Per quanto ci concerne l’esposizione all’uranio impoverito durante l’attività lavorativa, anche in assenza di specifiche patologie tumorali, è possibile riconoscere un rapporto causale tra l’attività di servizio e l’insorgenza di una malattia. Tale riconoscimento può essere basato su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di dati statistici significativi (ad esempio, quando un militare ha prestato servizio in determinati teatri operativi), la dipendenza da causa di servizio deve essere considerata accertata, a meno che la Pubblica Amministrazione (P.A.) non riesca a dimostrare l’esistenza di fattori esterni con una portata eziologica autonoma, esclusiva e determinante per l’insorgere della malattia.
In questa prospettiva, il verificarsi dell’evento (ossia il manifestarsi della malattia) è di per sé considerato sufficiente, basandosi sul criterio della probabilità, per conferire alle vittime delle patologie e ai loro familiari il diritto di accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente. Ciò include il riconoscimento della causa di servizio e l’assegnazione di elargizioni speciali, in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non riesca a escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio e la malattia.
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Provvedimento
GIURISPRUDENZA
Tribunale Amministrativo Regionale|Lombardia – Brescia|Sezione 1|Sentenza| 20 ottobre 2023| n. 770
(Data udienza 11 ottobre 2023)
Infermità – Causa di servizio – Riconoscimento dipendenza – Presenza di uranio impoverito e insorgenza di specifiche patologie tumorali – Nesso causale – Mancanza di una legge scientifica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Fi. Ta. e Pi. De Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via (…);
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1313/2022 della Sezione Prima del TAR per la Lombardia – Brescia (R.G. 411/2018), pubblicata in data 13.12.2022;
ovvero, in subordine, previa conversione del rito, per l’annullamento:
- del Decreto nr. 1698 del 6.4.2023 Posizione n. 687253/C (notificato al ricorrente in data 6.4.2023) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio ed intempestiva ai fini dell’equo indennizzo in quanto presentata oltre i sei mesi previsti dalla legge;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 91632/2023 reso in sede di riesame nell’adunanza n. 3364 del 29.03.2023 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuno comparso per le parti costituite;
FATTO
- Il giudizio R.G. 411 del 2018.
- Con ricorso a questo TAR rubricato con il numero di R.G. 411 del 2018, il sig. -OMISSIS-, Caporal Maggiore Capo Scelto QS dell’Esercito Italiano in servizio presso il 3° Reggimento Sostegno AVES “Aquila” di Orio al Serio (BG), impugnava il decreto in data 15 febbraio 2018 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”.
- Il provvedimento era stato adottato sulla scorta del parere, pure impugnato, reso in data 24 novembre 2017 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui: “l’infermità : “Mieloma multiplo smoldering in attuale fase di quiescenza clinica” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di tumore osseo primitivo, dovuto ad abnorme proliferazione di elementi cellulari del midollo osseo (plasmacellule), per cui, data la sua natura neoplastica, non è ricollegabile etiopatogeneticamente al servizio, non sussistendo nella prestazione resa elementi idonei ad
essere configurati quali fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente ed i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
- Il ricorrente evidenziava, in punto di fatto, di aver partecipato a due missioni internazionali di pace in Bosnia a Sarajevo, dal 9.10.1996 al 1.02.1997 e dal 27.5.1999 al 16.8.1999, svolgendo mansioni operative esterne implicanti la perlustrazione di vaste aree oggetto di massicci bombardamenti con munizioni belliche pesanti, anche con proiettili all’uranio impoverito, senza peraltro essere stato dotato dai propri Comandi di alcuna misura di protezione; lamentava di essere stato sottoposto, prima della partenza, a plurime somministrazioni vaccinali in un arco temporale brevissimo, in violazione dei protocolli vaccinali dettati dal Ministero della Salute, e di essere stato costretto a pulire le armi in sua dotazione in ambienti poco areati e con l’utilizzo di un liquido a base di benzene, notoriamente cancerogeno; evidenziava che nel corso del 2012 gli era stato riscontrato un incremento del picco delle sieroproteine, successivamente esitato in una diagnosi di “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”; il ricorrente aveva quindi chiesto alla propria Amministrazione il riconoscimento della dipendenza di tale infermità da causa di servizio, respinta tuttavia con i provvedimenti impugnati.
