LAVORO: IL COLLEGATO LAVORO PREVEDE LE DIMISSIONI IMPLICITE PER IL LAVORATORE ASSENTE INGIUSTIFICATO

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Il collegato lavoro recentemente approvato dal Senato introduce una norma innovativa per gestire le dimissioni implicite di lavoratori che abbandonano il posto di lavoro senza formalizzare le proprie dimissioni tramite la procedura telematica prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015. Questa modifica mira a colmare una lacuna dell’attuale normativa, spesso fonte di complicazioni per i datori di lavoro e di situazioni paradossali.

La disciplina attuale e i suoi limiti

La normativa vigente richiede che le dimissioni siano convalidate tramite procedura telematica per prevenire il fenomeno delle dimissioni in bianco. Tuttavia, in casi di abbandono del posto di lavoro, il datore è obbligato a licenziare il dipendente, anche se quest’ultimo ha dichiarato esplicitamente di voler interrompere il rapporto, ma rifiuta di completare la procedura telematica. Questo comporta il pagamento del ticket Naspi, aggravando ulteriormente la posizione del datore di lavoro.

La giurisprudenza, sebbene non univoca, ha generalmente escluso la possibilità di considerare dimissionario il dipendente attraverso la nozione di “fatti concludenti”, rendendo necessario un intervento normativo per semplificare queste situazioni.

La nuova disciplina

Con il collegato lavoro, si introduce una procedura che consente di considerare dimissionario il dipendente assente ingiustificato, purché vengano rispettati determinati passaggi procedurali:

1. Periodo di assenza:

• Se il lavoratore è assente per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile (o, in mancanza di una previsione, per più di 15 giorni), il datore di lavoro può avviare il processo.

2. Comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL):

• Il datore di lavoro deve segnalare l’assenza all’ITL, che ha facoltà di verificare la veridicità delle informazioni fornite.

3. Effetti della procedura:

• A seguito della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente e non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche.

4. Tutela del lavoratore:

• Il rapporto non si risolve se il lavoratore dimostra che l’assenza è giustificata per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro (ad esempio, mancato pagamento dello stipendio o violazione delle norme di sicurezza).

Vantaggi della nuova norma

• Semplificazione procedurale:

Riduce il carico burocratico e i costi per il datore di lavoro, evitando il ricorso obbligato al licenziamento.

• Contrasto ai comportamenti opportunistici:

Previene abusi da parte dei lavoratori che abbandonano il posto di lavoro per accedere indebitamente alla Naspi, che non spetta in caso di dimissioni.

• Genuinità della scelta del lavoratore:

La procedura prevede verifiche per garantire che il dipendente non sia ingiustamente penalizzato per assenze legittime.

Criticità e margini di miglioramento

Il testo, pur introducendo una soluzione di buon senso, presenta alcuni aspetti da chiarire:

• Ruolo dell’ITL:

Non è specificato se il controllo dell’Ispettorato sia obbligatorio o solo eventuale, né quali siano le modalità di accertamento.

• Tutele procedurali per il lavoratore:

Non è del tutto chiaro come il dipendente possa far valere eventuali motivi di assenza e in che tempi debba avvenire questa comunicazione.

Conclusioni

La norma costituisce un importante passo avanti nella gestione delle dimissioni implicite, affrontando un problema che ha spesso penalizzato i datori di lavoro. Tuttavia, il successo della nuova disciplina dipenderà dalla chiarezza delle disposizioni attuative, che dovranno garantire un equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.

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Digitare il sottostante Download per la lettura integrale del collegato lavoro:

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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RESPONSABILITÀ MEDICA: AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L’ASSICURAZIONE DEI MEDICI E DELLE STRUTTURE SANITARIE RESPONSABILI

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Il Decreto Ministeriale 232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha introdotto l’azione diretta contro le assicurazioni nel contesto della responsabilità sanitaria. Si tratta di una modifica significativa, ispirata alla normativa della RC auto, che consente ai danneggiati di agire direttamente contro le compagnie assicurative delle strutture sanitarie o dei medici liberi professionisti ritenuti responsabili, senza necessità di rivolgersi prima ai responsabili civili.

Principali novità introdotte

1. Azione diretta

L’articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto 232/2023, rende possibile per i danneggiati agire direttamente contro l’assicuratore, il quale sarà tenuto al risarcimento senza poter opporre esclusioni contrattuali se non nei limiti previsti dall’articolo 8 del decreto (ad esempio, dolo o colpa grave del danneggiato).

2. Non opponibilità delle eccezioni

Le clausole contrattuali che limitano la copertura (stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto) non possono essere invocate per negare il risarcimento al danneggiato, ma rimane il diritto dell’assicuratore di rivalersi sull’assicurato.

3. Effetti su contratti preesistenti

Nonostante le polizze stipulate prima del 16 marzo 2024 non siano necessariamente conformi al decreto, i Tribunali di Cagliari e Milano hanno affermato che l’azione diretta è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti avviati dopo tale data, senza che sia obbligatorio un previo adeguamento contrattuale.

4. Regime transitorio

Ai contratti preesistenti è garantita validità per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, durante il quale permane una differenziazione nel regime di opponibilità delle eccezioni, da valutare caso per caso.

Pronunce giurisprudenziali

• Tribunale di Cagliari (30 luglio 2024): ha qualificato la disciplina come processuale, rendendola immediatamente operativa secondo il principio tempus regit actum.

• Tribunale di Milano (26 agosto e 10 settembre 2024): ha ribadito la piena applicabilità dell’azione diretta indipendentemente dall’adeguamento delle polizze preesistenti, ma con possibile valutazione delle eccezioni opponibili nel merito.

Implicazioni e dubbi

• Per le compagnie assicurative: l’estensione della regola della non opponibilità delle eccezioni ai contratti stipulati prima del decreto potrebbe comportare nuovi oneri non preventivati, influendo sulle valutazioni di rischio e sulle quotazioni dei premi.

• Per i danneggiati: l’azione diretta rappresenta uno strumento di tutela rafforzato, sebbene la certezza dei risarcimenti possa dipendere dalle particolarità del contratto assicurativo in vigore.

• Transitorietà e impatti sostanziali: alcuni esperti ritengono che la disciplina, oltre agli effetti processuali, abbia implicazioni sostanziali sugli assetti delle polizze, poiché influisce sulla loro operatività esterna (risarcimento) e interna (rapporti assicuratore-assicurato).

Conclusione

L’introduzione dell’azione diretta nelle controversie di responsabilità sanitaria rappresenta un passo avanti per la tutela dei diritti dei danneggiati. Tuttavia, il periodo transitorio richiede un’attenta gestione per bilanciare gli interessi in gioco e chiarire definitivamente i margini di applicabilità delle eccezioni contrattuali per i vecchi contratti.

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