LA COMMISSIONE EUROPEA METTE IN MORA IL “SISTEMA MAFIOSO” DELL’ITALIA NEL CONCEDERE LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

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Il sedicente “avvocato degli italiani” Conte, nel precedente Esecutivo, di cui era sempre Presidente del Consiglio, in modo illiberale e anti concorrenziale, violando le stesse norme europee, aveva prorogato le concessioni demaniali marittime a danno degli introiti per le autorità locali e per tutti quegli imprenditori che avessero voluto partecipare ad un gara pubblica per ottenere una concessione e potendo così imprendere nel settore turistico-balneare.

Online i dati aperti delle concessioni demaniali marittime | mit

(A tal proposito, di seguito, vi riporto l’articolo di i Alex Giuzio – Fonte: MondoBalneare.com)

Concessioni balneari, UE avvia procedura di infrazione contro l’Italia

Bruxelles ha inviato oggi la lettera di messa in mora, affermando che l’estensione fino al 2033 sarebbe in contrasto col diritto europeo. Fonte: MondoBalneare.com

La Commissione europea ha inviato oggi all’Italia una lettera di messa in mora relativa al rinnovo automatico delle concessioni balneari. Lo ha reso noto un comunicato stampa della stessa Commissione Ue. Il nostro paese ora ha due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni sollevate dall’Europa, dopodiché Bruxelles potrà passare alla seconda tappa della procedura d’infrazione, inviando un parere motivato ed eventualmente comminando all’Italia una sanzione pecuniaria.

Nella lettera di messa in mora, la Commissione Ue chiede all’Italia di «garantire trasparenza e parità di trattamento» nell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Nello specifico, Bruxelles ritiene che la normativa italiana in materia «sia incompatibile con il diritto dell’Ue e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l’economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane». La norma italiana a cui la Commissione Ue fa riferimento è la 145/2018, che ha disposto l’estensione delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2033. Tale legge, secondo l’Europa, sarebbe in contrasto con la direttiva 2006/123/CE detta “Bolkestein” sulla liberalizzazione dei servizi, nonché con la sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016, che aveva dichiarato illegittime le proroghe automatiche e generalizzate sulle concessioni balneari. La sentenza “Promoimpresa” riguardava la proroga al 2020 disposta dal governo Monti, ma in seguito, nel 2018 il primo governo Conte aveva stabilito una nuova estensione fino al 2033, giustificandola non come una proroga automatica bensì come un “periodo transitorio” necessario ad attuare una riforma organica del settore, che l’allora ministro del turismo Gian Marco Centinaio stava concordando con Bruxelles. Tuttavia il primo governo Conte è caduto e l’attuale esecutivo Pd-5Stelle non ha mai portato a compimento il lavoro. Di qui la decisione della Commissione europea di comminare una procedura di infrazione all’Italia.

Secondo quanto afferma la lettera di messa in mora, «gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (per esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. L’obiettivo è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati – attuali e futuri – la possibilità di competere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse». «L’Italia non ha attuato la sentenza della Corte di giustizia europea», sottolinea infine Bruxelles. «Inoltre da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’Unione». L’Italia aveva subìto una procedura di infrazione europea sulle concessioni balneari già nel 2009, quando era in vigore il regime di “rinnovo automatico” ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato dall’ultimo governo Berlusconi, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l’Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), ma senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo, che possa conciliare il diritto europeo con le aspettative degli attuali concessionari e con le esigenze di un comparto turistico unico al mondo. Ora, con la nuova lettera di messa in mora, il governo non potrà più permettersi ritardi nell’approvazione della necessaria riforma. Fonte: MondoBalneare.com

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EMERGENZA COVID-19: I CANONI NON PAGATI NON DETERMINANO LO SFRATTO

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coronavirus e sentenza

Covid-19, il mancato pagamento di canoni non è grave inadempimento

(Articolo di Paolo Marino – Fonte: www.altalex.it)

Tribunale Palermo: il rispetto delle misure di contenimento va valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore (artt. 1218 e 1223 c.c.)

Dopo l’opposizione del conduttore, accompagnata da un pagamento parziale dei canoni arretrati, il locatore richiedeva l’emissione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. ma il giudice, in considerazione dei gravi motivi legati allo stop forzato dell’attività commerciale, ha rigettato la richiesta – Il tribunale ha tenuto conto del comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n. 6/2020, per il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente ad omessi adempimenti.

Il locatore intimava lo sfratto per morosità al conduttore che non aveva corrisposto regolarmente i canoni mensili, in base al contratto di locazione commerciale.

L’intimata si costituiva nel giudizio opponendosi allo sfratto ed allegando prova scritta del pagamento – medio tempore – di una parte delle somme intimate tramite bonifici bancari, depositati agli atti, oltre a precisare la circostanza che residuavano (soltanto) due canoni arretrati da versare.

All’udienza fissata (11 settembre 2020) il locatore chiedeva l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed il giudice si riservava il provvedimento, che avrebbe redatto e depositato il 25 settembre.

