CRISI D’IMPRESA: IL TRIBUNALE DISPONE L’INIBITORIA ALLE BANCHE DI SEGNALARE IL DEBITORE A SOFFERENZA, NONOSTANTE L’ART. 16 CCII

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Il principio stabilito dal Tribunale di Crotone

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice può disporre l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare l’impresa a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e il CRIF. Questa misura può avere una durata massima di 240 giorni, corrispondente al periodo delle misure protettive.

L’obiettivo è evitare che la società debitrice venga esclusa dall’accesso al credito necessario per attuare il piano di risanamento. Senza tale tutela, l’impresa rischierebbe non solo di vedersi negata nuova finanza, ma anche di subire la revoca delle linee di credito già in essere.

Questa posizione è stata affermata dal Tribunale di Crotone (giudice Emmanuele Agostini) con il provvedimento del 4 gennaio 2025. Il tribunale ha accolto la richiesta cautelare di una società che, non essendo in grado di pagare una rata di mutuo in scadenza, aveva chiesto l’adozione di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata. Il percorso di risanamento era seguito dall’esperto Fausto Riganello e dall’advisor Paola Bellomo.

Il rapporto tra segnalazioni a sofferenza e composizione negoziata

Secondo il Tribunale di Crotone, la misura cautelare è necessaria perché il rischio di un effetto negativo delle segnalazioni sui rapporti bancari non è escluso ex lege.

L’articolo 16, comma 5, del Codice della Crisi stabilisce che:

• l’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice;

• non possono giustificare automaticamente una diversa classificazione del credito.

Tuttavia, la classificazione del credito, anche nel corso della composizione negoziata, dipende non solo dal piano di risanamento proposto ai creditori, ma anche dalle regole di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, il solo ingresso nella procedura non esclude il rischio di una segnalazione a sofferenza, con le relative conseguenze per l’azienda.

La posizione del Tribunale di Crotone

Il terzo decreto correttivo del Codice della Crisi ha introdotto questa disposizione proprio per evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti. Tuttavia, il legislatore ha cercato un equilibrio tra questa esigenza e la tutela della stabilità finanziaria richiesta dalla vigilanza prudenziale.

Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento in esame, ha ritenuto che tale bilanciamento non garantisca ancora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un percorso di risanamento serio. Per questo motivo, ha concesso l’inibitoria della segnalazione a sofferenza per tutelare l’azienda durante la durata delle trattative.

Le misure cautelari nella composizione negoziata

Le misure cautelari sono strumenti che il giudice può adottare per tutelare il patrimonio e l’impresa del debitore, garantendo il buon esito delle trattative e delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Queste misure devono risultare necessarie per portare a termine le trattative. Quando il piano di ristrutturazione è considerato serio e affidabile, la tutela dell’impresa e il risanamento prevalgono sulle regole della vigilanza prudenziale, nell’interesse degli stessi creditori.

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Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle implicazioni pratiche potete contattare:

STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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Tel+39 0673000227

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AMMINISTRATIVO: CRISI BANCARIA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SECONDO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO

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Il caso esaminato

Con la sentenza del 16 settembre 2024, n. 16385, la Sezione III Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma affronta un aspetto cruciale della gestione delle crisi bancarie. In particolare, analizza l’intervento dell’amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), mettendolo in relazione con principi fondamentali del diritto amministrativo.

Nel caso specifico, gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di un istituto di credito capogruppo impugnano il provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo. Tale provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB, ha comportato la nomina di commissari straordinari e nuovi membri del comitato di sorveglianza (art. 103 TUB).

I ricorrenti contestano in particolare:

• il mancato rispetto dei diritti partecipativi;

• la violazione del principio di separazione tra le fasi della procedura;

• la lesione del principio di sana e prudente gestione (sollevando anche una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 41, 42 e 97 Cost.);

• la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di sana e prudente gestione

Elemento centrale della sentenza è il concetto di sana e prudente gestione, sancito dall’art. 5 del D.lgs. 385/1993. Il TAR Lazio lo definisce come un “concetto indeterminato […] riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche complesse”. Secondo la normativa vigente, tali valutazioni spettano alle autorità creditizie, che esercitano poteri di vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari.

Riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza n. 16385/2024 riconosce alle autorità di supervisione bancaria un potere discrezionale che si articola in:

• una fase tecnica, relativa all’accertamento delle condizioni di crisi;

• una fase amministrativa, in cui si valuta l’opportunità delle misure da adottare.

Alla luce di ciò, il TAR analizza l’istituto dell’amministrazione straordinaria, previsto dal Titolo IV del TUB.

Amministrazione straordinaria e poteri della Banca d’Italia

L’articolo 70 del TUB disciplina lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo su provvedimento della Banca d’Italia, nei casi di:

• violazioni o irregolarità gravi;

• gravi perdite patrimoniali;

• richiesta motivata degli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria.

Contestualmente, la Banca d’Italia nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza (art. 71 TUB). In particolare, l’art. 98 TUB estende l’amministrazione straordinaria alla capogruppo di un gruppo bancario, anche in caso di:

• gravi inadempienze nell’esercizio delle attività ex art. 61, comma 4 TUB;

• procedure concorsuali;

• nomina di un amministratore giudiziario per gravi irregolarità gestionali, tali da alterare l’equilibrio finanziario del gruppo.

Partecipazione al procedimento e tutela del risparmio

Uno dei profili di contestazione riguarda l’assenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della Legge 241/1990. Tuttavia, il TAR richiama l’art. 70, comma 3, del TUB, che dispone la comunicazione del provvedimento di scioglimento agli interessati solo dopo gli adempimenti iniziali (art. 73 TUB).

I giudici sottolineano come il confronto costante tra le parti, caratteristico dell’attività di vigilanza bancaria, garantisca comunque il rispetto dei diritti partecipativi. Inoltre, la deroga all’obbligo di comunicazione preventiva è giustificata dalle esigenze di tutela del risparmio pubblico.

Compatibilità costituzionale della misura

Il TAR esclude che l’amministrazione straordinaria contrasti con le norme costituzionali a tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). La crisi di un istituto bancario, infatti, può compromettere gravemente il tessuto economico e patrimoniale delle imprese.

Analogamente, non risultano violati i principi di imparzialità e buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), né il rapporto di fiducia tra banca e risparmiatore. La necessità di garantire la stabilità finanziaria giustifica l’adozione di misure adeguate per il ripristino della sana e prudente gestione.

Conclusioni

La sentenza n. 16385/2024 ribadisce che la sana e prudente gestione implica un “tempestivo e diligente apprezzamento, con ogni possibile sollecitudine professionale, di misure atte a superare le criticità rilevate dall’Autorità di vigilanza”, secondo il principio del bonus argentarius.

Di conseguenza, il TAR conferma la legittimità del provvedimento adottato ex artt. 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB, respingendo le doglianze dei ricorrenti.

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