CRISI D’IMPRESA: PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVIVENZE ATTIVE

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione fiscale ai piani attestati di risanamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 222 del 13 novembre scorso, ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’attuale Codice della crisi d’impresa, in piena continuità con quanto disposto dalla legge fallimentare.

Il piano attestato di risanamento: uno strumento negoziale

Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d’impresa. Ha l’obiettivo di consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l’esposizione debitoria e ristabilire l’equilibrio finanziario.

Questa procedura è stragiudiziale, non richiede il controllo né l’omologa da parte del Tribunale. Tuttavia, per garantire i creditori e beneficiare dell’esonero dall’azione revocatoria, è necessario che la veridicità e fattibilità del piano siano attestate da un revisore legale indipendente.

Vecchie e nuove normative

In passato, il piano attestato era regolato dall’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (Rd 267/1942), che stabiliva i requisiti dell’attestatore e richiedeva un’attestazione sia sulla veridicità dei dati aziendali sia sulla fattibilità del piano.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) disciplina il piano attestato all’articolo 56, che riprende le migliori prassi e ne regola il contenuto e i requisiti. Nonostante ciò, il piano rimane uno strumento privatistico a favore dell’imprenditore, utilizzabile in un contesto di liquidazione giudiziale.

Requisiti del piano attestato

L’articolo 56 stabilisce che il piano:

• deve avere data certa;

• deve includere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi e le strategie di intervento;

• deve indicare creditori, importi dei crediti da rinegoziare e risorse per soddisfare i crediti estranei;

• deve prevedere apporti di finanza nuova e un piano industriale con effetti sul piano finanziario;

• può essere pubblicato nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.

La disciplina fiscale

Il piano attestato può generare sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dell’indebitamento. Per evitare che queste siano tassabili, l’articolo 88 del Dpr 917/1986 prevede al comma 4-ter una detassazione per i soggetti in crisi che utilizzano piani attestati, concordati di risanamento o accordi di ristrutturazione del debito, purché tali piani siano pubblicati nel Registro delle imprese.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 222/2024, l’Agenzia ha confermato che l’agevolazione fiscale si applica anche ai piani attestati disciplinati dall’articolo 56 del Codice della crisi, nonostante il riferimento normativo esplicito all’articolo 67 della vecchia legge fallimentare. Questa interpretazione si basa sull’identica finalità delle due normative.

Si ribadisce che la pubblicazione del piano attestato nel Registro delle imprese è condizione indispensabile per beneficiare della detassazione.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com

@: info@versoilfuturo.org

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CODICE DELLA CRISI: MODIFICHE DI ISPIRAZIONI DOTTRINARIE E GIURISPRUDENZIALI DEL CORRETTIVO TER

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In attesa dell’uscita a gennaio 2025 del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, commentato e annotato con la giurisprudenza” scritto dall’Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, edito Duepuntozero, si riporta di seguito una sintesi delle modifiche apportate al Codice con l’entrata in vigore del Correttivo Ter.

Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024.

A due anni dalla promulgazione: modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

A due anni dalla sua promulgazione, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza subisce nuove modifiche con l’approvazione del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2024. Questo intervento segna un ulteriore passo verso un corpus normativo stabile e definitivo per la gestione delle crisi, riflettendo la complessità crescente delle disposizioni rispetto al passato.

Il Codice è il risultato di una lunga fase di studio e di gestazione, iniziata con la Legge Delega 155/2017, attraverso la quale il legislatore ha avviato la riforma della materia. Successivamente, il testo è stato armonizzato con la normativa europea, in particolare con la Direttiva Insolvency (UE 1023/2019), fino a giungere alla struttura attuale, integrata da leggi speciali.

Le principali modifiche

Aspetti generali

L’ultimo correttivo ha introdotto due tipi principali di modifiche:

1. Correzioni tecniche e miglioramenti delle disposizioni normative.

2. Interventi strutturali, che rispondono a riflessioni, suggerimenti e dispute emerse nei primi due anni di applicazione del Codice.

Questi interventi strutturali possono essere suddivisi in tre macro-categorie:

• Novità sul trattamento del debito tributario, previdenziale e assistenziale.

• Modifiche processuali.

• Cambiamenti sostanziali.

Trattamento del debito tributario, previdenziale e assistenziale

Tra le modifiche più rilevanti, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 introduce la possibilità per il debitore di negoziare anche i debiti verso le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel contesto della composizione negoziata della crisi. Questo avviene utilizzando strumenti mutuati dal diritto amministrativo e civile, come la necessità del consenso e l’esclusione del cram down.

Modifiche processuali

Tra le principali innovazioni processuali:

• Nuova disciplina per la domanda giudiziale di regolazione della crisi nel concordato preventivo.

• Revisione delle procedure relative a misure protettive e cautelari.

• Modifiche alla domanda per l’accordo di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Modifiche sostanziali

Numerose novità riguardano il percorso della composizione negoziata, gli strumenti di regolazione e la liquidazione giudiziale. Tra queste:

• Revisione della definizione di “strumenti di regolazione della crisi”, escludendo la liquidazione giudiziale e controllata.

• Nuova nomenclatura dei Titoli III e IV, ora denominati:

• “Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza.”

• “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.”

• Ricollocazione della sezione VI-bis in un nuovo Capo III-bis dedicato alle società.

Novità per i creditori finanziari e il concordato preventivo

Creditori finanziari

Vengono introdotte ulteriori restrizioni per i creditori finanziari, limitando la possibilità di sospendere o revocare le linee di credito. Viene inoltre chiarito che la prosecuzione del rapporto non genera automaticamente responsabilità.

Concordato preventivo

Nel concordato preventivo, sia nella continuità diretta che indiretta, si richiede che il piano di ristrutturazione includa una sezione dedicata ai costi e ricavi dell’attività di impresa. Altri ritocchi riguardano la definizione di “valore di liquidazione” e “valore eccedente”, per facilitare l’applicazione delle regole di distribuzione dell’attivo.

Concordato di gruppo

Viene introdotta una norma dedicata al concordato di gruppo, parallela al concordato preventivo di gruppo già positivizzato.

Conclusioni

Questa sintesi mira a offrire una panoramica completa delle modifiche apportate al Codice dal Correttivo Ter.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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