RESPONSABILITÀ MEDICA: L’ONERE DELLA PROVA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA MEDIO EX ART. 1176 C.C.

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Nell’analisi del quadro normativo e giuridico inerente alla responsabilità medica, è necessario focalizzare l’attenzione sull’obbligo di diligenza richiesto nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie. Vediamo di riassumere i punti principali.

Nesso Causale e Onere della Prova

  1. Nesso Causale: Quando si verifica un evento dannoso in seguito a un intervento sanitario, spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare di aver eseguito le prestazioni in conformità agli standard richiesti e di non essere stati negligenti.
  2. Onere della Prova: Non è sufficiente dimostrare l’alta probabilità statistica di errore; i medici devono fornire prove convincenti che escludano la loro responsabilità.

Diligenza Qualificata

  1. Art. 1176 c.c.: Il codice civile italiano richiede che, nell’adempimento delle obbligazioni, il debitore utilizzi la diligenza del “buon padre di famiglia”. Per i professionisti, il parametro di riferimento è rappresentato da un professionista medio, piuttosto che da un’eccellenza.
  2. Responsabilità Professionale: Il debitore (professionista) deve dimostrare di aver adempiuto correttamente, o di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.

Responsabilità della Struttura Sanitaria

  1. Contratto di Spedialità: La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale, scaturendo dall’accettazione del paziente e dalla conseguente obbligazione di fornire assistenza sanitaria.
  2. Obbligazione di Vigilanza: La struttura è responsabile non solo per le prestazioni mediche, ma anche per altri doveri di protezione nei confronti del paziente.

Evoluzione Normativa

  1. Legge Gelli-Bianco: La legge ha modificato il panorama della responsabilità medica, spostando la responsabilità del medico in un ambito extracontrattuale, a meno che non ci sia una specifica obbligazione contrattuale. Questo ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di medicina difensiva e di semplificare i requisiti per dimostrare la diligenza.

Conclusioni

In sintesi, il sistema giuridico italiano richiede che, nel contesto delle responsabilità professionali, in particolare per quanto riguarda gli operatori sanitari, ci sia un chiaro rispetto degli obblighi di diligenza e una definizione altrettanto chiara dei nessi causali. L’evoluzione normativa ha cercato di bilanciare le esigenze di protezione dei pazienti con la necessità di evitare comportamenti di eccessiva difensiva da parte dei professionisti del settore.

A tale proposito, la della Corte di Cassazione n. 22996 del 21 agosto 2024 chiarisce alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità medica, in particolare riguardo alla figura dei medici ecografisti.

In definitiva, la Corte stabilisce che è onere del medico dimostrare di aver eseguito la prestazione diagnostica con la dovuta diligenza e competenza. Questo significa che, in caso di contenzioso per presunto errore diagnostico, non è sufficiente fare riferimento alla probabilità statistica degli errori diagnostici per escludere la responsabilità.

In altre parole, la valutazione della diligenza del medico non può essere mitigata o attenuata dalla mera esistenza di una probabilità di errore nel campo diagnostico. Ogni caso deve essere valutato in base alle circostanze specifiche e alle modalità con cui il medico ha svolto il proprio compito, evidenziando la necessità di un comportamento conforme agli standard di diligenza richiesti della professione.

Questa posizione sottolinea l’importanza della responsabilità professionale dei medici nel garantire che gli esami diagnostici vengano effettuati in modo appropriato e scrupoloso, evidenziando che una valutazione qualitativa della prestazione medica è fondamentale per determinare eventuali responsabilità in caso di errori o omissioni.

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Foto

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|21 agosto 2024| n. 22996:

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(Per approfondimenti e consulenza) 

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