- In corso di causa, l’Amministrazione investiva il Comitato di Verifica di un supplemento istruttorio che conduceva all’adozione, in data 3 dicembre 2019, di un nuovo parere negativo corredato da più ampia motivazione, del seguente tenore:
“Considerato:
- che il dipendente dopo un breve periodo in qualità di conduttore di automezzi, è stato impiegato come operatore elaboratore elettronico. Ha preso parte ad esercitazioni di tiro presso poligoni sul territorio nazionale. Ha partecipato a due missioni OFCN, in Bosnia: dal 9.10.1996 all’1.2.1997; dal 27.5.1999 al 16.8.1999.
- che per l’infermità “MIELOMA MULTIPLO SMOLDERING IN ATTUALE FASE DI QUIESCENZA CLINICA si conferma il precedente parere negativo, in quanto dall’ulteriore rapporto informativo inviato dall’Amministrazione non risulta l’esposizione al benzene (o derivati del petrolio) né esposizione a radiazioni ionizzanti. Il Mieloma Multiplo è una malattia che deriva dalla trasformazione neoplastica di una cellula della linea B linfocitaria. La malattia è caratterizzata dalla presenza di numerose alterazioni genetiche. Le cause del mieloma multiplo non sono ancora del tutto note, anche se recenti studi hanno evidenziato la presenza di anomalie nella struttura dei cromosomi e in alcuni specifici geni nei pazienti affetti dalla patologia. L’esposizione a radioattività e la familiarità potrebbero costituire fattori di rischio. Anche l’obesità e l’esposizione a sostanze presenti nelle lavorazioni dell’industria del petrolio, tipo benzene, possono costituire fattori di rischio. Dagli studi dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa, che ha preso in considerazione i casi di neoplasie maligne occorsi al personale militare nel periodo 1996-2013 risulta un’incidenza globale di tumori inferiore a quella attesa per il personale militare impegnato in missioni OFCN. Non esistono pubblicazioni scientifiche che dimostrino un’aumentata incidenza della patologia neoplastica nei militari che hanno preso parte a missioni OFCN.
Dalle risultanze della IAEA (International Atomic Energy) e dell’UNEP (United Nations Enviromental Program) è emerso che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi all’uranio impoverito, eccetto nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti i dardi e che comunque anche tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell’aria, dell’acqua e delle piante (TAR Cagliari n. 338/2014). Per quanto concerne le vaccinazioni, chiamate in causa nel ricorso, i risultati dello Studio SIGNUM 1 hanno dimostrato che non c’è evidenza di genotossicità del vaccino, cioè nessun effetto avverso delle vaccinazioni relativamente allo sviluppo di neoplasie. È stato dimostrato un danno ossidativo in caso di somministrazione di più di 5 vaccini ravvicinati, ma non danno genotossico. Pertanto, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”.
- La sentenza TAR Brescia, Sez. I, n. 1313 del 13 dicembre 2022.
- Con sentenza n. 1313 del 13 dicembre 2022, questa Sezione, dopo aver disposto una verificazione tecnica (affidata all’Istituto nazionale dei Tumori di Milano), accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti impugnati “sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, ai fini di un motivato riesame della domanda del ricorrente da parte delle Amministrazioni resistenti, impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo ma nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e ribaditi nella presente decisione, ed esclusa la possibilità di una mera riconferma delle medesime valutazioni già svolte nei citati pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del 24 novembre 2017 e del 3 dicembre 2019”.
- Nella sentenza la Sezione dichiarava illegittimo anche il capo di motivazione con quale l’Amministrazione aveva dichiarato tardiva l’istanza del ricorrente.
