CONVEGNO DELLA COMMISSIONE MARKETING FORENSE

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Consiglio Ordine Avvocati di Roma

Roma, 27 settembre 2023

Intervento dell’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (dirigente e responsabile della comunicazione del Si.Avv – Sindacato Avvocati) sulla tutela del diritto alla difesa e di chi permette il suo esercizio, ossia l’Avvocatura.

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LA MEDIAZIONE PENALE COME STRUMENTO RISOLUTORIO DEL MOBBING – Intervista al presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Roma Avv Paolo Nesta

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L”Avv. Paolo Nesta, Presidente del COA di Roma, interviene in occasione dell’evento “La mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing”. ” Il mobbing può avere una tutela dal punto di vista costituzionale? “l’art. 32 della Costituzione tutela il diritto alla salute e in taluni casi di mobbing si possono verificare malattie del lavoratore e si potrebbe integrare l’ipotesi di cui l’art 590 del codice penale. Anche l’art. 35 della Costituzione tutela il diritto del lavoratore e del lavoro in generale, come anche l’art 45 della Costituzione. Ci sono dei presidi di carattere costituzionale che vanno a tutelare chi purtroppo resta vittima di mobbing”.

Presidente del COA di Roma – Avv. Paolo Nesta

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LA MEDIAZIONE PENALE COME STRUMENTO RISOLUTORIO DEL MOBBING

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Roma, 23 ottobre 2023

Campidoglio – sala Calcagni

Via del Tempio di Giove n. 3 – Roma

Video intervista al presidente di VERSOilFUTURO – Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Roma, 23 ott. (Adnkronos)
(Cro/Adnkronos)

Il tema della mediazione penale come strumento risolutorio del mobbing, anche in relazione alla condizione ricattatoria del lavoro per esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni è stata al centro del convegno che si è tenuto oggi nella Sala Calcagni, Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Roma.
L’incontro di studio, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e promosso dal sindacato S.I. AVV., in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Associazione “Verso il futuro”, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, ha permesso di affrontare la problematica del mobbing sotto il profilo della tutela risarcitoria, e dei diritti costituzionali, tra i quali la salubrità ed il rispetto della sicurezza sul lavoro. Il caso emblematico dell’Ilva, che ha segnato la storia industriale italiana, incarna il paradigma del falso dilemma tra salute e lavoro, evidenziando la necessità di un diverso approccio. In un contesto dove la fattispecie criminosa del Mobbing non è ancora disciplinata, è stato necessario dibattere su una specifica normazione. Emergono però due diverse scuole di pensiero: una che vorrebbe inquadrare il Mobbing come un reato, e un’altra che lo vorrebbe come un illecito civile. Il convegno si pone l’obiettivo di mediare questa contrapposizione teorica con la proposta di utilizzare l’Istituto della Mediazione penale come strumento per risolvere in un tempo celere le cause avviate dalle vittime di mobbing. In tal modo il lavoratore sarebbe risarcito tramite un accordo raggiunto con il colpevole, ottenendo così in tempi più veloci la revoca del demansionamento subito e allo stesso tempo permetterebbe al colpevole di ottenere una pena ridotta.
Fra i presenti il consigliere comunale Maria Cristina Masi, alcuni tra i più autorevoli giuristi italiani e il vertice dell’Avvocatura Capitolina, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, e Mauro Mazzoni, delegato della Cassa Forense, oltre al Presidente Ona, avv. Ezio Bonanni. L’avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, presidente di “Verso il futuro” nella sua introduzione ha spiegato: “Abbiamo promosso questo convegno per affrontare una tematica sociale rilevante, non solo a tutela del diritto al lavoro, principio costituzionale inviolabile, ma anche a tutte le declinazioni che derivano dalla violazione di tale principio tramite il mobbing, che viene esercitato anche in riferimento a contesti lavorativi dove l’altro fondamentale diritto costituzionale alla salute viene compromesso dalla perniciosa e cospicua presenza dell’amianto all’interno delle sedi lavorative”.

