
Il termine di prescrizione decennale per chiedere di poter godere dei benefici contributivi per l’esposizione all’amianto da parte del lavoratore (o da chi ne ha diritto) decorre dalla conoscenza del fatto e non dalla data di pensionamento, che di per sé non ha valore probante.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 8630 depositata, accogliendo il ricorso del coniuge superstite che aveva presentato la domanda nel 2016, otto anni dopo la morte del marito (avvenuta nel 2008).
La Corte d’appello di Potenza, invece, aveva fissato il dies a quo alla data del pensionamento del lavoratore, ritenendola la “data ultima a partire dalla quale il diritto può essere fatto valere”. Con ciò aveva dichiarato tardiva la domanda all’INPS, presentata nel 2016, rispetto al collocamento in quiescenza avvenuto nell’agosto 2003.
Per la Sezione lavoro della Suprema corte, il ragionamento del giudice d’appello è errato, in quanto prescinde dall’effettivo accertamento della consapevolezza dell’esposizione all’amianto da parte dell’interessato. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 10225/2024), il diritto alla rivalutazione contributiva – previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 – è soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui il soggetto ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell’esposizione qualificata all’amianto.
La fattispecie, prosegue l’ordinanza, è stata chiaramente tipizzata dal legislatore: consapevolezza o conoscibilità del fatto sono elementi necessari per individuare la decorrenza della prescrizione, e devono essere puntualmente accertati.
La Corte d’appello ha quindi errato nel limitarsi a prendere in considerazione la data del pensionamento, priva di efficacia probatoria, omettendo una rigorosa verifica della reale conoscenza del fatto da parte della richiedente.
È stato invece rigettato il motivo di ricorso con cui la vedova sosteneva l’imprescrittibilità del diritto, ritenendo che la natura autonoma del beneficio contributivo lo sottraesse a termini decadenziali. La Cassazione ha chiarito che il beneficio in questione, pur previsto ai fini pensionistici, ha natura distinta e autonoma rispetto al diritto a pensione. Esso sorge dal fatto dell’esposizione all’amianto e comporta una maggiorazione pensionistica di tipo risarcitorio.
Anche per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003, resta valida la prescrittibilità del diritto. Ciò che si fa valere non è il ricalcolo della prestazione pensionistica, ma un beneficio specifico e autonomo, con presupposti diversi e propri.
Tale orientamento è stato recentemente confermato anche con l’ordinanza n. 7446/2024.
Benefici amianto: quadro sintetico
I benefici contributivi per esposizione all’amianto sono misure previste dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, finalizzate a compensare il rischio sanitario legato all’esposizione professionale a tale sostanza. Ecco una panoramica essenziale:
1. Cosa prevedono
• Una maggiorazione dell’anzianità contributiva pari a 1,5 per ogni anno di esposizione riconosciuta oltre soglia.
• Sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
2. Requisiti
• Esposizione professionale all’amianto superiore alla soglia prevista dalla normativa.
• Periodi lavorativi documentati con:
• Atti d’ufficio,
• Certificazioni INAIL,
• Sentenze giudiziarie,
• Accertamenti tecnici o perizie.
3. Termini per la domanda
• Il diritto è prescrittibile in 10 anni, con decorrenza dal momento in cui:
• Il lavoratore ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell’esposizione qualificata (Cass. n. 8630/2024, n. 10225/2024).
• Il pensionamento non fa scattare automaticamente la decorrenza del termine.
4. Soggetti legittimati
• Il lavoratore esposto, anche se già pensionato.
• Gli aventi diritto (es. coniuge superstite) in caso di decesso.
5. Natura del diritto
• È un diritto autonomo rispetto alla pensione.
• Ha una funzione risarcitoria e previdenziale.
• È prescrittibile, anche per chi è già in quiescenza al momento della domanda.
6. Riferimenti giurisprudenziali
• Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 8630/2024
• Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 10225/2024
• Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 7446/2024
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