- Il riesame eseguito dall’Amministrazione in ottemperanza alla sentenza TAR Brescia n. 1313/2022.
- In esecuzione della sentenza di questo TAR, il Ministero della Difesa ha riesaminato l’istanza del ricorrente, sottoponendola nuovamente all’esame del Comitato di Verifica.
- Il Comitato di Verifica, con parere n. 916322023 del 29 marzo 2023, ha concluso nuovamente nel senso che “l’Infermità Mieloma Multiplo Smoldering, in attuale fase di quiescenza cinica, non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità “. In particolare, nella motivazione del proprio parere, il Comitato, dopo aver ripercorso il contenuto e gli esiti della verificazione tecnica disposta da questo TAR, ha osservato:
- “(…) che, pertanto, dalle conclusioni dell’Organo tecnico, nessun elemento sostanziale è emerso a sostegno del nesso causale in questione se non utilizzando un criterio possibilistico che non è utilizzabile nella fattispecie in questione dove è richiesta una associazione causale, seppur ultradebole, ma comunque maggiore della mera possibilità scientifica”;
- che, nella stessa direzione non appare operativa nella fattispecie una presunzione iuris tantum stante la circostanza che, vista la qualifica svolta (autista con bassissime percorrenze e peraltro per un breve periodo), si esclude qualsivoglia rischio occupazionale per benzene o fumi esausti”;
- che, con riferimento all’impiego del militare in teatro e con specifico riferimento agli aspetti radio dosimetrici dei TTOO frequentati dal militare, risulta che il 09.07.1999 ed il 29.12.1999 la Compagnia N.B.C. ha compiuto n. 69 ricognizioni ambientali (anche per la verifica della presenza dell’U.I.), ove operava la Multinational Brigade West che hanno escluso qualsivoglia forma di contaminazione. Sin dal luglio del 1999 sono state impiegate tempestivamente le squadre C/R (chimiche e radiologiche) per lo svolgimento delle verifiche ambientali di tipo N.B.C. in tutti i punti principali della MNB-West e nei luoghi di interesse segnalati da altri comandi o enti presenti sul territorio, con la contestuale ispezione di 650 locali e la chiarificazione di ben 1800 Km (itinerari). In particolare, sono state effettuate attività ispettive con esiti conformi anche nelle località di missione kosovare. In taluni casi sono stati eseguiti campionamenti di tipo SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents). Il documento Depleted Uranium in Kosovo – Post – Conflict Enviromental Assesment – cfr. da pag. 36 e ss – contenute nel lavoro elaborato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) dell’ONU evidenzia che non è stata rilevata contaminazione diffusa da U.I. nella superficie del territorio esaminato; qualsiasi contaminazione diffusa dovuta all’U.I. è presente a livelli così bassi che non è possibile rilevarla o differenziarla rispetto alla naturale concentrazione di uranio presente nelle rocce e nel terreno; i corrispondenti rischi radiologici e tossicologici sono insignificanti e persino inesistenti. Ad analoghe conclusioni giunge il Report of the World Health Organization Depleted Uranium Mission to Kosovo redatto dal World Health Organization (WHO) 22-31 January 2011- Copenaghen 2001″.
- Alla luce di tale parere, con decreto del Vice Direttore generale della Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa del 6 aprile 2023, l’istanza del ricorrente è stata nuovamente respinta “per intempestività della domanda e per non dipendenza da causa di servizio”.
- Il presente giudizio di ottemperanza.
