AMIANTO E NESSO DI CAUSALITÀ: CONFERMA DELLA COMUNE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DEL DATORE DI LAVORO, A PRESCINDERE DALLA LATENZA “BREVE”.

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Tutela del lavoratore – art. 2087 cod.civ.

Con questa sentenza viene confermato quanto già acclarato in diversi giudizi vinti dallo studio legale Ezio Bonanni in cui collabora l’Avv. Fabrizio V. Bonanni Saraceno a tutela delle vittime di amianto.

L’Avv. Ezio Bonanni è stato il pioniere del filone giudiziario a tutela delle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito, rappresentando e tutelando i diritti violati dei lavoratori e dei loro parenti, ottenendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali come il danno morale, biologico e tanatologico, nonché esistenziale, sia iure hereditario che iure proprio.

Inoltre, l’Avv. Ezio Bonanni è il fondatore e presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), che con iniziative sociali e convegnistiche ha dato visibilità alle sue battaglie civili a favore delle vittime dell’amianto e dell’uranio impoverito, interagendo con le più alte istituzioni pubbliche

La sentenza in oggetto, n. 2393/2023 della Corte di Cassazione, conferma la responsabilità sia del committente, Fincantieri Spa, sia del datore di lavoro, Tecnimpianti Spa, per la morte di un lavoratore causata da mesotelioma pleurico, risalente alla fine degli anni ’90. Il lavoratore era stato esposto a polveri di amianto prima dell’entrata in vigore della legge 626 del 1994.

Le società avevano presentato ricorso sostenendo che non fosse stato provato il nesso causale tra l’esposizione alle polveri di amianto e la malattia mortale del lavoratore. Tuttavia, la Cassazione ha respinto i ricorsi, affermando che la responsabilità delle aziende deriva dalla mancata adozione di misure di sicurezza per la tutela dei lavoratori, come previsto dall’articolo 2087 del Codice Civile. Non si tratta di una responsabilità oggettiva, come sostenuto dai ricorrenti, ma di una responsabilità derivante dalla negligenza nell’adozione di misure protettive.

La Corte ha stabilito che, nonostante i ricorrenti abbiano contestato la ricostruzione dei fatti, in particolare il periodo di latenza della malattia, la mancanza di adeguate misure di sicurezza rende probabile che queste carenze abbiano causato la morte del lavoratore. La lunga durata del rapporto di lavoro con Tecnimpianti e l’assenza di misure di protezione adeguate rendono irrilevante la considerazione di altre potenziali esposizioni lavorative.

Infine, la Corte ha dichiarato la responsabilità di entrambe le società, anche se l’episodio risale a un periodo precedente all’introduzione della responsabilità del committente prevista dall’articolo 7 della legge 626. Questa responsabilità emerge dalla disponibilità del luogo di lavoro in capo a Fincantieri. La Cassazione ha anche respinto l’argomento secondo cui il riconoscimento del risarcimento agli eredi del lavoratore deceduto escluderebbe il diritto al risarcimento per danno da perdita parentale, chiarendo che tale danno costituisce una presunzione legale, superabile solo da una prova contraria che i ricorrenti non hanno fornito.

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Art. 2087 Codice Civile

(Tutele delle condizioni di lavoro)

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

– Commento –

L’articolo 2087 c.c. stabilisce che l’imprenditore ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza acquisita e delle conoscenze tecniche disponibili. Questo obbligo non è solo di natura tecnica, ma si estende anche alla tutela della personalità morale dei lavoratori, includendo quindi il rispetto della loro dignità e dei loro diritti fondamentali. La responsabilità dell’imprenditore, in questo contesto, non si limita a rispettare le norme di legge, ma si estende all’adozione di tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per prevenire danni ai lavoratori.

Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Per informazioni e consulenza:: cell. +39 3469637341

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