PROCESSO TRIBUTARIO (CASS. ORD. N. 27296/24): NESSUN CONTRIBUTO UNIFICATO AGGIUNTIVO PER L’IMPUGNAZIONE (ANCHE INCIDENTALE) RESPINTA IN CORTE D’APPELLO

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Il contributo unificato e la sua applicabilità al processo tributario rappresentano un tema complesso, soggetto a differenti interpretazioni giurisprudenziali e a una normativa articolata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27296 del 2024) conferma una linea interpretativa ormai consolidata, secondo cui l’articolo 13, comma 1-quater, del DPR n. 115 del 2002 è inapplicabile al processo tributario d’appello, trattandosi di una norma speciale riferita esclusivamente al processo civile.

Argomenti a sostegno dell’inapplicabilità

1. Natura eccezionale della norma: L’articolo 13, comma 1-quater, disciplina un’ipotesi eccezionale che non può essere estesa al processo tributario senza un’esplicita previsione normativa. Questo è stato ribadito dalla Consulta (sentenza n. 18/2018), che ha chiarito come tale norma sia limitata al processo civile, mentre il contributo unificato nel processo tributario è disciplinato autonomamente dal comma 6-quater dello stesso articolo.

2. Differenza normativa tra appello e cassazione:

• Nel giudizio d’appello tributario, manca una norma equivalente a quella prevista dall’articolo 261 del DPR n. 115/2002 per il processo civile.

• Nel giudizio di cassazione, invece, l’unicità della disciplina per i ricorsi davanti alla Suprema Corte giustifica l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, anche in ambito tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 62, comma 2, del codice del processo tributario (Cass., Sez. Un., n. 34851/2023).

3. Natura del contributo aggiuntivo: La Cassazione ha più volte evidenziato (Cass., Sez. Un., n. 20621/2023) che il contributo unificato aggiuntivo non ha natura tributaria, bensì rappresenta un meccanismo per ristorare l’amministrazione della giustizia per l’impegno di risorse in impugnazioni infondate o dilatorie.

Orientamenti contrari

Alcuni precedenti, come la sentenza n. 2669/2017 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, hanno sostenuto l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo anche al processo tributario, richiamando la ratio deflattiva della norma. Tuttavia, tale posizione non ha trovato ampio seguito, soprattutto a livello di giurisprudenza di legittimità.

Conclusione

L’ordinanza n. 27296 del 2024 si inserisce in un quadro giurisprudenziale che distingue nettamente tra processo civile e processo tributario, confermando che:

• In appello tributario, l’articolo 13, comma 1-quater, non si applica.

• In Cassazione, il contributo aggiuntivo è invece dovuto per ragioni di uniformità normativa.

Questa posizione riflette una visione rispettosa del principio di legalità, che limita l’estensione di norme eccezionali senza una chiara base legislativa.

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Corte Suprema di Cassazione

Digitare il download sottostante per la lettura integrale dell’ordinanza in formato pdf:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
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