Sentenza n. 21630/2024
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21630 del 2024 ha stabilito che la notifica degli atti tributari deve essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, a meno che non sia possibile la notifica a mani proprie. In particolare, la Corte ha chiarito che la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale del contribuente così come risultante all’ultimo aggiornamento dell’anagrafe tributaria, e che eventuali errori o cambi di domicilio non comunicati non possono essere opposti all’amministrazione finanziaria.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza della correttezza e della tempestività nelle comunicazioni da parte dei contribuenti riguardo il proprio domicilio fiscale. Se la notifica non viene effettuata a mani proprie, quindi direttamente al contribuente, essa deve avvenire presso il domicilio fiscale registrato. La mancata notifica presso il domicilio fiscale corretto potrebbe invalidare l’atto tributario, a meno che il contribuente non abbia omesso di aggiornare l’anagrafe tributaria con il suo nuovo indirizzo.
In sintesi, questa sentenza rafforza la posizione dell’amministrazione tributaria nella corretta notifica degli atti e pone un onere significativo sui contribuenti affinché mantengano aggiornate le loro informazioni presso l’anagrafe tributaria.
SENTENZA
Numero registro generale 26216/2018 Numero sezionale 2118/2024 Numero di raccolta generale 21630/2024 Data pubblicazione 01/08/2024
Oggetto: TRIBUTI –
CARTELLA DI
P A G A M E N OT –
NOTIFICAZIONE – QUESTIONI.
Ud.10/04/2024 C
ERNESTINO LUIGI
B R U S C H E T T A
ENRICO MANZON GIOVANNI LA ROCCA LUNELLA CARADONNA GIACOMO MARIA NONNO
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere-Rel.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26216/2018 R.G. proposto da:
elettivamente domiciliato
in ROMA, presso lo studio dell’avvocato
rappresentato e difeso dall’avvocato
-ricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata ni ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che al rappresenta e difende
-resistente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. DEL LAZIO n. 593/16/18 depositata il 05/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
FATTI DI CAUSA
- Con la sentenza n. 593/16/18 del 05/02/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
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proposto da nei confronti della sentenza n. 6793/62/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di
seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato li ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRPEF
relativa all’anno 2006.
1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da
evidenziando che: a) l’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella di pagamento era stato regolarmente notificato
al contribuente; b) li cambio di domicilio del contribuente era stato protocollato dal Comune di solo nel 2012 (successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento) e li domicilio fiscale in
decorreva dal 14/10/2014. - Avverso la sentenza di appello proponeva
ricorso per cassazione, affidato a due motivi. - L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi
dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE - Il primo complesso motivo di ricorso proposto da
è affidato ad una triplice censura: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 115, 116, e 140 cod. proc. civ., dell’art. 6 della 1. 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 13 e 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; b) in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa e/o erronea valutazione della documentazione versata in atti, in
violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc, civ.; c) in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
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1.1. In buona sostanza, il contribuente lamenta di avere trasferito la propria residenza anagrafica i n in data 25/07/2011 e che tale trasferimento sarebbe stato indicato nel modello unico 2011 presentato telematicamente in data 23/09/2011.
A dispetto di tali indicazioni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe notificato l’avviso di accertamento con le modalità previste per
l’irreperibilità assoluta, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, alla dismessa residenza di
in data 31/12/2011.
1.2. Ne conseguirebbe al nullità della notificazione e, pertanto, l’erroneità della sentenza della CTR che non avrebbe rilevato la
descritta nullità. - Le censure, complessivamente considerate, vanno disattese. 2.1. La ricostruzione della disciplina applicabile può senz’altro
essere affidata, per semplicità, alla recente Cass. n. 36217 del 28/12/2023, alla cui motivazione, con ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, integralmente si rinvia.
2.2. In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette che interessano la presente fattispecie, l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, per le persone fisiche, al residenza anagrafica coincide con li domicilio fiscale. I cambi di residenza anagrafica, pertanto, comportano li mutamento del domicilio fiscale ed hanno
effetto entro sessanta giorni dalla data ni cui al variazione è stata effettuata.
2.2.1. La notificazione degli atti tributari – ove non effettuata a mani proprie – va sempre effettuata presso il domicilio fiscale del
contribuente (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973) e, a tal fine, eventuali modifiche dell’indirizzo (e non del domicilio fiscale) hanno
effetto solo a far data dal trentesimo giorno dalla variazione anagrafica.
3 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40c807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C. S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2419f8d8e2ed21747c497 fbf3f1 081a5
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2.2.2. Poiché, pertanto, al notificazione degli atti tributari deve
essere effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente, ciò che
rileva, in via prioritaria, è l’indicazione dello stesso nella dichiarazione
dei redditi, tanto che la notifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria a tale domicilio ha effetto anche in caso di cambio di
residenza.
2.3. Ciò posto, nel caso di specie, al CTR ha accertato in fatto che:
a) dai registri anagrafici risultava unicamente la residenza a
e
non il trasferimento a
protocollato solo nel 2012; b) il nuovo domicilio fiscale dichiarato decorre solo dal 14/10/2014.
2.4. Ne consegue che la notifica dell’avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante all’Am ministrazione
finanziaria, coincidente con li luogo di residenza del destinatario, con le modalità previste per l’irreperibilità assoluta. Le diverse affermazioni del ricorrente si scontrano con l’accertamento in fatto della CTR e tendono alla rivalutazione nel merito del materiale
probatorio già esaminato dal giudice di appello. In ogni caso, dette affermazioni sono, comunque, prive di specificità non essendo stati
trascritti o allegati gli atti relativi, con particolare riguardo alla dichiarazione di domicilio fiscale che sarebbe stata effettuata in data
23/09/2011.
2.5. Cio precisato, la notificazione avvenuta con le modalita
previste per l’irreperibilita assoluta, come correttamente evidenziato dalla CTR, è del tutto legittima.
2.5.1. Secondo questa Corte, al notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che,
per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento
della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando li notificatore non reperisca il
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contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che
abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo
nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 6788 del 15/03/2017).
2.5.2. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfeziona mento
della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del
comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione
dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del
destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r.
dell’avvenuto
deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
2.5.3. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per li perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e li decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
2.6. Ciò precisato in termini generali, dalla stessa trascrizione
della relata di notificazione effettuata da parte ricorrente, si evince che la notificazione dell’atto impositivo al contribuente è a v v e n u t a ,
nel caso di specie, a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in
ragione della irreperibilità assoluta del destinatario, di cui li messo dà conto unitamente all’acquisizione del certificato di residenza
aggiornato. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod, proc. civ., ni relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato li ricorrente alle spese concernenti il giudizio di appello, sebbene
quest’ultimo non vi abbia partecipato. 5 di 6 Firmato Da: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3Serial#: 5b4ae5fecc8c8dbffe40:807 553ae42c • Firmato Da: SCALE SE MARIA Emesso Da: ARUBAPE C S.P.A. NG CA 3 Serial#*: 2419f8d8e2ed2f747c497 fbf3f1 081a5
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La mancata costituzione nel giudizio di appello costituisce una scelta processuale che non fa venir meno la soccombenza del contribuente, con conseguente legitimità della condanna di quest’ultimo alle spese. - In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE.
4.1. Poiché li ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto li comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per li versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M.
La Corte rigetta li ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della .I n. 228 del 2012, dichiara al sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente del contributo unificato previsto per li ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso ni Roma, li 10/04/2024.
Il Presidente ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA