La recente ordinanza in oggetto fa riferimento alla prescrizione quinquennale del diritto di credito per il pagamento degli interessi. Secondo l’art. 2937 del Codice Civile italiano, la prescrizione può essere rinunciata solo dopo che sia maturata, e la rinuncia può essere espressa o tacita, cioè risultare da un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
Nel caso di specie descritto, la mancata richiesta del pagamento degli interessi da parte della banca non costituisce automaticamente una rinuncia alla prescrizione. Solo un comportamento della banca che si configuri come contrario alla volontà di far valere la prescrizione potrebbe considerarsi come una rinuncia tacita. In mancanza di tale comportamento, il termine di prescrizione continua a decorrere regolarmente.
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