“Come è noto l’amianto è un materiale pericoloso e gravemente nocivo per la salute dell’uomo. Sul territorio italiano ce ne sono circa 32 milioni di tonnellate derivanti da coperture e da lastre di cemento. Il rischio esposizione è certamente accentuato nei posti di lavoro ma esiste anche nei nostri palazzi – ha affermato il Presidente COA, Nesta, che ha sottolineato – ci sono risoluzioni del Parlamento Europeo e leggi italiane per la rimozione e, quando non vengono rispettate, intervengono i Giudici, ma è pur sempre un intervento ex post, invece è fondamentale richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei politici, senza distinzione di colore e di appartenenza, sul ruolo della prevenzione”.
“Il diritto alla salute è di tutti – ha evidenziato – l’Avvocatura può svolgere un ruolo fondamentale per prevenire e rimuovere i pericoli derivanti dall’esposizione alla fibra killer e per sensibilizzare i cittadini e i giovani nelle scuole”. “Nel 2022, più di 7000 persone hanno perso la vita per patologie asbesto correlate. In molti casi, i lavoratori esposti ad amianto si sono trovati soli e privi di tutele, perché le leggi restano solo sulla carta – ha denunciato il Presidente ONA, Ezio Bonanni – il dubbio se morire di fame o di morire di lavoro, per infortuni o anche per amianto, è solo un falso dilemma. Deve essere superata la concezione ricattatoria del lavoro, come è successo per il caso dell’Ilva di Taranto dove per la segnalazione e la protesta per esposizione ad amianto si sono verificate condizioni di mobbing. In questa delicata fase storica, l’avvocatura deve riappropriarsi della sua funzione di tutela”.
“Questo convegno inaugura un nuovo percorso, nel quale l’Ordine Forense ha condiviso le nostre finalità: tutti insieme contro l’amianto – ha concluso Bonanni – la mediazione penale è un faro di speranza per i lavoratori che spesso affrontano il mobbing oltre le devastanti conseguenze delle patologie asbesto correlate. Non possiamo permettere che la loro lotta venga ignorata”.

Intervista al presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto – Avv. Ezio Bonanni

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RISARCIMENTO DEL DANNO SE C’E’ STRAINING

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27 Ottobre 2023

Risarcimento del danno se c’è straining | NT+ Lavoro (ilsole24ore.com)

Ammontare collegato a reiterazione e intensità del dolo

Nel caso venga accertato lo straining, condotta anche isolata, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta: reiterazione, intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 29101/2023.

Lo straining, ovvero lo stress forzato inflitto dal superiore gerarchico al lavoratore, mediante azioni ostili finalizzate a discriminarlo, rappresenta una forma attenuata di mobbing cui difetta il carattere della continuità delle azioni vessatorie.

La condotta che ha dato origine alla causa decisa dall’ordinanza è la seguente: la diretta superiore di un lavoratore aveva messo in atto nei suoi confronti una stressante modalità di controllo che da ultimo aveva generato un’animata discussione durante la quale il dipendente ebbe un attacco ischemico. Una testimonianza trascritta agli atti così descriveva l’accaduto: «… lo sono la capa; lo comando e faccio quello che voglio e poi la discussione si animò e lei non faceva nulla per smorzare i toni si alterava sempre di più fino a quando abbiamo visto il ricorrente adagiarsi sulla sedia e sentirsi male».

La Corte d’appello, pur avendo accertato tale condotta, aveva affermato tuttavia che andasse negata l’illiceità della stessa, non trattandosi di mobbing in quanto episodio isolato, e non condotta sistematica con una chiara finalità vessatoria, persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.

La Corte di cassazione ribadisce che «al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta… è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica)» (Cassazione 3291/2016). La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento.

La Suprema corte ricorda il proprio orientamento costante (tra le tante, 18164/2018) «secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta»; e continua ribadendo il valore dirimente assegnato al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno «quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche» (Cass. 3692/2023).

di Rita Rossi

FONTE:

https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/risarcimento-danno-se-c-e-straining-AF3e00OB?cmpid=nl_ntLavoro

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