Ovviamente, anche la pronuncia/ordinanza di cui stiamo per dare atto si inserisce nell’alveo ormai ampio di decisioni giurisprudenziali che hanno operato, in forza della situazione e della normativa emergenziale (con connesso periodo di ‘clausura’, termine che chi scrive preferisce all’abusato anglicismo del ‘lockdown’), una sorta di inedito bilanciamento tra i diritti dei locatori e le ragioni dei conduttori.

Il giudice adito ha rilevato correttamente come l’opposizione proposta dal conduttore abbia precluso la convalida dello sfratto ed imposto in ogni caso il mutamento del rito.

In particolare, il giudice ha reputato che nella fattispecie oggetto del giudizio non poteva ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore. Tutto questo “stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi”. E, nel dare conto di quanto andava decidendo, ha richiamato l’art. 91 del d.l. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in l. 27 del 24 aprile 2020) che all’art. 3 del d.l. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in l. 13 del 5 marzo 2020) ha aggiunto il comma 6-bis, per il quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Questo nuovo comma ha consentito e consente di attribuire una valenza giuridica diversa alle situazioni di inadempimento che siano correlate o correlabili alle misure restrittive adottate dall’autorità pubblica. La clausura imposta dall’autorità, che ha imposto uno stop forzato al prosieguo della attività del conduttore, è alla base di quei “gravi motivi in contrario” che ai sensi dello stesso art. 665 c.p.c. sono idonei a precludere l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio.

Si aggiunga, per la specifica fattispecie, che il conduttore si è comunque presentato all’udienza, come suol dirsi, non a mani vuote; bensì avendo provveduto ad un pagamento parziale, il che di certo deve avere giovato alla decisione poi assunta.

Il giudice ha rigettato sia la richiesta di emissione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. come anche dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e, con la disposizione del mutamento di rito, ha fissato per gli adempimenti di cui all’art. 420 c.p.c. l’udienza successiva, assegnando i termini all’intimante e all’intimato per l’eventuale integrazione degli atti con il deposito di memorie e documenti.

Né basti: essendo la controversia soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, ha invitato le parti a promuovere il relativo procedimento entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

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NUOVO DPCM 4 DICEMBRE 2020: TESTO & SINTESI

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Natale, nuovo dpcm del 4 dicembre: cosa si può fare e cosa no | L'HuffPost

Il Dpcm 3 dicembre per regolare gli spostamenti a Natale 2020 è stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. ed entrerà in vigore dal 4 dicembre.

Già pubblicato sul sito di Palazzo Chigi, il nuovo Dpcm, rispetto a come era nella precedente bozza  è stata modificata la norma sullo sport, consentendo solo le competizioni “di livello agonistico”, mentre il testo della prima versione si riferiva a competizioni “di alto livello”.

TESTO

Di seguito si può leggere nel dettaglio cosa è consentito e non consentito compiere:

Nuovo DPCM: le disposizioni dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 - Comune  di Baricella

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Nuovo DPCM del 4 dicembre

SINTESI

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). È sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Seconde case

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto vale anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Ricongiungimenti familiari

Ha tenuto la linea dura sul blocco degli spostamenti tra Regioni nelle festività: nel consiglio dei ministri che si è concluso in nottata non è passata la richiesta di permettere i ricongiungimenti in base al grado di parentela.

Ristoranti

Sarà possibile andare a pranzo fuori a Natale, il 26 dicembre, a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Prima di Natale tutta l’Italia diventerà zona gialle, quindi ristoranti e bar potranno essere aperti fino alle 18. Divieto di cenoni in hotel il 31 dicembre.

Impianti sciistici

Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio.

Quarantena

Quarantena per chi torna dall’estero. La misura, che dovrebbe essere valida dal 20 dicembre, è pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera – che ha tenuto le piste aperte – o in Paesi dell’Unione europea, come Slovenia e Austria, con quest’ultimo paese che ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti.

Coprifuoco

Non si può circolare dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Il limite vale anche per Natale e Santo Stefano.

Messa della vigilia di Natale

Considerato che il coprifuoco alle 22 si applica anche il giorno della vigilia, la messa dovrà iniziare a un orario che consenta di rispettare la prescrizione, e che quindi garantisca il rientro a casa entro le 22.

Capodanno

Dalle 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Veglione

Veglione di fine anno in camera per chi deciderà di passare il 31 notte in albergo. Resta infatti consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Negozi

I negozi dovrebbero restare aperti nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21, per permettere di “spalmare” la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.

Crociere

Fino a qualche giorno fa sembravano una delle poche isole (galleggianti) felici, pur con strettissime misure di sicurezza. Invece il governo ha deciso di proibire i viaggi sugli hotel del mare.A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

Scuola

Ritorno in classe per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio in una percentuale del 75%. Gli studenti di elementari e medie saranno in presenza al 100%.

Concorsi

Continua a essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni. Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Biblioteche

Se rimangono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, si prevede un’eccezione per le biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

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