- Con “ricorso per ottemperanza” notificato in data 1 giugno 2023 e ritualmente depositato, il sig. -OMISSIS- ha adito questo TAR per sentire accertare la nullità ex art. 21 septies L. 241/90 dei due provvedimenti da ultimo citati, per violazione e/o elusione della predetta sentenza n. 1313/2022 di questa Sezione; in subordine, previa conversione del rito, ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta di due motivi, con i quale ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
- Secondo il ricorrente, il nuovo parere reso dal Comitato di Verifica avrebbe violato il preciso contenuto conformativo della sentenza azionata, dal momento che, anziché individuare un autonomo fattore endogeno della infermità in questione, dotato di autonoma ed esclusiva portata eziologica – come prescritto da questo TAR, in accordo con la giurisprudenza amministrativa richiamata nella decisione – si sarebbe limitato ad escludere, sulla base di ulteriori argomenti, la riconducibilità della stessa alle missioni militari all’estero svolte dall’interessato e a contestare la sussistenza, nel caso di specie, della presunzione iuris tantum di dipendenza causale affermata dal TAR (e dalla richiamata giurisprudenza), in tal modo utilizzando argomenti estranei al perimetro conformativo della sentenza, che semmai avrebbero potuto essere spesi in un eventuale appello, peraltro non proposto.
- In subordine, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa conversione del rito, lamentando il carattere generico ed apodittico nei nuovi argomenti utilizzati dal Comitato di Verifica, privi di alcun riferimento concreto alla storia personale e clinica del ricorrente; ha richiamato, in contrario, gli esiti di nuove indagini di laboratorio da lui commissionate al Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino (prof. Medana) e l’esame spettometrico condotto sul sangue del ricorrente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, illustrati nel “Rapporto Scientifico”, datato 25.10.2022, a firma della Dott.sa Rita Celli.
- Inoltre, il ricorrente ha censurato il decreto ministeriale nella parte in cui ha ribadito l’asserita tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio, lamentando, anche sotto tale profilo, la elusione della sentenza di questo TAR, nella parte in cui aveva svolto precise considerazioni in merito alla tempestività della domanda e alla illegittimità della contraria statuizione dell’Amministrazione.
- Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando relazione del competente ufficio sui fatti di causa con la pertinente documentazione e memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle proprie difese, l’Amministrazione ha chiarito, tra l’altro, che il riferimento contenuto nell’atto impugnato alla tardività della domanda di riconoscimento della causa di servizio costituisce un mero refuso dovuto ad una svista; nel merito, ha evidenziato che il Comitato di Verifica ha formulato un nuovo parere ampliando in modo significativo le proprie argomentazioni rispetto al diniego primigenio, in tal modo esercitando correttamente l’onere conformativo discendente dalla sentenza di questo TAR, che aveva annullato solo per difetto di istruttoria, e lasciando impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo
- All’udienza camerale dell’11 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che il riferimento alla asserita “intempestività della domanda di accertamento”, contenuto nell’art. 3 del dispositivo dell’impugnato decreto ministeriale del 6 aprile 2023, costituisce un mero refuso, come lealmente ammesso dall’amministrazione resistente nelle proprie difese.
Nel merito, la domanda di ottemperanza è fondata.
- Con la richiamata sentenza n. 1313 del 13 dicembre 2022, questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente e per l’effetto ha annullato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”; come sopra esposto, il provvedimento è stato annullato “sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, ai fini di un motivato riesame della domanda della ricorrente da parte delle Amministrazioni resistenti, impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo ma nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e ribaditi nella presente decisione, ed esclusa la possibilità di una mera riconferma delle medesime valutazioni già svolte nei citati pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del 24 novembre 2017 e del 3 dicembre 2019″”.
