prova contraria eventualmente offerta dal conbribuenteone 31/07/2024
(cfr. Cass. n. 3183/2024, Cass. n. 10378/2022, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 26672/2019); inammissibili per li resto, poiché, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
applicazione di legge, mirano, ni realtà, a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali rispetto a quello operato dal giudice di merito.
8.1 Il secondo profilo di censura articolato nel contesto del terzo motivo è infondato.
8.2 A partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 24823/2015, la
giurisprudenza di questo Supremo Collegio è ormai univoca
nell’affermare che l’esistenza di un obbligo generalizzato dell’Amministrazione Finanziaria di instaurare il contraddittorio
endoprocedimentale nei confronti del contribuente è predicabile soltanto nel settore dei tributi cd. «armonizzati», ovvero quelli soggetti alla diretta applicazione del diritto dell’Unione Europea
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 36992/2022, Cass. n. 16374/2022, Cass. n. 9991/2022, Cass. n. 33000/2021, Cass. n. 25266/2020, Cass. n. 6708/2019); per contro, in materia di tributi ca. «non armonizzati» -fra i quali rientra l’IRPEF (cfr. Cass. n. 25778/2023, Cass. n. 27471/2020, Cass. n. 26681/2018)-, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare li contraddittorio preventivo, a pena di invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti espressamente sancito (si pensi, ad esempio, agli artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, riguardanti, rispettivamente, li controllo automatizzato e quello formale della dichiarazione dei redditi;
all’art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998 sugli studi di settore; all’art. 10-bis, commi 6, 7 e 8, della L. n. 212 del 2000
concernente l’accertamento di
operazioni abusive: cir. Cass. n. 33349/2023, Cass. n. 2585/2023, Cass. n. 36992/2022, Cass. n.
7 di 9 30211/2022).
Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 Numero di raccolta generale 21546/2024
8.3 Nessuna delle dette ipotesi ricorre nel caso di specie, siesheichone 31/07/2024 lagnanza in esame si appalesa priva di consistenza.
8.4 D’altro canto, se è pur vero che l’attuale testo dell’art. 38,
comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22,
comma 1, del DL.. n. 78 del 2010, convertito ni .L n. 122 del 2010, impone all’Ufficio procedente alla determinazione sintetica del
reddito l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, è nondimeno vero che tale norma non è applicabile agli accertamenti di cui trattasi, soggetti alla disciplina previgente. - Il sesto motivo è anch’esso privo di fondamento.
9.1 Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e
volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione
dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: cio in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della
prova contraria (cfr. Cass. n. 16463/2020, Cass. n. 25057/2019, Cass. n. 22329/2018, Cass. n. 13068/2011).
9.2 Giova soggiungere, a confutazione dell’assunto del ricorrente e ni linea con un diffuso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che non esiste nell’ordinamento un divieto di doppia presunzione (cd.
«praesumptio de praesumpto»), non essendo lo stesso
riconducibile agli artt. 2697 e 2729 c.c., né a qualsiasi altra norma, e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea, a sua volta, a fondare l’accertamento del fatto ignoto (cfr. Cass. n. 7145/2023, Cass. n.
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Firmato Da: LUCA DIONIGI CARISTO Emesso Da: ARUBAPE C. EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 25702481a 6951e2e64122ab8c05642c Numero registro generale 7625/2015 Numero sezionale 2578/2024 37352/2022, Cass. n. 23860/ 2020, Cass. n. 20748/20umerdiracaltagenerale21546/2024 - In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Data pubblicazione 31/07/2024 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. - Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
D . P. R . n. 1 1 5 d e l 2 0 0 2 ( T e s t o U n i c o d e l l e s p e s e di g i u s t i z i a ) ,
inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere
all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, ni data 8 maggio 2024.
Il Presidente Lucio Napolitano
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