PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE E POTENZIALE NATURA LIQUIDATORIA

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Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (Pro)

Il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), introdotto dall’articolo 64-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Ccii), rappresenta un’importante innovazione nella gestione delle crisi aziendali. Esso consente di derogare agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile, nonché alle norme che regolano la graduazione delle cause di prelazione, a condizione che la proposta ottenga l’approvazione unanime delle classi coinvolte.

Caratteristiche principali del Pro

Questo strumento:

• Si colloca tra gli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera m-bis, del Ccii.

• Mira a privilegiare la ristrutturazione e la continuità aziendale, relegando la liquidazione giudiziale a una soluzione estrema.

• Presenta una natura ibrida che solleva dubbi interpretativi, specie in assenza di disposizioni normative specifiche per alcune fattispecie.

Il dibattito interpretativo

Un punto controverso riguarda l’applicabilità del Pro a piani di natura esclusivamente liquidatoria:

• Posizione iniziale: Molti interpreti hanno ritenuto che il Pro fosse riservato esclusivamente a progetti di continuità aziendale, sia diretta che indiretta, escludendo finalità meramente liquidatorie.

• Prime aperture giurisprudenziali: I Tribunali di Vicenza (17 febbraio 2023) e Mantova (24 ottobre 2023) hanno evidenziato la mancanza di norme che escludano esplicitamente piani liquidatori.

La decisione del Tribunale di Milano

Con il decreto del 24 ottobre 2024, il Tribunale di Milano ha ammesso un Pro a prevalente natura liquidatoria, sottolineando che:

• Il piano prevedeva la vendita ordinata del patrimonio immobiliare della società:

• Prima fase: Vendite al valore di pronto realizzo entro due anni dall’omologa.

• Seconda fase: Riduzione progressiva del prezzo per garantire l’integrale liquidazione entro tre anni.

• Le modalità di liquidazione devono essere conformi all’articolo 114 del Ccii, come richiamato dall’articolo 64-bis, comma 9, Ccii.

Il Collegio milanese ha ritenuto che il richiamo normativo all’articolo 114 del Ccii consenta di superare i dubbi sull’ammissibilità di un Pro liquidatorio, ampliando così il raggio d’azione dello strumento rispetto ai tradizionali concordati.

Conclusioni

Il PRO si configura come uno strumento dirompente, in grado di ridefinire le regole distributive e creare margini di negoziazione più ampi tra debitore e creditori rispetto al concordato preventivo o liquidatorio. Tuttavia, il controllo giudiziale sulla formazione delle classi rimane cruciale per garantire omogeneità e prevenire abusi.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Mazzini, 27 – 00195 – Roma

Tel+39 0673000227

Cell. +39 3469637341

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@: info@versoilfuturo.org

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CRISI D’IMPRESA: I PRESUPPOSTI PER LE MISURE PROTETTIVE

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Tribunale di Modena, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 22-07-2024, n. 6167

La vicenda processuale

Nell’aprile del 2022, la Guardia di Finanza notificava un processo verbale di contestazione al titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore del commercio di carburante. A tale episodio seguivano quattro avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che conducevano a una crisi economica dell’impresa.

L’imprenditore presentava immediato ricorso avverso tali provvedimenti; tuttavia, il Giudice Tributario rigettava la domanda. In sede di gravame, il rigetto dell’istanza cautelare di sospensione della prima decisione faceva sì che l’Erario iscrivesse a ruolo gli ingenti importi dovuti.

Nel giugno del 2024, la società proponeva ricorso ex articolo 19 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), chiedendo al Tribunale di Modena:

• la conferma e applicazione delle misure protettive del patrimonio richieste con apposita istanza iscritta nel Registro delle Imprese;

• la sospensione degli obblighi indicati dall’articolo 20 del medesimo Codice, nei confronti dei creditori e delle banche.

Con il medesimo decreto, l’organo monocratico fissava l’udienza e nominava l’Ausiliario.

Le posizioni delle parti

Durante il procedimento:

• Agenzia delle Entrate: chiedeva il rigetto della domanda.

• Esperto: depositava un parere favorevole all’accoglimento delle richieste.

• Ausiliario: evidenziava numerose criticità del piano di risanamento proposto, rilevanti ai fini della decisione.

Esame del piano di risanamento

A metà luglio, il giudice sentiva tutte le parti coinvolte e analizzava il piano di risanamento aziendale, basato su:

1. Regolarizzazione dei debiti fiscali: tramite annullamento degli avvisi di accertamento già impugnati, in un’ottica conciliativa mediante i rimedi transattivi previsti dagli articoli 23 comma II bis, 63 o 88 del CCII.

2. Nuove entrate per la continuità aziendale: tramite prosecuzione delle attività e vendita di beni non necessari.

Il parere dell’Esperto rimodulava gli importi dovuti dalla società, ma il giudice rilevava che il piano non considerava valide alternative liquidatorie e mostrava criticità legate alla negligenza del debitore, come segnalato dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica.

Decisioni del giudice

1. Misure protettive:

• Sono state confermate con limiti temporali (fino a ottobre 2024) e soggettivi, per favorire trattative già avviate con i creditori.

• È stata esclusa l’operatività verso soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento.

2. Misure cautelari:

• Rigettate per genericità o inutilità, in particolare nei confronti delle banche che avevano già concesso la sospensione delle linee di credito.

3. Ulteriori richieste:

• Il giudice ha ordinato maggiore chiarezza nel piano di risanamento aziendale e ha sottolineato l’importanza di un’alternativa liquidatoria in caso di mancato successo del piano.

• L’accertamento delle pretese erariali è stato rimesso alla competenza del giudice concorsuale.

4. Ruolo dell’Esperto e dell’Ausiliario:

• Confermata la facoltà di segnalare eventuali presupposti per la revoca o l’abbreviazione delle misure.

Conclusioni

Il Tribunale ha bilanciato la necessità di tutelare l’impresa con i diritti dei creditori, accogliendo parzialmente le misure protettive e rigettando quelle cautelari. La compensazione delle spese processuali è stata motivata dalla natura non contenziosa del procedimento.

L’ordinanza n. 6167 del 18 luglio 2024 conferma il ruolo centrale del dialogo tra le parti e della supervisione tecnica nel garantire trasparenza e sostenibilità delle soluzioni proposte.

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