SOCIETARIO: NELLA SRL I SOCI HANNO UNA RESPONSABILITÀ LIMITATA SALVO SE RESPONSABILI DELLA MANCANZA DI VIGILANZA

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Nelle società a responsabilità limitata, o più genericamente nelle società di capitali, la separazione del patrimonio sociale da quello personale dei soci non sempre risulta essere tutelata. Vi sono circostanze, alcune espressamente tipizzate dal codice, altre frutto della giurisprudenza, che rendono vulnerabile lo “scudo” tipico della S.r.l.

Quanto appena detto si rinviene, in primo luogo, nella novella di cui all’art. 2462 c.c., il quale, se da un lato stabilisce che “[…] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, dall’altro prevede che “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati versati secondo quanto previsto dall’art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470”.

Dal tenore letterale della norma richiamata è chiaro che, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni legislative e relativamente al periodo in cui l’intera partecipazione era posseduta da una sola persona, la responsabilità per le obbligazioni sociali si estende ex lege anche al patrimonio personale del socio.

Questa estensione di responsabilità sembrerebbe l’unica tipizzata dalla legge, sebbene ad essa se ne affianchi un’ulteriore di matrice interpretativa e giurisprudenziale.

Profili di responsabilità

L’analisi condotta ha interessato gli artt. 2086 e 2257 c.c., così come riformati dal D.lgs. n. 14 del 12 ottobre 2019, nonché gli artt. 2394 e 2476 c.c.

L’art. 2086 c.c., post riforma, introduce nuovi obblighi per l’imprenditore che operi in forma societaria, in particolare riguardo all’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche al fine di prevenire un’eventuale crisi d’impresa. L’art. 2257, comma 1, c.c., post riforma, prevede che l’istituzione degli assetti di cui all’art. 2086, secondo comma, spetti esclusivamente agli amministratori.

Il tenore letterale di queste norme sembrerebbe non lasciare spazio che a un’interpretazione univoca: la responsabilità in caso di mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, o della loro inadeguatezza, ricade esclusivamente sugli amministratori.

Tuttavia, questa interpretazione trova un’estensione attraverso gli artt. 2476 e 2394 c.c., che consentono di individuare un’eventuale responsabilità anche dei soci, in specifiche circostanze e in maniera non automatica.

Responsabilità degli amministratori e dei soci

L’art. 2476 c.c., rubricato “Responsabilità degli amministratori e il controllo dei soci”, accorpa due elementi peculiari: la responsabilità automatica degli amministratori rispetto agli eventi negativi della società e una responsabilità estesa ai soci, in determinate circostanze, derivante proprio dai diritti loro riconosciuti in ordine alle possibilità di controllo degli affari societari.

Il primo comma dell’articolo stabilisce che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo […]”. Il secondo comma riconosce ai soci non amministratori il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Infine, l’ottavo comma sancisce che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi o colposi degli amministratori”.

Da questa norma appare evidente che gli amministratori siano automaticamente responsabili per i danni derivanti dal loro operato e che i soci possano essere chiamati a rispondere solidalmente qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato tali atti.

Responsabilità nei confronti dei creditori sociali

Se l’attività lesiva danneggia i creditori sociali, interviene l’art. 2394 c.c., che attribuisce agli amministratori la responsabilità verso i creditori per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i loro crediti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l’importanza del dovere di vigilanza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22911 del 11 novembre 2010 e l’ordinanza n. 27789 del 28 ottobre 2024, ha affermato che sussiste la violazione del dovere di vigilanza quando non si rilevano macroscopiche violazioni o non si reagisce di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Questa interpretazione, sebbene riferita ai sindaci, potrebbe essere estesa per analogia ai soci, considerando i poteri di controllo loro riconosciuti.

Inoltre, la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, con l’ordinanza del 20 settembre 2021, n. 25317, ha stabilito che nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di S.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario, sottolineando l’importanza del coinvolgimento della società nei procedimenti relativi alla responsabilità degli amministratori e, per estensione, dei soci solidalmente responsabili.

Infine, con la sentenza del 20 settembre 2019, n. 23452, la Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità dell’azione dei creditori sociali anche nelle S.r.l., rafforzando la tutela dei creditori nei confronti dei soci responsabili insieme agli amministratori.

Conclusioni

Dall’analisi condotta emerge chiaramente una responsabilità solidale dei soci di una società a responsabilità limitata nei casi in cui, di fronte a macroscopiche violazioni o atti di dubbia legittimità degli amministratori, essi non si attivino per impedire le condotte lesive.

Sebbene non sia prevista una responsabilità diretta dei soci verso i creditori sociali per omesso controllo, essi potrebbero essere chiamati a rispondere in caso di gravi violazioni del loro dovere di vigilanza, soprattutto se tali omissioni hanno contribuito in modo significativo alla crisi della società.

Di conseguenza, è auspicabile che i soci esercitino costantemente i diritti di controllo loro riconosciuti dall’ordinamento.

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