- In particolare la sentenza:
- ha richiamato in primo luogo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza amministrativa in relazione a casi analoghi a quello esaminato, principi secondo cui “la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico- statistici; in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità . In tale prospettiva è stato ritenuto che il verificarsi dell’evento costituisce di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità ) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità ” (cfr. Consiglio di Stato, parere Prima Sezione n. 435 del 17 marzo 2021, reso su ricorso straordinario nell’Adunanza del 10 febbraio 2021; sentenze Quarta sezione n. 1661 del 26 febbraio 2021 e nn. 7560 e 7562 del 30/11/2020; più di recente, sentenza Seconda Sezione n. 3112 del 22 aprile 2022; in senso ana, Consiglio di Stato, sez. IV, 30/11/2020, n. 7560 e n. 7562, nonché, in primo grado: T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 07/06/2021, n. 6724; T.A.R Lecce Sez. II, 19 marzo 2021, n. 421; T.A.R. Lecce, 17 maggio 2018, n. 816; T.A.R. Bari, 20 settembre 2018, n. 1226; TAR Torino, I, 6.6.2018, n. 710; T.A.R. Lazio-Latina Sez. I, 16.3.2017, n. 169; T.A.R. Lazio-Roma, I, 1.2.2016,
n. 1364; TAR Trieste, I, 12.3.2018, n. 63; TAR Bolzano, I, 8.2.2017, n. 55; T.A.R. Parma, sez. I, 09/03/2020, n. 58; T.A.R. Latina, sez. I, 24/04/2019, n. 331; T.A.R. Bari, sez. I, 20/09/2018, n. 1226; T.A.R. Torino, sez. I, 06/06/2018, n. 710; T.A.R. Aosta, sez. I, 20/09/2017, n. 56; T.A.R. Genova, sez. I, 29/09/2016, n. 956);
- ha evidenziato che, in sostanza, secondo la giurisprudenza citata, la normativa in materia prevede una “inversione dell’onere della prova”, per cui una volta accertata l’esposizione del militare all’inquinante in parola, è la P.A. che deve dimostrare che tale inquinante non abbia determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità ; di modo che, qualora l’amministrazione non fornisca quanto meno un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione al D.U. (uranio impoverito) ed ai metalli pesanti, si deve riconoscere comunque integrato l’elemento eziologico;
- ha rilevato, alla luce di tali principi, che nel caso di specie le valutazioni svolte dal Comitato di Verifica risultavano smentite dagli esiti della verificazione tecnica disposta in corso di causa e delle conclusioni rassegnate dal verificatore all’esito di approfondita indagine;
- ha evidenziato, in particolare, come il verificatore, pur dando dato atto lealmente della circostanza che la letteratura scientifica in materia non è ancora pervenuta ad approdi definitivi in ordine alla possibile incidenza causale o concausale delle polveri di uranio impoverito e del benzene nella eziologia del mieloma, anche a causa della scarsità e dalla incompletezza dei dati statistici disponibili, non avesse potuto “escludere a priori un ruolo di concausalità ” della esposizione professionale del ricorrente nel “processo di carcinogenesi multi-step della patologia”.
- Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha quindi dichiarato in sentenza di condividere “le valutazioni del verificatore, le quali, in definitiva, conducono a ritenere non superata nel presente giudizio la presunzione iuris tantum di sussistenza del nesso di causalità affermata dal Consiglio di Stato in vicende analoghe, in mancanza di prova contraria da parte delle Amministrazioni resistenti. Da un lato, infatti, non è possibile escludere, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, una correlazione quanto meno concausale tra i servizi prestati dal ricorrente e l’insorgenza della specifica patologia diagnosticata al medesimo, e dall’altro le Amministrazioni resistenti non hanno dimostrato la diretta ed esclusiva correlazione della patologia in questione con altri fattori eziologici esogeni”.
- Il Collegio ha quindi accolto il ricorso “con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, ai fini di un motivato riesame della domanda della ricorrente da parte delle Amministrazioni resistenti, impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo ma nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza maggioritaria e ribaditi nella presente decisione, ed esclusa la possibilità di una mera riconferma delle medesime valutazioni già svolte nei citati pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio (…)”.
- Alla luce di quanto chiaramente statuito in sentenza, il riesame ordinato dalla Sezione avrebbe dovuto svolgersi dando per presunta l’esistenza del nesso di causalità tra l’infermità in questione e il servizio espletato dal militare in Bosnia, salvo che, all’esito del riesame, non fosse individuato quanto meno un principio di prova in ordine all’esistenza di un fattore esogeno dotato di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinante per l’insorgere dell’infermità .
