PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (BALNEARI): IL TAR SICILIA NE STABILISCE LA DISAPPLICAZIONE

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Sentenza del Tar Sicilia n. 2767 del 2024.

La sentenza del Tar Sicilia n. 2767/2024 ha chiarito che le “norme legislative nazionali” che prevedono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative devono essere disapplicate, in linea con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Questo principio deriva dal fatto che tali proroghe sono considerate in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, né i giudici né la pubblica amministrazione possono applicare tali norme.

Tuttavia, il Tar Sicilia ha osservato che questo principio non può essere utilizzato per giustificare l’invalidità di una clausola di rinnovo automatico contenuta in un accordo quadro, poiché quest’ultimo non è una norma legislativa, ma un accordo bilaterale tra un soggetto pubblico e uno privato, che si colloca al di fuori del perimetro delle concessioni demaniali.

Inoltre, il Tar Sicilia ha delineato i confini della nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative”, stabilendo che essa si riferisce esclusivamente a specifiche attività come la gestione di stabilimenti balneari, ristoranti, il noleggio di imbarcazioni, e la gestione di strutture ricettive, tra le altre. Al contrario, non rientrano in questa categoria le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, i cantieri navali, gli scali d’alaggio e i servizi di biglietteria per il trasporto pubblico marittimo. La giurisprudenza considera questa elencazione come tassativa.

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LINK SENTENZA

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AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA: IL SUO RUOLO FONDAMENTALE SECONDO LA DIRETTIVA NIS2

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Direttiva Ue n. 2555 del 2022 (NIS2)

Lo schema di decreto legislativo attualmente in discussione per l’attuazione della direttiva UE 2555/2022 (NIS2) rappresenta un passo cruciale per rafforzare la cybersecurity nell’Unione Europea. Questa normativa, articolata in 44 articoli suddivisi in 6 capi, ha l’obiettivo di innalzare notevolmente il livello di sicurezza informatica, ponendo al centro l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come ente di verifica, vigilanza e supporto, in coordinamento con le autorità di settore.

Tra gli aspetti più rilevanti del decreto vi sono:

  1. Ambito di Applicazione: Il decreto si applica a una vasta gamma di soggetti pubblici e privati, suddivisi in quattro allegati che determinano i settori coinvolti. Per due di questi allegati, la dimensione dell’impresa (oltre 50 dipendenti e fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro o bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro) è un criterio rilevante, ma sono previste eccezioni. Per gli altri due allegati, che includono le pubbliche amministrazioni e altri soggetti specifici, non esiste un criterio dimensionale.
  2. Distinzione tra Soggetti Essenziali e Importanti: La normativa distingue tra “soggetti essenziali” e “soggetti importanti”, con obblighi e sanzioni che variano a seconda della loro classificazione.
  3. Sanzioni Severe: Le sanzioni previste per la mancata conformità sono molto elevate. Per i soggetti essenziali, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale, mentre per i soggetti importanti si può arrivare a 7 milioni di euro o all’1,4% del fatturato annuo mondiale. Inoltre, i dirigenti responsabili possono essere temporaneamente interdetti dall’esercizio delle loro funzioni.
  4. Ruolo dell’ACN: L’ACN avrà un ruolo centrale non solo nella vigilanza e nell’irrogazione delle sanzioni, ma anche nel fornire supporto e guida ai destinatari del decreto. Questo ruolo di supporto è particolarmente importante per le piccole e medie imprese e la Pubblica Amministrazione, che potrebbero affrontare difficoltà nell’adeguarsi agli stringenti requisiti imposti dalla normativa.
  5. Cooperazione e Condivisione delle Informazioni: Il decreto promuove la cooperazione tra imprese e istituzioni, oltre a stabilire obblighi di condivisione delle informazioni sulla cybersecurity tra gli Stati membri dell’UE.

Nonostante l’ambizione del decreto, restano alcune sfide, soprattutto riguardo alla capacità delle istituzioni di gestire l’ampio spettro di attività previste (normazione, coordinamento, vigilanza, formazione e repressione) con le risorse attualmente disponibili. Questa preoccupazione si estende anche alle autorità locali e agli enti pubblici territoriali, che potrebbero necessitare di ulteriori supporti finanziari e tecnici per l’attuazione efficace della normativa.

In conclusione, lo schema di decreto rappresenta un passo decisivo verso una maggiore sicurezza informatica in Europa, ma la sua implementazione richiederà un significativo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti.

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REDDITO DEL CONCORDATO RIDOTTO DALLE PERDITE SU CREDITI

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Decreto n. 198 del 2024

Perdite su crediti in diminuzione del reddito d’impresa concordato al pari di minusvalenze e sopravvenienze passive. È quanto prevede il Decreto 108/2024 che riscrive parzialmente l’articolo 16 del Dlgs 13/2024 in tema di reddito d’impresa oggetto di concordato.

Il testo nella sua versione definitiva prevede ora che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni in base all’articolo 5 e 73 del Tuir, determinano una corrispondente variazione fiscale del reddito imponibile concordato.

Parimenti anche il dato relativo al reddito 2023 necessario per la formulazione della proposta di concordato (rigo P04 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere depurato delle componenti sopra richiamate.

Alla luce delle modifiche introdotte è quindi chiaro che in ipotesi di perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 le stesse potranno essere portate in diminuzione del reddito concordato sul quale pagare le imposte. In questo caso le regole di ingaggio sono quelle dettate dall’articolo 101 comma 5 del Tuir.

Quindi si deve trattare di perdite che risultano da elementi certi e precisi così come definiti dalla disposizione in questione.

Va inoltre segnalato che in ambito reddito professionale all’articolo 15 del Dlgs 13/2024, deputato a determinare il reddito di lavoro autonomo oggetto di proposta per il concordato, è stato inserito fra i componenti che generano una variazione dell’imponibile la nuova lettera b-bis) riguardante i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’ articolo 54 del Tuir, che entrano stabilmente fra le variazioni in aumento del reddito concordatario, aggiungendosi a plus e minusvalenze e ai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Si ricorda che in presenza di variazioni diminutive del reddito concordato per effetto delle componenti negative citate, in ogni caso il reddito (autonomo o d’impresa) assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati in base all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché’ dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Fin dall’origine il comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 stabilisce che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a quello concordato riducono il reddito oggetto di patto col fisco fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo di tassare il reddito minimo di 2mila euro.

Ora l’ultimo decreto delegato (108/2024), a parziale integrazione del comma 4, del medesimo articolo prevede che il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, eventualmente determinate attraverso le variazioni ammesse all’imponibile concordato e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato. Ipotesi quest’ultima forse più di scuola che reale, che tuttavia si potrebbe generare in presenza di pesanti minusvalenze, sopravvivenze passive e/o perdite su crediti.

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