RESPONSABILITÀ MEDICA: MEDICO DI BASE E REATO DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO

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Medico di base

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24722 del 21 giugno 2024, ha stabilito che il medico di medicina generale non risponde del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.) per non aver effettuato una visita domiciliare urgente a un paziente in gravi condizioni (Parkinson avanzato, problemi cardiaci e frattura vertebrale).

La decisione ha evidenziato una distinzione fondamentale tra il medico di medicina generale e il medico di continuità assistenziale (ex medico di guardia). Quest’ultimo è soggetto a un obbligo di pronta reperibilità per gli interventi urgenti, come stabilito dagli accordi collettivi nazionali, obbligo che non si applica invece al medico di base.

La Corte ha altresì sottolineato che il reato di rifiuto di atti d’ufficio si configura solo se il sanitario rifiuta un intervento urgente senza una giustificazione ragionevole, basata su protocolli sanitari e sul contesto specifico. Il giudice può verificare se tale decisione si fondi su valutazioni arbitrarie o ingiustificate. In questo caso, si è chiarito che la gestione dell’urgenza competeva al servizio sanitario di emergenza (118), non al medico di base .

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