VITTIME DEL DOVERE E FIGLI MAGGIORENNI NON A CARICO: DIRIMENTE CHIARIMENTO DELLE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE

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Con la sentenza n. 34713 del 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione intervengono a comporre un contrasto giurisprudenziale di particolare rilievo in materia di benefici economici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere, chiarendo la diversa disciplina applicabile all’assegno vitalizio ex legge n. 407/1998 e allo speciale assegno vitalizio ex legge n. 206/2004, con specifico riferimento alla posizione dei figli maggiorenni non fiscalmente a carico, in presenza del coniuge superstite.

1. Inquadramento normativo della tutela economica delle vittime del dovere

La disciplina dei benefici riconosciuti ai superstiti delle vittime del dovere si fonda su un sistema normativo stratificato, nel quale assumono rilievo centrale:

l’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che individua l’ordine dei superstiti aventi diritto alle provvidenze; l’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, che introduce un assegno vitalizio mensile; l’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che prevede uno speciale assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi; i commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ampliano la platea dei beneficiari per talune provvidenze.

Nel tempo, la sovrapposizione di tali disposizioni ha generato incertezze interpretative, in particolare circa il diritto dei figli maggiorenni economicamente autonomi a percepire i benefici, soprattutto in presenza del coniuge superstite.

2. La questione controversa rimessa alle Sezioni Unite

La problematica affrontata dalla Corte concerne la possibilità di riconoscere ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico della vittima del dovere due distinti benefici economici:

l’assegno vitalizio di euro 500 mensili previsto dalla legge n. 407/1998; lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili previsto dalla legge n. 206/2004.

Il nodo interpretativo risiede nella verifica se l’ampliamento soggettivo introdotto dal legislatore del 2007 valga indistintamente per entrambe le provvidenze o se, invece, debba ritenersi circoscritto a una sola di esse.

3. La decisione delle Sezioni Unite: distinzione netta tra i due assegni

Con un’articolata motivazione, le Sezioni Unite operano una chiara distinzione strutturale e funzionale tra i due benefici.

3.1 Assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998

La Corte afferma che, a seguito dell’entrata in vigore del comma 106 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’assegno vitalizio:

spetta anche ai figli maggiorenni, indipendentemente dalla condizione di carico fiscale, anche in presenza del coniuge superstite.

Tale disposizione introduce, secondo la Cassazione, una deroga espressa all’ordine dei superstiti previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, giustificata dalla finalità solidaristica e perequativa dell’intervento normativo.

3.2 Speciale assegno vitalizio ex art. 5 legge n. 206/2004

Diversa è, invece, la conclusione con riferimento allo speciale assegno vitalizio. In questo caso:

non opera alcuna deroga legislativa all’ordine dei superstiti; resta pienamente applicabile l’art. 6 della legge n. 466/1980; in presenza del coniuge superstite, i figli maggiorenni non a carico restano esclusi dal beneficio.

La Corte sottolinea come il legislatore non abbia inteso estendere automaticamente a tutte le provvidenze il regime ampliativo previsto per l’assegno ex legge n. 407/1998.

4. Ragionevolezza del sistema e profili di legittimità costituzionale

Un passaggio centrale della sentenza è dedicato alla verifica della ragionevolezza della differenziazione normativa. Le Sezioni Unite escludono qualsiasi contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., evidenziando che:

i due assegni hanno presupposti, finalità e struttura differenti; il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione delle misure assistenziali; la scelta di ampliare solo uno dei benefici non integra una disparità di trattamento irragionevole.

Ne deriva la piena tenuta costituzionale del sistema delineato.

5. Il principio di diritto enunciato

Le Sezioni Unite formulano un principio di diritto di particolare chiarezza sistematica:

Dal 1° gennaio 2008:

l’assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 spetta ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico della vittima del dovere, anche in presenza del coniuge superstite; lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 legge n. 206/2004 spetta esclusivamente ai superstiti individuati secondo l’ordine previsto dall’art. 6 legge n. 466/1980.

La sentenza di merito viene pertanto cassata in parte, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.

6. Implicazioni applicative e ricadute pratiche

La pronuncia assume un rilievo di primo piano per:

i procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti in materia di vittime del dovere; la corretta impostazione delle domande di riconoscimento dei benefici; la prevenzione di contenziosi fondati su interpretazioni estensive non consentite.

In particolare, essa impone una valutazione distinta e autonoma dei due assegni, evitando improprie sovrapposizioni tra regimi giuridici diversi.

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