- Tali precise indicazioni conformative sono state violate dal Comitato di Verifica in sede di riesame, dal momento che quest’ultimo, come si evince dalla motivazione del parere n. 916322023 del 29 marzo 2023, reso in esito al riesame:
- ha escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame del criterio “possibilistico” e della “presunzione iuris tantum” (di dipendenza causale dell’infermità in parola dalle missioni all’estero all’estero svolte del militare), in contrasto con i principi affermati da questo TAR nella sentenza azionata, mutuati da quelli affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di primo grado in fattispecie analoghe;
- ha richiamato gli esiti di ulteriori accertamenti istruttori e di indagini ambientali svolte nei teatri operativi di guerra, dai quali si evincerebbe l’assenza di forme di contaminazione da uranio impoverito, o comunque la presenza di tale elemento in concentrazioni insignificanti e irrilevanti: in tal modo però violando l’ambito conformativo del proprio riesame, che avrebbe dovuto riguardare, non la verifica della sussistenza di un nesso causale tra l’esposizione all’uranio impoverito e insorgenza della specifica patologia, già oggetto di presunzione iuris tantum, bensì l’individuazione di un eventuale fattore causale autonomo, distinto dall’esposizione alle particelle di uranio impoverito, e in grado da solo di spiegare la genesi della specifica infermità ;
- ha escluso la riconducibilità del mieloma alla esposizione del militare a benzene o a fumi esausti con motivazioni correlate alle mansioni espletate in Bosnia dal ricorrente (“autista con bassissime percorrenze e peraltro per un breve periodo”), con motivazione, non solo apodittica, ma anche in tal caso contrastante con gli esiti della verificazione tecnica, la quale aveva concluso, su questo specifico profilo, affermando di non poter escludere che l’esposizione a benzene possa essere una concausa dell’infermità in parola; anche in tal caso il Comitato ha quindi violato l’onere conformativo impostogli dalla sentenza da ottemperare, che non era quello di sindacare quanto già statuito dal Tribunale, ma di individuare un eventuale fattore endogeno in grado da solo di spiegare l’insorgenza della specifica patologia.
- Alla luce di tali considerazioni, la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente va accolta, con la conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. b) c.p.a., in quanto adottati in violazione ed elusione del giudicato.
- Per l’effetto, constatato che il Comitato di Verifica non è riuscito ad individuare, in sede di riesame, un fattore eziolologico alternativo ed autonomo della patologia oncologica che ha condotto all’insorgenza della specifica infermità, e non essendo ragionevole ipotizzare, in tale contesto, un ulteriore riesame della medesima istanza da parte del Comitato di Verifica, ritiene il Collegio che, nell’esercizio dei poteri di merito che competono al giudice amministrativa in sede di ottemperanza, debba essere accertata la spettanza del bene della vita rivendicato dall’interessato e quindi la fondatezza sostanziale dell’istanza formulata dalla parte ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione.
- A tale fine, si nomina quale commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica ove anteriore, provvederà ad adottare direttamente nei confronti dell’odierno ricorrente il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”, senza alcuna ulteriore remissione del fascicolo istruttorio al Comitato di Verifica e senza alcun margine di discrezionalità .
- Resta assorbita ogni ulteriore domanda.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, accoglie la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, e per l’effetto:
- dichiara la nullità degli atti impugnati;
- accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Mieloma multiplo smoldering, in attuale fase di quiescenza clinica”;
- nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti a tale accertamento nei sensi e nei termini precisati in motivazione;
- condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
- manda alla Segreteria di comunicare copia della presente sentenza alle parti costituite e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ariberto Sabino Limongelli – Presidente FF, Estensore Alessandro Fede – Referendario
Marilena Di Paolo – Referendario
GIURISPRUDENZA
Data udienza 11 ottobre 2023
Massima redazionale
Infermità – Causa di servizio – Riconoscimento dipendenza – Presenza di uranio impoverito e insorgenza di specifiche patologie tumorali – Nesso causale – Mancanza di una legge scientifica
La mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici; in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità . In tale prospettiva è stato ritenuto che il verificarsi dell’evento costituisce di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità ) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.