Come si è potuto riscontrare nei diversi contenziosi tributari affrontati dallo studio legale Bonanni Saraceno a difesa dei propri assistiti contribuenti, la decorrenza dei termini di prescrizione delle obbligazioni tributarie costituisce un elemento essenziale per la difesa del debitore.
Cassazione, Ordinanza n. 24612
A tale riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con l’ultima ordinanza del 13 settembre 2024, n. 24612, conferma che il termine di prescrizione per le obbligazioni tributarie non fondate su una sentenza passata in giudicato è generalmente quinquennale.
Questo si applica, ad esempio, alle notifiche di cartelle esattoriali relative a imposte, contributi previdenziali e altre obbligazioni tributarie, come precisato dall’art. 2948 del Codice Civile.
In particolare, la prescrizione quinquennale si applica quando:
- L’obbligo di pagamento non deriva da una sentenza definitiva (passata in giudicato).
- L’ente creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione o altro ente) non ha interrotto i termini con atti esecutivi validi, come solleciti di pagamento o altre forme di intimazione.
In caso di notifica fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è più lungo, e si applica quello ordinario di dieci anni.
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