DL NORDIO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LA GIUSTIZIA PENALE SECONDO LA CAMERA PENALE DI ROMA

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In un periodo storico in cui non si fa altro che parlare della riforma della Giustizia penale in generale e del disegno di legge del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’Avv. Giuseppe Belcastro, presidente dell’associazione a tutela dei cittadini, ossia la Camera penale di Roma, ospite del programma Societas condotto dall’Avv, Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, spiega la posizione dell’associazione sul tema della divisione delle carriere dei magistrati e sul problema del numero esiguo dei magistrati e dei loro ausiliari in rapporto alla mole di cause pendenti.

Nel finale, il presidente Avv. Giuseppe Belcastro ha affrontato l’annosa questione del sovraffollamento delle carceri italiani, denunciando lo stato di degrado in cui si trovano i detenuti e della conseguente lesione dei loro diritti e della loro dignità umana.

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Di seguito si riassume il disegno di legge del Ministro della Giustizia Carlo Nordio:

La riforma della Magistratura: analisi e modifiche costituzionali

Da sempre l’opinione pubblica e la politica discutono della riforma dell’ordine costituzionale della Magistratura, senza mai giungere a una soluzione concreta. Nessun esecutivo, finora, è riuscito a realizzare un cambiamento strutturale. L’attuale governo, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sembra intenzionato ad affrontare la questione attraverso un disegno di legge (dl) che propone modifiche significative all’assetto costituzionale della Magistratura.

Contesto storico e necessità della riforma

La Magistratura, a seguito dell’esperienza del ventennio fascista, è stata dotata di un’autonomia particolarmente tutelata dalla Costituzione. Finché la politica manteneva un ruolo centrale, il disequilibrio tra i poteri dello Stato non era evidente. Tuttavia, con lo scandalo di Tangentopoli e la conseguente crisi della politica, la Magistratura ha occupato il vuoto di potere lasciato dal sistema partitico.

Molti governi hanno tentato di riformare la Magistratura, ma le resistenze interne e la deferenza verso l’ordine giudiziario hanno sempre impedito cambiamenti radicali.

Le principali modifiche proposte

La riforma costituzionale si concentra su sette articoli fondamentali.

1. Divisione delle carriere e creazione di due CSM (modifica art. 87 Cost.)

Il Presidente della Repubblica continuerà a presiedere il Consiglio superiore della magistratura (CSM), che verrà sdoppiato in due organi distinti:

• CSM giudicante

• CSM requirente

Questa separazione sancisce formalmente la divisione tra magistratura giudicante e requirente.

2. Regolamentazione della funzione giurisdizionale (modifica art. 102 Cost.)

Il nuovo testo dell’articolo 102 Cost. specifica che i magistrati giudicanti e requirenti avranno carriere separate e che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplineranno questa distinzione.

3. Sistema elettivo per i CSM basato sul sorteggio (modifica art. 104 Cost.)

I membri dei due CSM saranno selezionati tramite sorteggio:

• Un terzo da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento.

• Due terzi tra i magistrati giudicanti e requirenti, secondo procedure stabilite dalla legge.

4. Creazione dell’Alta Corte disciplinare (modifica art. 105 Cost.)

Un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare, si occuperà della giurisdizione disciplinare sui magistrati. Sarà composta da 15 membri, nominati attraverso una combinazione di designazione presidenziale, sorteggio ed elezione parlamentare.

5. Sistema binario per la nomina dei magistrati (modifica art. 106 Cost.)

Si introduce una netta distinzione tra le carriere giudicante e requirente anche nelle nomine per il ruolo di consigliere di Cassazione.

6. Sospensione dei magistrati su decisione del CSM (modifica art. 107 Cost.)

Viene confermata l’inamovibilità dei magistrati, ma con l’introduzione della possibilità di sospensione su decisione del rispettivo CSM.

7. Ridefinizione dei poteri del Ministro della Giustizia (modifica art. 110 Cost.)

Al Ministro della Giustizia spetteranno competenze sull’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nel rispetto delle prerogative dei CSM.

Disposizioni transitorie

Il dl prevede un anno di tempo per adeguare la legislazione vigente alle nuove norme.

Conclusioni

Questa riforma introduce cambiamenti radicali, sia sul piano organizzativo che funzionale, nel sistema giudiziario italiano. Il suo iter legislativo sarà complesso, richiedendo il rispetto delle procedure di revisione costituzionale, oltre a dover affrontare inevitabili resistenze politiche e istituzionali.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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